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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/09/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD in persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 16.9.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4224/2025 R.G.
TRA
in persona dei liquidatori e Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fierro Maria Pia presso il cui Parte_3 studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1 in atti dall'avv. Parzanese Angelo Igor Ludwig, presso il cui studio elettivamente domicilia.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2025 emesso e notificato in data 10.2.2025 ad istanza dell'opposto ed avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 17.259,00 a titolo di TFR.
Nel merito, la ricorrente eccepiva l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio ex art. 633 cpc, rilevando l'inidoneità della documentazione a supporto dell'emissione del decreto ingiuntivo rappresentata dalla certificazione unica in copia prodotta dall'opponente e contestando l'ammontare risultante dalla stessa.
L'opposto si costituiva tempestivamente e contestava il fondamento della opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito della presente sentenza. Preliminarmente il Tribunale rileva che l'opposizione è stata proposta tempestivamente.
Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Parte opponente non contesta in maniera specifica l'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro dell'opposto alle proprie dipendenze, il quale deve di conseguenza ritenersi acquisito al giudizio.
Ciò premesso, pacifica la fonte delle obbligazioni di pagamento, i crediti, non contestati in modo specifico nel quantum, si fondano su documenti di provenienza datoriale (CUD e buste paga) e costituiscono prova più che sufficiente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo.
Parte opponente peraltro non eccepisce il pagamento, ma si limita a contestare genericamente il valore probatorio dei documenti in atti.
Ancora, la documentazione prodotta in giudizio monitorio dall'opposto è assolutamente in grado di dimostrare l'an e la durata del rapporto di lavoro tra le parti, nonché la quantificazione del trattamento di fine rapporto per la cui condanna al pagamento è causa.
Del resto, il datore di lavoro si limita a contestare l'efficacia probatoria, non pronunciandosi in ricorso circa l'autenticità del CU, documento da egli formato e sottoscritto.
L'opposizione per tali motivi è infondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa:
a) rigetta l'opposizione, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n° 88 del 2025 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.; b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2109,00, comprensivi di spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 17.9.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli