Articolo 15 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 14Articolo 16
Versione
4 gennaio 1950
Art. 15.
La domanda per il riconoscimento del precedente periodo di iscrizione al Fondo, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 19 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla riassunzione in servizio.
Per coloro che sono stati riassunti in servizio anteriormente alla data, di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra e' limitato a sei mesi dalla data medesima.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950