Art. 15.
La domanda per il riconoscimento del precedente periodo di iscrizione al Fondo, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 19 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla riassunzione in servizio.
Per coloro che sono stati riassunti in servizio anteriormente alla data, di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra e' limitato a sei mesi dalla data medesima.
La domanda per il riconoscimento del precedente periodo di iscrizione al Fondo, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 19 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla riassunzione in servizio.
Per coloro che sono stati riassunti in servizio anteriormente alla data, di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra e' limitato a sei mesi dalla data medesima.