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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7841 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3223/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2025 e vertente
T R A
Parte_1
(C.F. , con sede legale in Roma, Circonvallazione Clodia
[...] P.IVA_1
n. 76, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
ES FA D'UR
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
ER AN
RECLAMATO
E
Liquidazione Giudiziale di Parte_1
(n. 351/2025 Tribunale di Roma), in
[...]
persona del curatore p.t. Avv. Giacomo Di Amato
r.g. n. 3223/2025 1 RECLAMATA – CONTUMACE
E
Controparte_2
RECLAMATA – CONTUMACE
E
Avv. ER AN
RECLAMATO - CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “RICORRE alla Corte di Appello di Roma, affinchè, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo, annulli l'impugnata sentenza n. 418/2025 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XIV, comunicata in data 15/05/2025, e per l'effetto revochi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del con ogni conseguente statuizione. Con il favore CP_3
delle spese”.
RECLAMATO GRASSO CARMELO) “Voglia l'Ill.ma Corte rigettare il reclamo presentato dal avverso la sentenza n. 418/2025, comunicata in data CP_3
15/05/2025, del Tribunale di Roma, e confermare la sentenza de qua e, per l'effetto, confermare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del Parte_1
”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il Parte_2
(d'ora in poi, ) nella persona
[...] Controparte_4
del suo legale rappresentante p.t. ha proposto tempestivo reclamo avverso la r.g. n. 3223/2025 2 sentenza n. 418/2025 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14.05.2025, con la quale è stata dichiarata aperta la sua liquidazione giudiziale, chiedendone l'annullamento in ragione:
(i) della sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale per avere natura di ente pubblico con finalità di ricerca e di pubblica utilità, essendo sottoposto al controllo del , che nominava i Controparte_5
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per risultare tale qualifica dall'atto costitutivo, per essere costituito da Università con finalità di CP_6
ricerca scientifica, per essere i fondi apprestati non solo dalle Università, ma anche dal , dal Controparte_5 Controparte_7
e dal e per non avere svolto attività Controparte_8
imprenditoriale, ma attività prettamente scientifica, sperimentale e teorica nel campo della fisica delle atmosfere e idrosfere, con lo scopo di favorire in detti campi la collaborazione tra le Università;
(ii) dell'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 33 comma 2 CCII, il cui dies a quo non può essere individuato, come ritenuto dal Tribunale, nella data della sua costituzione nel procedimento di primo grado ma nella data di cessazione (05.12.2023) risultante dal REA.
2. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al curatore della liquidazione giudiziale e ai creditori istanti. Di questi si è costituito solo il primo creditore istante, , CP_1
che ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato.
3. Quanto alla dedotta esclusione di dall'area dell'assoggettabilità CP_3
alla liquidazione giudiziale, occorre premettere che lo Stato e gli enti pubblici sono esclusi espressamente dall'ambito di applicazione del Codice della Crisi, che è deputato a regolare le situazioni di crisi e di insolvenza, tra gli altri, dell'
“imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana
o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica” (art. 1).
La Corte riconosce la correttezza della premessa del ragionamento del
Tribunale, che lo ha portato ad escludere la natura di ente pubblico del
, minimamente aggredita dalle censure del reclamante, secondo cui: Parte_1
r.g. n. 3223/2025 3 “Il criterio di qualificazione della natura pubblica di un ente deve muovere dalla disposizione dettata dall'art. 4 L. n. 70/1975 secondo la quale “nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.
L'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di tale norma è nel senso di consentire l'individuazione di un ente come pubblico non solo in presenza di una diretta istituzione per legge (“istituzione in concreto”) ma anche in presenza di una istituzione in base alla legge (“configurazione astratta”), nel senso che la qualificazione del legislatore può essere desunta dal trattamento giuridico riservato ad un determinato soggetto.
Rimane indice di riferimento certo la scelta del legislatore di dichiarare formalmente un ente come pubblico.
La qualificazione per legge di un ente come ente pubblico non va, tuttavia, confusa con il mero assoggettamento di un ente a certi fini o in determinati settori alla disciplina pubblicistica”.
D'altro canto, alcun rilievo decisivo può riconoscersi alla classificazione delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1 comma 2 D.L.vo n. 165/2001, che, come rilevato dal Tribunale, è norma che non riveste portata generale essendo volta a definire l'ambito applicativo della disciplina del lavoro pubblico, o all'inclusione nell'elenco stilato annualmente dall'Istat al fine di individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni, essendo i criteri utilizzati per la classificazione stati dettati dalla necessità di armonizzare i sistemi della finanza pubblica a livello europeo ai fini della verifica da parte della Commissione degli eventuali deficit eccessivi.
Assume, dunque, rilievo decisivo ai fini della presente valutazione, come ha ben compreso la stessa parte reclamante, la ricorrenza o meno dei criteri che la dottrina ha elaborato per risolvere i dubbi circa la natura di un ente: (i) il collegamento con il potere pubblico;
(ii) il fine dell'ente; (iii) il regime dei controlli;
(iv) i rapporti con la finanza statale o regionale;
(v) l'impossibilità dell'ente di disporre di sé stesso (c.d. autoscioglimento).
Ora, nel caso di specie, le previsioni statutarie di escludono CP_3
l'esistenza di un diretto finanziamento statale (e tanto meno regionale) dell'ente r.g. n. 3223/2025 4 e prevedono espressamente che quest'ultimo possa avvalersi per il perseguimento dei propri scopi anche di contributi erogati da soggetti privati.
L'art. 4 prevede infatti che “le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del con la somma di Euro 2.528,28 ciascuna, Parte_1
versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo o dalla firma dell'atto di adesione”, al pari di “ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2 comma b), entri a far parte del . L'art. 5 dal canto suo stabilisce che: “Per il perseguimento dei Parte_1
propri scopi, il Consorzio si avvale: 1) di contributi erogati (…) dal
[...]
, dal e da quello delle Attività Controparte_5 CP_5 CP_7
Produttive, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle Agenzie Italiane e
Internazionali, dall'Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici
e privati italiani, stranieri e internazionali;
2) di eventuali fondi e contributi (…) erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal (…); 3) dei contributi Controparte_5
erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Controparte_5
, dal e da quello Produttive, dalle Agenzie
[...] Controparte_7 CP_8
Italiane e Internazionali, da altre Amministrazioni statali, locali o territoriali e da Enti pubblici e privati;
4) di finanziamenti o contributi dall'Unione Europea, da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
5) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti
e convenzioni con l'Unione Europea, le Amministrazioni pubbliche ed altri Enti e
Istituzioni pubblici o privati, nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica o professionale, oggetto di opportune convenzioni;
6) di eventuali donazioni, lasciti, legati, liberalità ed attribuzioni a favore del per atti tra vivi o mortis causa, Parte_1
debitamente accettati”.
Come ha correttamente rilevato il Tribunale, poi, la finalità del , Parte_1
quella “di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università già consorziate, e di quelle che vi aderiranno, alle attività scientifiche sperimentali e teoriche del settore della fisica della Terra fluida e dell'ambiente nei campi della Fisica delle atmosfere e delle
Idrosfere Planetarie e della Fisica dell'Ambiente, in accordo con i programmi scientifici nazionali e internazionali (…)” (art. 1 statuto), non è qualificabile necessariamente come un interesse pubblico.
r.g. n. 3223/2025 5 E ancora. Al contrario di quanto dedotto nel reclamo, né l'organo di governo
(il Consiglio Direttivo) né l'organo di controllo (Collegio dei Revisori dei conti) del sono nominati dall'amministrazione statale, fatta salva la nomina Parte_1
di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori, che costituiscono comunque la minoranza di questi organi collegiali, che è riservata al (artt. 7 e 13 statuto). Controparte_5
Deve, quindi, escludersi un controllo diretto sull'ente di detto o di CP_5
altra amministrazione statale.
L'art. 7 dello statuto attribuisce altresì al Consiglio Direttivo del il Parte_1
potere di deliberare “sullo scioglimento del e sulla destinazione dei suoi Parte_1
beni con le modalità previste negli articoli successivi”, ed in particolare nell'art. 17, secondo cui “allo scioglimento del (…) i beni che restano dopo la Parte_1
liquidazione sono ripartiti tra le Università costituenti il su delibera del Parte_1
Consiglio Direttivo riunito in assemblea straordinaria, tenuto conto del loro apporto effettivo”.
Come è agevole rilevare, sulla base dei criteri elaborati dalla dottrina, che peraltro devono ricorrere congiuntamente, non è rilevabile la natura di ente pubblico di CP_3
4. Irrilevanti risultano, dunque, il riconoscimento della personalità giuridica al perato con DM del 17.03.2008 e la circostanza che tra i consorziati vi CP_3
siano Università statali, al pari della specificazione, contenuta nell'art. 1 dello statuto, che il consorzio “non ha fini di lucro”.
Occorre infatti rammentare che “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)” (così, Cass. n. 25478/2019, v. anche Cass. n. 6835/2014). Ai sensi dell'art. 2082 c.c., infatti, l'imprenditore è colui che svolge un'attività volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, organizzata, professionale e caratterizzata da metodo economico, con modalità, cioè, che permettono la copertura dei costi con i ricavi. Invero, l'inclusione nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi dell'imprenditore che eserciti la sua attività non a scopo di lucro induce a ritenere la non necessità oltre che del lucro soggettivo anche r.g. n. 3223/2025 6 del c.d. lucro oggettivo (la strutturazione dell'impresa per la realizzazione di un avanzo di gestione), sì da non poter dubitare che l'area della assoggettabilità alla liquidazione giudiziale si estenda alle associazioni, alle imprese pubbliche, ai consorzi e alle imprese sociali.
Ora, la costituzione e la gestione di laboratori di ricerca avanzata, la collaborazione con enti pubblici e privati e con il mondo industriale per la realizzazione di strumentazioni tecnologicamente avanzate e di metodologie modellistiche applicative, per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca, che rientrano statutariamente tra le attività del (v. art. 3 statuto), Parte_1
rappresentano attività astrattamente riferibili all'attività imprenditoriale di cui all'art. 2082 c.c. e all'art. 1 CCII. Tanto più che la medesima previsione statutaria attribuisce al l potere di “stipulare convenzioni e firmare contratti” con gli CP_3
enti con i quali coopera, tra i quali non solo le Università statali ma anche enti privati e fondazioni, il che fa propendere, come ha correttamente evidenziato parte reclamata, per una struttura che si organizza per produrre servizi scientifici per conto terzi e dunque per una struttura che svolge attività professionale volta alla produzione o allo scambio di servizi, condotta con metodo economico.
Del resto, la classificazione ATECO che compare nel Repertorio Economico
Amministrativo (REA) in cui è iscritto il CINFAI, “codice 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria”, con la specifica “Importanza: prevalente svolta dall'impresa”, è la medesima classificazione delle imprese private, iscritte nel registro delle imprese, che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il risulta, inoltre, iscritto nel REA con Parte_1
l'indicazione di “impresa inattiva”.
Un ulteriore indice della natura imprenditoriale dell'attività svolta dal REA è ricavabile dalla cessione del ramo di azienda operata in data 03.10.2023 in favore della Deve convenirsi con Controparte_9
parte reclamata che l'esistenza di rami di azienda cedibili a terzi è tipico di un'attività d'impresa ed è invece incompatibile con lo svolgimento dell'attività istituzionale di un ente pubblico.
r.g. n. 3223/2025 7 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve pertanto confermarsi la piena assoggettabilità di alle procedure dell'insolvenza o di CP_3
regolazione della crisi dell'imprenditore.
5. In ordine invece al dedotto evento impeditivo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per l'avvenuto decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 33 comma 1 CCII la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo, e che, ai sensi del comma 2, la cessazione dell'attività coincide per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese con la cancellazione della società dal registro, mentre per gli imprenditori non iscritti (come l'anno entro cui può essere dichiarata aperta la CP_3
liquidazione giudiziale decorre “dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa”.
Nella Relazione Illustrativa del nuovo Codice si chiarisce che la disposizione
è stata introdotta allo scopo di “colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi” e che “la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile”. Il riferimento è alla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 2193 c.c., a norma della quale “i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione (n.d.r. nel registro delle imprese), se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”, mentre al terzo comma dello stesso art. 2193 c.c. si fanno espressamente salve “le disposizioni particolari della legge”, tra le quali per l'appunto l'art. 33 CCII.
La formulazione normativa è chiara, dunque, nel differenziare la posizione dell'imprenditore iscritto nel registro delle imprese, per il quale la cancellazione dal registro, proprio in ragione della sua pubblicità legale, segna il momento di cessazione dell'attività, e quella dell'imprenditore non iscritto nel registro, per il quale invece rileva il momento in cui i terzi hanno acquisito conoscenza della cessazione dell'attività.
Non può, dunque, individuarsi nella data di cessazione dell'attività dell'imprenditore non iscritto nel registro delle imprese, anche ove riportata su r.g. n. 3223/2025 8 altri registri o banche dati, come il Repertorio Economico Amministrativo, il dies
a quo del termine annuale di cui all'art. 33 comma 1 CCII. Ciò in ragione dell'inapplicabilità a tali registri e banche dati, e dunque anche al REA, del disposto già richiamato dell'art. 2193 comma primo c.c. e dell'esclusione dell'efficacia di pubblicità legale o pubblicità dichiarativa e di opponibilità a terzi delle iscrizioni in tali registri.
Occorre ancora chiarire che: (i) la conoscenza cui fanno riferimento l'art. 2193
c.c. e l'art. 33 CCII è la conoscenza effettiva della cessazione dell'attività; (ii) i terzi che dovrebbero acquisirla sono coloro che hanno presentato l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e non la generalità dei consociati;
(iii) nel caso di specie, i creditori istanti, allorché hanno estratto le visure del REA, hanno avuto sicuramente contezza, ma solo da quel momento, per i motivi appena specificati, della cessazione dell'attività del . Parte_1
Deve, quindi, ritenersi, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, secondo cui il primo creditore istante ( ) avrebbe acquisito CP_1
conoscenza (effettiva) della cessazione dell'attività del solo al Parte_1
momento della costituzione di quest'ultimo nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale (18.06.2024) e conseguentemente l'anno entro il quale avrebbe dovuto essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale non era ancora decorso al momento della pubblicazione della sentenza (14.05.2025), che il ha acquisito conoscenza della cessazione dell'attività di CP_1 CP_3
l'08.04.2024, data in cui ha estratto dal REA la visura storica del Parte_1
allegata al ricorso ex art. 37 CCII (depositato l'11.04.2024), nella quale era per l'appunto annotata la “cessazione di ogni attività” del in data Parte_1
05.12.2023, la stessa data, guarda caso, in cui era stata chiusa la partita IVA. Al ricorso era allegato, peraltro, anche uno screenshot del sito di Agenzia delle
Entrate, nel quale si dava conto della data di chiusura della partita IVA, per l'appunto il 05.12.2023.
Anche l'Avv. ER AN, che in data 14.06.2024 era intervenuto nel procedimento unitario n. 559/2024 Tribunale di Roma come creditore di er le spese di lite liquidate in suo favore quale procuratore antistatario CP_3
di dal Tribunale del Lavoro di Macerata con sentenza del CP_1
23.01.2024, aveva acquisito conoscenza della cessazione dell'attività del r.g. n. 3223/2025 9 l'08.04.2024, data in cui era stata estratta la visura storica del REA di Parte_1
llegata al ricorso del o, al più tardi, in data 11.04.2024, data del CP_3 CP_1
deposito del ricorso del , al quale era allegata detta visura storica. Ciò in CP_1
quanto legale dello stesso che aveva redatto il ricorso e CP_1
predisposto la documentazione a corredo dello stesso.
Diversa valutazione deve, invece, essere compiuta per il terzo creditore istante, che il 30.10.2024 ebbe a presentare Controparte_2
ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di riunito a quello CP_3
di e alla domanda formulata dall'intervenuto Avv. ER CP_1
AN. affermatasi creditrice del per Controparte_2 Parte_1
l'importo di complessivi Euro 14.170,00 a titolo di spese legali liquidate in suo favore con la sentenza del Tribunale di Torino n. 4086/2024, pubblicata il
15.07.2024, che aveva definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
9560/2023 conseguito da ha allegato al proprio ricorso per l'apertura CP_3
della liquidazione giudiziale visura storica del REA, estratta il 16.07.2024, nella quale era riportata la “cessazione di ogni attività” del in data Parte_1
05.12.2023.
Deve quindi ritenersi che abbia acquisito Controparte_2
conoscenza effettiva della cessazione dell'attività del il 16.07.2024, al CP_3
momento dell'estrazione della visura storica del REA, sicché, tenuto conto che il dato conoscitivo di cui all'art. 33 comma 2 CCII va valutato con riferimento a ciascuno dei soggetti che hanno presentato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, il termine annuale per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del su istanza di Parte_1 Controparte_2
non era ancora decorso alla data della pubblicazione della sentenza
[...]
dichiarativa (14.05.2025), proprio perché quel creditore istante aveva acquisito conoscenza (effettiva) della cessazione dell'attività del suo debitore in un momento che si collocava temporalmente nell'anno antecedente alla pubblicazione della sentenza.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere pertanto respinto.
7. In ordine agli altri presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, minimamente posti in discussione dal , è appena il caso di rilevare Parte_1
che: (i) la documentata esistenza di plurimi inadempimenti alla data della r.g. n. 3223/2025 10 cessazione dell'attività d'impresa è di per sé dimostrativa dello stato di insolvenza, non potendo evidentemente il debitore, ormai cessato, procurarsi più le risorse con le quali fare fronte al pagamento dei debiti già scaduti;
(ii) la stretta contiguità temporale tra la cessione del ramo di azienda, perfezionatasi il
03.10.2023, peraltro in favore di una società partecipata dal liquidatore di e la chiusura della partita IVA con cessazione dell'attività del CP_3
(il 05.12.2023) appare indicativa della volontà di sottrarsi Parte_1
all'adempimento delle obbligazioni già scadute;
(iii) la soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49 comma 5 CCII è abbondantemente superata, già solo se si tiene conto dell'entità dei crediti vantati dai tre ricorrenti, ed in particolare del primo istante, , che vantata una pretesa creditoria di € CP_1
61.435,53 oltre rivalutazione monetaria e interessi nei confronti del CP_3
8. In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la reclamante deve essere condannata a rifondere a le spese di lite da questo anticipate, CP_1
che si liquidano come indicato in dispositivo facendo riferimento allo scaglione di valore della domanda ed a quanto previsto dall'art. 4 comma 10-sexies DM
55/2014.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante al pagamento in favore di delle CP_1
spese di lite da questo anticipate, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
22.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3223/2025 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre 2025 e vertente
T R A
Parte_1
(C.F. , con sede legale in Roma, Circonvallazione Clodia
[...] P.IVA_1
n. 76, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
ES FA D'UR
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
ER AN
RECLAMATO
E
Liquidazione Giudiziale di Parte_1
(n. 351/2025 Tribunale di Roma), in
[...]
persona del curatore p.t. Avv. Giacomo Di Amato
r.g. n. 3223/2025 1 RECLAMATA – CONTUMACE
E
Controparte_2
RECLAMATA – CONTUMACE
E
Avv. ER AN
RECLAMATO - CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “RICORRE alla Corte di Appello di Roma, affinchè, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo, annulli l'impugnata sentenza n. 418/2025 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XIV, comunicata in data 15/05/2025, e per l'effetto revochi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del con ogni conseguente statuizione. Con il favore CP_3
delle spese”.
RECLAMATO GRASSO CARMELO) “Voglia l'Ill.ma Corte rigettare il reclamo presentato dal avverso la sentenza n. 418/2025, comunicata in data CP_3
15/05/2025, del Tribunale di Roma, e confermare la sentenza de qua e, per l'effetto, confermare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del Parte_1
”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il Parte_2
(d'ora in poi, ) nella persona
[...] Controparte_4
del suo legale rappresentante p.t. ha proposto tempestivo reclamo avverso la r.g. n. 3223/2025 2 sentenza n. 418/2025 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14.05.2025, con la quale è stata dichiarata aperta la sua liquidazione giudiziale, chiedendone l'annullamento in ragione:
(i) della sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale per avere natura di ente pubblico con finalità di ricerca e di pubblica utilità, essendo sottoposto al controllo del , che nominava i Controparte_5
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per risultare tale qualifica dall'atto costitutivo, per essere costituito da Università con finalità di CP_6
ricerca scientifica, per essere i fondi apprestati non solo dalle Università, ma anche dal , dal Controparte_5 Controparte_7
e dal e per non avere svolto attività Controparte_8
imprenditoriale, ma attività prettamente scientifica, sperimentale e teorica nel campo della fisica delle atmosfere e idrosfere, con lo scopo di favorire in detti campi la collaborazione tra le Università;
(ii) dell'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 33 comma 2 CCII, il cui dies a quo non può essere individuato, come ritenuto dal Tribunale, nella data della sua costituzione nel procedimento di primo grado ma nella data di cessazione (05.12.2023) risultante dal REA.
2. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato al curatore della liquidazione giudiziale e ai creditori istanti. Di questi si è costituito solo il primo creditore istante, , CP_1
che ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato.
3. Quanto alla dedotta esclusione di dall'area dell'assoggettabilità CP_3
alla liquidazione giudiziale, occorre premettere che lo Stato e gli enti pubblici sono esclusi espressamente dall'ambito di applicazione del Codice della Crisi, che è deputato a regolare le situazioni di crisi e di insolvenza, tra gli altri, dell'
“imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana
o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica” (art. 1).
La Corte riconosce la correttezza della premessa del ragionamento del
Tribunale, che lo ha portato ad escludere la natura di ente pubblico del
, minimamente aggredita dalle censure del reclamante, secondo cui: Parte_1
r.g. n. 3223/2025 3 “Il criterio di qualificazione della natura pubblica di un ente deve muovere dalla disposizione dettata dall'art. 4 L. n. 70/1975 secondo la quale “nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.
L'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di tale norma è nel senso di consentire l'individuazione di un ente come pubblico non solo in presenza di una diretta istituzione per legge (“istituzione in concreto”) ma anche in presenza di una istituzione in base alla legge (“configurazione astratta”), nel senso che la qualificazione del legislatore può essere desunta dal trattamento giuridico riservato ad un determinato soggetto.
Rimane indice di riferimento certo la scelta del legislatore di dichiarare formalmente un ente come pubblico.
La qualificazione per legge di un ente come ente pubblico non va, tuttavia, confusa con il mero assoggettamento di un ente a certi fini o in determinati settori alla disciplina pubblicistica”.
D'altro canto, alcun rilievo decisivo può riconoscersi alla classificazione delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1 comma 2 D.L.vo n. 165/2001, che, come rilevato dal Tribunale, è norma che non riveste portata generale essendo volta a definire l'ambito applicativo della disciplina del lavoro pubblico, o all'inclusione nell'elenco stilato annualmente dall'Istat al fine di individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni, essendo i criteri utilizzati per la classificazione stati dettati dalla necessità di armonizzare i sistemi della finanza pubblica a livello europeo ai fini della verifica da parte della Commissione degli eventuali deficit eccessivi.
Assume, dunque, rilievo decisivo ai fini della presente valutazione, come ha ben compreso la stessa parte reclamante, la ricorrenza o meno dei criteri che la dottrina ha elaborato per risolvere i dubbi circa la natura di un ente: (i) il collegamento con il potere pubblico;
(ii) il fine dell'ente; (iii) il regime dei controlli;
(iv) i rapporti con la finanza statale o regionale;
(v) l'impossibilità dell'ente di disporre di sé stesso (c.d. autoscioglimento).
Ora, nel caso di specie, le previsioni statutarie di escludono CP_3
l'esistenza di un diretto finanziamento statale (e tanto meno regionale) dell'ente r.g. n. 3223/2025 4 e prevedono espressamente che quest'ultimo possa avvalersi per il perseguimento dei propri scopi anche di contributi erogati da soggetti privati.
L'art. 4 prevede infatti che “le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del con la somma di Euro 2.528,28 ciascuna, Parte_1
versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo o dalla firma dell'atto di adesione”, al pari di “ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2 comma b), entri a far parte del . L'art. 5 dal canto suo stabilisce che: “Per il perseguimento dei Parte_1
propri scopi, il Consorzio si avvale: 1) di contributi erogati (…) dal
[...]
, dal e da quello delle Attività Controparte_5 CP_5 CP_7
Produttive, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalle Agenzie Italiane e
Internazionali, dall'Unione Europea, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici
e privati italiani, stranieri e internazionali;
2) di eventuali fondi e contributi (…) erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal (…); 3) dei contributi Controparte_5
erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Controparte_5
, dal e da quello Produttive, dalle Agenzie
[...] Controparte_7 CP_8
Italiane e Internazionali, da altre Amministrazioni statali, locali o territoriali e da Enti pubblici e privati;
4) di finanziamenti o contributi dall'Unione Europea, da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
5) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti
e convenzioni con l'Unione Europea, le Amministrazioni pubbliche ed altri Enti e
Istituzioni pubblici o privati, nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica o professionale, oggetto di opportune convenzioni;
6) di eventuali donazioni, lasciti, legati, liberalità ed attribuzioni a favore del per atti tra vivi o mortis causa, Parte_1
debitamente accettati”.
Come ha correttamente rilevato il Tribunale, poi, la finalità del , Parte_1
quella “di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università già consorziate, e di quelle che vi aderiranno, alle attività scientifiche sperimentali e teoriche del settore della fisica della Terra fluida e dell'ambiente nei campi della Fisica delle atmosfere e delle
Idrosfere Planetarie e della Fisica dell'Ambiente, in accordo con i programmi scientifici nazionali e internazionali (…)” (art. 1 statuto), non è qualificabile necessariamente come un interesse pubblico.
r.g. n. 3223/2025 5 E ancora. Al contrario di quanto dedotto nel reclamo, né l'organo di governo
(il Consiglio Direttivo) né l'organo di controllo (Collegio dei Revisori dei conti) del sono nominati dall'amministrazione statale, fatta salva la nomina Parte_1
di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori, che costituiscono comunque la minoranza di questi organi collegiali, che è riservata al (artt. 7 e 13 statuto). Controparte_5
Deve, quindi, escludersi un controllo diretto sull'ente di detto o di CP_5
altra amministrazione statale.
L'art. 7 dello statuto attribuisce altresì al Consiglio Direttivo del il Parte_1
potere di deliberare “sullo scioglimento del e sulla destinazione dei suoi Parte_1
beni con le modalità previste negli articoli successivi”, ed in particolare nell'art. 17, secondo cui “allo scioglimento del (…) i beni che restano dopo la Parte_1
liquidazione sono ripartiti tra le Università costituenti il su delibera del Parte_1
Consiglio Direttivo riunito in assemblea straordinaria, tenuto conto del loro apporto effettivo”.
Come è agevole rilevare, sulla base dei criteri elaborati dalla dottrina, che peraltro devono ricorrere congiuntamente, non è rilevabile la natura di ente pubblico di CP_3
4. Irrilevanti risultano, dunque, il riconoscimento della personalità giuridica al perato con DM del 17.03.2008 e la circostanza che tra i consorziati vi CP_3
siano Università statali, al pari della specificazione, contenuta nell'art. 1 dello statuto, che il consorzio “non ha fini di lucro”.
Occorre infatti rammentare che “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)” (così, Cass. n. 25478/2019, v. anche Cass. n. 6835/2014). Ai sensi dell'art. 2082 c.c., infatti, l'imprenditore è colui che svolge un'attività volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, organizzata, professionale e caratterizzata da metodo economico, con modalità, cioè, che permettono la copertura dei costi con i ricavi. Invero, l'inclusione nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi dell'imprenditore che eserciti la sua attività non a scopo di lucro induce a ritenere la non necessità oltre che del lucro soggettivo anche r.g. n. 3223/2025 6 del c.d. lucro oggettivo (la strutturazione dell'impresa per la realizzazione di un avanzo di gestione), sì da non poter dubitare che l'area della assoggettabilità alla liquidazione giudiziale si estenda alle associazioni, alle imprese pubbliche, ai consorzi e alle imprese sociali.
Ora, la costituzione e la gestione di laboratori di ricerca avanzata, la collaborazione con enti pubblici e privati e con il mondo industriale per la realizzazione di strumentazioni tecnologicamente avanzate e di metodologie modellistiche applicative, per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca, che rientrano statutariamente tra le attività del (v. art. 3 statuto), Parte_1
rappresentano attività astrattamente riferibili all'attività imprenditoriale di cui all'art. 2082 c.c. e all'art. 1 CCII. Tanto più che la medesima previsione statutaria attribuisce al l potere di “stipulare convenzioni e firmare contratti” con gli CP_3
enti con i quali coopera, tra i quali non solo le Università statali ma anche enti privati e fondazioni, il che fa propendere, come ha correttamente evidenziato parte reclamata, per una struttura che si organizza per produrre servizi scientifici per conto terzi e dunque per una struttura che svolge attività professionale volta alla produzione o allo scambio di servizi, condotta con metodo economico.
Del resto, la classificazione ATECO che compare nel Repertorio Economico
Amministrativo (REA) in cui è iscritto il CINFAI, “codice 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria”, con la specifica “Importanza: prevalente svolta dall'impresa”, è la medesima classificazione delle imprese private, iscritte nel registro delle imprese, che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il risulta, inoltre, iscritto nel REA con Parte_1
l'indicazione di “impresa inattiva”.
Un ulteriore indice della natura imprenditoriale dell'attività svolta dal REA è ricavabile dalla cessione del ramo di azienda operata in data 03.10.2023 in favore della Deve convenirsi con Controparte_9
parte reclamata che l'esistenza di rami di azienda cedibili a terzi è tipico di un'attività d'impresa ed è invece incompatibile con lo svolgimento dell'attività istituzionale di un ente pubblico.
r.g. n. 3223/2025 7 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve pertanto confermarsi la piena assoggettabilità di alle procedure dell'insolvenza o di CP_3
regolazione della crisi dell'imprenditore.
5. In ordine invece al dedotto evento impeditivo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per l'avvenuto decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 33 comma 1 CCII la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo, e che, ai sensi del comma 2, la cessazione dell'attività coincide per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese con la cancellazione della società dal registro, mentre per gli imprenditori non iscritti (come l'anno entro cui può essere dichiarata aperta la CP_3
liquidazione giudiziale decorre “dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa”.
Nella Relazione Illustrativa del nuovo Codice si chiarisce che la disposizione
è stata introdotta allo scopo di “colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi” e che “la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile”. Il riferimento è alla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 2193 c.c., a norma della quale “i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione (n.d.r. nel registro delle imprese), se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”, mentre al terzo comma dello stesso art. 2193 c.c. si fanno espressamente salve “le disposizioni particolari della legge”, tra le quali per l'appunto l'art. 33 CCII.
La formulazione normativa è chiara, dunque, nel differenziare la posizione dell'imprenditore iscritto nel registro delle imprese, per il quale la cancellazione dal registro, proprio in ragione della sua pubblicità legale, segna il momento di cessazione dell'attività, e quella dell'imprenditore non iscritto nel registro, per il quale invece rileva il momento in cui i terzi hanno acquisito conoscenza della cessazione dell'attività.
Non può, dunque, individuarsi nella data di cessazione dell'attività dell'imprenditore non iscritto nel registro delle imprese, anche ove riportata su r.g. n. 3223/2025 8 altri registri o banche dati, come il Repertorio Economico Amministrativo, il dies
a quo del termine annuale di cui all'art. 33 comma 1 CCII. Ciò in ragione dell'inapplicabilità a tali registri e banche dati, e dunque anche al REA, del disposto già richiamato dell'art. 2193 comma primo c.c. e dell'esclusione dell'efficacia di pubblicità legale o pubblicità dichiarativa e di opponibilità a terzi delle iscrizioni in tali registri.
Occorre ancora chiarire che: (i) la conoscenza cui fanno riferimento l'art. 2193
c.c. e l'art. 33 CCII è la conoscenza effettiva della cessazione dell'attività; (ii) i terzi che dovrebbero acquisirla sono coloro che hanno presentato l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e non la generalità dei consociati;
(iii) nel caso di specie, i creditori istanti, allorché hanno estratto le visure del REA, hanno avuto sicuramente contezza, ma solo da quel momento, per i motivi appena specificati, della cessazione dell'attività del . Parte_1
Deve, quindi, ritenersi, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, secondo cui il primo creditore istante ( ) avrebbe acquisito CP_1
conoscenza (effettiva) della cessazione dell'attività del solo al Parte_1
momento della costituzione di quest'ultimo nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale (18.06.2024) e conseguentemente l'anno entro il quale avrebbe dovuto essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale non era ancora decorso al momento della pubblicazione della sentenza (14.05.2025), che il ha acquisito conoscenza della cessazione dell'attività di CP_1 CP_3
l'08.04.2024, data in cui ha estratto dal REA la visura storica del Parte_1
allegata al ricorso ex art. 37 CCII (depositato l'11.04.2024), nella quale era per l'appunto annotata la “cessazione di ogni attività” del in data Parte_1
05.12.2023, la stessa data, guarda caso, in cui era stata chiusa la partita IVA. Al ricorso era allegato, peraltro, anche uno screenshot del sito di Agenzia delle
Entrate, nel quale si dava conto della data di chiusura della partita IVA, per l'appunto il 05.12.2023.
Anche l'Avv. ER AN, che in data 14.06.2024 era intervenuto nel procedimento unitario n. 559/2024 Tribunale di Roma come creditore di er le spese di lite liquidate in suo favore quale procuratore antistatario CP_3
di dal Tribunale del Lavoro di Macerata con sentenza del CP_1
23.01.2024, aveva acquisito conoscenza della cessazione dell'attività del r.g. n. 3223/2025 9 l'08.04.2024, data in cui era stata estratta la visura storica del REA di Parte_1
llegata al ricorso del o, al più tardi, in data 11.04.2024, data del CP_3 CP_1
deposito del ricorso del , al quale era allegata detta visura storica. Ciò in CP_1
quanto legale dello stesso che aveva redatto il ricorso e CP_1
predisposto la documentazione a corredo dello stesso.
Diversa valutazione deve, invece, essere compiuta per il terzo creditore istante, che il 30.10.2024 ebbe a presentare Controparte_2
ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di riunito a quello CP_3
di e alla domanda formulata dall'intervenuto Avv. ER CP_1
AN. affermatasi creditrice del per Controparte_2 Parte_1
l'importo di complessivi Euro 14.170,00 a titolo di spese legali liquidate in suo favore con la sentenza del Tribunale di Torino n. 4086/2024, pubblicata il
15.07.2024, che aveva definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
9560/2023 conseguito da ha allegato al proprio ricorso per l'apertura CP_3
della liquidazione giudiziale visura storica del REA, estratta il 16.07.2024, nella quale era riportata la “cessazione di ogni attività” del in data Parte_1
05.12.2023.
Deve quindi ritenersi che abbia acquisito Controparte_2
conoscenza effettiva della cessazione dell'attività del il 16.07.2024, al CP_3
momento dell'estrazione della visura storica del REA, sicché, tenuto conto che il dato conoscitivo di cui all'art. 33 comma 2 CCII va valutato con riferimento a ciascuno dei soggetti che hanno presentato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, il termine annuale per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del su istanza di Parte_1 Controparte_2
non era ancora decorso alla data della pubblicazione della sentenza
[...]
dichiarativa (14.05.2025), proprio perché quel creditore istante aveva acquisito conoscenza (effettiva) della cessazione dell'attività del suo debitore in un momento che si collocava temporalmente nell'anno antecedente alla pubblicazione della sentenza.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere pertanto respinto.
7. In ordine agli altri presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, minimamente posti in discussione dal , è appena il caso di rilevare Parte_1
che: (i) la documentata esistenza di plurimi inadempimenti alla data della r.g. n. 3223/2025 10 cessazione dell'attività d'impresa è di per sé dimostrativa dello stato di insolvenza, non potendo evidentemente il debitore, ormai cessato, procurarsi più le risorse con le quali fare fronte al pagamento dei debiti già scaduti;
(ii) la stretta contiguità temporale tra la cessione del ramo di azienda, perfezionatasi il
03.10.2023, peraltro in favore di una società partecipata dal liquidatore di e la chiusura della partita IVA con cessazione dell'attività del CP_3
(il 05.12.2023) appare indicativa della volontà di sottrarsi Parte_1
all'adempimento delle obbligazioni già scadute;
(iii) la soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49 comma 5 CCII è abbondantemente superata, già solo se si tiene conto dell'entità dei crediti vantati dai tre ricorrenti, ed in particolare del primo istante, , che vantata una pretesa creditoria di € CP_1
61.435,53 oltre rivalutazione monetaria e interessi nei confronti del CP_3
8. In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la reclamante deve essere condannata a rifondere a le spese di lite da questo anticipate, CP_1
che si liquidano come indicato in dispositivo facendo riferimento allo scaglione di valore della domanda ed a quanto previsto dall'art. 4 comma 10-sexies DM
55/2014.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna il reclamante al pagamento in favore di delle CP_1
spese di lite da questo anticipate, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
22.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3223/2025 11