Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 1759
CS
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del PTM e del suo art. 16, comma 6, lett. c)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il PTM fosse legittimamente approvato secondo il principio di competenza, superando la programmazione a cascata. Ha escluso l'applicabilità della L.r. 20/2000 e la non conformità del PTM al PTPR 2010. Ha altresì confermato la legittimità dell'art. 16, comma 6, lett. c) del PTM, ritenendo che rientrasse nei poteri di pianificazione generale della Città Metropolitana, che la normativa regionale consentisse alla Città Metropolitana di intervenire per regolare aspetti di recupero edilizio con valenza strutturale o ambientale, e che non vi fosse violazione del principio di proporzionalità, arbitrarietà o illogicità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione dei principi di competenza e proporzionalità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Città Metropolitana, attraverso il PTM, abbia una capacità di incidere sul livello comunale e sulla pianificazione del medesimo, svolgendo funzioni in ambito di area vasta. La scelta di escludere la conversione in residenziale degli edifici non connessi all'attività agricola è stata considerata coerente con l'ottica di area vasta e con la finalità di dare un assetto complessivo allo sviluppo economico del territorio. Il PTM lascia un margine valutativo ai Comuni attraverso il PUG, nel rispetto del quadro regolatorio fissato dallo strumento di area vasta.

  • Rigettato
    Irrilevanza dell'atto non approvato

    Il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante il richiamo alla proposta del PUG del Comune di Casalecchio di Reno, posto che si trattava di un atto non ancora approvato e quindi inidoneo a produrre effetti giuridicamente rilevanti.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, e dell'art. 41, comma 6, lett. h) della l.r. n. 24/2017

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale che esclude l'esclusività delle funzioni comunali in materia di pianificazione urbanistica. La legge regionale, attribuendo alla Città Metropolitana la disciplina in esame, persegue l'interesse più ampio dell'area vasta, senza espropriare le competenze comunali in via assoluta, ma modulando gli spazi dell'autonomia municipale per esigenze di tutela di interessi generali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 1759
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1759
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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