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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 447/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Libero Pusceddu Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta delega allegata e unita materialmente al presente atto dall'avv. Libero
Pusceddu (Codice Fiscale , posta elettronica certificata C.F._2
fax n.070/2042905), presso il cui studio in Quartucciu, via Barisardo n. 22, Email_1
è elettivamente domiciliato
- Appellante -
CONTRO
(P.I. , nella persona Controparte_1 P.IVA_1
del Curatore dott. (c.f. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_2 CodiceFiscale_3
l'avv. Bruno Massacci (c.f. , fax n. 178.221.35.12, p.e.c. CodiceFiscale_4
con studio in Cagliari, via Raffa Garzia 13), dal quale Email_2
è rappresentato e difeso per delega in data 21.4.2023 in calce al presente atto, oltre che per delega in data 4.9.2020 a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio in pari data, e autorizzato a stare in giudizio in virtù di provvedimento del Giudice Delegato in data 17.2.2023
(doc. 1),
- Appellato e Appellante - CP_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata e unita CP_4 C.F._5
materialmente al presente atto dall'avv. Libero Pusceddu (Codice Fiscale , C.F._2
posta elettronica certificata fax n.070/2042905), presso il cui lo studio in Email_1
Quartucciu, via Barisardo n. 22, è elettivamente domiciliata appellata
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. ), CP_5 C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._8 Controparte_8 C.F._9
e (C.F. ); Controparte_9 C.F._10
- Appellati contumaci -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2345/2022, pubblicata in data
12.10.2022. Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, Sig. “Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis: Parte_1
In riforma della sentenza in oggetto, dichiarare legittima la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
3166/09 del 7.7/3.11.2009, RAC 1198/08, e opponibile al ovvero quell'altra Controparte_1
formula che sarà ritenuta di giustizia.”.
Per l'appellata, “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle difese CP_4
dell'appellante principale, riformare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese”.
Per l'appellato e appellante incidentale, “Voglia la Corte, ogni diversa Controparte_1
istanza respinta, anche in accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si propone,
1° Rigettare l'appello avverso. 2°- In parziale riforma della sentenza impugnata, pur confermando la relativa condanna del sig. in favore del e ferma la quantificazione degli esborsi, liquidare i Parte_1 CP_1
compensi professionali relativi al giudizio R.G. n. 5454/2020 del Tribunale di Cagliari da porre a carico del primo in € 28.839,17, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
o in quell'altra mi- sura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, purché superiore alla liquidazione di cui alla sentenza oggi impugnata.
3°- Condannare il sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei Parte_1
danni patiti dal Fallimento in conseguenza della responsabilità processuale aggravata del medesimo sig. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa;
salva l'eventuale Pt_1
pronuncia officiosa di condanna ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c.
4°- Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado del giudizio, oltre rimborso del 15% a titolo di spese generali e accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
in persona del suo curatore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
Cagliari i sigg. , e Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7 CP_4 Controparte_8 Controparte_9
proponendo opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. Cit. 3, avverso la sentenza n. 3166/2009, emessa dal medesimo Tribunale in data 7.7.2009 e passata in giudicato. Con detta sentenza, pronunciata in un giudizio intentato dal sig. nei confronti dei coniugi, Parte_1
nonché propri genitori, e , era stata dichiarata l'intervenuta usucapione CP_10 Persona_1
in suo favore del diritto di proprietà su un compendio immobiliare sito in Comune di Sarroch, composto da terreni e fabbricati.
A fondamento della propria domanda il attore esponeva di essere l'effettivo e unico CP_1
proprietario dei beni oggetto della sentenza di usucapione. Deduceva, a tal fine, che la società CP_1
in bonis aveva acquistato la piena proprietà del suddetto compendio immobiliare dai coniugi
[...]
(genitori dei convenuti) con atto pubblico di compravendita in data 5.2.1990, Per_2
regolarmente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in data
26.3.1990. Sosteneva, pertanto, che al momento dell'instaurazione del giudizio di usucapione (avviato nel 2008), i convenuti erano del tutto privi della legittimazione passiva, avendo già da diciotto anni trasferito la proprietà del bene alla Di conseguenza, la sentenza di usucapione, Controparte_1
pronunciata inter alios (tra l'odierno appellante e soggetti non più proprietari), era da considerarsi inutiliter data nei confronti del Fallimento, ma costituiva un titolo giudiziale idoneo a pregiudicare gravemente il suo diritto di proprietà, ostacolando la liquidazione dell'attivo fallimentare. Chiedeva, quindi, che, previo accertamento del proprio diritto di proprietà, la sentenza n. 3166/2009 fosse dichiarata inefficace e revocata.
Nel giudizio di primo grado si costituiva unicamente il sig. il quale contestava Parte_1
integralmente le domande, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse ad agire del , nonché l'inammissibilità dell'azione ex art. 404 c.p.c. sostenendo che il CP_1
, quale successore della società acquirente, non potesse qualificarsi come "terzo" ai fini CP_1
dell'opposizione. Nel merito, insisteva per la validità ed efficacia della sentenza di usucapione. Gli altri convenuti, germani del sig. rimanevano contumaci. Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente. Nel corso del giudizio, il Giudice Istruttore, rilevata d'ufficio l'invalidità della procura alle liti depositata dal difensore del sig. (in quanto rilasciata Pt_1
da altro soggetto), assegnava un termine per la relativa sanatoria. A seguito del deposito di una nuova procura, ritenuta a sua volta invalida per assoluta genericità, il G.I., con ordinanza del 14.4.2021, dichiarava la contumacia del convenuto Quest'ultimo si costituiva nuovamente in Parte_1
data 16.11.2021, depositando una valida procura e un'istanza di rimessione in termini, che veniva rigettata. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 2345/2022, il Tribunale di Cagliari accoglieva integralmente la domanda del
. Il primo giudice, dopo aver affermato la piena legittimazione e l'interesse ad agire della CP_1
curatela, qualificava correttamente l'azione nell'ambito dell'art. 404, comma 1, c.p.c., riconoscendo al la posizione di terzo il cui diritto di proprietà, autonomo e preesistente al giudizio di CP_1
usucapione, risultava pregiudicato dalla sentenza opposta. Nel merito, accertava, sulla base del titolo di acquisto trascritto, la proprietà del compendio in capo al e, conseguentemente, revocava CP_1
la sentenza di usucapione n. 3166/2009. Infine, condannava il sig. in applicazione Parte_1 del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre accessori.
Avverso tale decisione ha interposto appello il sig. con atto di citazione notificato il Parte_1
14.11.2022, affidando il gravame a quattro motivi, con i quali ha lamentato: 1) l'erronea declaratoria della sua contumacia in primo grado;
2) vizi del procedimento nella fase decisoria;
3) l'erronea affermazione della legittimazione del e dell'ammissibilità dell'azione ex art. 404, comma CP_1
1, c.p.c.; 4) l'erroneità della condanna alle spese e la loro eccessiva quantificazione.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1
principale, chiedendone il rigetto, e ha proposto appello incidentale volto a ottenere la riforma della sentenza impugnata in punto di quantificazione delle spese del primo grado, ritenute esigue e liquidate in violazione dei minimi tariffari, nonché la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si è altresì costituita la sig.ra la quale ha aderito integralmente alle difese e alle CP_4
conclusioni rassegnate dall'appellante principale. Gli altri appellati, sigg. , CP_5 CP_6 CP_7
e sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_8 Controparte_9
costituiti e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
10.10.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti, rispettivamente, a venti e dieci giorni.
* * *
L'appello principale proposto dal sig. cui ha aderito la sig.ra è Parte_1 CP_4
manifestamente infondato e deve essere rigettato. L'appello incidentale del Controparte_1
è, invece, fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Sull'appello principale.
1. sulla pretesa illegittimità della dichiarazione di contumacia. L'appellante si duole dell'erronea dichiarazione della sua contumacia in primo grado, sostenendo la validità della procura depositata a sanatoria. La censura è infondata. La procura speciale, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve contenere un riferimento specifico al giudizio per il quale è conferita. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, pur non essendo richieste formule sacramentali, la procura deve consentire di determinare con certezza la lite cui si riferisce (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 15143/2014).
Dagli atti di causa emerge che il difensore dell'odierno appellante si era costituito depositando una procura rilasciata da altro soggetto ( . A seguito di eccezione della controparte, il Giudice CP_4
Istruttore, correttamente, assegnava un termine per la sanatoria del vizio. Tuttavia, la seconda procura depositata, pur provenendo dal sig. è stata ritenuta invalida dal Tribunale con Parte_1
motivazione che questa Corte condivide pienamente. La procura, infatti, era del tutto generica, recando unicamente il riferimento a una non meglio specificata "procedura nanti il Tribunale di
Cagliari", senza alcun elemento (numero di ruolo, nomi delle parti, oggetto della causa) che consentisse di collegarla in modo univoco al presente giudizio. Né tale genericità può ritenersi sanata dal fatto che la procura è stata inserita telematicamente nella busta di deposito di un atto del presente procedimento. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la fictio iuris di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. (per cui la procura si considera apposta in calce all'atto cui accede) ha una funzione di collegamento meramente formale, ma non può supplire alla carenza di un requisito sostanziale della procura stessa, quale la sua specifica riferibilità al giudizio per cui è conferita. La volontà della parte di conferire il mandato deve essere certa e riferibile a uno specifico incarico, requisito qui mancante. La tardiva costituzione con una terza, valida, procura non poteva sanare le preclusioni processuali ormai maturate. Pertanto, la declaratoria di contumacia e la conseguente mancata assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono state una corretta applicazione delle norme processuali. E anche “l'autodichiarazione” in data 15.4.2021 del Cois a ratifica dell'operato del difensore, quand'anche potesse ritenersi come tale valida, non potrebbe operare con efficacia ex tunc, riservata ai soli casi in cui il difetto di procura sia stato sanato entro il termine perentorio di cuio all'art. 182 cpc.
1.2. Secondo motivo: sui pretesi vizi della fase decisoria. Anche tale motivo è privo di pregio. L'appellante lamenta che la discussione della causa sia avvenuta mediante trattazione scritta anziché orale e che non siano stati concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. L'argomentazione non persuade.
Il Tribunale, con decreto del 5.9.2022, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione, in conformità con la normativa all'epoca vigente, ma ha espressamente previsto la facoltà per le parti di richiedere la trattazione orale entro un termine perentorio. L'odierno appellante non ha formulato alcuna istanza in tal senso, dimostrando acquiescenza a tale modalità di svolgimento dell'udienza. La scelta di disporre la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice, salva la facoltà della parte di richiedere la discussione orale. La mancata richiesta da parte dell'odierno appellante integra un'ipotesi di acquiescenza alla modalità procedurale adottata, precludendo ogni successiva doglianza sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, n. 24894/2021) Quanto al diritto di difesa, il giudice aveva autorizzato il deposito di "note conclusive", che costituiscono l'equivalente funzionale delle comparse conclusionali nel rito a decisione mista ex art. 281-sexies c.p.c. Il si è avvalso di tale facoltà, mentre la difesa del è rimasta inerte. Nessuna CP_1 Pt_1
violazione del contraddittorio o del diritto di difesa è dunque ravvisabile.
1.3. Terzo motivo: sulla carenza di legittimazione e interesse ad agire del e CP_1
sull'inammissibilità dell'azione.
Anche tale motivo, che costituisce il fulcro del gravame, è manifestamente infondato. L'appellante contesta la legittimazione del e l'ammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria ex art. CP_1
404, comma 1, c.p.c. Cit.
3. La tesi non ha pregio. È documentalmente provato e non contestato che la (poi fallita) acquistò il compendio immobiliare per cui è causa dai genitori del sig. Controparte_1
con atto pubblico trascritto il 26.3.1990. Il giudizio di usucapione fu intentato dal sig. solo Pt_1 Pt_1
nel 2008, quasi vent'anni dopo, e fu promosso nei confronti dei suoi genitori, che all'epoca non erano più titolari del diritto di proprietà. Il , quale successore a titolo universale della CP_1 CP_1
è l'attuale proprietario del bene. La sentenza di usucapione, che accerta un acquisto a titolo
[...]
originario in capo all'appellante, pregiudica in modo diretto e attuale il diritto di proprietà del
Fallimento, rendendolo titolare di un interesse concreto e attuale a rimuovere tale pregiudizio. Ciò fonda la sua legittimazione ad agire. L'appellante opera un'erronea commistione tra l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma 1,
c.p.c.) e quella revocatoria (art. 404, comma 2, c.p.c.) Cit.
3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'opposizione ordinaria spetta al terzo titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato nella sentenza inter alios, il cui diritto sia pregiudicato da quest'ultima (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1238/1996; Cass. civ., Sez. II, n. 1953/2017). Tale è esattamente la posizione del il quale, quale successore della società acquirente, Controparte_1
vanta un diritto di proprietà sorto e reso opponibile ai terzi mediante trascrizione (26.3.1990) in data di gran lunga anteriore all'instaurazione del giudizio di usucapione (2008). La sentenza di usucapione, pronunciata nei confronti di un soggetto (i genitori del che, al momento della litispendenza, era Pt_1
ormai un non dominus, è per il res inter alios acta, ma idonea a produrre un pregiudizio CP_1
concreto e attuale, consistente nella negazione del suo diritto dominicale. La trascrizione dell'acquisto da parte della S.I.C.A. ha avuto l'effetto di una litis denuntiatio nei confronti di tutti i terzi, rendendo inopponibile al qualsiasi successivo atto o sentenza che disponga del medesimo bene CP_1
senza la sua partecipazione al giudizio. La sentenza di usucapione è, pertanto, inutiliter data nei confronti del , che, in qualità di terzo pretermesso, ha il diritto di farne accertare CP_1
l'inefficacia nei propri confronti attraverso lo strumento dell'opposizione ordinaria. Non si verte, dunque, in un'ipotesi di successione nel diritto controverso, né si lamenta un vizio di dolo o collusione, ma si fa valere la prevalenza di un titolo di proprietà preesistente e opponibile, il che radica l'azione nell'alveo del primo comma dell'art. 404 c.p.c.
1.4. Quarto motivo: sulla condanna alle spese.
L'infondatezza della censura relativa all'an della condanna alle spese discende direttamente dal rigetto dei motivi precedenti e dal principio della soccombenza. Le doglianze relative al quantum sono invece assorbite e superate dall'accoglimento dell'appello incidentale, come di seguito si esporrà.
2. Sull'appello incidentale.
2.1. Primo motivo: sulla quantificazione dei compensi del primo grado.
Il ha proposto appello incidentale avverso la liquidazione delle spese del Controparte_1
primo grado, ritenendola erronea e incongrua. In particolare, contesta che il Tribunale: - abbia qualificato la causa come di valore indeterminato e complessità bassa, applicando lo scaglione
€ 26.000,01 – € 52.000,00;
-non abbia considerato gli incrementi previsti dall'art. 4 D.M. 55/2014;
-abbia liquidato compensi pari a soli € 7.000,00, oltre accessori.
-Secondo l'appellante incidentale:
- il valore della causa, ai sensi degli artt. 15 c.p.c. e 5 D.M. 55/2014, doveva essere determinato sulla base della rendita catastale (€ 526.084,00) o, quantomeno, sulla perizia estimativa rivalutata (€
384.653,96), ricadendo nello scaglione superiore a € 260.000,00;
- la liquidazione è inferiore ai minimi di legge (€ 8.710,50 per lo scaglione corretto);
- dovevano essere applicati incrementi tariffari per uso di tecniche informatiche (+30%), pluralità di controparti (+30%) e manifesta fondatezza dell'azione (+ fino a 1/3).
Il ha chiesto la riforma della sentenza con liquidazione dei compensi in € 28.839,17, oltre CP_1
spese generali e accessori, o in altra misura superiore a quella determinata dal Tribunale
L'appello incidentale del è fondato. CP_1
Il Tribunale ha errato nel qualificare la causa di valore indeterminabile. Ai sensi dell'art. 15, comma
1, c.p.c., il valore delle cause relative a beni immobili si determina sulla base della rendita catastale, criterio oggettivo e inderogabile. Sulla base della documentazione in atti (doc. 13 e 14 fascicolo 1° grado avv. Massacci), il valore della controversia si colloca nello scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00. La liquidazione operata dal primo giudice, pari a € 7.000,00, viola il principio di inderogabilità dei minimi tariffari (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 19989/2021).
Giova tuttavia rilevare che nel giudizio di primo grado la difesa del ha prodotto nota spese CP_1
fondata sullo scaglione di riferimento compreso tra € 260.000 ed € 520,00 (v. nota spese avv. Massacci
20.9.2022))
Pertanto, sulla base della stessa richiesta della difesa, in riforma della sentenza, i compensi devono essere liquidati in conformità alla già menzionata nota spese (v. tra le tante, Cass. n. 30087 del 26 ottobre 2021), ivi comprese le maggiorazioni ex art. 4 comma 1 bis e 4 c. 2 DM55/2014), e l'aumento ex art. 4 co 8 DM 55/2014 nella misura di € 3.000,00, ravvisandosi, nella specie, un'ipotesi di cd
“soccombenza qualificata”), per un importo totale di € 25.347,5, oltre € 938,93 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
2.2. Sulla responsabilità processuale aggravata.
E' invece fondata la domanda di condanna del sig. per responsabilità processuale Parte_1
aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c, limitatamente al presente grado del giudizio.
Tale norma sanziona l'abuso del processo, richiedendo la sussistenza di un presupposto soggettivo
(mala fede o colpa grave) e di uno oggettivo (il danno). Nel caso di specie, entrambi i requisiti sono integrati.
Sotto il profilo soggettivo, la condotta del sig. è connotata da colpa grave, la quale, secondo Pt_1
consolidata giurisprudenza, "sussiste quando la parte abbia agito con una straordinaria ed inescusabile negligenza, ovvero senza adoperare quel minimo di diligenza e prudenza che si presume debba avere chiunque intraprenda un'azione giudiziaria" (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 22405/2018). La colpa grave
è ravvisabile nella proposizione di un appello palesemente defatigatorio e privo di ogni seria prospettiva di accoglimento, fondato su censure processuali pretestuose e su un'erronea interpretazione delle norme in materia di opposizione di terzo.
Sotto il profilo oggettivo, il danno subito dal è duplice. Vi è un danno patrimoniale, che CP_1
non si esaurisce nelle sole spese legali (già ristorate ex art. 91 c.p.c.), ma comprende tutti i pregiudizi ulteriori che la parte vittoriosa ha subito a causa della condotta processuale della controparte. Per una procedura fallimentare, tale danno si concretizza nel ritardo nella liquidazione di un importante risorsa immobiliare, con conseguente pregiudizio per l'intero ceto creditorio, che vede procrastinata la soddisfazione dei propri crediti in un contesto di potenziale erosione inflazionistica del valore del realizzo. A ciò si aggiunge un danno non patrimoniale, consistente nel dispendio di tempo e di energie degli organi della procedura, distolti da altre attività liquidatorie per far fronte a una lite palesemente infondata.
In punto di liquidazione, la Suprema Corte ha affermato che il danno ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato dal giudice, anche d'ufficio, in via equitativa, sulla base di elementi presuntivi, senza che sia necessaria la prova del suo esatto ammontare, essendo sufficiente che ne sia certa l'esistenza (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9912/2018; Cass. civ., Sez. VI-3, n. 21570/2019). I criteri che questa Corte adotta per la liquidazione equitativa, in conformità con l'orientamento di legittimità, sono i seguenti:
a) la natura e il valore della controversia;
b) la durata del processo ingiustamente o proseguito;
c) la gravità della condotta processuale della parte soccombente;
d) il pregiudizio specifico arrecato alla controparte, con particolare riguardo, nel caso di specie, all'interesse pubblico alla celere ed efficiente gestione della procedura fallimentare. Alla luce di tali criteri, questa Corte ritiene equo liquidare il danno in € 4.500,00.
3. Sulle spese del presente grado di giudizio.
La totale soccombenza del sig. e della sig.ra nel presente grado di giudizio Parte_1 CP_4
comporta la loro condanna in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del Fallimento appellato. In applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato il valore della causa, determinato nello scaglione da € 260.000 -€ 520.000,00 e considerata dell'attività difensiva svolta, si liquidano i compensi come richiesti dalla difesa appellata nella nota spesa del
1.11.2025 - esclusa la maggiorazione ex art, 4 comma 8 DM 55/2014 e succ. mod, per avere il difensore sostanzialmente reiterato le difese già svolte nel precedente grado - pari alla somma di €
15.000,00, oltre € 778,00 per spese, spese generali iva e cpa.
Le spese del giudizio tra il fallimento e i restanti appellati possono essere compensate, in ragione della condotta processuale
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Cagliari n. 2345/2022,
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina i compensi per il primo grado di giudizio in favore del che Controparte_1 liquida in € 25.347,5,, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, confermando nel resto la condanna a carico del solo sig. Parte_1
3) Condanna il solo sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1
del della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno per Controparte_1
responsabilità processuale aggravata.
4) Condanna il sig. e la sig.ra in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 CP_4
del presente grado di giudizio in favore del che liquida in € 12.445,00 per Controparte_1
compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cpmpensa
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 447/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Libero Pusceddu Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta delega allegata e unita materialmente al presente atto dall'avv. Libero
Pusceddu (Codice Fiscale , posta elettronica certificata C.F._2
fax n.070/2042905), presso il cui studio in Quartucciu, via Barisardo n. 22, Email_1
è elettivamente domiciliato
- Appellante -
CONTRO
(P.I. , nella persona Controparte_1 P.IVA_1
del Curatore dott. (c.f. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_2 CodiceFiscale_3
l'avv. Bruno Massacci (c.f. , fax n. 178.221.35.12, p.e.c. CodiceFiscale_4
con studio in Cagliari, via Raffa Garzia 13), dal quale Email_2
è rappresentato e difeso per delega in data 21.4.2023 in calce al presente atto, oltre che per delega in data 4.9.2020 a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio in pari data, e autorizzato a stare in giudizio in virtù di provvedimento del Giudice Delegato in data 17.2.2023
(doc. 1),
- Appellato e Appellante - CP_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata e unita CP_4 C.F._5
materialmente al presente atto dall'avv. Libero Pusceddu (Codice Fiscale , C.F._2
posta elettronica certificata fax n.070/2042905), presso il cui lo studio in Email_1
Quartucciu, via Barisardo n. 22, è elettivamente domiciliata appellata
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. ), CP_5 C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(C.F. ), (C.F. )
[...] C.F._8 Controparte_8 C.F._9
e (C.F. ); Controparte_9 C.F._10
- Appellati contumaci -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2345/2022, pubblicata in data
12.10.2022. Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, Sig. “Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis: Parte_1
In riforma della sentenza in oggetto, dichiarare legittima la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
3166/09 del 7.7/3.11.2009, RAC 1198/08, e opponibile al ovvero quell'altra Controparte_1
formula che sarà ritenuta di giustizia.”.
Per l'appellata, “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle difese CP_4
dell'appellante principale, riformare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese”.
Per l'appellato e appellante incidentale, “Voglia la Corte, ogni diversa Controparte_1
istanza respinta, anche in accoglimento dell'appello incidentale che con il presente atto si propone,
1° Rigettare l'appello avverso. 2°- In parziale riforma della sentenza impugnata, pur confermando la relativa condanna del sig. in favore del e ferma la quantificazione degli esborsi, liquidare i Parte_1 CP_1
compensi professionali relativi al giudizio R.G. n. 5454/2020 del Tribunale di Cagliari da porre a carico del primo in € 28.839,17, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
o in quell'altra mi- sura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, purché superiore alla liquidazione di cui alla sentenza oggi impugnata.
3°- Condannare il sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei Parte_1
danni patiti dal Fallimento in conseguenza della responsabilità processuale aggravata del medesimo sig. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, se del caso in via equitativa;
salva l'eventuale Pt_1
pronuncia officiosa di condanna ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c.
4°- Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado del giudizio, oltre rimborso del 15% a titolo di spese generali e accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
in persona del suo curatore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
Cagliari i sigg. , e Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7 CP_4 Controparte_8 Controparte_9
proponendo opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. Cit. 3, avverso la sentenza n. 3166/2009, emessa dal medesimo Tribunale in data 7.7.2009 e passata in giudicato. Con detta sentenza, pronunciata in un giudizio intentato dal sig. nei confronti dei coniugi, Parte_1
nonché propri genitori, e , era stata dichiarata l'intervenuta usucapione CP_10 Persona_1
in suo favore del diritto di proprietà su un compendio immobiliare sito in Comune di Sarroch, composto da terreni e fabbricati.
A fondamento della propria domanda il attore esponeva di essere l'effettivo e unico CP_1
proprietario dei beni oggetto della sentenza di usucapione. Deduceva, a tal fine, che la società CP_1
in bonis aveva acquistato la piena proprietà del suddetto compendio immobiliare dai coniugi
[...]
(genitori dei convenuti) con atto pubblico di compravendita in data 5.2.1990, Per_2
regolarmente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in data
26.3.1990. Sosteneva, pertanto, che al momento dell'instaurazione del giudizio di usucapione (avviato nel 2008), i convenuti erano del tutto privi della legittimazione passiva, avendo già da diciotto anni trasferito la proprietà del bene alla Di conseguenza, la sentenza di usucapione, Controparte_1
pronunciata inter alios (tra l'odierno appellante e soggetti non più proprietari), era da considerarsi inutiliter data nei confronti del Fallimento, ma costituiva un titolo giudiziale idoneo a pregiudicare gravemente il suo diritto di proprietà, ostacolando la liquidazione dell'attivo fallimentare. Chiedeva, quindi, che, previo accertamento del proprio diritto di proprietà, la sentenza n. 3166/2009 fosse dichiarata inefficace e revocata.
Nel giudizio di primo grado si costituiva unicamente il sig. il quale contestava Parte_1
integralmente le domande, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse ad agire del , nonché l'inammissibilità dell'azione ex art. 404 c.p.c. sostenendo che il CP_1
, quale successore della società acquirente, non potesse qualificarsi come "terzo" ai fini CP_1
dell'opposizione. Nel merito, insisteva per la validità ed efficacia della sentenza di usucapione. Gli altri convenuti, germani del sig. rimanevano contumaci. Parte_1
La causa veniva istruita documentalmente. Nel corso del giudizio, il Giudice Istruttore, rilevata d'ufficio l'invalidità della procura alle liti depositata dal difensore del sig. (in quanto rilasciata Pt_1
da altro soggetto), assegnava un termine per la relativa sanatoria. A seguito del deposito di una nuova procura, ritenuta a sua volta invalida per assoluta genericità, il G.I., con ordinanza del 14.4.2021, dichiarava la contumacia del convenuto Quest'ultimo si costituiva nuovamente in Parte_1
data 16.11.2021, depositando una valida procura e un'istanza di rimessione in termini, che veniva rigettata. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12.10.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Con la sentenza n. 2345/2022, il Tribunale di Cagliari accoglieva integralmente la domanda del
. Il primo giudice, dopo aver affermato la piena legittimazione e l'interesse ad agire della CP_1
curatela, qualificava correttamente l'azione nell'ambito dell'art. 404, comma 1, c.p.c., riconoscendo al la posizione di terzo il cui diritto di proprietà, autonomo e preesistente al giudizio di CP_1
usucapione, risultava pregiudicato dalla sentenza opposta. Nel merito, accertava, sulla base del titolo di acquisto trascritto, la proprietà del compendio in capo al e, conseguentemente, revocava CP_1
la sentenza di usucapione n. 3166/2009. Infine, condannava il sig. in applicazione Parte_1 del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre accessori.
Avverso tale decisione ha interposto appello il sig. con atto di citazione notificato il Parte_1
14.11.2022, affidando il gravame a quattro motivi, con i quali ha lamentato: 1) l'erronea declaratoria della sua contumacia in primo grado;
2) vizi del procedimento nella fase decisoria;
3) l'erronea affermazione della legittimazione del e dell'ammissibilità dell'azione ex art. 404, comma CP_1
1, c.p.c.; 4) l'erroneità della condanna alle spese e la loro eccessiva quantificazione.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1
principale, chiedendone il rigetto, e ha proposto appello incidentale volto a ottenere la riforma della sentenza impugnata in punto di quantificazione delle spese del primo grado, ritenute esigue e liquidate in violazione dei minimi tariffari, nonché la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si è altresì costituita la sig.ra la quale ha aderito integralmente alle difese e alle CP_4
conclusioni rassegnate dall'appellante principale. Gli altri appellati, sigg. , CP_5 CP_6 CP_7
e sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_8 Controparte_9
costituiti e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
10.10.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti, rispettivamente, a venti e dieci giorni.
* * *
L'appello principale proposto dal sig. cui ha aderito la sig.ra è Parte_1 CP_4
manifestamente infondato e deve essere rigettato. L'appello incidentale del Controparte_1
è, invece, fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Sull'appello principale.
1. sulla pretesa illegittimità della dichiarazione di contumacia. L'appellante si duole dell'erronea dichiarazione della sua contumacia in primo grado, sostenendo la validità della procura depositata a sanatoria. La censura è infondata. La procura speciale, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve contenere un riferimento specifico al giudizio per il quale è conferita. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, pur non essendo richieste formule sacramentali, la procura deve consentire di determinare con certezza la lite cui si riferisce (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 15143/2014).
Dagli atti di causa emerge che il difensore dell'odierno appellante si era costituito depositando una procura rilasciata da altro soggetto ( . A seguito di eccezione della controparte, il Giudice CP_4
Istruttore, correttamente, assegnava un termine per la sanatoria del vizio. Tuttavia, la seconda procura depositata, pur provenendo dal sig. è stata ritenuta invalida dal Tribunale con Parte_1
motivazione che questa Corte condivide pienamente. La procura, infatti, era del tutto generica, recando unicamente il riferimento a una non meglio specificata "procedura nanti il Tribunale di
Cagliari", senza alcun elemento (numero di ruolo, nomi delle parti, oggetto della causa) che consentisse di collegarla in modo univoco al presente giudizio. Né tale genericità può ritenersi sanata dal fatto che la procura è stata inserita telematicamente nella busta di deposito di un atto del presente procedimento. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la fictio iuris di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. (per cui la procura si considera apposta in calce all'atto cui accede) ha una funzione di collegamento meramente formale, ma non può supplire alla carenza di un requisito sostanziale della procura stessa, quale la sua specifica riferibilità al giudizio per cui è conferita. La volontà della parte di conferire il mandato deve essere certa e riferibile a uno specifico incarico, requisito qui mancante. La tardiva costituzione con una terza, valida, procura non poteva sanare le preclusioni processuali ormai maturate. Pertanto, la declaratoria di contumacia e la conseguente mancata assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. sono state una corretta applicazione delle norme processuali. E anche “l'autodichiarazione” in data 15.4.2021 del Cois a ratifica dell'operato del difensore, quand'anche potesse ritenersi come tale valida, non potrebbe operare con efficacia ex tunc, riservata ai soli casi in cui il difetto di procura sia stato sanato entro il termine perentorio di cuio all'art. 182 cpc.
1.2. Secondo motivo: sui pretesi vizi della fase decisoria. Anche tale motivo è privo di pregio. L'appellante lamenta che la discussione della causa sia avvenuta mediante trattazione scritta anziché orale e che non siano stati concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. L'argomentazione non persuade.
Il Tribunale, con decreto del 5.9.2022, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione, in conformità con la normativa all'epoca vigente, ma ha espressamente previsto la facoltà per le parti di richiedere la trattazione orale entro un termine perentorio. L'odierno appellante non ha formulato alcuna istanza in tal senso, dimostrando acquiescenza a tale modalità di svolgimento dell'udienza. La scelta di disporre la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice, salva la facoltà della parte di richiedere la discussione orale. La mancata richiesta da parte dell'odierno appellante integra un'ipotesi di acquiescenza alla modalità procedurale adottata, precludendo ogni successiva doglianza sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, n. 24894/2021) Quanto al diritto di difesa, il giudice aveva autorizzato il deposito di "note conclusive", che costituiscono l'equivalente funzionale delle comparse conclusionali nel rito a decisione mista ex art. 281-sexies c.p.c. Il si è avvalso di tale facoltà, mentre la difesa del è rimasta inerte. Nessuna CP_1 Pt_1
violazione del contraddittorio o del diritto di difesa è dunque ravvisabile.
1.3. Terzo motivo: sulla carenza di legittimazione e interesse ad agire del e CP_1
sull'inammissibilità dell'azione.
Anche tale motivo, che costituisce il fulcro del gravame, è manifestamente infondato. L'appellante contesta la legittimazione del e l'ammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria ex art. CP_1
404, comma 1, c.p.c. Cit.
3. La tesi non ha pregio. È documentalmente provato e non contestato che la (poi fallita) acquistò il compendio immobiliare per cui è causa dai genitori del sig. Controparte_1
con atto pubblico trascritto il 26.3.1990. Il giudizio di usucapione fu intentato dal sig. solo Pt_1 Pt_1
nel 2008, quasi vent'anni dopo, e fu promosso nei confronti dei suoi genitori, che all'epoca non erano più titolari del diritto di proprietà. Il , quale successore a titolo universale della CP_1 CP_1
è l'attuale proprietario del bene. La sentenza di usucapione, che accerta un acquisto a titolo
[...]
originario in capo all'appellante, pregiudica in modo diretto e attuale il diritto di proprietà del
Fallimento, rendendolo titolare di un interesse concreto e attuale a rimuovere tale pregiudizio. Ciò fonda la sua legittimazione ad agire. L'appellante opera un'erronea commistione tra l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma 1,
c.p.c.) e quella revocatoria (art. 404, comma 2, c.p.c.) Cit.
3. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'opposizione ordinaria spetta al terzo titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello accertato nella sentenza inter alios, il cui diritto sia pregiudicato da quest'ultima (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1238/1996; Cass. civ., Sez. II, n. 1953/2017). Tale è esattamente la posizione del il quale, quale successore della società acquirente, Controparte_1
vanta un diritto di proprietà sorto e reso opponibile ai terzi mediante trascrizione (26.3.1990) in data di gran lunga anteriore all'instaurazione del giudizio di usucapione (2008). La sentenza di usucapione, pronunciata nei confronti di un soggetto (i genitori del che, al momento della litispendenza, era Pt_1
ormai un non dominus, è per il res inter alios acta, ma idonea a produrre un pregiudizio CP_1
concreto e attuale, consistente nella negazione del suo diritto dominicale. La trascrizione dell'acquisto da parte della S.I.C.A. ha avuto l'effetto di una litis denuntiatio nei confronti di tutti i terzi, rendendo inopponibile al qualsiasi successivo atto o sentenza che disponga del medesimo bene CP_1
senza la sua partecipazione al giudizio. La sentenza di usucapione è, pertanto, inutiliter data nei confronti del , che, in qualità di terzo pretermesso, ha il diritto di farne accertare CP_1
l'inefficacia nei propri confronti attraverso lo strumento dell'opposizione ordinaria. Non si verte, dunque, in un'ipotesi di successione nel diritto controverso, né si lamenta un vizio di dolo o collusione, ma si fa valere la prevalenza di un titolo di proprietà preesistente e opponibile, il che radica l'azione nell'alveo del primo comma dell'art. 404 c.p.c.
1.4. Quarto motivo: sulla condanna alle spese.
L'infondatezza della censura relativa all'an della condanna alle spese discende direttamente dal rigetto dei motivi precedenti e dal principio della soccombenza. Le doglianze relative al quantum sono invece assorbite e superate dall'accoglimento dell'appello incidentale, come di seguito si esporrà.
2. Sull'appello incidentale.
2.1. Primo motivo: sulla quantificazione dei compensi del primo grado.
Il ha proposto appello incidentale avverso la liquidazione delle spese del Controparte_1
primo grado, ritenendola erronea e incongrua. In particolare, contesta che il Tribunale: - abbia qualificato la causa come di valore indeterminato e complessità bassa, applicando lo scaglione
€ 26.000,01 – € 52.000,00;
-non abbia considerato gli incrementi previsti dall'art. 4 D.M. 55/2014;
-abbia liquidato compensi pari a soli € 7.000,00, oltre accessori.
-Secondo l'appellante incidentale:
- il valore della causa, ai sensi degli artt. 15 c.p.c. e 5 D.M. 55/2014, doveva essere determinato sulla base della rendita catastale (€ 526.084,00) o, quantomeno, sulla perizia estimativa rivalutata (€
384.653,96), ricadendo nello scaglione superiore a € 260.000,00;
- la liquidazione è inferiore ai minimi di legge (€ 8.710,50 per lo scaglione corretto);
- dovevano essere applicati incrementi tariffari per uso di tecniche informatiche (+30%), pluralità di controparti (+30%) e manifesta fondatezza dell'azione (+ fino a 1/3).
Il ha chiesto la riforma della sentenza con liquidazione dei compensi in € 28.839,17, oltre CP_1
spese generali e accessori, o in altra misura superiore a quella determinata dal Tribunale
L'appello incidentale del è fondato. CP_1
Il Tribunale ha errato nel qualificare la causa di valore indeterminabile. Ai sensi dell'art. 15, comma
1, c.p.c., il valore delle cause relative a beni immobili si determina sulla base della rendita catastale, criterio oggettivo e inderogabile. Sulla base della documentazione in atti (doc. 13 e 14 fascicolo 1° grado avv. Massacci), il valore della controversia si colloca nello scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00. La liquidazione operata dal primo giudice, pari a € 7.000,00, viola il principio di inderogabilità dei minimi tariffari (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 19989/2021).
Giova tuttavia rilevare che nel giudizio di primo grado la difesa del ha prodotto nota spese CP_1
fondata sullo scaglione di riferimento compreso tra € 260.000 ed € 520,00 (v. nota spese avv. Massacci
20.9.2022))
Pertanto, sulla base della stessa richiesta della difesa, in riforma della sentenza, i compensi devono essere liquidati in conformità alla già menzionata nota spese (v. tra le tante, Cass. n. 30087 del 26 ottobre 2021), ivi comprese le maggiorazioni ex art. 4 comma 1 bis e 4 c. 2 DM55/2014), e l'aumento ex art. 4 co 8 DM 55/2014 nella misura di € 3.000,00, ravvisandosi, nella specie, un'ipotesi di cd
“soccombenza qualificata”), per un importo totale di € 25.347,5, oltre € 938,93 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
2.2. Sulla responsabilità processuale aggravata.
E' invece fondata la domanda di condanna del sig. per responsabilità processuale Parte_1
aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c, limitatamente al presente grado del giudizio.
Tale norma sanziona l'abuso del processo, richiedendo la sussistenza di un presupposto soggettivo
(mala fede o colpa grave) e di uno oggettivo (il danno). Nel caso di specie, entrambi i requisiti sono integrati.
Sotto il profilo soggettivo, la condotta del sig. è connotata da colpa grave, la quale, secondo Pt_1
consolidata giurisprudenza, "sussiste quando la parte abbia agito con una straordinaria ed inescusabile negligenza, ovvero senza adoperare quel minimo di diligenza e prudenza che si presume debba avere chiunque intraprenda un'azione giudiziaria" (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 22405/2018). La colpa grave
è ravvisabile nella proposizione di un appello palesemente defatigatorio e privo di ogni seria prospettiva di accoglimento, fondato su censure processuali pretestuose e su un'erronea interpretazione delle norme in materia di opposizione di terzo.
Sotto il profilo oggettivo, il danno subito dal è duplice. Vi è un danno patrimoniale, che CP_1
non si esaurisce nelle sole spese legali (già ristorate ex art. 91 c.p.c.), ma comprende tutti i pregiudizi ulteriori che la parte vittoriosa ha subito a causa della condotta processuale della controparte. Per una procedura fallimentare, tale danno si concretizza nel ritardo nella liquidazione di un importante risorsa immobiliare, con conseguente pregiudizio per l'intero ceto creditorio, che vede procrastinata la soddisfazione dei propri crediti in un contesto di potenziale erosione inflazionistica del valore del realizzo. A ciò si aggiunge un danno non patrimoniale, consistente nel dispendio di tempo e di energie degli organi della procedura, distolti da altre attività liquidatorie per far fronte a una lite palesemente infondata.
In punto di liquidazione, la Suprema Corte ha affermato che il danno ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato dal giudice, anche d'ufficio, in via equitativa, sulla base di elementi presuntivi, senza che sia necessaria la prova del suo esatto ammontare, essendo sufficiente che ne sia certa l'esistenza (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 9912/2018; Cass. civ., Sez. VI-3, n. 21570/2019). I criteri che questa Corte adotta per la liquidazione equitativa, in conformità con l'orientamento di legittimità, sono i seguenti:
a) la natura e il valore della controversia;
b) la durata del processo ingiustamente o proseguito;
c) la gravità della condotta processuale della parte soccombente;
d) il pregiudizio specifico arrecato alla controparte, con particolare riguardo, nel caso di specie, all'interesse pubblico alla celere ed efficiente gestione della procedura fallimentare. Alla luce di tali criteri, questa Corte ritiene equo liquidare il danno in € 4.500,00.
3. Sulle spese del presente grado di giudizio.
La totale soccombenza del sig. e della sig.ra nel presente grado di giudizio Parte_1 CP_4
comporta la loro condanna in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del Fallimento appellato. In applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato il valore della causa, determinato nello scaglione da € 260.000 -€ 520.000,00 e considerata dell'attività difensiva svolta, si liquidano i compensi come richiesti dalla difesa appellata nella nota spesa del
1.11.2025 - esclusa la maggiorazione ex art, 4 comma 8 DM 55/2014 e succ. mod, per avere il difensore sostanzialmente reiterato le difese già svolte nel precedente grado - pari alla somma di €
15.000,00, oltre € 778,00 per spese, spese generali iva e cpa.
Le spese del giudizio tra il fallimento e i restanti appellati possono essere compensate, in ragione della condotta processuale
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Cagliari n. 2345/2022,
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina i compensi per il primo grado di giudizio in favore del che Controparte_1 liquida in € 25.347,5,, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, confermando nel resto la condanna a carico del solo sig. Parte_1
3) Condanna il solo sig. ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1
del della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno per Controparte_1
responsabilità processuale aggravata.
4) Condanna il sig. e la sig.ra in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 CP_4
del presente grado di giudizio in favore del che liquida in € 12.445,00 per Controparte_1
compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cpmpensa
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu