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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/12/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 778/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ist. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1 Giordano (PEC ed elettivamente domiciliato presso Email_1 lo stesso sito in Milano in Via Fontana n. 18, giusta procura in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, tanto Controparte_1 C.F._2 congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Alberto Borsa ed Alessio Lopez (PEC ed Email_2 Email_3 elettivamente domiciliata presso gli stessi in 20122 - Milano, Via Borghetto n. 3, giusta procura in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 Largo Bellini n. 2 in Binasco (MI) – 20082, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Carla Germani (PEC ed elettivamente domiciliata presso Email_4 lo stesso sito in 20082 Binasco (MI), via Matteotti, 1;
Controparte_3
[...] C.F. ), con sede legale in Viale Europa, 190 - 00144
[...] P.IVA_2 Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Ciancio (PEC ; Email_5
pagina 1 di 6 -APPELLATA/CONTUMACE-
C.F. ), con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma Parte_2 P.IVA_3
- Email_6
-APPELLATA/CONTUMACE-
Parte_3 (C.F. ), con sede legale in Via Filippo Turati, 2 - 20082 BINASCO (MI); P.IVA_4
-APPELLATA/CONTUMACE-
C.F. ), con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Controparte_4 P.IVA_5
- 20154 Milano;
-APPELLATA/CONTUMACE- OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata n. 155/2025, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare: I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 155/2025 in relazione ai capi impugnati e per l'effetto così provvedere: in forza della sentenza n. 1731/2022 depositata in atti, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, la sussistenza e/o fondatezza e/o esigibilità del credito azionato dal sig. pari a Euro 30.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, con ogni necessaria statuizione di legge.
- con il favore delle spese del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado.
Per Controparte_1 In via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'appello inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la vicenda già stata definitivamente risolta con decreto n. 1352/2023 del Tribunale di Pavia che ha accertato la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto del pagamento integrale del danno da parte del coobbligato solidale, accertamento che fa stato tra le parti e non può es-sere rimesso in discussione;
In via principale rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1 155/2025 del Tribunale di Pavia e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per : Controparte_2 Piaccia all'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiecs, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: Nel merito: rigettare l'appello proposto da con riguardo al capo della sentenza Parte_1 di condanna alle spese processuali a favore de e, per l'effetto, Controparte_5 confermare detto capo della sentenza n. 155/25 del Tribunale di Pavia – sezione I civile In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio. pagina 2 di 6 FATTO E DIRITTO
(di seguito ”) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1 155/2025 del Tribunale di Pavia che, all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da (di seguito ) contro la procedura esecutiva Controparte_1 CP_1 mobiliare N. 669/2023 R.G.E. del Tribunale di Pavia incardinata dal , aveva dichiarato Pt_1 l'insussistenza del diritto dell'odierno appellante a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dalla condanna al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00 di cui alla sentenza penale n. 1731/2022 del Tribunale di Pavia per sopravvenuto fatto estintivo dell'obbligazione, con conseguente caducazione del titolo. In particolare, il Tribunale di Pavia ha rilevato che:
- con sentenza n. 1523/2022, il Tribunale (civile) di Pavia aveva già accertato e liquidato integralmente il danno in favore di per complessivi euro 410.648,05, nel giudizio Pt_1 promosso contro (conducente del veicolo sul quale viaggiava , Parte_4 Pt_1 nonché coobbligato in solido con l'odierna appellata corresponsabile del delitto di lesioni colpose ex artt. 113, 590 bis, comma 1 e 8 c.p. in concorso con il sig. ; Pt_4
- dagli atti risultava che la assicuratrice per la RCA di Controparte_6 Parte_4
avesse versato al l'intera somma liquidata con la citata sentenza n.1523/22 Trib.
[...] Pt_1
Pavia e tale circostanza, pacifica, comportava che fosse già stato integralmente risarcito Pt_1 dei danni subiti nel sinistro stradale del 01.09.2019. Il Tribunale, considerato l'art. 2055 c.c., ha osservato che il pagamento integrale del danno da parte di uno dei coobbligati solidali estingue l'obbligazione verso il creditore, impedendo ogni ulteriore azione esecutiva sul medesimo fatto generatore del danno, altrimenti configurandosi una duplicazione risarcitoria: ha dunque dichiarato, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza Pt_1 penale n. 1731/2022 Trib. Pavia, reputando assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni, condannando infine alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute Pt_1 costituite. L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata con tre motivi di gravame per avere erroneamente il giudice di primo grado:
1) ritenuto estinto il titolo esecutivo sulla base dell'asserito integrale risarcimento del danno da parte del coobbligato fondando tale conclusione su presupposti privi di riscontro Pt_4 fattuale e giuridico, in violazione degli artt. 132, commi 2 e 4, c.p.c. e 2055 c.c., mentre non sarebbe mai stato accertato che avesse ricevuto l'integrale ristoro del danno, indagine Pt_1 che non avrebbe potuto essere svolta nella fase di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
2) posto a fondamento della decisione un contrasto inesistente tra la sentenza civile n. 1523/2022 e il titolo esecutivo penale, omettendo di considerare che la sentenza n. 3350/2024 della Corte d'Appello di Milano penale – unica competente a modificare o caducare il titolo esecutivo – avrebbe confermato in via definitiva la provvisionale di € 30.000,00, escludendo espressamente ogni rilievo alle vicende processuali relative al coimputato e rendendo, Pt_4 quindi, infondata la tesi della caducazione del titolo;
3) condannato l'appellante alle spese di lite, liquidandole sia in favore dei terzi pignorati – che non possono essere considerati parti processuali in senso tecnico e non hanno svolto difese influenti ai fini della decisione – sia in favore dell'opponente, omettendo di applicare il principio di causalità e di considerare la reciproca soccombenza (atteso che il titolo azionato sarebbe stato relativo anche al pagamento di spese di lite per Euro 6.150,00 oltre accessori), con conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza alla luce della coerenza e convergenza delle decisioni già assunte nell'ambito del presente procedimento, sia in sede pagina 3 di 6 cautelare, sia in sede di giudizio a cognizione piena configurandosi una ipotesi di “precedente conforme”, nonché in ogni caso il rigetto dell'appello poiché infondato con contestuale conferma della sentenza impugnata. Inoltre, si è costituita in giudizio la terza pignorata Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da con riguardo al capo della sentenza di Pt_1 condanna alle spese processuali a favore della stessa con contestuale conferma del capo della sentenza impugnata. All'udienza del 9.12.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Preliminarmente può ritenersi superata l'eccezione d'inammissibilità proposta dall'appellata quanto implicitamente disattesa dalla Corte con la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, momento processuale incompatibile con una pronuncia ex art 350-bis c.p.c.. La decisione della causa a seguito di discussione orale può aversi, infatti, solo in limine litis, quando l'impugnazione appaia “a prima vista” infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico avente ad oggetto l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione sommaria. Circostanza nella specie non immediatamente percepibile e percepita dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un esame di merito. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e non può essere accolto. Infatti, il danno patito dal sig. nasce da un unico fatto generatore, ossia il sinistro stradale Pt_1 verificatosi in data 1.09.2019, la cui responsabilità è stata accertata in sede penale in via concorsuale in capo al conducente del veicolo (il sig. ed in capo alla terza trasportata Pt_4 la sig.ra Il danno per cui chiede il risarcimento l'odierno appellante è dunque CP_1 unitario ed è stato oggetto di accertamento e integrale liquidazione in sede civile nei confronti dell e della sua compagnia assicuratrice per la RCA con sentenza n. 1523/2022 del Pt_4 Tribunale di Pavia, che ha quantificato il pregiudizio complessivo in Euro 410.648,05 oltre spese, somma poi integralmente corrisposta dalla compagnia assicurativa
[...]
, circostanza provata documentalmente e comunque mai negata da parte Controparte_6 appellante. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, pertanto, “in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), il danneggiato, quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ha il diritto di scelta della persona contro cui rivolgersi. Da questo diritto di scelta del creditore deriva il conseguente diritto di regresso da parte di chi ha pagato, contro gli altri coobbligati, ferma restando la piena soddisfazione del creditore a fronte del pagamento dell'intero da parte di uno dei coobbligati, manifestandosi, in caso contrario un indebito arricchimento. E nel caso in esame risulta che l'intero danno così come già liquidato dal giudice civile è già stato risarcito al dalla compagnia assicuratrice del concorrente nel reato, coobbligato Pt_1 nella rifusione del danno, . Pt_4 La pretesa creditoria avanzata dal è dunque infondata in quanto il danno subito dal Pt_1 ricorrente è stato già unitariamente considerato e liquidato dal giudice civile e integralmente risarcito con il pagamento di € 410.648,05 effettuato dalla compagnia assicurativa dell' ”. Pt_4
Diversamente avrebbe potuto dirsi solo se ove il , contro l' avesse limitato la sua Pt_1 Pt_4 pretesa risarcitoria alla quota di responsabilità a questo attribuita nella produzione del danno, mentre risulta indiscutibilmente che abbia agito per l'intero ex art.2055 c.c.: considerato il principio secondo cui il danneggiato è tenuto a far valere tutti i profili di danno derivanti da un unitario fatto illecito (essendo inammissibile il frazionamento della tutela giudiziaria neppure ove nel primo giudizio sia stata espressa riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante- pagina 4 di 6 debitore, ponendosi in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale;
cfr. Cass. n. 28886/11; Cass. 21318/15; Cass. ord. n.25087/20), deve escludersi che il possa ottenere nei confronti della Pt_1 un risarcimento ulteriore rispetto a quello già liquidato (e soddisfatto) nei CP_1 confronti dell Pt_4 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'integrale soddisfazione del credito risarcitorio abbia determinato la caducazione del titolo esecutivo azionato in forza della provvisionale penale, trattandosi di condanna provvisoria riferita allo stesso danno già definitivamente liquidato e integralmente risarcito. Pertanto, non si configura alcuna violazione dell'art. 2055 c.c. né alcun vizio di motivazione, essendo l'accertamento del fatto estintivo pienamente consentito in sede di opposizione all'esecuzione. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Non sussiste alcun contrasto tra la sentenza penale d'appello n. 3350/2024, che ha confermato la responsabilità della sig.ra e la condanna al pagamento della provvisionale, e la CP_1 sentenza impugnata, che ha rilevato la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto dell'integrale risarcimento del danno. La Corte d'Appello penale ha espressamente escluso il rischio di una duplicazione risarcitoria, rimettendo alla sede civile la regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra le parti, in applicazione della disciplina codicistica in tema di obbligazioni solidali. La conferma della provvisionale in sede penale non preclude al giudice civile di rilevare un fatto estintivo sopravvenuto dell'obbligazione risarcitoria, quale il pagamento integrale del danno da parte di uno dei coobbligati solidali. Né può attribuirsi alla provvisionale natura di accertamento definitivo del credito, trattandosi di una condanna anticipatoria e non definitiva, destinata ad essere assorbita dalla liquidazione finale del danno. Coerente con tali principi è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025, la quale ha chiarito che «nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale – che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva – già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito». Nel caso di specie, essendo la liquidazione definitiva del danno già intervenuta in sede civile ed essendo stato il relativo importo integralmente corrisposto dalla compagnia assicuratrice del corresponsabile deve ritenersi estinta l'obbligazione risarcitoria anche nei confronti Pt_4 della sig.ra con conseguente venir meno della possibilità di procedere ad CP_1 esecuzione forzata sulla base del titolo penale. Quanto detto vale, tuttavia, solo per il diritto del a procedere all'esecuzione forzata per Pt_1 la somma di Euro 30.000,00 a titolo di provvisionale. Con il terzo motivo d'appello, per quanto titolato “condanna alle spese di lite”, l'appellante ha lamentato di aver agito in via esecutiva non solo per la somma attribuita a titolo di provvisionale, ma altresì per le spese legali (Euro 6.150,00 oltre accessori) liquidate in suo favore quale parte civile con la medesima sentenza penale n. 1731/2022 del Tribunale di Pavia e tale debito, effettivamente, non è stato estinto con il pagamento eseguito dall'assicurazione del corresponsabile esso è pertanto dovuto, Pt_4 costituendo un credito distinto e autonomo rispetto alla pretesa risarcitoria, avente titolo diretto nella statuizione di condanna alle spese pronunciata dal giudice penale, per il quale al Gallea va riconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il limitato accoglimento dei motivi d'appello giustifica l'integrale compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, fra tutte le parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 155/2025 così provvede:
[...]
1. in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di a procedere Parte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base della sentenza n, Controparte_1 1731/2022 Tribunale di Pavia per la minor somma di Euro 6.150,00 oltre oneri.
2. Compensa integralmente le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ist. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1 Giordano (PEC ed elettivamente domiciliato presso Email_1 lo stesso sito in Milano in Via Fontana n. 18, giusta procura in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, tanto Controparte_1 C.F._2 congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Alberto Borsa ed Alessio Lopez (PEC ed Email_2 Email_3 elettivamente domiciliata presso gli stessi in 20122 - Milano, Via Borghetto n. 3, giusta procura in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 Largo Bellini n. 2 in Binasco (MI) – 20082, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigia Carla Germani (PEC ed elettivamente domiciliata presso Email_4 lo stesso sito in 20082 Binasco (MI), via Matteotti, 1;
Controparte_3
[...] C.F. ), con sede legale in Viale Europa, 190 - 00144
[...] P.IVA_2 Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Ciancio (PEC ; Email_5
pagina 1 di 6 -APPELLATA/CONTUMACE-
C.F. ), con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma Parte_2 P.IVA_3
- Email_6
-APPELLATA/CONTUMACE-
Parte_3 (C.F. ), con sede legale in Via Filippo Turati, 2 - 20082 BINASCO (MI); P.IVA_4
-APPELLATA/CONTUMACE-
C.F. ), con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Controparte_4 P.IVA_5
- 20154 Milano;
-APPELLATA/CONTUMACE- OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2 c.p.c.
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata n. 155/2025, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare: I) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- dichiarare la nullità e comunque riformare la sentenza n. 155/2025 in relazione ai capi impugnati e per l'effetto così provvedere: in forza della sentenza n. 1731/2022 depositata in atti, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, la sussistenza e/o fondatezza e/o esigibilità del credito azionato dal sig. pari a Euro 30.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo, con ogni necessaria statuizione di legge.
- con il favore delle spese del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado.
Per Controparte_1 In via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'appello inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la vicenda già stata definitivamente risolta con decreto n. 1352/2023 del Tribunale di Pavia che ha accertato la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto del pagamento integrale del danno da parte del coobbligato solidale, accertamento che fa stato tra le parti e non può es-sere rimesso in discussione;
In via principale rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1 155/2025 del Tribunale di Pavia e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per : Controparte_2 Piaccia all'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiecs, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: Nel merito: rigettare l'appello proposto da con riguardo al capo della sentenza Parte_1 di condanna alle spese processuali a favore de e, per l'effetto, Controparte_5 confermare detto capo della sentenza n. 155/25 del Tribunale di Pavia – sezione I civile In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi del presente grado di giudizio. pagina 2 di 6 FATTO E DIRITTO
(di seguito ”) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1 155/2025 del Tribunale di Pavia che, all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto da (di seguito ) contro la procedura esecutiva Controparte_1 CP_1 mobiliare N. 669/2023 R.G.E. del Tribunale di Pavia incardinata dal , aveva dichiarato Pt_1 l'insussistenza del diritto dell'odierno appellante a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dalla condanna al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00 di cui alla sentenza penale n. 1731/2022 del Tribunale di Pavia per sopravvenuto fatto estintivo dell'obbligazione, con conseguente caducazione del titolo. In particolare, il Tribunale di Pavia ha rilevato che:
- con sentenza n. 1523/2022, il Tribunale (civile) di Pavia aveva già accertato e liquidato integralmente il danno in favore di per complessivi euro 410.648,05, nel giudizio Pt_1 promosso contro (conducente del veicolo sul quale viaggiava , Parte_4 Pt_1 nonché coobbligato in solido con l'odierna appellata corresponsabile del delitto di lesioni colpose ex artt. 113, 590 bis, comma 1 e 8 c.p. in concorso con il sig. ; Pt_4
- dagli atti risultava che la assicuratrice per la RCA di Controparte_6 Parte_4
avesse versato al l'intera somma liquidata con la citata sentenza n.1523/22 Trib.
[...] Pt_1
Pavia e tale circostanza, pacifica, comportava che fosse già stato integralmente risarcito Pt_1 dei danni subiti nel sinistro stradale del 01.09.2019. Il Tribunale, considerato l'art. 2055 c.c., ha osservato che il pagamento integrale del danno da parte di uno dei coobbligati solidali estingue l'obbligazione verso il creditore, impedendo ogni ulteriore azione esecutiva sul medesimo fatto generatore del danno, altrimenti configurandosi una duplicazione risarcitoria: ha dunque dichiarato, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza Pt_1 penale n. 1731/2022 Trib. Pavia, reputando assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni, condannando infine alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute Pt_1 costituite. L'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata con tre motivi di gravame per avere erroneamente il giudice di primo grado:
1) ritenuto estinto il titolo esecutivo sulla base dell'asserito integrale risarcimento del danno da parte del coobbligato fondando tale conclusione su presupposti privi di riscontro Pt_4 fattuale e giuridico, in violazione degli artt. 132, commi 2 e 4, c.p.c. e 2055 c.c., mentre non sarebbe mai stato accertato che avesse ricevuto l'integrale ristoro del danno, indagine Pt_1 che non avrebbe potuto essere svolta nella fase di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
2) posto a fondamento della decisione un contrasto inesistente tra la sentenza civile n. 1523/2022 e il titolo esecutivo penale, omettendo di considerare che la sentenza n. 3350/2024 della Corte d'Appello di Milano penale – unica competente a modificare o caducare il titolo esecutivo – avrebbe confermato in via definitiva la provvisionale di € 30.000,00, escludendo espressamente ogni rilievo alle vicende processuali relative al coimputato e rendendo, Pt_4 quindi, infondata la tesi della caducazione del titolo;
3) condannato l'appellante alle spese di lite, liquidandole sia in favore dei terzi pignorati – che non possono essere considerati parti processuali in senso tecnico e non hanno svolto difese influenti ai fini della decisione – sia in favore dell'opponente, omettendo di applicare il principio di causalità e di considerare la reciproca soccombenza (atteso che il titolo azionato sarebbe stato relativo anche al pagamento di spese di lite per Euro 6.150,00 oltre accessori), con conseguente violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza alla luce della coerenza e convergenza delle decisioni già assunte nell'ambito del presente procedimento, sia in sede pagina 3 di 6 cautelare, sia in sede di giudizio a cognizione piena configurandosi una ipotesi di “precedente conforme”, nonché in ogni caso il rigetto dell'appello poiché infondato con contestuale conferma della sentenza impugnata. Inoltre, si è costituita in giudizio la terza pignorata Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da con riguardo al capo della sentenza di Pt_1 condanna alle spese processuali a favore della stessa con contestuale conferma del capo della sentenza impugnata. All'udienza del 9.12.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Preliminarmente può ritenersi superata l'eccezione d'inammissibilità proposta dall'appellata quanto implicitamente disattesa dalla Corte con la fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, momento processuale incompatibile con una pronuncia ex art 350-bis c.p.c.. La decisione della causa a seguito di discussione orale può aversi, infatti, solo in limine litis, quando l'impugnazione appaia “a prima vista” infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico avente ad oggetto l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione sommaria. Circostanza nella specie non immediatamente percepibile e percepita dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un esame di merito. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e non può essere accolto. Infatti, il danno patito dal sig. nasce da un unico fatto generatore, ossia il sinistro stradale Pt_1 verificatosi in data 1.09.2019, la cui responsabilità è stata accertata in sede penale in via concorsuale in capo al conducente del veicolo (il sig. ed in capo alla terza trasportata Pt_4 la sig.ra Il danno per cui chiede il risarcimento l'odierno appellante è dunque CP_1 unitario ed è stato oggetto di accertamento e integrale liquidazione in sede civile nei confronti dell e della sua compagnia assicuratrice per la RCA con sentenza n. 1523/2022 del Pt_4 Tribunale di Pavia, che ha quantificato il pregiudizio complessivo in Euro 410.648,05 oltre spese, somma poi integralmente corrisposta dalla compagnia assicurativa
[...]
, circostanza provata documentalmente e comunque mai negata da parte Controparte_6 appellante. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, pertanto, “in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), il danneggiato, quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ha il diritto di scelta della persona contro cui rivolgersi. Da questo diritto di scelta del creditore deriva il conseguente diritto di regresso da parte di chi ha pagato, contro gli altri coobbligati, ferma restando la piena soddisfazione del creditore a fronte del pagamento dell'intero da parte di uno dei coobbligati, manifestandosi, in caso contrario un indebito arricchimento. E nel caso in esame risulta che l'intero danno così come già liquidato dal giudice civile è già stato risarcito al dalla compagnia assicuratrice del concorrente nel reato, coobbligato Pt_1 nella rifusione del danno, . Pt_4 La pretesa creditoria avanzata dal è dunque infondata in quanto il danno subito dal Pt_1 ricorrente è stato già unitariamente considerato e liquidato dal giudice civile e integralmente risarcito con il pagamento di € 410.648,05 effettuato dalla compagnia assicurativa dell' ”. Pt_4
Diversamente avrebbe potuto dirsi solo se ove il , contro l' avesse limitato la sua Pt_1 Pt_4 pretesa risarcitoria alla quota di responsabilità a questo attribuita nella produzione del danno, mentre risulta indiscutibilmente che abbia agito per l'intero ex art.2055 c.c.: considerato il principio secondo cui il danneggiato è tenuto a far valere tutti i profili di danno derivanti da un unitario fatto illecito (essendo inammissibile il frazionamento della tutela giudiziaria neppure ove nel primo giudizio sia stata espressa riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante- pagina 4 di 6 debitore, ponendosi in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale;
cfr. Cass. n. 28886/11; Cass. 21318/15; Cass. ord. n.25087/20), deve escludersi che il possa ottenere nei confronti della Pt_1 un risarcimento ulteriore rispetto a quello già liquidato (e soddisfatto) nei CP_1 confronti dell Pt_4 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che l'integrale soddisfazione del credito risarcitorio abbia determinato la caducazione del titolo esecutivo azionato in forza della provvisionale penale, trattandosi di condanna provvisoria riferita allo stesso danno già definitivamente liquidato e integralmente risarcito. Pertanto, non si configura alcuna violazione dell'art. 2055 c.c. né alcun vizio di motivazione, essendo l'accertamento del fatto estintivo pienamente consentito in sede di opposizione all'esecuzione. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Non sussiste alcun contrasto tra la sentenza penale d'appello n. 3350/2024, che ha confermato la responsabilità della sig.ra e la condanna al pagamento della provvisionale, e la CP_1 sentenza impugnata, che ha rilevato la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per effetto dell'integrale risarcimento del danno. La Corte d'Appello penale ha espressamente escluso il rischio di una duplicazione risarcitoria, rimettendo alla sede civile la regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra le parti, in applicazione della disciplina codicistica in tema di obbligazioni solidali. La conferma della provvisionale in sede penale non preclude al giudice civile di rilevare un fatto estintivo sopravvenuto dell'obbligazione risarcitoria, quale il pagamento integrale del danno da parte di uno dei coobbligati solidali. Né può attribuirsi alla provvisionale natura di accertamento definitivo del credito, trattandosi di una condanna anticipatoria e non definitiva, destinata ad essere assorbita dalla liquidazione finale del danno. Coerente con tali principi è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025, la quale ha chiarito che «nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale – che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva – già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito». Nel caso di specie, essendo la liquidazione definitiva del danno già intervenuta in sede civile ed essendo stato il relativo importo integralmente corrisposto dalla compagnia assicuratrice del corresponsabile deve ritenersi estinta l'obbligazione risarcitoria anche nei confronti Pt_4 della sig.ra con conseguente venir meno della possibilità di procedere ad CP_1 esecuzione forzata sulla base del titolo penale. Quanto detto vale, tuttavia, solo per il diritto del a procedere all'esecuzione forzata per Pt_1 la somma di Euro 30.000,00 a titolo di provvisionale. Con il terzo motivo d'appello, per quanto titolato “condanna alle spese di lite”, l'appellante ha lamentato di aver agito in via esecutiva non solo per la somma attribuita a titolo di provvisionale, ma altresì per le spese legali (Euro 6.150,00 oltre accessori) liquidate in suo favore quale parte civile con la medesima sentenza penale n. 1731/2022 del Tribunale di Pavia e tale debito, effettivamente, non è stato estinto con il pagamento eseguito dall'assicurazione del corresponsabile esso è pertanto dovuto, Pt_4 costituendo un credito distinto e autonomo rispetto alla pretesa risarcitoria, avente titolo diretto nella statuizione di condanna alle spese pronunciata dal giudice penale, per il quale al Gallea va riconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il limitato accoglimento dei motivi d'appello giustifica l'integrale compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, fra tutte le parti.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 155/2025 così provvede:
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1. in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di a procedere Parte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base della sentenza n, Controparte_1 1731/2022 Tribunale di Pavia per la minor somma di Euro 6.150,00 oltre oneri.
2. Compensa integralmente le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano il 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
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