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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2024, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
n. R.G. 2971/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente
Massimo MERONI Consigliere Serena BACCOLINI Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2971/2021 R.G. promossa in grado d'appello
DA
C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano via Fontana n. 14 presso lo studio dell'avv.
CATTANEO CESARE che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F.
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE RIMENBRANZE, 21 SARONNO presso lo studio dell'avv. TURSI EZIO che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di Milano pubblicata in data 1/10/2021
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante : per parte appellante in via Parte_1 principale: “Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7967/2021 del 01/10/2021 respingere le domande tutte svolte dalla
[...] nei confronti dell'Avv. , non risultando Parte_2 Parte_1 dovuta da quest'ultimo alcuna somma a titolo di restituzione dei maggiori utili percepiti. Respingere, perché infondato, l'appello incidentale proposto da controparte. Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre relative e successive, rifusi”.
per parte appellata/appellante in via principale: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare inammissibile - ai sensi dell'art. 342 C.P.C. - l'appello proposto dall'Avv.
avverso la sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di MILANO, Parte_1 pubblicata in data 01/10/2021 ovvero dichiarare inammissibile l'appello - ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C. - essendo palesemente infondato in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti nei propri scritti difensivi;
NEL MERITO - rigettare - in quanto inammissibili e infondati - tutti i motivi di appello proposti dall'Avv. Parte_1
per tutte le ragioni dedotte nei propri scritti difensivi, confermando la
[...] sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di MILANO, pubblicata in data 01/10/2021 limitatamente al capo recante statuizione di condanna nei confronti dell'Avv.
[...]
al pagamento in favore dell Parte_1 Parte_3
dell'importo di € 107.572,00=, oltre interessi di
[...] mora ex Decreto Legislativo n. 231/2002 dal 14/02/2017 al saldo;
- respingere - con la miglior formula - le domande svolte dall'appellante contro l
[...]
, in quanto infondate in fatto e diritto per Parte_3
i motivi articolati nei propri scritti difensivi del presente grado di giudizio, nonché negli atti depositati da quest'ultima nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente richiamati;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE - A parziale riforma della sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di MILANO, pubblicata in data 01/10/2021, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'Avv. nel giudizio di I Parte_1 grado n. 12283/2017 R.G. - Tribunale di MILANO ed avente ad oggetto la rifusione da parte dell dei Parte_3 contributi previdenziali asseritamente versati dall'Avv. per un importo pari ad Pt_1
€ 29.767,00= in favore di in relazione al suo fatturato 2013, oltre CP_2 interessi di mora, poiché destituita di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente integrale revoca del capo di detta sentenza recante la relativa statuizione di condanna a carico dell'odierna appellata, per tutti i motivi dedotti nei propri scritti difensivi;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre pagina 2 di 11 rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre CNPA al 4% ed IVA al 22%, come per legge in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e a fronte dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dall Parte_3
, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio TURSI, già dichiaratosi
[...] antistatario in relazione alle spese e competenze del giudizio di I grado e che si dichiara antistatario anche in relazione a quelle afferenti il presente giudizio d'impugnazione. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa e non ammesse nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di MILANO - RG. 12283/2017”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fatti che hanno originato il contenzioso, dalla documentazione in atti, possono così essere riassunti:
l'avv. ha fatto parte dell Pt_1 Parte_3
( di seguito ) dalla sua costituzione, in data 14/9/2008,
[...] Parte_3 al 28/2/2014, nella qualità di socio ordinario ex art. 6 dello Statuto, con partecipazione in quota convenzionale di proprietà, su cui calcolare la ripartizione degli utili, pari originariamente all'11% e nel 2012 ridotta al 10%, come risulta da “atto di ripartizione di quote di partecipazione ad associazione professionale” in autentica notarile di firma, registrato all Milano in data 27/9/20121; Org_1
gli artt. 21 e ss. dello Statuto disciplinavano gli utili di esercizio, le attribuzioni e le riserve, attraverso un meccanismo di distribuzione periodica di utili (in acconto) e l'attribuzione di acconti di imposta, per cui in base all'art. 25.2 “ Ai soci Associati spetta una quota di partecipazione all'utile complessivo, pari all'importo predeterminato all'inizio di ciascun anno solare dal Consiglio di Amministrazione per ciascun socio associato ( di seguito L'Utile fisso dei soci Associati ) oltre ad un importo pari al 15% del fatturato apportato dal singolo Socio Associato allo Studio nell'anno solare di riferimento (…) mentre il successivo art. 26 definiva i parametri di partecipazione ( parametro di proprietà, parametro provenienza, parametro lavorato, parametro sovraintendenza );
l'art. 27 dello Statuto, dal titolo “ Crediti di imposta”, prevedeva, in sede di ripartizione del reddito imponibile, un meccanismo di rimborso da parte del singolo socio al quale era stata attribuita una quota di crediti di imposta, che sommata alla distribuzione periodica, risultava superiore all'ammontare del reddito attribuito ai sensi del citato art. 25; ciò poteva avvenire alternativamente o mediante compensazione con debiti del socio verso lo Studio ovvero mediante eventuale compensazione con utili maturati 1 Doc. n. 2 prodotto dall'associazione appellata. pagina 3 di 11 nell'esercizio successivo e non distribuiti ovvero con il pagamento in contanti, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla approvazione del bilancio;
tra l'avv. e l era intervenuto un accordo di assenso in Pt_1 Parte_3 data 25/6/2012 per la riattribuzione delle ritenute per l'anno 2011 ( pari a € 16.979,00 ) e altro dello stesso tenore in data 9/7/2013 per la riattribuzione delle ritenute per l'anno 2012 ( pari ad € 65.083,00 ), a seguito dell'applicazione della C.M. n. 56/E/09, con cui l aveva permesso alla associazioni di utilizzare in compensazione Organizzazione_2 le ritenute riattribuite dagli associati in quanto non utilizzate, previa specifica sottoscrizione da parte dell'associato2;
in data 24/5/2012 aveva luogo l'Assemblea Equity e - alla presenza di Org_3 tutti i soci di capitale, tra cui l'Avv. - che deliberava e approvava il conto Pt_1 economico al 31/12/2011 unitamente alla ripartizione degli utili tra i soci;
per l'Avv. Contro
(indicato nei documenti con l'acronimo veniva deliberata la quota degli Pt_1 utili e delle ritenute fiscali 2011 e il professionista al 31/12/2011 risultava essere debitore nei confronti dell di € 42.688,52; Parte_3
in data 17/6/2013 aveva luogo l'Assemblea dei Soci, senza la partecipazione dell'avv. nonostante la ritualità della convocazione, con cui veniva deliberata e Pt_1 approvata la ripartizione del reddito imponibile relativamente all'anno 2012 e la ripartizione dell'utile statutario per la posizione di ciascun socio;
per l'appellante veniva accertato un debito nei confronti dell pari € 172.572,01; Parte_3
in data 4/7/2013 veniva trasmessa all'avv. il prospetto relativo alla sua Pt_1 posizione personale al 31/12/2012, come deliberata dai soci, unitamente alla richiesta di indicare l'importo delle ritenute dal medesimo eventualmente cedute all'associazione professionale3;
con comunicazioni del 21/9/2015 e del 6/5/2016 l'avv. negava la sussistenza Pt_1 dell'esposizione debitoria indicata dall che con atto notificato in Parte_3 data 14/2/2017 azionava il credito in contestazione, richiedendo la condanna dell'ex socio, a titolo di saldo della posizione del professionista al 31/12/2012 (conguaglio utili ed integrale riattribuzione delle ritenute fiscali, al netto delle ritenute già riattribuite) per un importo complessivo di € 107.572,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, l'avv. si costituiva opponendosi all'accoglimento Pt_1 della richiesta formulata dall Parte_3
Affermava che l'iter procedurale stabilito dallo Statuto, muoveva dall'approvazione di un bilancio (composto sia dai conti profitti e perdite sia dallo stato patrimoniale) e distribuzioni utili, secondo disposizioni che, nel caso concreto, non risultavano essere state rispettate. Sempre in tesi, contestava che il credito azionato risultasse idoneamente documentato, sia con riguardo all' an sia in merito all'entità degli acconti corrisposti. L'avv. , in via riconvenzionale, proponeva domanda per ottenere il pagamento di Pt_1 un credito relativo sia al contributo integrativo versato alla Cassa Avvocati, e di competenza dell' sia per l'attività espletata nei mesi di Parte_3 gennaio/febbraio 2014 . Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda dell e quella riconvenzionale dell'avv. . Parte_3 Pt_1
3. L'avv. ha proposto appello, concludendo per la riforma parziale della Pt_1 sentenza impugnata e ha insistito per l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno del credito azionato dall Parte_3
Si è costituita l'associazione professionale concludendo per il rigetto dell'appello principale. In via incidentale, ha proposto appello avverso la statuizione di condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della somma di € 29.767,00 oltre interessi a titolo di Pt_1 rimborso dei contributi integrativi versati e ricondotti dal professionista alla previsione di cui all'art. 28 dello Statuto. Disattesa l'istanza ex art. 283 cpc formulata dall'appellante in via principale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc formulata dall Parte_3 deve essere disattesa. L'appello in via principale è stato formulato nel rispetto dei canoni di specificità e analiticità di cui al codice di rito, necessari per una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte.
Esso risulta, dunque, in linea con i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità5. L'eccezione ex art. 348 bis cpc, sulla quale l'appellante in via principale, ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, è da intendersi superata sin dal momento in cui la Corte, a seguito del rigetto della richiesta inibitoria ex art. 283 cpc, ha inteso dare corso pagina 5 di 11 ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per l'espletamento di detto incombente. Sempre, in via preliminare, la Corte reputa superflua la riapertura della fase istruttoria, sollecitata dall con richiesta di ammissione delle prove orali Parte_3 escluse dal Giudice di primo grado, con ordinanza del 14/3/2018. Le ragioni poste a sostegno dei motivi di impugnazione proposti, valutate le questioni in diritto ancora controverse fra le parti, non richiedono ulteriori approfondimenti istruttori e possono essere decise sulla base del quadro probatorio acquisito dal Tribunale di
Milano, nel rispetto del contraddittorio.
5. Con i motivi di gravame formulati le parti non si sono discostate dalle tesi difensive sostenute in primo grado. Richiamata la motivazione della sentenza impugnata, la Corte procede all'esame unitario delle questioni poste dalle parti, facendo riferimento ai contrapposti crediti azionati.
6. Credito dell – capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata. Parte_3
Appello principale proposto dall'avv. . Pt_1
Il Tribunale di Milano ha riscontrato la fondatezza del credito azionato dall nella documentazione prodotta6, solo genericamente Parte_3 contestata dall'avv. . Ha dato rilievo alla vincolatività per i soci delle delibere Pt_1 assembleari del 24/5/2012 e del 17/6/2013, non oggetto di impugnazione. Le questioni poste dall'appello principale, che la Corte è chiamata ad esaminare, possono essere riassunte nei seguenti termini:
✓ errata valutazione delle risultanze processuali e delle regole che riguardano il riparto dell'onere della prova, per non avere il Tribunale di Milano posto in rilievo la scarsa idoneità probatoria della documentazione prodotta dall a sostegno del diritto di credito, in difetto di Parte_3 sottoscrizione degli allegati e di produzione dei bilanci, talché la ricostruzione dell'esposizione debitoria dell'ex socio - per entrambi gli anni in contestazione - non era risultata di facile comprensione, anche alla luce dell'istruttoria orale espletata;
✓ omessa valutazione del rispetto della procedura statutaria nella determinazione e distribuzione degli utili, prodromica all'esame della domanda dell Parte_3 6 Verbale dell'assemblea del 24/5/2012 di approvazione all'unanimità del conto economico al 31/12/2011 e documenti denominati ripartizione utile statutario per competenza 2011 dichiarazione redditi 2011, con relativi allegati e verbale dell'assemblea del 24/5/2012, con prospetto relativo alle posizioni di ciascun equity partner e con relativi allegati;
verbale assemblea dei soci del 17/3/2013 di approvazione della ripartizione del reddito imponibile per l'anno 2012 e ripartizione dell'utile statutario con tabella allegata. pagina 6 di 11 e che non aveva consentito un corretto esame delle somme indicate nel Pt_3 prospetto;
✓ omessa valutazione dell'eccezione avente ad oggetto la mancata prova dei versamenti che l ha affermato avere effettuato in conto utili Parte_3 negli anni 2011 e 2012, quale presupposto della domanda di restituzione;
✓ errata valutazione del contenuto delle e- mail datate 26/6/2013 e 27/1/2014, da cui non era possibile trarre alcun riconoscimento, da parte dell'avv. , della Pt_1 sussistenza di un debito in favore dell'associazione professionale.
La statuizione del Tribunale di Milano, anche alla luce delle contestazioni sollevate dall'appellante in via principale, merita di essere confermata. Ragioni di logica giuridica impongono di muovere l'indagine dal contenuto vincolante, nel rapporto fra socio e associazione professionale, delle delibere di cui ai verbali del 24/5/2012 e di quello del 17/6/2013. Con il primo verbale, che attesta la partecipazione del socio avv. all'assemblea Pt_1
e il voto favorevole dallo stesso espresso, l'Assemblea Equity e aveva Org_3 deliberato e approvato il prospetto “Posizione Equity Partner al 31/12/2011. Nella prima assemblea, delle due tenutesi in data 24/05/2012 la decisione è stata assunta all'unanimità dei presenti. Il conto economico allegato a tale delibera riporta la rappresentazione dei costi sostenuti a vario titolo dall'associazione professionale nel biennio in contestazione e la relativa variazione percentuale, nonché l'indicazione dei ricavi conseguiti nelle predette annualità e relativa variazione percentuale. Il verbale, con i relativi allegati7 è stato trasmesso a tutti i soci con e-mail del 6/6/2012 ore 18 e con successiva e- mail, in pari data ore 18.10, è stato trasmesso verbale di approvazione della posizione di ciascun Equity Partner nei confronti dell'associazione, con relativo allegato8.
Da tale prospetto, l'appellante risultava essere debitore nei confronti dell'associazione professionale di € 42.688,52, esposizione che a seguito della riattribuzione delle ritenute era stato ridotto a € 25.030,53. Con la delibera di cui al verbale in data 17/6/2013, l'Assemblea dei Soci aveva deliberato e approvato la ripartizione del reddito imponibile relativamente all'anno 2012 e la ripartizione dell'utile statutario;
seguiva l'invio a tutti i soci della Org_4 al 31.12.2012”, con e-mail del 3/1/2014 da parte di altro socio, Avv. Roberto
[...]
Gerosa, nella qualità di responsabile dell'amministrazione. Le delibere, di cui non è messa in discussione l'intervenuta tempestiva conoscenza da parte dell'avv. Caputo, non sono state oggetto di impugnazione. Neppure con gi atti difensivi depositati avanti al Tribunale di Milano l'ex socio ha ritenuto di argomentare a riguardo, preferendo concentrare le proprie difese sul mancato rispetto dell'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, da parte dell . Parte_3
7. La tesi difensiva dell'appellante non può trovare ingresso. Come osservato dal Giudice di primo grado, in assenza di apposita denuncia di vizi, le delibere erano e sono da considerarsi pienamente vincolanti nel rapporto tra l'associazione professionale appellata e l'avv. , la cui esposizione debitoria, Pt_1 anche in termini quantitativi, è stata definita nei prospetti allegati. L'omessa impugnazione non consente, in questa sede, di mettere in discussione la procedura adottata dall'Assemblea Equity e e dall'Assemblea dei soci. Org_3
Nelle comunicazioni intervenute fra le parti, dopo l'assunzione delle delibere e prima dell'avvio del contenzioso avanti al Tribunale di Milano, non vi è traccia di contestazioni in ordine alla loro adozione in contrasto con quanto previsto dagli artt. 20 e ss. dello Statuto o di violazioni statutarie in materia di distribuzione degli utili, ammontanti, per la posizione dell'avv. , negli anni 2011 e 2012, rispettivamente Pt_1
a € 91.000,00 e € 81.500,00. La documentazione versata in atti evidenzia che dalle riunioni, successivamente intercorse fra le parti, era emersa la possibilità di avviare un progetto di nuova collaborazione (sino al 28/2/2014) da parte dell'ex socio avv. , alle condizioni Pt_1 economiche indicate nella e- mail del 27/1/20149, inviata dall'appellante.
Solo a partire dal settembre 2015, in risposta ai solleciti dell'associazione professionale, l'appellante ha opposto di non essere tenuto a corrispondere “alcuna somma nei confronti dello “ e ha chiesto di conoscere su quale Parte_3 documentazione era fondata la richiesta formulata dall'associazione . Parte_3
La comunicazione, confermata nella successiva e-mail del 6/5/2016, non contiene alcun riferimento alle delibere in precedenza menzionate né le parti hanno ritenuto di fornire alla Corte chiarimenti sull'esito delle trattative intercorse per gli anni 2013 e 2014. Le contestazioni dell'ex socio, con l'avvio del contenzioso, sono rimaste generiche sin dalla sua prima difesa utile e hanno riguardato profili essenzialmente formali (mancata sottoscrizione degli allegati). Mai si sono tradotte nell'assunzione di una posizione specifica e analitica di contestazione dei valori riportati negli allegati alle delibere. La questione introdotta della non corrispondenza tra gli allegati prodotti in giudizio e quelli che sarebbero stati oggetto di delibera non consente conclusioni diverse, posto che anche in relazione a tale profilo la contestazione sollevata dall'appellante si è risolta in una generica allegazione difensiva. 9 Doc. n. 11 di parte appellata. pagina 8 di 11 L'avv. , si ribadisce, pur essendo stato a conoscenza delle delibere e dei relativi Pt_1 allegati, che ne sono parte integrante, è rimasto inerte e neppure a seguito della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa, volta a privare del valore vincolante le decisioni assembleari. La Corte rileva che alcun dato divergente è stato proposto dall'avv. , nella Pt_1 ricostruzione di una realtà storica diversa da quella prospettata dall'associazione professionale, nonostante la piena disponibilità di tutta la documentazione e la sua possibilità di accedere ai bilanci dell Parte_4
Tali conclusioni rendono superfluo l'esame delle risultanze probatorie dell'attività istruttoria orale espletata, che non ha fornito elementi utili di valutazione. La mancanza di specificità di tutte le contestazioni sollevate dall'avv. , con Pt_1 rilievo del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc a fronte di diritti pacificamente disponibili, consente alla Corte di affermare che l Parte_3 ha fornito prova del credito azionato. Tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che l'ex socio non ha neppure allegato quale sarebbe stata, in concreto, la sua posizione nei confronti dell'associazione appellata o, quantomeno, sulla base di quali elementi poteva escludersi che le poste a debito erano inferiori rispetto a quelle del credito vantato.
Solo con il rispetto di tale onere di allegazione, a parere della Corte, sarebbe stato possibile procedere ad una lettura diversa di quanto riportato dallo stesso interessato al punto 2 dell'e-mail del 26/7/201310, nella prospettiva di un azzeramento del debito, e nella successiva comunicazione del gennaio 2014, con rinvio specifico ad un'ipotesi di compensazione del debito e affidamento delle pratiche degli studi di Bologna, Roma, Catania e Cosenza. Quanto all'entità del credito azionato, la rideterminazione da € 172.572,01 a € 107.572,00 non è frutto di incertezza, come l'appellante sembra voler adombrare, ma è conseguita alla pacifica riattribuzione delle ritenute in favore dell'associazione appellata11.
La tesi sostenuta dall'appellante secondo cui le comunicazioni farebbero riferimento
“solo agli anni 2013 e 2014, che non sono oggetto della presente causa”, mal si concilia con le circostanze temporali in cui sono state trasmesse, atteso che, con tutta evidenza, proprio per il meccanismo di distribuzione degli utili previsto dallo Statuto, la posizione manifestata dall'ex socio non poteva che riguardare annualità già interessate da delibere dell'Assemblea dei soci. Conclusivamente l'appello in via principale deve essere disatteso e l'avv. , ai Pt_1 sensi delle disposizioni di cui allo Statuto, è tenuto - a saldo posizione di ex socio al 31/12/2012 per conguaglio utili ed integrale riattribuzione delle ritenute fiscali, al netto delle ritenute già riattribuite – al versamento della somma complessiva di € 107.572,00, in linea capitale, oltre agli interessi nella misura indicata dal Giudice di primo grado.
8. Credito azionato dall'avv. – capo 2 della sentenza impugnata – appello Pt_1 incidentale dell Parte_3
L' associazione ha proposto appello incidentale in relazione al capo del Parte_3 dispositivo della sentenza impugnata12, recante la statuizione di condanna in favore dell'Avv. per un importo di € 29.767,00, oltre interessi. Pt_1
In tesi, il Tribunale di Milano, nell'accogliere la domanda riconvenzionale di rimborso del contributo previdenziale integrativo riferito al fatturato 2013 ( e versato alla
[...] nel corso dell'anno 2015), avrebbe errato nel non tener conto: CP_2
- della scarsa valenza probatoria della documentazione prodotta13, atteso che la previsione statutaria indicava espressamente, al secondo comma, che “il contributo da rifondersi sarà calcolato sulla quota di fatturato dello Studio attribuito ai Professionisti in sede di dichiarazione fiscale”;
- che l'avv. aveva provveduto ad effettuare il contestato pagamento del Pt_1 contributo previdenziale quando non era più socio. L'appello in via incidentale, nei termini proposti, è infondato. A norma dell'art. 28 della Statuto, l'associazione professionale era obbligata a rifondere ai soci le somme da questi ultimi versate per il pagamento del contributo previdenziale integrativo dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza in forza delle rispettive leggi e riscosso dallo Studio. Lo stesso Statuto prevedeva, inoltre, che il contributo da rifondersi dovesse essere calcolato sulla quota di fatturato dello attribuito ai singoli professionisti, in sede Pt_3 di dichiarazione fiscale. Le questioni sollevate in primo grado dall'associazione professionale portano la Corte ad affermare che non vi era stata contestazione in ordine all'astratta riconducibilità dei contributi integrativi, richiamati dall'avv. , alla previsione della disposizione Pt_1 dello Statuto sopra esaminata. La produzione di copia dei bonifici e dei relativi bollettini, non consente alla Corte di mettere in discussione le conclusioni del Tribunale di Milano, anche con riguardo alla contestazione dell'effettivo accredito delle somme in favore della . CP_2
Il Giudice di primo grado, con il dovuto rigore, ha evidenziato che:
- gli ordini di bonifico prodotti dall'Avv. riportavano tutti il timbro della banca, Pt_1
a conferma della loro regolare delega all'istituto di credito ed esecuzione;
- l'eccezione conferma, in modo incontestabile, che la non ha mai Parte_3 effettuato il versamento dei contributi previdenziali per cui è causa;
- la domanda riconvenzionale svolta dall'avv. si inseriva nel medesimo Pt_1 rapporto intercorso tra le parti, mentre l'arco temporale a cui si riferiva il credito vantato dall'avv. era indiscutibilmente riferito al 2013, anno in cui il Pt_1 professionista faceva ancora parte dell'associazione professionale
9. L'esito del giudizio, stante l'infondatezza dell'appello principale e di quello in via riconvenzionale, comporta la conferma della sentenza impugnata e giustifica la dichiarazione di compensazione delle spese di lite del grado, considerata la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello in via principale proposto dall Parte_3
e l'appello in via incidentale proposto dall'avv.
[...] [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di Parte_1
Milano in data 1/10/2021;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit., a carico di entrambe le parti.
In Milano il 5/7/2023
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Doc. n. 3 e 4 dell'appellata. 3 Doc. n. 9 dell'appellata. pagina 4 di 11 4 L'art. 28 dello Statuto prevedeva che, quanto agli oneri previdenziali, lo Studio avrebbe provveduto a rifondere ai soci le somme da questi versate per il pagamento del contributo previdenziale integrativo dovuto alla cassa di previdenza di appartenenza e riscosso dallo Studio;
al II comma era prevista la modalità di calcolo e all' u.c. a chiusura era stabilito che
”Resta comunque a carico di ogni singolo professionista il pagamento del contributo dovuto alla Cassa di previdenza di appartenenza in forza delle rispettive leggi e da calcolarsi in misura proporzionale al reddito personale”. 5 Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017. 7 Doc. n. 17 prodotto dall'associazione - Allegati 2, 3 e 4 relativi al conto economico, alle rettifiche per cassa 2010/2011, agli acconti utili erogati per l'anno 2011 e distribuzione utili. 8 Doc. n. 18 prodotto dall'associazione. Allegato 1. pagina 7 di 11 10 L'ex socio nella comunicazione inviata ad altro socio, avv. Gerosa Roberto, dopo aver formulato proposte per la definizione dei rapporti aveva richiesto che nelle condizioni del contratto di collaborazione fosse inserito l'azzeramento del proprio debito verso l'associazione. 11 Doc. n. 4 di parte appellata. pagina 9 di 11 12 Pag. 7 della sentenza impugnata. 13 Doc. n. 3 e 5 dell'appellante in via principale. pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente
Massimo MERONI Consigliere Serena BACCOLINI Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2971/2021 R.G. promossa in grado d'appello
DA
C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano via Fontana n. 14 presso lo studio dell'avv.
CATTANEO CESARE che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F.
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE RIMENBRANZE, 21 SARONNO presso lo studio dell'avv. TURSI EZIO che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di Milano pubblicata in data 1/10/2021
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante : per parte appellante in via Parte_1 principale: “Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7967/2021 del 01/10/2021 respingere le domande tutte svolte dalla
[...] nei confronti dell'Avv. , non risultando Parte_2 Parte_1 dovuta da quest'ultimo alcuna somma a titolo di restituzione dei maggiori utili percepiti. Respingere, perché infondato, l'appello incidentale proposto da controparte. Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre relative e successive, rifusi”.
per parte appellata/appellante in via principale: “IN VIA PRELIMINARE - dichiarare inammissibile - ai sensi dell'art. 342 C.P.C. - l'appello proposto dall'Avv.
avverso la sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di MILANO, Parte_1 pubblicata in data 01/10/2021 ovvero dichiarare inammissibile l'appello - ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C. - essendo palesemente infondato in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti nei propri scritti difensivi;
NEL MERITO - rigettare - in quanto inammissibili e infondati - tutti i motivi di appello proposti dall'Avv. Parte_1
per tutte le ragioni dedotte nei propri scritti difensivi, confermando la
[...] sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di MILANO, pubblicata in data 01/10/2021 limitatamente al capo recante statuizione di condanna nei confronti dell'Avv.
[...]
al pagamento in favore dell Parte_1 Parte_3
dell'importo di € 107.572,00=, oltre interessi di
[...] mora ex Decreto Legislativo n. 231/2002 dal 14/02/2017 al saldo;
- respingere - con la miglior formula - le domande svolte dall'appellante contro l
[...]
, in quanto infondate in fatto e diritto per Parte_3
i motivi articolati nei propri scritti difensivi del presente grado di giudizio, nonché negli atti depositati da quest'ultima nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente richiamati;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE - A parziale riforma della sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di MILANO, pubblicata in data 01/10/2021, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dall'Avv. nel giudizio di I Parte_1 grado n. 12283/2017 R.G. - Tribunale di MILANO ed avente ad oggetto la rifusione da parte dell dei Parte_3 contributi previdenziali asseritamente versati dall'Avv. per un importo pari ad Pt_1
€ 29.767,00= in favore di in relazione al suo fatturato 2013, oltre CP_2 interessi di mora, poiché destituita di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente integrale revoca del capo di detta sentenza recante la relativa statuizione di condanna a carico dell'odierna appellata, per tutti i motivi dedotti nei propri scritti difensivi;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre pagina 2 di 11 rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre CNPA al 4% ed IVA al 22%, come per legge in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e a fronte dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato dall Parte_3
, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio TURSI, già dichiaratosi
[...] antistatario in relazione alle spese e competenze del giudizio di I grado e che si dichiara antistatario anche in relazione a quelle afferenti il presente giudizio d'impugnazione. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa e non ammesse nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di MILANO - RG. 12283/2017”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fatti che hanno originato il contenzioso, dalla documentazione in atti, possono così essere riassunti:
l'avv. ha fatto parte dell Pt_1 Parte_3
( di seguito ) dalla sua costituzione, in data 14/9/2008,
[...] Parte_3 al 28/2/2014, nella qualità di socio ordinario ex art. 6 dello Statuto, con partecipazione in quota convenzionale di proprietà, su cui calcolare la ripartizione degli utili, pari originariamente all'11% e nel 2012 ridotta al 10%, come risulta da “atto di ripartizione di quote di partecipazione ad associazione professionale” in autentica notarile di firma, registrato all Milano in data 27/9/20121; Org_1
gli artt. 21 e ss. dello Statuto disciplinavano gli utili di esercizio, le attribuzioni e le riserve, attraverso un meccanismo di distribuzione periodica di utili (in acconto) e l'attribuzione di acconti di imposta, per cui in base all'art. 25.2 “ Ai soci Associati spetta una quota di partecipazione all'utile complessivo, pari all'importo predeterminato all'inizio di ciascun anno solare dal Consiglio di Amministrazione per ciascun socio associato ( di seguito L'Utile fisso dei soci Associati ) oltre ad un importo pari al 15% del fatturato apportato dal singolo Socio Associato allo Studio nell'anno solare di riferimento (…) mentre il successivo art. 26 definiva i parametri di partecipazione ( parametro di proprietà, parametro provenienza, parametro lavorato, parametro sovraintendenza );
l'art. 27 dello Statuto, dal titolo “ Crediti di imposta”, prevedeva, in sede di ripartizione del reddito imponibile, un meccanismo di rimborso da parte del singolo socio al quale era stata attribuita una quota di crediti di imposta, che sommata alla distribuzione periodica, risultava superiore all'ammontare del reddito attribuito ai sensi del citato art. 25; ciò poteva avvenire alternativamente o mediante compensazione con debiti del socio verso lo Studio ovvero mediante eventuale compensazione con utili maturati 1 Doc. n. 2 prodotto dall'associazione appellata. pagina 3 di 11 nell'esercizio successivo e non distribuiti ovvero con il pagamento in contanti, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla approvazione del bilancio;
tra l'avv. e l era intervenuto un accordo di assenso in Pt_1 Parte_3 data 25/6/2012 per la riattribuzione delle ritenute per l'anno 2011 ( pari a € 16.979,00 ) e altro dello stesso tenore in data 9/7/2013 per la riattribuzione delle ritenute per l'anno 2012 ( pari ad € 65.083,00 ), a seguito dell'applicazione della C.M. n. 56/E/09, con cui l aveva permesso alla associazioni di utilizzare in compensazione Organizzazione_2 le ritenute riattribuite dagli associati in quanto non utilizzate, previa specifica sottoscrizione da parte dell'associato2;
in data 24/5/2012 aveva luogo l'Assemblea Equity e - alla presenza di Org_3 tutti i soci di capitale, tra cui l'Avv. - che deliberava e approvava il conto Pt_1 economico al 31/12/2011 unitamente alla ripartizione degli utili tra i soci;
per l'Avv. Contro
(indicato nei documenti con l'acronimo veniva deliberata la quota degli Pt_1 utili e delle ritenute fiscali 2011 e il professionista al 31/12/2011 risultava essere debitore nei confronti dell di € 42.688,52; Parte_3
in data 17/6/2013 aveva luogo l'Assemblea dei Soci, senza la partecipazione dell'avv. nonostante la ritualità della convocazione, con cui veniva deliberata e Pt_1 approvata la ripartizione del reddito imponibile relativamente all'anno 2012 e la ripartizione dell'utile statutario per la posizione di ciascun socio;
per l'appellante veniva accertato un debito nei confronti dell pari € 172.572,01; Parte_3
in data 4/7/2013 veniva trasmessa all'avv. il prospetto relativo alla sua Pt_1 posizione personale al 31/12/2012, come deliberata dai soci, unitamente alla richiesta di indicare l'importo delle ritenute dal medesimo eventualmente cedute all'associazione professionale3;
con comunicazioni del 21/9/2015 e del 6/5/2016 l'avv. negava la sussistenza Pt_1 dell'esposizione debitoria indicata dall che con atto notificato in Parte_3 data 14/2/2017 azionava il credito in contestazione, richiedendo la condanna dell'ex socio, a titolo di saldo della posizione del professionista al 31/12/2012 (conguaglio utili ed integrale riattribuzione delle ritenute fiscali, al netto delle ritenute già riattribuite) per un importo complessivo di € 107.572,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Instaurato il contraddittorio, l'avv. si costituiva opponendosi all'accoglimento Pt_1 della richiesta formulata dall Parte_3
Affermava che l'iter procedurale stabilito dallo Statuto, muoveva dall'approvazione di un bilancio (composto sia dai conti profitti e perdite sia dallo stato patrimoniale) e distribuzioni utili, secondo disposizioni che, nel caso concreto, non risultavano essere state rispettate. Sempre in tesi, contestava che il credito azionato risultasse idoneamente documentato, sia con riguardo all' an sia in merito all'entità degli acconti corrisposti. L'avv. , in via riconvenzionale, proponeva domanda per ottenere il pagamento di Pt_1 un credito relativo sia al contributo integrativo versato alla Cassa Avvocati, e di competenza dell' sia per l'attività espletata nei mesi di Parte_3 gennaio/febbraio 2014 . Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda dell e quella riconvenzionale dell'avv. . Parte_3 Pt_1
3. L'avv. ha proposto appello, concludendo per la riforma parziale della Pt_1 sentenza impugnata e ha insistito per l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno del credito azionato dall Parte_3
Si è costituita l'associazione professionale concludendo per il rigetto dell'appello principale. In via incidentale, ha proposto appello avverso la statuizione di condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della somma di € 29.767,00 oltre interessi a titolo di Pt_1 rimborso dei contributi integrativi versati e ricondotti dal professionista alla previsione di cui all'art. 28 dello Statuto. Disattesa l'istanza ex art. 283 cpc formulata dall'appellante in via principale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, perviene a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc formulata dall Parte_3 deve essere disattesa. L'appello in via principale è stato formulato nel rispetto dei canoni di specificità e analiticità di cui al codice di rito, necessari per una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte.
Esso risulta, dunque, in linea con i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità5. L'eccezione ex art. 348 bis cpc, sulla quale l'appellante in via principale, ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, è da intendersi superata sin dal momento in cui la Corte, a seguito del rigetto della richiesta inibitoria ex art. 283 cpc, ha inteso dare corso pagina 5 di 11 ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per l'espletamento di detto incombente. Sempre, in via preliminare, la Corte reputa superflua la riapertura della fase istruttoria, sollecitata dall con richiesta di ammissione delle prove orali Parte_3 escluse dal Giudice di primo grado, con ordinanza del 14/3/2018. Le ragioni poste a sostegno dei motivi di impugnazione proposti, valutate le questioni in diritto ancora controverse fra le parti, non richiedono ulteriori approfondimenti istruttori e possono essere decise sulla base del quadro probatorio acquisito dal Tribunale di
Milano, nel rispetto del contraddittorio.
5. Con i motivi di gravame formulati le parti non si sono discostate dalle tesi difensive sostenute in primo grado. Richiamata la motivazione della sentenza impugnata, la Corte procede all'esame unitario delle questioni poste dalle parti, facendo riferimento ai contrapposti crediti azionati.
6. Credito dell – capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata. Parte_3
Appello principale proposto dall'avv. . Pt_1
Il Tribunale di Milano ha riscontrato la fondatezza del credito azionato dall nella documentazione prodotta6, solo genericamente Parte_3 contestata dall'avv. . Ha dato rilievo alla vincolatività per i soci delle delibere Pt_1 assembleari del 24/5/2012 e del 17/6/2013, non oggetto di impugnazione. Le questioni poste dall'appello principale, che la Corte è chiamata ad esaminare, possono essere riassunte nei seguenti termini:
✓ errata valutazione delle risultanze processuali e delle regole che riguardano il riparto dell'onere della prova, per non avere il Tribunale di Milano posto in rilievo la scarsa idoneità probatoria della documentazione prodotta dall a sostegno del diritto di credito, in difetto di Parte_3 sottoscrizione degli allegati e di produzione dei bilanci, talché la ricostruzione dell'esposizione debitoria dell'ex socio - per entrambi gli anni in contestazione - non era risultata di facile comprensione, anche alla luce dell'istruttoria orale espletata;
✓ omessa valutazione del rispetto della procedura statutaria nella determinazione e distribuzione degli utili, prodromica all'esame della domanda dell Parte_3 6 Verbale dell'assemblea del 24/5/2012 di approvazione all'unanimità del conto economico al 31/12/2011 e documenti denominati ripartizione utile statutario per competenza 2011 dichiarazione redditi 2011, con relativi allegati e verbale dell'assemblea del 24/5/2012, con prospetto relativo alle posizioni di ciascun equity partner e con relativi allegati;
verbale assemblea dei soci del 17/3/2013 di approvazione della ripartizione del reddito imponibile per l'anno 2012 e ripartizione dell'utile statutario con tabella allegata. pagina 6 di 11 e che non aveva consentito un corretto esame delle somme indicate nel Pt_3 prospetto;
✓ omessa valutazione dell'eccezione avente ad oggetto la mancata prova dei versamenti che l ha affermato avere effettuato in conto utili Parte_3 negli anni 2011 e 2012, quale presupposto della domanda di restituzione;
✓ errata valutazione del contenuto delle e- mail datate 26/6/2013 e 27/1/2014, da cui non era possibile trarre alcun riconoscimento, da parte dell'avv. , della Pt_1 sussistenza di un debito in favore dell'associazione professionale.
La statuizione del Tribunale di Milano, anche alla luce delle contestazioni sollevate dall'appellante in via principale, merita di essere confermata. Ragioni di logica giuridica impongono di muovere l'indagine dal contenuto vincolante, nel rapporto fra socio e associazione professionale, delle delibere di cui ai verbali del 24/5/2012 e di quello del 17/6/2013. Con il primo verbale, che attesta la partecipazione del socio avv. all'assemblea Pt_1
e il voto favorevole dallo stesso espresso, l'Assemblea Equity e aveva Org_3 deliberato e approvato il prospetto “Posizione Equity Partner al 31/12/2011. Nella prima assemblea, delle due tenutesi in data 24/05/2012 la decisione è stata assunta all'unanimità dei presenti. Il conto economico allegato a tale delibera riporta la rappresentazione dei costi sostenuti a vario titolo dall'associazione professionale nel biennio in contestazione e la relativa variazione percentuale, nonché l'indicazione dei ricavi conseguiti nelle predette annualità e relativa variazione percentuale. Il verbale, con i relativi allegati7 è stato trasmesso a tutti i soci con e-mail del 6/6/2012 ore 18 e con successiva e- mail, in pari data ore 18.10, è stato trasmesso verbale di approvazione della posizione di ciascun Equity Partner nei confronti dell'associazione, con relativo allegato8.
Da tale prospetto, l'appellante risultava essere debitore nei confronti dell'associazione professionale di € 42.688,52, esposizione che a seguito della riattribuzione delle ritenute era stato ridotto a € 25.030,53. Con la delibera di cui al verbale in data 17/6/2013, l'Assemblea dei Soci aveva deliberato e approvato la ripartizione del reddito imponibile relativamente all'anno 2012 e la ripartizione dell'utile statutario;
seguiva l'invio a tutti i soci della Org_4 al 31.12.2012”, con e-mail del 3/1/2014 da parte di altro socio, Avv. Roberto
[...]
Gerosa, nella qualità di responsabile dell'amministrazione. Le delibere, di cui non è messa in discussione l'intervenuta tempestiva conoscenza da parte dell'avv. Caputo, non sono state oggetto di impugnazione. Neppure con gi atti difensivi depositati avanti al Tribunale di Milano l'ex socio ha ritenuto di argomentare a riguardo, preferendo concentrare le proprie difese sul mancato rispetto dell'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, da parte dell . Parte_3
7. La tesi difensiva dell'appellante non può trovare ingresso. Come osservato dal Giudice di primo grado, in assenza di apposita denuncia di vizi, le delibere erano e sono da considerarsi pienamente vincolanti nel rapporto tra l'associazione professionale appellata e l'avv. , la cui esposizione debitoria, Pt_1 anche in termini quantitativi, è stata definita nei prospetti allegati. L'omessa impugnazione non consente, in questa sede, di mettere in discussione la procedura adottata dall'Assemblea Equity e e dall'Assemblea dei soci. Org_3
Nelle comunicazioni intervenute fra le parti, dopo l'assunzione delle delibere e prima dell'avvio del contenzioso avanti al Tribunale di Milano, non vi è traccia di contestazioni in ordine alla loro adozione in contrasto con quanto previsto dagli artt. 20 e ss. dello Statuto o di violazioni statutarie in materia di distribuzione degli utili, ammontanti, per la posizione dell'avv. , negli anni 2011 e 2012, rispettivamente Pt_1
a € 91.000,00 e € 81.500,00. La documentazione versata in atti evidenzia che dalle riunioni, successivamente intercorse fra le parti, era emersa la possibilità di avviare un progetto di nuova collaborazione (sino al 28/2/2014) da parte dell'ex socio avv. , alle condizioni Pt_1 economiche indicate nella e- mail del 27/1/20149, inviata dall'appellante.
Solo a partire dal settembre 2015, in risposta ai solleciti dell'associazione professionale, l'appellante ha opposto di non essere tenuto a corrispondere “alcuna somma nei confronti dello “ e ha chiesto di conoscere su quale Parte_3 documentazione era fondata la richiesta formulata dall'associazione . Parte_3
La comunicazione, confermata nella successiva e-mail del 6/5/2016, non contiene alcun riferimento alle delibere in precedenza menzionate né le parti hanno ritenuto di fornire alla Corte chiarimenti sull'esito delle trattative intercorse per gli anni 2013 e 2014. Le contestazioni dell'ex socio, con l'avvio del contenzioso, sono rimaste generiche sin dalla sua prima difesa utile e hanno riguardato profili essenzialmente formali (mancata sottoscrizione degli allegati). Mai si sono tradotte nell'assunzione di una posizione specifica e analitica di contestazione dei valori riportati negli allegati alle delibere. La questione introdotta della non corrispondenza tra gli allegati prodotti in giudizio e quelli che sarebbero stati oggetto di delibera non consente conclusioni diverse, posto che anche in relazione a tale profilo la contestazione sollevata dall'appellante si è risolta in una generica allegazione difensiva. 9 Doc. n. 11 di parte appellata. pagina 8 di 11 L'avv. , si ribadisce, pur essendo stato a conoscenza delle delibere e dei relativi Pt_1 allegati, che ne sono parte integrante, è rimasto inerte e neppure a seguito della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ha ritenuto di assumere alcuna iniziativa, volta a privare del valore vincolante le decisioni assembleari. La Corte rileva che alcun dato divergente è stato proposto dall'avv. , nella Pt_1 ricostruzione di una realtà storica diversa da quella prospettata dall'associazione professionale, nonostante la piena disponibilità di tutta la documentazione e la sua possibilità di accedere ai bilanci dell Parte_4
Tali conclusioni rendono superfluo l'esame delle risultanze probatorie dell'attività istruttoria orale espletata, che non ha fornito elementi utili di valutazione. La mancanza di specificità di tutte le contestazioni sollevate dall'avv. , con Pt_1 rilievo del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc a fronte di diritti pacificamente disponibili, consente alla Corte di affermare che l Parte_3 ha fornito prova del credito azionato. Tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che l'ex socio non ha neppure allegato quale sarebbe stata, in concreto, la sua posizione nei confronti dell'associazione appellata o, quantomeno, sulla base di quali elementi poteva escludersi che le poste a debito erano inferiori rispetto a quelle del credito vantato.
Solo con il rispetto di tale onere di allegazione, a parere della Corte, sarebbe stato possibile procedere ad una lettura diversa di quanto riportato dallo stesso interessato al punto 2 dell'e-mail del 26/7/201310, nella prospettiva di un azzeramento del debito, e nella successiva comunicazione del gennaio 2014, con rinvio specifico ad un'ipotesi di compensazione del debito e affidamento delle pratiche degli studi di Bologna, Roma, Catania e Cosenza. Quanto all'entità del credito azionato, la rideterminazione da € 172.572,01 a € 107.572,00 non è frutto di incertezza, come l'appellante sembra voler adombrare, ma è conseguita alla pacifica riattribuzione delle ritenute in favore dell'associazione appellata11.
La tesi sostenuta dall'appellante secondo cui le comunicazioni farebbero riferimento
“solo agli anni 2013 e 2014, che non sono oggetto della presente causa”, mal si concilia con le circostanze temporali in cui sono state trasmesse, atteso che, con tutta evidenza, proprio per il meccanismo di distribuzione degli utili previsto dallo Statuto, la posizione manifestata dall'ex socio non poteva che riguardare annualità già interessate da delibere dell'Assemblea dei soci. Conclusivamente l'appello in via principale deve essere disatteso e l'avv. , ai Pt_1 sensi delle disposizioni di cui allo Statuto, è tenuto - a saldo posizione di ex socio al 31/12/2012 per conguaglio utili ed integrale riattribuzione delle ritenute fiscali, al netto delle ritenute già riattribuite – al versamento della somma complessiva di € 107.572,00, in linea capitale, oltre agli interessi nella misura indicata dal Giudice di primo grado.
8. Credito azionato dall'avv. – capo 2 della sentenza impugnata – appello Pt_1 incidentale dell Parte_3
L' associazione ha proposto appello incidentale in relazione al capo del Parte_3 dispositivo della sentenza impugnata12, recante la statuizione di condanna in favore dell'Avv. per un importo di € 29.767,00, oltre interessi. Pt_1
In tesi, il Tribunale di Milano, nell'accogliere la domanda riconvenzionale di rimborso del contributo previdenziale integrativo riferito al fatturato 2013 ( e versato alla
[...] nel corso dell'anno 2015), avrebbe errato nel non tener conto: CP_2
- della scarsa valenza probatoria della documentazione prodotta13, atteso che la previsione statutaria indicava espressamente, al secondo comma, che “il contributo da rifondersi sarà calcolato sulla quota di fatturato dello Studio attribuito ai Professionisti in sede di dichiarazione fiscale”;
- che l'avv. aveva provveduto ad effettuare il contestato pagamento del Pt_1 contributo previdenziale quando non era più socio. L'appello in via incidentale, nei termini proposti, è infondato. A norma dell'art. 28 della Statuto, l'associazione professionale era obbligata a rifondere ai soci le somme da questi ultimi versate per il pagamento del contributo previdenziale integrativo dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza in forza delle rispettive leggi e riscosso dallo Studio. Lo stesso Statuto prevedeva, inoltre, che il contributo da rifondersi dovesse essere calcolato sulla quota di fatturato dello attribuito ai singoli professionisti, in sede Pt_3 di dichiarazione fiscale. Le questioni sollevate in primo grado dall'associazione professionale portano la Corte ad affermare che non vi era stata contestazione in ordine all'astratta riconducibilità dei contributi integrativi, richiamati dall'avv. , alla previsione della disposizione Pt_1 dello Statuto sopra esaminata. La produzione di copia dei bonifici e dei relativi bollettini, non consente alla Corte di mettere in discussione le conclusioni del Tribunale di Milano, anche con riguardo alla contestazione dell'effettivo accredito delle somme in favore della . CP_2
Il Giudice di primo grado, con il dovuto rigore, ha evidenziato che:
- gli ordini di bonifico prodotti dall'Avv. riportavano tutti il timbro della banca, Pt_1
a conferma della loro regolare delega all'istituto di credito ed esecuzione;
- l'eccezione conferma, in modo incontestabile, che la non ha mai Parte_3 effettuato il versamento dei contributi previdenziali per cui è causa;
- la domanda riconvenzionale svolta dall'avv. si inseriva nel medesimo Pt_1 rapporto intercorso tra le parti, mentre l'arco temporale a cui si riferiva il credito vantato dall'avv. era indiscutibilmente riferito al 2013, anno in cui il Pt_1 professionista faceva ancora parte dell'associazione professionale
9. L'esito del giudizio, stante l'infondatezza dell'appello principale e di quello in via riconvenzionale, comporta la conferma della sentenza impugnata e giustifica la dichiarazione di compensazione delle spese di lite del grado, considerata la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello in via principale proposto dall Parte_3
e l'appello in via incidentale proposto dall'avv.
[...] [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7967/2021 del Tribunale di Parte_1
Milano in data 1/10/2021;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit., a carico di entrambe le parti.
In Milano il 5/7/2023
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Doc. n. 3 e 4 dell'appellata. 3 Doc. n. 9 dell'appellata. pagina 4 di 11 4 L'art. 28 dello Statuto prevedeva che, quanto agli oneri previdenziali, lo Studio avrebbe provveduto a rifondere ai soci le somme da questi versate per il pagamento del contributo previdenziale integrativo dovuto alla cassa di previdenza di appartenenza e riscosso dallo Studio;
al II comma era prevista la modalità di calcolo e all' u.c. a chiusura era stabilito che
”Resta comunque a carico di ogni singolo professionista il pagamento del contributo dovuto alla Cassa di previdenza di appartenenza in forza delle rispettive leggi e da calcolarsi in misura proporzionale al reddito personale”. 5 Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017. 7 Doc. n. 17 prodotto dall'associazione - Allegati 2, 3 e 4 relativi al conto economico, alle rettifiche per cassa 2010/2011, agli acconti utili erogati per l'anno 2011 e distribuzione utili. 8 Doc. n. 18 prodotto dall'associazione. Allegato 1. pagina 7 di 11 10 L'ex socio nella comunicazione inviata ad altro socio, avv. Gerosa Roberto, dopo aver formulato proposte per la definizione dei rapporti aveva richiesto che nelle condizioni del contratto di collaborazione fosse inserito l'azzeramento del proprio debito verso l'associazione. 11 Doc. n. 4 di parte appellata. pagina 9 di 11 12 Pag. 7 della sentenza impugnata. 13 Doc. n. 3 e 5 dell'appellante in via principale. pagina 10 di 11