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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/08/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 90/24 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. BRUGNOLO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI BATTISTA ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1
CONVENUTO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VIERO FEDERICO CP_1 P.IVA_2
e da ( ed elettivamente C.F._2 Controparte_2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio;
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento per colpa, o comunque l'inesatto adempimento per colpa, di essendo presenti gravi vizi e difformità nelle opere consegnate;
CP_1
- per l'effetto, accertare il diritto di ad ottenere la riduzione del prezzo pari ad Parte_1 euro 24.156,00, ancora da corrispondere per l'esecuzione dell'opera;
- per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2145/2023 - R.G. n. 5816/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in quanto ingiusto, illegittimo e in ogni caso nullo ed inefficace per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via riconvenzionale:
- per l'effetto, condannare altresì al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, subiti da nella misura di € 25.000,00, ovvero nelle somme diverse Parte_1 minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In ogni caso: - accertare e dichiarare che nessun credito può più essere legittimamente vantato da CP_1 nei confronti di in virtù del rapporto in oggetto né per altri titoli ad esso collegati. Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata di CP_1
- per l'effetto, condannare al pagamento, a favore di di una CP_1 Pt_1 Parte_1 somma equitativamente determinata;
- con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte come già formulate in atti e a verbale d'udienza.
Convenuto: Nel merito
1) In via principale: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2145/2023 - n. 5816/2023 R.G., in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti ed anche per intervenuta decadenza per la tardiva denuncia degli asseriti vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., accertando e dichiarando che la soc. è debitrice nei confronti della soc. (già s.r.l. - all. I -) della Parte_1 CP_3 somma in linea capitale di euro 24.156,00, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 5 d. l.vo n. 231/2022 dalla concordata scadenza di pagamento (30.09.2023) o, in subordine, dalla domanda al saldo effettivo, e ciò in forza dell'attività di realizzazione del master/modello in resina con relativi tasselli in alluminio effettuata dalla soc. su incarico della committente soc. CP_3 Parte_1
e descritta nella fattura n. 111FTE/2023 (all. D/4) e, conseguentemente, confermarsi e
[...] dichiararsi valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 2145 /2023 - n. 5816/2023 R.G.
2) In ogni caso: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, la domanda riconvenzionale della soc. tesa ad ottenere il risarcimento di Parte_1 indimostrati danni patrimoniali e non patrimoniali.
3) Spese e compensi della procedura monitoria e di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma
1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi e con condanna in capo alla soc. al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 02.04.2024 e fin qui non ammesse.
Fatto e Processo Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2145/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 29.11.2023, a favore di
[...]
per euro 24.156,00, oltre ad interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di un CP_3 master/modello in resina con relativi tasselli in alluminio, funzionale alla successiva realizzazione di componenti in carbonio per auto sportive, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in virtù della invocata riduzione del prezzo dovuta a fronte dei vizi e difetti dell'opera svolta, nonché in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € CP_1
25.000,00.
A fondamento della opposizione, ha esposto: Parte_1
- di essere una società specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, nel settore del design, della progettazione e dell'ingegneria dell'automotive;
- di essere fornitore abituale di per il quale disegna, progetta e produce Controparte_4 prevalentemente componenti di carrozzeria in fibra di carbonio;
- di avvalersi dell'opera di terzi per la realizzazione di un modello, in resina o in alluminio, della componente automobilistica da riprodurre e di ricavare da tale modello uno stampo in fibra di carbonio che viene poi utilizzato per la realizzazione della componente automobilistica, anch'essa in fibra di carbonio;
- di avere commissionato alla soc. la realizzazione di alcuni modelli in resina e CP_3 tasselli metallici, in relazione ai quali erano state emesse le fatture n. 40FTE del 28.02.2023,
n. 69FTE del 31.03.2023, n. 82FTE del 29.04.2023, n. 96FTE del 24.05.2023, n. 98FTE del
31.05.2023 e n. 111FTE del 23.06.2023, per la somma complessiva di euro 128.004,84;
- di essersi rivolta alla società per adempiere all'ordine commissionato da parte CP_3 del proprio principale cliente Controparte_4
Con
- di aver reso edotta sin dall'inizio del progetto, che le tempistiche richieste dal CP_1 cliente e la morfologia dei componenti automotive non avrebbero permesso errori, attività di ripresa o riproduzioni, posto che il minimo vizio/difetto presente sul modello si ripercuote sul prodotto finale;
- tra la fine del mese di maggio 2023 e l'inizio del mese di giugno 2023, aveva CP_1 consegnato i primi modelli che, tuttavia, non risultavano conformi a quanto impartito e richiesto da presentando gravissimi vizi e difformità che, allo stato, li Parte_1 rendevano inutilizzabili per la realizzazione degli stampi;
- la consegna dei modelli da parte di peraltro, non risultava puntuale, trovandosi CP_1 costretta a concedere a uno slittamento delle date di Parte_1 CP_1 consegna;
- di aver tempestivamente denunciato i vizi, consistenti in irregolarità delle superfici (le superfici del modello che dovrebbero essere in Classe A come da dato CAD, risultavano invece ondulate e/o bocciardate), “passate” della fresa visibili (alcune aree delle superfici del modello, anziché essere di classe A come da dato CAD, erano affette da evidenti incisioni e difettosità dovute ad errati passaggi di fresa), finitura superficiale (il livello di finitura di alcune aree delle superfici del modello, che dovrebbero essere di Classe A come da dato CAD, risultava diverso o minore rispetto ad altre aree dello stesso), inesatto incollaggio tasselli (i tasselli in resina non erano stati incollati nel punto esatto), rifermentazione tasselli (con la produzione degli stampi in carbonio, erano state ravvisate incongruenze di allineamento fra i tasselli del modello e quelli dello stampo in carbonio), incollaggi mal effettuati (era stata rilevata la presenza di estese e visibili aree di colla che, successivamente all'attività di fresatura, avevano determinato ulteriori difetti prodottisi su stampi e componenti automotive), scarsa qualità tasselli metallici in temini di finitura superficiale e accoppiamenti;
- i modelli sui quali si erano state riscontrate le difettosità più evidenti erano i seguenti: modelli brancardo SX, modelli brancardo DX, modelli airscoop/pinna, tasselli estrattori intercooler, modelli piloni ala posteriori, modelli lamelle prasassi;
- di essere intervenuta con una serie di azioni correttive sui modelli prima e sugli stampi in carbonio poi, al fine di rimediare alle problematiche generate dalla qualità delle fresature realizzate da e di rientrare nelle tempistiche richieste dal cliente, attraverso CP_1 interventi di carrozzeria, carteggiatura a mano, adattamento e finitura superficiale di modelli e stampi in fibra di carbonio;
- alcuni componenti, dopo lunga e faticosa opera di “correzione” dell'odierna attrice, erano stati alla fine realizzati a regola d'arte mentre altri erano risultati impossibili da sistemare e, quindi, erano stati consegnati a pur risultando classificabili come non conformi, Controparte_4 rendendosi necessaria un'azione “correttiva” successiva, gravosa ed estremamente
“imbarazzante” nei confronti del cliente;
- di aver accettato la consegna dei modelli, sebbene una parte degli stessi presentasse gravi vizi e difformità, pagando a € 103.848,84 e chiedendo una riduzione sull'ultima CP_1 fattura;
- di aver ricevuto, tuttavia, la diffida al pagamento di euro 24.156,00; - che tra l'altro non aveva mai provveduto a consegnare come richiesto, a CP_1 [...]
i report dimensionali e le scansioni 3D sovrapposte al dato CAD (report e Parte_1 scansioni tridimensionali che venivano realizzati contestualmente al perfezionamento del modello), dai quali si poteva evincere l'effettiva conformità tra il dato CAD e il modello concretamente riprodotto;
- di aver subito, in conseguenza di tale inadempimento, pregiudizi economici commisurati in euro 25.000,00 e costituiti dai costi di ripristino e dal danno non patrimoniale subito in relazione alla propria credibilità professionale nei confronti del proprio cliente strategico ovvero Controparte_4
Si è costituita in giudizio contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa, anche alla stregua dell'intervenuta decadenza dall'azione ex art 1667 c.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la convenuta opposta ha dichiarato che:
- con ordine n. 12/2023 del 09.03.2023 successivamente integrato in data Parte_1
14/17.04.2023 aveva commissionato, tra le altre cose, alla soc. la CP_3 realizzazione del master/modello in resina con relativi tasselli in alluminio de quo, denominato “Modello_Composizione_1_Brancardo_DX_C9R_ PS01_2”;
- a fronte di tale fornitura la convenuta ha appunto emesso la fattura n. 111FTE/2023 del
23.06.2023 per l'importo di euro 24.156,00;
- di non aver mai ricevuto alcuna precisa contestazione sulla asserita non conformità dei master/modelli in resina da essa prodotti, in particolare per quanto riguardava quello di cui alla fattura n. 111FTE/2023;
- solo in data 30.08.2023 la soc. aveva evidenziato per la prima volta le Parte_1 proprie rimostranze e, peraltro, in replica al sollecito di pagamento;
- il rapporto di non conformità era privo di data, non consentiva di riferire direttamente le fotografie che lo componevano ai master/modelli in resina realizzati dalla soc. CP_3
o di sapere quando le fotografie che lo compongono erano state scattate e non era stato redatto nel contradditorio tra le parti.
Entro i termini di legge entrambe le parti hanno depositato le relative memorie ex art. 171-ter c.p.c..
Con provvedimento del 17/6/24 è stata rigettata l'istanza di concessione della p.e. e sono state ammesse le prove per testi.
Assunte le testimonianze, con ordinanza dell'11/10/24 il giudice ha proposto ex art. 185 bis cpc che la controversia fosse definitiva transattivamente mediante riconoscimento a parte opposta di €
8.000,00 nonché € 2.000,00 per spese di lite oltre accessori. All'udienza del 16/1/25, parte opponente ha dichiarato di accettare la proposta mentre parte opposta non l'ha accettata.
Con ordinanza del 18/1/25, il giudice ha ordinato a l'esibizione – entro il 15/2/25 – dei CP_1 report dimensioni sulla base di scansioni 3D dei modelli relativi alle fatture n. 40FTE, 69FTE, 82FTE,
96FTE, 98FTE e 111FTE.
All'udienza del 4/3/25 parte opposta ha dichiarato che i documenti oggetto di esibizione non erano nella propria disponibilità.
Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, che si è tenuta il 2.07.2025, per via documentale il 2/7/25.
Motivi della decisione
In via preliminare va disaminata l'eccezione di intervenuta decadenza per tardiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Sul punto, occorre osservare che, nel caso di specie è corretta la qualificazione giuridica del contratto in questione come appalto privato.
“Deve precisarsi al riguardo che la distinzione tra appalto e compravendita, quando la prestazione di una parte consista sia in un dare che in un fare, non si esaurisce in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo, tra il valore della materia e quello della prestazione
d'opera.
Si è puntualizzato in proposito che deve farsi riferimento alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio (Cass. sent. n.3806-78), in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un
"opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (v. per riferimenti, le sentenze n.545-74, n.4097-80, n.1196-83 S.U., n.4020-83, n.4540-
84, n.3375-88, n.7073-92 S.U., n.5074-93, n.7697-94, n.3807-95).
Occorre, in altri termini, aver riguardo alla causa del contratto ed al significato che in relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse tendono a conseguire. Ciò posto, appare pacifico che il rapporto contrattuale fra le due società ricada nella fattispecie dell'appalto, in quanto, nel caso di specie, l'aspetto relativo alla prestazione d'opera risulta senz'altro prevalente, con la conseguenza che il termine per la denuncia dei vizi è pari a sessanta giorni, che deve ritenersi senz'altro rispettato da parte attrice opponente.
Ed, infatti, i beni di cui alla fattura azionata sono stati consegnati il 9/6/23 e ha Parte_1 denunciato tempestivamente le problematiche riscontrate a partire dalla fine di maggio 2023 (cfr. docc.ti 11, 12 e 15 fascicolo parte attrice opponente) e sempre più spesso da giugno in poi.
In particolare, il doc. 21 evidenzia uno scambio di email del 29/6/23 in cui l'opponente dichiara di aver allegato un pdf riassuntivo delle problematiche più importanti che in gran parte stiamo affrontando con impegnative attività di ripresa manuale.
In sede di escussione testimoniale non è emersa conferma dell'avvenuta allegazione di tale pdf e, tuttavia, tale documento unitamente agli altri dà conto dell'avvenuta comunicazione dei presunti vizi.
Quindi, a fronte delle risultanze documentali (docc. 10, 11, 12, 15 e 21 parte opponente) e poiché la denuncia non deve rivestire una forma particolare, non essendo espressamente richiesta la forma scritta, ne consegue che l'eccezione di decadenza e prescrizione di non può essere CP_1 accolta.
D'altra parte, nel doc. 21 (scambio email del 29/6/23) ha replicato alle comunicazioni CP_1 di cui sopra, offrendo la propria disponibilità ad intervenire in garanzia “dove serve”.
Come noto, in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. fra le altre, Cass. sez. 2 -,
Sentenza n. 62 del 04/01/2018 (Rv. 646616 - 01).
Pertanto, deve intendersi non maturata l'eccepita decadenza.
Tanto premesso, nel merito, l'opposizione proposta da è comunque infondata e Parte_1 deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass.
Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un.n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò premesso, parte opponente ha dato prova del contratto e, quindi, del proprio diritto di credito. ha allegato a sua volta l'inadempimento di e, tuttavia, non ha chiesto Parte_1 CP_1 la risoluzione del contratto con risarcimento, ma la riduzione del prezzo con risarcimento del danno.
Come noto, il committente può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che sia disposta la riduzione del prezzo (quanti minoris), riservandosi di eseguire per proprio conto le correzioni o riparazioni necessarie.
Ebbene, in tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 08/05/2008; Sez.
1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994; Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15/06/1976).
Ora ha dichiarato di aver dovuto porre mano a degli interventi di riparazione sui Parte_1 modelli forniti da quantificando il proprio apporto in 300 ore ovvero euro 24.000,00 CP_1
(300*80).
Ora, al di là delle dichiarazioni testimoniali di e , non vi sono Testimone_1 Testimone_2 documenti che attestino la necessità di tale lavoro e la sua entità.
Ed, infatti, il teste si è limitato a dichiarare: “So delle 300 ore perché vedevo sia il Testimone_1 modello che non era presente in azienda, per quelle ore lì sia perché , responsabile Testimone_2 di produzione mi teneva informato sui fatti. Adr: non ho visto né fatture, né tabelle di dettaglio ore lavorazioni.” ed ancora “non posso dire come le 300 ore siano state suddivise in base alle attività richiamate in quanto non ho visto le relative fatture.”.
Quindi, il teste desume che siano occorse 300 ore in base a quanto riferito da altra persona. Tes_1
Il teste ha confermato che per eliminare nei modelli forniti dall'opposta le Testimone_2 caratteristiche corrispondenti a quelle evidenziate nel doc. 13, aveva svolto Parte_1 attività di carteggiamento, stuccaggio e verniciatura (quest'ultima per il tramite della carrozzeria
Grand Prix) per almeno 300 ore di lavoro, al costo di 80 euro all'ora.
Tuttavia, posto che l'attività di verniciatura è stata svolta pacificamente da , appare non Parte_2 credibile la testimonianza resa da , laddove inserisce tale attività tra quelle svolte dalla Tes_2 [...]
. Del resto, non sono state allegate pezze documentali in merito al pagamento di tale attività Pt_1 di verniciatura.
Infine, si deve osservare che la verniciatura non sembra essere una attività che doveva essere fatta da in quanto gli stessi testi di parte opponente dichiarano che “la mancata pittura non CP_3 era un vizio.” e che “dal capitolato la verniciatura modelli la fa Gran Prix.” Testimone_1 CP_4
(ST Stefano).
Quindi, non è chiaro come mai si debba imputare a riduzione del prezzo, il costo della verniciatura svolto da . Parte_2
D'altra parte, il rapporto di non conformità allegato da (doc. 13 fascicolo Parte_1 [...]
), oltre ad essere privo di data non consente di riferire direttamente le fotografie che lo Pt_1 compongono ai master/modelli in resina realizzati dalla soc. e comunque non è tale CP_3 da dimostrare l'entità dell'apporto svolto da per emendare i vari vizi. Parte_1
In tal senso, quindi, non può essere disposta la riduzione del prezzo.
Venendo ora alla richiesta di risarcimento danno proposta da la stessa va disattesa Parte_1 tenuto conto che non vi è prova documentale del danno emergente di cui sopra e che, quanto al danno da immagine verso il cliente finale, parte opponente non ha allegato alcunché.
Anzi, il teste , sentito all'udienza del 10.10.2024 ha dichiarato “ ha ancora Testimone_2 CP_4 oggi rapporti commerciali con noi”.
Per tutto quanto precede, tanto l'opposizione, quanto la domanda riconvenzionale proposte da parte opponente non possono che essere integralmente rigettate.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese vanno liquidate a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sono liquidate euro 2.540,00 da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014 e, quindi, euro 3.302,00.
Passando alla disamina della domanda avanzata ai sensi del comma 1 dell'art. 96, comma 1, c.p.c., e del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., va detto che l'art. 96 c.p.c. ha funzione sanzionatoria delle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati ed è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente, con l'onere per la parte richiedente la sanzione di puntuali allegazioni.
La condanna della parte per lite temeraria, invero, postula, in aggiunta alla soccombenza totale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno che è stato conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché l'accertamento del dolo o della colpa grave e, dunque, l'accertamento della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (così, Cass. civile, sent.
4443/2015).
Nella vicenda all'esame, la convenuta opposta non ha allegato né provato un qualche danno a lei derivato da siffatta iniziativa giudiziaria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2145/2023 emesso dal
Tribunale di Vicenza il 29/11/23 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese CP_1 processuali, che liquida in 3.302,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendosi la distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vicenza, 1/8/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 90/24 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. BRUGNOLO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI BATTISTA ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1
CONVENUTO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. VIERO FEDERICO CP_1 P.IVA_2
e da ( ed elettivamente C.F._2 Controparte_2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio;
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento per colpa, o comunque l'inesatto adempimento per colpa, di essendo presenti gravi vizi e difformità nelle opere consegnate;
CP_1
- per l'effetto, accertare il diritto di ad ottenere la riduzione del prezzo pari ad Parte_1 euro 24.156,00, ancora da corrispondere per l'esecuzione dell'opera;
- per l'effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2145/2023 - R.G. n. 5816/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in quanto ingiusto, illegittimo e in ogni caso nullo ed inefficace per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via riconvenzionale:
- per l'effetto, condannare altresì al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_1 patrimoniali, subiti da nella misura di € 25.000,00, ovvero nelle somme diverse Parte_1 minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
In ogni caso: - accertare e dichiarare che nessun credito può più essere legittimamente vantato da CP_1 nei confronti di in virtù del rapporto in oggetto né per altri titoli ad esso collegati. Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata di CP_1
- per l'effetto, condannare al pagamento, a favore di di una CP_1 Pt_1 Parte_1 somma equitativamente determinata;
- con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte come già formulate in atti e a verbale d'udienza.
Convenuto: Nel merito
1) In via principale: rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2145/2023 - n. 5816/2023 R.G., in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti ed anche per intervenuta decadenza per la tardiva denuncia degli asseriti vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., accertando e dichiarando che la soc. è debitrice nei confronti della soc. (già s.r.l. - all. I -) della Parte_1 CP_3 somma in linea capitale di euro 24.156,00, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 5 d. l.vo n. 231/2022 dalla concordata scadenza di pagamento (30.09.2023) o, in subordine, dalla domanda al saldo effettivo, e ciò in forza dell'attività di realizzazione del master/modello in resina con relativi tasselli in alluminio effettuata dalla soc. su incarico della committente soc. CP_3 Parte_1
e descritta nella fattura n. 111FTE/2023 (all. D/4) e, conseguentemente, confermarsi e
[...] dichiararsi valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 2145 /2023 - n. 5816/2023 R.G.
2) In ogni caso: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, la domanda riconvenzionale della soc. tesa ad ottenere il risarcimento di Parte_1 indimostrati danni patrimoniali e non patrimoniali.
3) Spese e compensi della procedura monitoria e di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma
1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi e con condanna in capo alla soc. al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 02.04.2024 e fin qui non ammesse.
Fatto e Processo Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2145/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 29.11.2023, a favore di
[...]
per euro 24.156,00, oltre ad interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di un CP_3 master/modello in resina con relativi tasselli in alluminio, funzionale alla successiva realizzazione di componenti in carbonio per auto sportive, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in virtù della invocata riduzione del prezzo dovuta a fronte dei vizi e difetti dell'opera svolta, nonché in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € CP_1
25.000,00.
A fondamento della opposizione, ha esposto: Parte_1
- di essere una società specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, nel settore del design, della progettazione e dell'ingegneria dell'automotive;
- di essere fornitore abituale di per il quale disegna, progetta e produce Controparte_4 prevalentemente componenti di carrozzeria in fibra di carbonio;
- di avvalersi dell'opera di terzi per la realizzazione di un modello, in resina o in alluminio, della componente automobilistica da riprodurre e di ricavare da tale modello uno stampo in fibra di carbonio che viene poi utilizzato per la realizzazione della componente automobilistica, anch'essa in fibra di carbonio;
- di avere commissionato alla soc. la realizzazione di alcuni modelli in resina e CP_3 tasselli metallici, in relazione ai quali erano state emesse le fatture n. 40FTE del 28.02.2023,
n. 69FTE del 31.03.2023, n. 82FTE del 29.04.2023, n. 96FTE del 24.05.2023, n. 98FTE del
31.05.2023 e n. 111FTE del 23.06.2023, per la somma complessiva di euro 128.004,84;
- di essersi rivolta alla società per adempiere all'ordine commissionato da parte CP_3 del proprio principale cliente Controparte_4
Con
- di aver reso edotta sin dall'inizio del progetto, che le tempistiche richieste dal CP_1 cliente e la morfologia dei componenti automotive non avrebbero permesso errori, attività di ripresa o riproduzioni, posto che il minimo vizio/difetto presente sul modello si ripercuote sul prodotto finale;
- tra la fine del mese di maggio 2023 e l'inizio del mese di giugno 2023, aveva CP_1 consegnato i primi modelli che, tuttavia, non risultavano conformi a quanto impartito e richiesto da presentando gravissimi vizi e difformità che, allo stato, li Parte_1 rendevano inutilizzabili per la realizzazione degli stampi;
- la consegna dei modelli da parte di peraltro, non risultava puntuale, trovandosi CP_1 costretta a concedere a uno slittamento delle date di Parte_1 CP_1 consegna;
- di aver tempestivamente denunciato i vizi, consistenti in irregolarità delle superfici (le superfici del modello che dovrebbero essere in Classe A come da dato CAD, risultavano invece ondulate e/o bocciardate), “passate” della fresa visibili (alcune aree delle superfici del modello, anziché essere di classe A come da dato CAD, erano affette da evidenti incisioni e difettosità dovute ad errati passaggi di fresa), finitura superficiale (il livello di finitura di alcune aree delle superfici del modello, che dovrebbero essere di Classe A come da dato CAD, risultava diverso o minore rispetto ad altre aree dello stesso), inesatto incollaggio tasselli (i tasselli in resina non erano stati incollati nel punto esatto), rifermentazione tasselli (con la produzione degli stampi in carbonio, erano state ravvisate incongruenze di allineamento fra i tasselli del modello e quelli dello stampo in carbonio), incollaggi mal effettuati (era stata rilevata la presenza di estese e visibili aree di colla che, successivamente all'attività di fresatura, avevano determinato ulteriori difetti prodottisi su stampi e componenti automotive), scarsa qualità tasselli metallici in temini di finitura superficiale e accoppiamenti;
- i modelli sui quali si erano state riscontrate le difettosità più evidenti erano i seguenti: modelli brancardo SX, modelli brancardo DX, modelli airscoop/pinna, tasselli estrattori intercooler, modelli piloni ala posteriori, modelli lamelle prasassi;
- di essere intervenuta con una serie di azioni correttive sui modelli prima e sugli stampi in carbonio poi, al fine di rimediare alle problematiche generate dalla qualità delle fresature realizzate da e di rientrare nelle tempistiche richieste dal cliente, attraverso CP_1 interventi di carrozzeria, carteggiatura a mano, adattamento e finitura superficiale di modelli e stampi in fibra di carbonio;
- alcuni componenti, dopo lunga e faticosa opera di “correzione” dell'odierna attrice, erano stati alla fine realizzati a regola d'arte mentre altri erano risultati impossibili da sistemare e, quindi, erano stati consegnati a pur risultando classificabili come non conformi, Controparte_4 rendendosi necessaria un'azione “correttiva” successiva, gravosa ed estremamente
“imbarazzante” nei confronti del cliente;
- di aver accettato la consegna dei modelli, sebbene una parte degli stessi presentasse gravi vizi e difformità, pagando a € 103.848,84 e chiedendo una riduzione sull'ultima CP_1 fattura;
- di aver ricevuto, tuttavia, la diffida al pagamento di euro 24.156,00; - che tra l'altro non aveva mai provveduto a consegnare come richiesto, a CP_1 [...]
i report dimensionali e le scansioni 3D sovrapposte al dato CAD (report e Parte_1 scansioni tridimensionali che venivano realizzati contestualmente al perfezionamento del modello), dai quali si poteva evincere l'effettiva conformità tra il dato CAD e il modello concretamente riprodotto;
- di aver subito, in conseguenza di tale inadempimento, pregiudizi economici commisurati in euro 25.000,00 e costituiti dai costi di ripristino e dal danno non patrimoniale subito in relazione alla propria credibilità professionale nei confronti del proprio cliente strategico ovvero Controparte_4
Si è costituita in giudizio contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa, anche alla stregua dell'intervenuta decadenza dall'azione ex art 1667 c.c., con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la convenuta opposta ha dichiarato che:
- con ordine n. 12/2023 del 09.03.2023 successivamente integrato in data Parte_1
14/17.04.2023 aveva commissionato, tra le altre cose, alla soc. la CP_3 realizzazione del master/modello in resina con relativi tasselli in alluminio de quo, denominato “Modello_Composizione_1_Brancardo_DX_C9R_ PS01_2”;
- a fronte di tale fornitura la convenuta ha appunto emesso la fattura n. 111FTE/2023 del
23.06.2023 per l'importo di euro 24.156,00;
- di non aver mai ricevuto alcuna precisa contestazione sulla asserita non conformità dei master/modelli in resina da essa prodotti, in particolare per quanto riguardava quello di cui alla fattura n. 111FTE/2023;
- solo in data 30.08.2023 la soc. aveva evidenziato per la prima volta le Parte_1 proprie rimostranze e, peraltro, in replica al sollecito di pagamento;
- il rapporto di non conformità era privo di data, non consentiva di riferire direttamente le fotografie che lo componevano ai master/modelli in resina realizzati dalla soc. CP_3
o di sapere quando le fotografie che lo compongono erano state scattate e non era stato redatto nel contradditorio tra le parti.
Entro i termini di legge entrambe le parti hanno depositato le relative memorie ex art. 171-ter c.p.c..
Con provvedimento del 17/6/24 è stata rigettata l'istanza di concessione della p.e. e sono state ammesse le prove per testi.
Assunte le testimonianze, con ordinanza dell'11/10/24 il giudice ha proposto ex art. 185 bis cpc che la controversia fosse definitiva transattivamente mediante riconoscimento a parte opposta di €
8.000,00 nonché € 2.000,00 per spese di lite oltre accessori. All'udienza del 16/1/25, parte opponente ha dichiarato di accettare la proposta mentre parte opposta non l'ha accettata.
Con ordinanza del 18/1/25, il giudice ha ordinato a l'esibizione – entro il 15/2/25 – dei CP_1 report dimensioni sulla base di scansioni 3D dei modelli relativi alle fatture n. 40FTE, 69FTE, 82FTE,
96FTE, 98FTE e 111FTE.
All'udienza del 4/3/25 parte opposta ha dichiarato che i documenti oggetto di esibizione non erano nella propria disponibilità.
Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc, che si è tenuta il 2.07.2025, per via documentale il 2/7/25.
Motivi della decisione
In via preliminare va disaminata l'eccezione di intervenuta decadenza per tardiva denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Sul punto, occorre osservare che, nel caso di specie è corretta la qualificazione giuridica del contratto in questione come appalto privato.
“Deve precisarsi al riguardo che la distinzione tra appalto e compravendita, quando la prestazione di una parte consista sia in un dare che in un fare, non si esaurisce in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo, tra il valore della materia e quello della prestazione
d'opera.
Si è puntualizzato in proposito che deve farsi riferimento alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio (Cass. sent. n.3806-78), in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un
"opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (v. per riferimenti, le sentenze n.545-74, n.4097-80, n.1196-83 S.U., n.4020-83, n.4540-
84, n.3375-88, n.7073-92 S.U., n.5074-93, n.7697-94, n.3807-95).
Occorre, in altri termini, aver riguardo alla causa del contratto ed al significato che in relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse tendono a conseguire. Ciò posto, appare pacifico che il rapporto contrattuale fra le due società ricada nella fattispecie dell'appalto, in quanto, nel caso di specie, l'aspetto relativo alla prestazione d'opera risulta senz'altro prevalente, con la conseguenza che il termine per la denuncia dei vizi è pari a sessanta giorni, che deve ritenersi senz'altro rispettato da parte attrice opponente.
Ed, infatti, i beni di cui alla fattura azionata sono stati consegnati il 9/6/23 e ha Parte_1 denunciato tempestivamente le problematiche riscontrate a partire dalla fine di maggio 2023 (cfr. docc.ti 11, 12 e 15 fascicolo parte attrice opponente) e sempre più spesso da giugno in poi.
In particolare, il doc. 21 evidenzia uno scambio di email del 29/6/23 in cui l'opponente dichiara di aver allegato un pdf riassuntivo delle problematiche più importanti che in gran parte stiamo affrontando con impegnative attività di ripresa manuale.
In sede di escussione testimoniale non è emersa conferma dell'avvenuta allegazione di tale pdf e, tuttavia, tale documento unitamente agli altri dà conto dell'avvenuta comunicazione dei presunti vizi.
Quindi, a fronte delle risultanze documentali (docc. 10, 11, 12, 15 e 21 parte opponente) e poiché la denuncia non deve rivestire una forma particolare, non essendo espressamente richiesta la forma scritta, ne consegue che l'eccezione di decadenza e prescrizione di non può essere CP_1 accolta.
D'altra parte, nel doc. 21 (scambio email del 29/6/23) ha replicato alle comunicazioni CP_1 di cui sopra, offrendo la propria disponibilità ad intervenire in garanzia “dove serve”.
Come noto, in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. fra le altre, Cass. sez. 2 -,
Sentenza n. 62 del 04/01/2018 (Rv. 646616 - 01).
Pertanto, deve intendersi non maturata l'eccepita decadenza.
Tanto premesso, nel merito, l'opposizione proposta da è comunque infondata e Parte_1 deve essere rigettata.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass.
Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un.n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò premesso, parte opponente ha dato prova del contratto e, quindi, del proprio diritto di credito. ha allegato a sua volta l'inadempimento di e, tuttavia, non ha chiesto Parte_1 CP_1 la risoluzione del contratto con risarcimento, ma la riduzione del prezzo con risarcimento del danno.
Come noto, il committente può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che sia disposta la riduzione del prezzo (quanti minoris), riservandosi di eseguire per proprio conto le correzioni o riparazioni necessarie.
Ebbene, in tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 08/05/2008; Sez.
1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994; Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15/06/1976).
Ora ha dichiarato di aver dovuto porre mano a degli interventi di riparazione sui Parte_1 modelli forniti da quantificando il proprio apporto in 300 ore ovvero euro 24.000,00 CP_1
(300*80).
Ora, al di là delle dichiarazioni testimoniali di e , non vi sono Testimone_1 Testimone_2 documenti che attestino la necessità di tale lavoro e la sua entità.
Ed, infatti, il teste si è limitato a dichiarare: “So delle 300 ore perché vedevo sia il Testimone_1 modello che non era presente in azienda, per quelle ore lì sia perché , responsabile Testimone_2 di produzione mi teneva informato sui fatti. Adr: non ho visto né fatture, né tabelle di dettaglio ore lavorazioni.” ed ancora “non posso dire come le 300 ore siano state suddivise in base alle attività richiamate in quanto non ho visto le relative fatture.”.
Quindi, il teste desume che siano occorse 300 ore in base a quanto riferito da altra persona. Tes_1
Il teste ha confermato che per eliminare nei modelli forniti dall'opposta le Testimone_2 caratteristiche corrispondenti a quelle evidenziate nel doc. 13, aveva svolto Parte_1 attività di carteggiamento, stuccaggio e verniciatura (quest'ultima per il tramite della carrozzeria
Grand Prix) per almeno 300 ore di lavoro, al costo di 80 euro all'ora.
Tuttavia, posto che l'attività di verniciatura è stata svolta pacificamente da , appare non Parte_2 credibile la testimonianza resa da , laddove inserisce tale attività tra quelle svolte dalla Tes_2 [...]
. Del resto, non sono state allegate pezze documentali in merito al pagamento di tale attività Pt_1 di verniciatura.
Infine, si deve osservare che la verniciatura non sembra essere una attività che doveva essere fatta da in quanto gli stessi testi di parte opponente dichiarano che “la mancata pittura non CP_3 era un vizio.” e che “dal capitolato la verniciatura modelli la fa Gran Prix.” Testimone_1 CP_4
(ST Stefano).
Quindi, non è chiaro come mai si debba imputare a riduzione del prezzo, il costo della verniciatura svolto da . Parte_2
D'altra parte, il rapporto di non conformità allegato da (doc. 13 fascicolo Parte_1 [...]
), oltre ad essere privo di data non consente di riferire direttamente le fotografie che lo Pt_1 compongono ai master/modelli in resina realizzati dalla soc. e comunque non è tale CP_3 da dimostrare l'entità dell'apporto svolto da per emendare i vari vizi. Parte_1
In tal senso, quindi, non può essere disposta la riduzione del prezzo.
Venendo ora alla richiesta di risarcimento danno proposta da la stessa va disattesa Parte_1 tenuto conto che non vi è prova documentale del danno emergente di cui sopra e che, quanto al danno da immagine verso il cliente finale, parte opponente non ha allegato alcunché.
Anzi, il teste , sentito all'udienza del 10.10.2024 ha dichiarato “ ha ancora Testimone_2 CP_4 oggi rapporti commerciali con noi”.
Per tutto quanto precede, tanto l'opposizione, quanto la domanda riconvenzionale proposte da parte opponente non possono che essere integralmente rigettate.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese vanno liquidate a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sono liquidate euro 2.540,00 da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014 e, quindi, euro 3.302,00.
Passando alla disamina della domanda avanzata ai sensi del comma 1 dell'art. 96, comma 1, c.p.c., e del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., va detto che l'art. 96 c.p.c. ha funzione sanzionatoria delle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati ed è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente, con l'onere per la parte richiedente la sanzione di puntuali allegazioni.
La condanna della parte per lite temeraria, invero, postula, in aggiunta alla soccombenza totale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno che è stato conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché l'accertamento del dolo o della colpa grave e, dunque, l'accertamento della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (così, Cass. civile, sent.
4443/2015).
Nella vicenda all'esame, la convenuta opposta non ha allegato né provato un qualche danno a lei derivato da siffatta iniziativa giudiziaria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2145/2023 emesso dal
Tribunale di Vicenza il 29/11/23 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese CP_1 processuali, che liquida in 3.302,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendosi la distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vicenza, 1/8/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello