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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1173 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “i chiede che la causa venga Parte_1 posta in decisione e stante l'esito favorevole della CTU, chiede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che a tal fine dichiara di non aver ricevuto anticipi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento e Legge 104/1992.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/09/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “- Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale.
- Spondilodiscoartrosi con discopatie multiple e voluminosa cisti di L5-S1.
- Scoliosi sinistra-convessa.
- Ipercolesterolemia.
- Cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica di I grado.
- Ectasia aorta ascendente.
- Emicrania con aura.
- Depressione medio-grave.
- Deterioramento cognitivo di grado severo.
Per la presenza di tale quadro morboso, ma soprattutto per la presenza di una forma di demenza con grave deterioramento cognitivo, la ricorrente non è più in grado di adempiere in maniera autonoma agli atti comuni della vita;
necessita pertanto di assistenza continua;
dovendo stabilire la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, appare al sottoscritto congruo fissare la stessa alla data del 20/06/2025, data alla quale furono eseguiti, presso il Servizio di Psicologia Clinica degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, i test neurologici MMSE e FAB attestanti la presenza di deterioramento cognitivo di grado severo.
CONCLUSIONI
Alla luce delle risultanze della visita peritale e dall'esame della documentazione sanitaria allegata agli atti di causa, si può affermare che la sig.ra , per le infermità da cui è affetta Parte_1 è da considerarsi invalida al 100% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20/06/2025.
Per le medesime infermità la ricorrente è da considerarsi portatrice di handicap grave con necessità di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (art. 3 comma 3 legge 104/92) con la medesima decorrenza. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 legge 104/92) con decorrenza dal
20/06/2025.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 legge
104/92) con decorrenza dal 20/06/2025.
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “i chiede che la causa venga Parte_1 posta in decisione e stante l'esito favorevole della CTU, chiede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che a tal fine dichiara di non aver ricevuto anticipi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento e Legge 104/1992.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
18/09/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “- Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale.
- Spondilodiscoartrosi con discopatie multiple e voluminosa cisti di L5-S1.
- Scoliosi sinistra-convessa.
- Ipercolesterolemia.
- Cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica di I grado.
- Ectasia aorta ascendente.
- Emicrania con aura.
- Depressione medio-grave.
- Deterioramento cognitivo di grado severo.
Per la presenza di tale quadro morboso, ma soprattutto per la presenza di una forma di demenza con grave deterioramento cognitivo, la ricorrente non è più in grado di adempiere in maniera autonoma agli atti comuni della vita;
necessita pertanto di assistenza continua;
dovendo stabilire la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento, appare al sottoscritto congruo fissare la stessa alla data del 20/06/2025, data alla quale furono eseguiti, presso il Servizio di Psicologia Clinica degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, i test neurologici MMSE e FAB attestanti la presenza di deterioramento cognitivo di grado severo.
CONCLUSIONI
Alla luce delle risultanze della visita peritale e dall'esame della documentazione sanitaria allegata agli atti di causa, si può affermare che la sig.ra , per le infermità da cui è affetta Parte_1 è da considerarsi invalida al 100% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20/06/2025.
Per le medesime infermità la ricorrente è da considerarsi portatrice di handicap grave con necessità di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (art. 3 comma 3 legge 104/92) con la medesima decorrenza. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 legge 104/92) con decorrenza dal
20/06/2025.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 legge
104/92) con decorrenza dal 20/06/2025.
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini