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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 3 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 6650/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Rosario Dursio e dell'avv. Annalisa Galdieri, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Marco Cappiello, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 617, c. I, c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Rosario Dursio
per parte convenuta, nessuno alle ore 10.15
l'avv. Dursio precisa le conclusioni, riportandosi alla citazione;
ribadisce che è stato azionato un decreto ingiuntivo perento per la nullità
della relativa notificazione, e richiama il contenuto dei precedenti scritti difensivi.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
1 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 5.3.2024, ha intimato CP_1
al in Napoli il pagamento della Parte_1
somma di € 625,61, sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 558/2023 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, depositato in cancelleria il 26.5.2023.
Con atto di citazione notificato il 19.3.2024, il condominio intimato,
nell'instaurare il presente giudizio, si è opposto al suddetto precetto,
deducendo l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la sua omessa notifica e, di conseguenza, l'invalidità del precetto per omessa notificazione del titolo o comunque l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Il condominio opposto si è costituito eccependo l'infondatezza della domanda per l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 26.3.2023.
Con ordinanza del 7.1.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 558/2023 emesso dal
Giudice di Pace di Napoli, depositato in cancelleria il 26.5.2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 3.1.2024, con il quale è stato ingiunto al
2 di pagare senza Parte_2
dilazione a la somma di € 268,40 oltre interessi e spese della CP_1
procedura.
Con l'atto di precetto notificato il 5.3.2024, deducendo CP_1
di aver notificato il menzionato titolo esecutivo in data 26.3.2023 e che,
successivamente alla notifica, il debitore aveva provveduto a pagare solo il capitale, ha intimato al condominio il pagamento della somma residua di €
625,61.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha sostanzialmente lamentato la nullità della notificazione del titolo esecutivo,
sul presupposto dell'irregolarità della stessa, poiché effettuata presso lo stabile condominiale e non presso l'amministratore.
La domanda, dunque, deve interpretarsi, laddove diretta ad accertare l'invalidità del precetto per omessa notifica del titolo, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c., da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto, davanti al giudice competente per l'esecuzione, ex art. 480, c. III, c.p.c.; laddove diretta a contestare l'inesistenza del titolo esecutivo, come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
Nel caso di specie, il giudice competente per l'esecuzione è il
Tribunale di Napoli e la domanda risulta essere stata tempestivamente proposta in data 19.3.2024, quindi nel rispetto del detto termine perentorio.
La competenza esclusiva del tribunale ex artt. 480, c. III, e 9, c. II,
c.p.c. sull'opposizione agli atti esecutivi consente la trattazione simultanea,
ai sensi dell'art. 10, u.c., e 104 c.p.c., nel presente procedimento, anche della
3 domanda ex art. 615 c.p.c., astrattamente di competenza del g.d.p. ratione
valoris (v. Cass., Sez. III, n. 17843/14).
3. L'opponente, come detto, ha lamentato l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la sua irregolare notifica, perché effettuata presso lo stabile condominiale e non presso l'amministratore.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'opposta, risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato, in data 23.6.2023, presso il fabbricato condominiale, mediante consegna al “condomino delegato al ritiro
[...]
. Pt_3
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, cui non vi è ragione di negare continuità, ha affermato che il criterio discretivo fra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e opposizione ex art. 188 disp. att. c.p.c., risiede nella natura del vizio attribuito alla notificazione del provvedimento monitorio.
Ove, infatti, ne intenda denunciare la nullità, il debitore dovrà reagire con il rimedio previsto dall'art. 650 cit., mentre, ove egli, più radicalmente,
ne deduca la vera e propria inesistenza, materiale o giuridica, gli è consentito farla valere in sede di opposizione, anche preventiva, all'esecuzione (v.
Cass., Sez. III, nn. 51/2023; 9050/20; 15892/09).
Al riguardo, la S.C. ha ritenuto che la giuridica inesistenza della notificazione si configuri soltanto quando sia assente uno dei suoi elementi costitutivi, vale a dire “a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere
detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere
esercitato; b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento
di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
4 dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque
considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in
cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover
reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
definitiva, omessa”, mentre costituisce causa di mera nullità l'irregolarità
attinente all'individuazione del luogo nel quale essa è stata eseguita, “anche
qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario” (cfr.
Cass., S.U., n. 14916/16).
Nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo, prodotto dall'opposta, è avvenuta presso lo stabile condominiale sito in Napoli, via S.
Manna n. 26/56, in data 23.6.2023.
Il vizio ipotizzato dall'opponente, relativo alla corretta esecuzione della notifica, non è dunque neanche astrattamente idoneo a produrre la giuridica inesistenza della stessa, in quanto non incide sui profili a tale scopo valorizzati dal giudice di legittimità, ma andrebbe, al più, degradato a mera nullità della notificazione.
Quest'ultimo vizio, a differenza dell'inesistenza, deve essere necessariamente dedotto con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o,
nell'ipotesi in cui abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Esso non può, invece, costituire causa petendi per una opposizione esecutiva ex artt. 615 o 617 c.p.c., né, ove proposta, questa può riqualificarsi in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: vi ostano, infatti, la diversità dei presupposti e la necessità, per la seconda (a differenza che per la prima), che l'opponente dimostri non solo l'irregolarità della notificazione del
5 provvedimento monitorio, ma anche che egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (v. Cass., Sez. III, n.
13365/23; Cass., Sez. VI, n. 9050/20).
In base alle suesposte considerazioni, la doglianza risulta in questa sede inammissibile e l'opposizione a precetto, in quanto sulla stessa fondata,
non può essere accolta.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di Parte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00) in complessivi € 140,00 per compensi (dei quali € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva), oltre IVA e CPA,
come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
UG ER
6
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 6650/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Rosario Dursio e dell'avv. Annalisa Galdieri, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Marco Cappiello, giusta CP_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 617, c. I, c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Rosario Dursio
per parte convenuta, nessuno alle ore 10.15
l'avv. Dursio precisa le conclusioni, riportandosi alla citazione;
ribadisce che è stato azionato un decreto ingiuntivo perento per la nullità
della relativa notificazione, e richiama il contenuto dei precedenti scritti difensivi.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
1 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 5.3.2024, ha intimato CP_1
al in Napoli il pagamento della Parte_1
somma di € 625,61, sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 558/2023 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, depositato in cancelleria il 26.5.2023.
Con atto di citazione notificato il 19.3.2024, il condominio intimato,
nell'instaurare il presente giudizio, si è opposto al suddetto precetto,
deducendo l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la sua omessa notifica e, di conseguenza, l'invalidità del precetto per omessa notificazione del titolo o comunque l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Il condominio opposto si è costituito eccependo l'infondatezza della domanda per l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 26.3.2023.
Con ordinanza del 7.1.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione.
2. Il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 558/2023 emesso dal
Giudice di Pace di Napoli, depositato in cancelleria il 26.5.2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 3.1.2024, con il quale è stato ingiunto al
2 di pagare senza Parte_2
dilazione a la somma di € 268,40 oltre interessi e spese della CP_1
procedura.
Con l'atto di precetto notificato il 5.3.2024, deducendo CP_1
di aver notificato il menzionato titolo esecutivo in data 26.3.2023 e che,
successivamente alla notifica, il debitore aveva provveduto a pagare solo il capitale, ha intimato al condominio il pagamento della somma residua di €
625,61.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha sostanzialmente lamentato la nullità della notificazione del titolo esecutivo,
sul presupposto dell'irregolarità della stessa, poiché effettuata presso lo stabile condominiale e non presso l'amministratore.
La domanda, dunque, deve interpretarsi, laddove diretta ad accertare l'invalidità del precetto per omessa notifica del titolo, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c., da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto, davanti al giudice competente per l'esecuzione, ex art. 480, c. III, c.p.c.; laddove diretta a contestare l'inesistenza del titolo esecutivo, come opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c.
Nel caso di specie, il giudice competente per l'esecuzione è il
Tribunale di Napoli e la domanda risulta essere stata tempestivamente proposta in data 19.3.2024, quindi nel rispetto del detto termine perentorio.
La competenza esclusiva del tribunale ex artt. 480, c. III, e 9, c. II,
c.p.c. sull'opposizione agli atti esecutivi consente la trattazione simultanea,
ai sensi dell'art. 10, u.c., e 104 c.p.c., nel presente procedimento, anche della
3 domanda ex art. 615 c.p.c., astrattamente di competenza del g.d.p. ratione
valoris (v. Cass., Sez. III, n. 17843/14).
3. L'opponente, come detto, ha lamentato l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la sua irregolare notifica, perché effettuata presso lo stabile condominiale e non presso l'amministratore.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'opposta, risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato, in data 23.6.2023, presso il fabbricato condominiale, mediante consegna al “condomino delegato al ritiro
[...]
. Pt_3
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, cui non vi è ragione di negare continuità, ha affermato che il criterio discretivo fra opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e opposizione ex art. 188 disp. att. c.p.c., risiede nella natura del vizio attribuito alla notificazione del provvedimento monitorio.
Ove, infatti, ne intenda denunciare la nullità, il debitore dovrà reagire con il rimedio previsto dall'art. 650 cit., mentre, ove egli, più radicalmente,
ne deduca la vera e propria inesistenza, materiale o giuridica, gli è consentito farla valere in sede di opposizione, anche preventiva, all'esecuzione (v.
Cass., Sez. III, nn. 51/2023; 9050/20; 15892/09).
Al riguardo, la S.C. ha ritenuto che la giuridica inesistenza della notificazione si configuri soltanto quando sia assente uno dei suoi elementi costitutivi, vale a dire “a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto
qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere
detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere
esercitato; b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento
di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
4 dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque
considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in
cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover
reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in
definitiva, omessa”, mentre costituisce causa di mera nullità l'irregolarità
attinente all'individuazione del luogo nel quale essa è stata eseguita, “anche
qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario” (cfr.
Cass., S.U., n. 14916/16).
Nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo, prodotto dall'opposta, è avvenuta presso lo stabile condominiale sito in Napoli, via S.
Manna n. 26/56, in data 23.6.2023.
Il vizio ipotizzato dall'opponente, relativo alla corretta esecuzione della notifica, non è dunque neanche astrattamente idoneo a produrre la giuridica inesistenza della stessa, in quanto non incide sui profili a tale scopo valorizzati dal giudice di legittimità, ma andrebbe, al più, degradato a mera nullità della notificazione.
Quest'ultimo vizio, a differenza dell'inesistenza, deve essere necessariamente dedotto con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o,
nell'ipotesi in cui abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Esso non può, invece, costituire causa petendi per una opposizione esecutiva ex artt. 615 o 617 c.p.c., né, ove proposta, questa può riqualificarsi in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: vi ostano, infatti, la diversità dei presupposti e la necessità, per la seconda (a differenza che per la prima), che l'opponente dimostri non solo l'irregolarità della notificazione del
5 provvedimento monitorio, ma anche che egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (v. Cass., Sez. III, n.
13365/23; Cass., Sez. VI, n. 9050/20).
In base alle suesposte considerazioni, la doglianza risulta in questa sede inammissibile e l'opposizione a precetto, in quanto sulla stessa fondata,
non può essere accolta.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di Parte_2 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali,
liquidate ex D.M. n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00) in complessivi € 140,00 per compensi (dei quali € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva), oltre IVA e CPA,
come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
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