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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11447 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17855/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n 17855/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 11.12.2024 e promosso da:
(C.F. e P.IVA corrente in Parte_1 P.IVA_1
MI (UD), Via S. Caterina n. 35, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano BRUNI
(C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto C.F._1 introduttivo del giudizio;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) in concordato preventivo, con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_2
LI IN ON n. 101, in persona del consigliere delegato, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Silvio Pellico n.24, presso lo studio dell'avv. Stefano ON (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa C.F._2 di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione di indebito – Addizionale provinciale sulle accise.
CONCLUSIONI: Come in atti. ******
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio la in persona Controparte_1 del consigliere delegato, chiedendo di: “- accertare il diritto della ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta a titolo di addizionali alle accise sull'energia elettrica per l'anno 2011 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, - condannare la società (C.F. e P. IVA ) a restituire alla Controparte_1 P.IVA_2 ricorrente l'importo complessivo di € 16.429,91 versati nei mesi da gennaio a dicembre 2011 oltre accessori, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (20.04.2020) fino all'effettivo soddisfo, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
In particolare, parte attrice rivendicava il pagamento in proprio favore della somma complessiva di
€ 16.429,91 corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2011 oltre accessori, interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Parte attrice premetteva di svolgere attività di impresa presso lo stabilimento sito in MI
(UD), via Santa Caterina n. 35, e di aver intrattenuto dei rapporti di somministrazione di energia elettrica con la come da contratto stipulato in data 16.12.2010 tra Controparte_1 [...]
e il , cui la stessa aderiva. CP_1 Controparte_2
Affermava poi che le fatture emesse nel corso del già menzionato rapporto di fornitura prevedevano l'addebito, sui consumi registrati, oltreché dell'IVA e dell'accisa, anche dell'addizionale provinciale sulle accise, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa.
Ciò considerato, parte attrice deduceva di aver pagato nell'anno 2011, nell'ambito del contratto di somministrazione con per un consumo di energia elettrica pari a 1.446.295 Controparte_1
Kwh, un'addizionale totale di euro 16.429,91.
Alla luce di ciò, parte attrice rivendicava il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata, e di aver formulato l'invito di cui all'art. 4 del D.L. 132/2014 al fine di espletare un procedimento di negoziazione assistita a cui la convenuta non aderiva non provvedendo al rimborso delle somme indebitamente versate dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2022 si costituiva in giudizio chiedendo: in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della Controparte_1 decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.lgs.
26 ottobre 1995 n. 504, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 111 primo e secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, anche in via mediata per la violazione degli articoli 16 e 52 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea nella parte in cui prevede che «Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme», sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con la ordinanza del 26 marzo 2021; in via subordinata nel merito, di dichiarare l'inammissibilità ed in subordine di rigettare la domanda della società ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 10.2.2022 il Giudice precedentemente assegnatario della causa disponeva la conversione del rito sommario in ordinario ed assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Esaurita la fase istruttoria, il Giudice, all'udienza del 9.11.2022, rigettava la richiesta di sospensione del giudizio e le istanze istruttorie presentate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto della Presidente di sezione del 17.5.2023, la causa veniva assegnata al Gruppo di lavoro dell'Ufficio per il Processo di cui questo Giudice è rappresentante.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.5.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica. L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995
(TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992,
è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010. Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni
a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo nel corso degli ultimi anni a posizioni contrapposte. A dirimere tale contrasto è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc, non permettendo, pertanto, l'applicazione dell'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012, cui si riferisce la pretesa attorea.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di ripetizione di indebito.
Invero, in ordine all'onere probatorio, risulta dimostrato per tabulas, che la ricorrente ha versato l'importo complessivo di € 16.429,91, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato, il cui importo appare specificamente indicato nelle fatture versate in atti
(Cfr. doc. 02 allegato da parte attrice). Dunque, la convenuta è tenuta a restituire alla parte attrice di € 16.429,91, a titolo di accise indebitamente versate al distributore dal consumatore finale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi al saggio di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo raccomandata PEC in data 20.04.2020 (cfr. doc. 05 allegato dall'attore) fino al saldo.
Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del 26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019).
Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma IV dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore;
pertanto, è evidente che la disposizione di cui al IV comma del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 14512 del
09/05/2022).
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali vengono interamente compensate fra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 [...]
in persona del consigliere delegato, contrariis reiectis: CP_1
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 16.429,91, oltre agli interessi ex art. Parte_1
1284 c.c. co. 1, c.c. dalla domanda (20.04.2020) al saldo.
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 29.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n 17855/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 11.12.2024 e promosso da:
(C.F. e P.IVA corrente in Parte_1 P.IVA_1
MI (UD), Via S. Caterina n. 35, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano BRUNI
(C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto C.F._1 introduttivo del giudizio;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ) in concordato preventivo, con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_2
LI IN ON n. 101, in persona del consigliere delegato, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Silvio Pellico n.24, presso lo studio dell'avv. Stefano ON (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa C.F._2 di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Ripetizione di indebito – Addizionale provinciale sulle accise.
CONCLUSIONI: Come in atti. ******
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio la in persona Controparte_1 del consigliere delegato, chiedendo di: “- accertare il diritto della ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta a titolo di addizionali alle accise sull'energia elettrica per l'anno 2011 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, - condannare la società (C.F. e P. IVA ) a restituire alla Controparte_1 P.IVA_2 ricorrente l'importo complessivo di € 16.429,91 versati nei mesi da gennaio a dicembre 2011 oltre accessori, oltre interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (20.04.2020) fino all'effettivo soddisfo, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
In particolare, parte attrice rivendicava il pagamento in proprio favore della somma complessiva di
€ 16.429,91 corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2011 oltre accessori, interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Parte attrice premetteva di svolgere attività di impresa presso lo stabilimento sito in MI
(UD), via Santa Caterina n. 35, e di aver intrattenuto dei rapporti di somministrazione di energia elettrica con la come da contratto stipulato in data 16.12.2010 tra Controparte_1 [...]
e il , cui la stessa aderiva. CP_1 Controparte_2
Affermava poi che le fatture emesse nel corso del già menzionato rapporto di fornitura prevedevano l'addebito, sui consumi registrati, oltreché dell'IVA e dell'accisa, anche dell'addizionale provinciale sulle accise, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa.
Ciò considerato, parte attrice deduceva di aver pagato nell'anno 2011, nell'ambito del contratto di somministrazione con per un consumo di energia elettrica pari a 1.446.295 Controparte_1
Kwh, un'addizionale totale di euro 16.429,91.
Alla luce di ciò, parte attrice rivendicava il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata, e di aver formulato l'invito di cui all'art. 4 del D.L. 132/2014 al fine di espletare un procedimento di negoziazione assistita a cui la convenuta non aderiva non provvedendo al rimborso delle somme indebitamente versate dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2022 si costituiva in giudizio chiedendo: in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della Controparte_1 decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.lgs.
26 ottobre 1995 n. 504, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 111 primo e secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, anche in via mediata per la violazione degli articoli 16 e 52 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea nella parte in cui prevede che «Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme», sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza con la ordinanza del 26 marzo 2021; in via subordinata nel merito, di dichiarare l'inammissibilità ed in subordine di rigettare la domanda della società ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 10.2.2022 il Giudice precedentemente assegnatario della causa disponeva la conversione del rito sommario in ordinario ed assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Esaurita la fase istruttoria, il Giudice, all'udienza del 9.11.2022, rigettava la richiesta di sospensione del giudizio e le istanze istruttorie presentate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto della Presidente di sezione del 17.5.2023, la causa veniva assegnata al Gruppo di lavoro dell'Ufficio per il Processo di cui questo Giudice è rappresentante.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.5.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica. L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995
(TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992,
è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010. Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni
a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo nel corso degli ultimi anni a posizioni contrapposte. A dirimere tale contrasto è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc, non permettendo, pertanto, l'applicazione dell'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012, cui si riferisce la pretesa attorea.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di ripetizione di indebito.
Invero, in ordine all'onere probatorio, risulta dimostrato per tabulas, che la ricorrente ha versato l'importo complessivo di € 16.429,91, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato, il cui importo appare specificamente indicato nelle fatture versate in atti
(Cfr. doc. 02 allegato da parte attrice). Dunque, la convenuta è tenuta a restituire alla parte attrice di € 16.429,91, a titolo di accise indebitamente versate al distributore dal consumatore finale.
Su detta somma sono dovuti gli interessi al saggio di cui al comma I dell'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo raccomandata PEC in data 20.04.2020 (cfr. doc. 05 allegato dall'attore) fino al saldo.
Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del 26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019).
Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma IV dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore;
pertanto, è evidente che la disposizione di cui al IV comma del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 14512 del
09/05/2022).
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali vengono interamente compensate fra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 [...]
in persona del consigliere delegato, contrariis reiectis: CP_1
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 16.429,91, oltre agli interessi ex art. Parte_1
1284 c.c. co. 1, c.c. dalla domanda (20.04.2020) al saldo.
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 29.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo