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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 104/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 104/2023 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cucinotta per procura in calce Parte_1
al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce e F. Gramuglia;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza. MOTIVI
Con ricorso depositato il 20.01.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva ricorso ex art 442 c.p.c.
per l'accertamento dell'illegittimità della pretesa contributiva relativa all'avviso di addebito N. 594
2022 00005137 16 000, esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n. 122/2010, notificato in data 22/12/2022, per mezzo del quale l' sede di CP_1
Enna ha preteso richiedere all'odierno ricorrente, Matricola N. 1305595410, il pagamento della complessiva somma di € 21.790,46, a titolo di contributi artigiani (IVS) dovuti sul reddito eccedente il minimale (€ 12.477,57), somme aggiuntive (€ 7.486,54), interessi di mora (€ 1.822,24) e spese di notifica (€ 4,11) relativamente al periodo dall'01/01/2014 al 31/12/2014.
Avversava pertanto la pretesa dell' . CP_1
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi l' inesistenza dell'obbligo contributivo ritenuto dall' . CP_1
Eccepiva altresì la decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo.
CP_ L' si costituiva, contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva definita come da sentenza.
*******
Parte opponente formula quale motivo principale, quello fondato sull' eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Preliminarmente è a dirsi che l'eccezione deve ritenersi tempestiva giacchè il termine per proporla è
quello di 40 gg dalla notifica della cartella/avviso ( cfr Tribunale Catania - Sez. Lavoro - Sentenza n.
668 del 13/03/2013).
Ciò posto, l' eccezione è fondata.
Recita la suddetta norma (intitolata Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali): I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il
31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza,
da parte dell'ente;b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il
provvedimento e' divenuto definitivo.
Nel caso di specie, trattasi di contribuzione afferente all'anno 2014.
Secondo quanto si legge nel “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, i contributi de quibus
scaturiscono dall'avviso di accertamento unificato N. TYU01B400215/2019, emesso dall'Agenzia
delle Entrate-Direzione Provinciale di Controlli, con il quale, per il medesimo periodo CP_3
d'imposta (2014), è stato accertato in capo al ricorrente un maggiore imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'Add. Regionale all'IRPEF.
Avverso detto accertamento (N. TYU01B400215/2019), notificato in data 15/7/2019, il contribuente,
a suo tempo, ha proposto rituale e tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
di Enna, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva e dando corso al giudizio portante R.G.R.
N.483/2019.
In pendenza del giudizio, le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia fuori udienza ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, giusta accordo conciliativo del 12/8/2020, regolarmente accettato e sottoscritto dal contribuente.
A seguito della predetta conciliazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, Sezione
Seconda, previa riunione dei giudizi promossi dalla società ( Parte_2
e dai soci (Sigg. e , ha emesso la Sentenza N.
[...] Parte_2 Parte_1
489/02/2020, pronunciata il 07/12/2020, depositata in Segreteria il 10/12/2020 con la quale ha dichiarato l'estinzione dei giudizi riuniti per cessata materia del contendere compensando, tra le parti, le spese di lite. Trattasi di sentenza immediatamente esecutiva e definitiva ( giacchè recepisce l'accordo delle parti anche sulle spese).
Ne discende che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre dell'anno 2021,
mentre invece è avvenuta nell'anno successivo ( ciò si desume dal numero dell'avviso di adebito che risulta formato in data 24 novembre 2022).
L'istituto è pertanto incorso nella decadenza di legge.
Invero, questo decidente non disconosce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che propugna la natura processuale della decadenza in questione ed a mente del quale In
tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella
esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità,
ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale,
valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo “( cfr ex multis Cass.
n.17858 del 2018).
Si osserva dunque, come in ragione di tale principio, la conseguenza è solo l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo, non la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass
5792/2015).
D'altra parte, il suddetto orientamento, postula l'esistenza di una domanda di pagamento da parte dell'ente previdenziale, ovvero di una domanda di accertamento dell'esistenza del debito che non può
ritenersi implicita nella domanda di rigetto dell'opposizione e di conferma dell'avviso di addebito
Ebbene, nel caso a mani, l' si è limitato a richiedere il rigetto dell'opposizione, con conferma ( CP_1
totale o parziale) dell'avviso opposto, senza formulare apposita ed autonoma (rispetto a quella diretta ad ottenere la conferma dell'avviso/titolo esecutivo) domanda di accertamento della sussistenza dell'obbligo di versamento contributivo sotteso all'avviso opposto.
In assenza di specifica domanda sul punto, nessun ulteriore accertamento nel merito della pretesa contributiva oggetto dell'avviso opposto, si impone al giudicante. Non essendo in contestazione la sussistenza del debito contributivo, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
annulla l'avviso di addebito opposto per intervenuta decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo e compensa le spese.
Enna 11 novembre 2025.
Proc. n. 104/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 104/2023 R.G. Lav. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cucinotta per procura in calce Parte_1
al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce e F. Gramuglia;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza. MOTIVI
Con ricorso depositato il 20.01.2023 il ricorrente di cui in epigrafe proponeva ricorso ex art 442 c.p.c.
per l'accertamento dell'illegittimità della pretesa contributiva relativa all'avviso di addebito N. 594
2022 00005137 16 000, esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n. 122/2010, notificato in data 22/12/2022, per mezzo del quale l' sede di CP_1
Enna ha preteso richiedere all'odierno ricorrente, Matricola N. 1305595410, il pagamento della complessiva somma di € 21.790,46, a titolo di contributi artigiani (IVS) dovuti sul reddito eccedente il minimale (€ 12.477,57), somme aggiuntive (€ 7.486,54), interessi di mora (€ 1.822,24) e spese di notifica (€ 4,11) relativamente al periodo dall'01/01/2014 al 31/12/2014.
Avversava pertanto la pretesa dell' . CP_1
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi l' inesistenza dell'obbligo contributivo ritenuto dall' . CP_1
Eccepiva altresì la decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo.
CP_ L' si costituiva, contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva definita come da sentenza.
*******
Parte opponente formula quale motivo principale, quello fondato sull' eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Preliminarmente è a dirsi che l'eccezione deve ritenersi tempestiva giacchè il termine per proporla è
quello di 40 gg dalla notifica della cartella/avviso ( cfr Tribunale Catania - Sez. Lavoro - Sentenza n.
668 del 13/03/2013).
Ciò posto, l' eccezione è fondata.
Recita la suddetta norma (intitolata Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali): I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il
31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza,
da parte dell'ente;b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il
provvedimento e' divenuto definitivo.
Nel caso di specie, trattasi di contribuzione afferente all'anno 2014.
Secondo quanto si legge nel “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, i contributi de quibus
scaturiscono dall'avviso di accertamento unificato N. TYU01B400215/2019, emesso dall'Agenzia
delle Entrate-Direzione Provinciale di Controlli, con il quale, per il medesimo periodo CP_3
d'imposta (2014), è stato accertato in capo al ricorrente un maggiore imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'Add. Regionale all'IRPEF.
Avverso detto accertamento (N. TYU01B400215/2019), notificato in data 15/7/2019, il contribuente,
a suo tempo, ha proposto rituale e tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
di Enna, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva e dando corso al giudizio portante R.G.R.
N.483/2019.
In pendenza del giudizio, le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia fuori udienza ex art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, giusta accordo conciliativo del 12/8/2020, regolarmente accettato e sottoscritto dal contribuente.
A seguito della predetta conciliazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, Sezione
Seconda, previa riunione dei giudizi promossi dalla società ( Parte_2
e dai soci (Sigg. e , ha emesso la Sentenza N.
[...] Parte_2 Parte_1
489/02/2020, pronunciata il 07/12/2020, depositata in Segreteria il 10/12/2020 con la quale ha dichiarato l'estinzione dei giudizi riuniti per cessata materia del contendere compensando, tra le parti, le spese di lite. Trattasi di sentenza immediatamente esecutiva e definitiva ( giacchè recepisce l'accordo delle parti anche sulle spese).
Ne discende che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre dell'anno 2021,
mentre invece è avvenuta nell'anno successivo ( ciò si desume dal numero dell'avviso di adebito che risulta formato in data 24 novembre 2022).
L'istituto è pertanto incorso nella decadenza di legge.
Invero, questo decidente non disconosce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che propugna la natura processuale della decadenza in questione ed a mente del quale In
tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella
esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità,
ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale,
valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo “( cfr ex multis Cass.
n.17858 del 2018).
Si osserva dunque, come in ragione di tale principio, la conseguenza è solo l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo, non la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass
5792/2015).
D'altra parte, il suddetto orientamento, postula l'esistenza di una domanda di pagamento da parte dell'ente previdenziale, ovvero di una domanda di accertamento dell'esistenza del debito che non può
ritenersi implicita nella domanda di rigetto dell'opposizione e di conferma dell'avviso di addebito
Ebbene, nel caso a mani, l' si è limitato a richiedere il rigetto dell'opposizione, con conferma ( CP_1
totale o parziale) dell'avviso opposto, senza formulare apposita ed autonoma (rispetto a quella diretta ad ottenere la conferma dell'avviso/titolo esecutivo) domanda di accertamento della sussistenza dell'obbligo di versamento contributivo sotteso all'avviso opposto.
In assenza di specifica domanda sul punto, nessun ulteriore accertamento nel merito della pretesa contributiva oggetto dell'avviso opposto, si impone al giudicante. Non essendo in contestazione la sussistenza del debito contributivo, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
annulla l'avviso di addebito opposto per intervenuta decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo e compensa le spese.
Enna 11 novembre 2025.