Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01317/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2025, proposto da
TT EL CA, AO NI, UC EL CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mantero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO GL, IA CH, NA AL, FA UC, ES NA OT, AO RA, IO AM, MA RO, EL BE, AN PI, ED PI, AN MA LA ZZ, AN NE, Condominio Nettuno, AN MA D’MB, rappresentati e difesi dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mulazzani Costruzioni s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Riccione e quindi, per la dichiarazione di inadempimento all'obbligo di provvedere stante la mancata assunzione nel termine previsto dal provvedimento finale nel procedimento avviato con prot. gen. 28046/10/04/2025 sulle istanze n. 21197-21206-21213-21217-21312 e 21314, pervenute al prot. gen. del Comune di Riccione in data 19/03/2025 tutte inerenti il fabbricato residenziale sito in Riccione per cui il Comune di Riccione ha emesso ordine di demolizione non sospeso dal giudice amministrativo nei due gradi cautelari, e per la nomina di un Commissario ad Acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione e di IO GL, IA CH, NA AL, FA UC, ES NA OT, AO RA, IO AM, MA RO, EL BE, AN PI, ED PI, AN MA LA ZZ, AN NE, Condominio Nettuno, AN MA D’MB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa CA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Riccione nel procedimento avviato con prot. gen. 28046/10/04/2025 sulle istanze n. 21197-21206-21213-21217-21312 e 21314 del 19/03/2025 di BE EL, ZZ AN MA LA e NE AN, D'MB AN MA, PI AN e PI ED, AM IO e RO MA, UC FA, OT ES NA e RA AO.
In fatto hanno allegato di avere inoltrato in data 10/11.3.2025 al Comune di Riccione diffida volta all’adozione degli atti ex art. 31, commi 3, 4, 4bis e 5 DPR 380/2001, conseguenti all’ordinanza del 16/10/2024 di demolizione del fabbricato residenziale in Riccione, Viale Tasso n. 83, Fg. 6, mappale 410, impugnata davanti al Giudice Amministrativo nel giudizio R.G. n. 1432/2024 dai proprietari degli appartamenti e dal condominio, e non sospesa in sede cautelare.
Non avendo ricevuto risposta alla predetta diffida, i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio (R.G. n. 633/2025), dichiarato tuttavia inammissibile dal Tribunale con sentenza n. 896 del 2025 per difetto di interesse, avendo il Comune dato atto in quel giudizio di avere ricevuto in data 19/03/2025 istanza dai condomini (prot. n. 21197-21206-21213-21217-21312 e 21314) per la "convalida del titolo edilizio annullato in sede giudiziale quanto ai piani terra, primo e secondo ed applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 DPR 380/2001 e art. 19 l.r. 23/2004 quanto ai piani terzo e quarto", con conseguente avvio del relativo procedimento amministrativo da concludersi entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
I ricorrenti, sul presupposto che tale ultimo procedimento non sarebbe stato concluso dal Comune entro il termine fissato, hanno nuovamente agito in questa sede per ottenere l’accertamento ex art. 117 c.p.a. dell’inerzia dell’Ente e la conseguente condanna dell’Amministrazione a portare a termine il procedimento istaurato dai condomini con le istanze ricevute il 19/03/2025, ed eventuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Comune di Riccione e i controinteressati si sono costituiti eccependo preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e contestando comunque nel merito la fondatezza delle avverse doglianze.
All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato improcedibile, avendo il Comune prodotto in data 26/11/2025 il provvedimento prot. n. 76089 del 30.11.2025 col quale, in relazione al procedimento in discussione, instaurato con le istanze del 19/03/2025 dei controinteressati, l’Ente ha statuito: “ Per quanto attiene alla richiesta di convalida della concessione edilizia n. 120/2002 relativamente ai piani terra, primo e secondo, edificati in sagoma rispetto al precedente edificio demolito, viste le modifiche apportate al DPR 380/2001 dal D.L. 69/2024, c.d. “Decreto Salva Casa”, convertito in legge n. 105/2024, i termini di conclusione della relativa istruttoria sono stati sospesi in attesa dell’emanazione della legge regionale di recepimento n. 5/2025 dell'Emilia-Romagna, approvata il 22 luglio 2025, ed entrata in vigore in data 26 luglio 2025. Per quanto attiene all’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 D.P.R. 380/2001 e art. 19 L.R. 23/2004 relativamente ai piani terzo e quarto, considerata l’impossibilità della rimozione dei vizi della procedura ed atteso che il presupposto della c.d. fiscalizzazione, in tali casi, sia l’impossibilità alla restituzione in pristino in base ad una valutazione tecnico-costruttiva, vista la relazione tecnica prodotta a firma ing. Giusti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 967, considerata la complessità delle indagini strutturali, l’ufficio sismica di questa amministrazione sta effettuando le necessarie verifiche, così come richiesto con nota prot. int. 47231 del 17.06.2025. Gli esiti dell’istruttoria e delle conseguenti determinazioni finali saranno prontamente comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento entro i termini di conclusione del procedimento, che hanno ripreso a decorrere per intero dal 26 luglio 2025, per le motivazioni sopra riportate ”.
Tale atto, ad avviso del Collegio, pone senz’altro fine all’inerzia contestata dai ricorrenti e posta dagli stessi alla base del ricorso, avendo con esso il Comune esposto le ragioni degli approfondimenti istruttori ritenuti necessari e della conseguente non ultimazione ma sospensione del procedimento.
Pertanto, tenuto conto di tale atto, il ricorso ex art. 117 c.p.a. va dichiarato improcedibile, a nulla rilevando la replica di parte ricorrente secondo cui la nota prot. n. 76089 del 30.11.2025 sarebbe priva di contenuto decisorio, trattandosi comunque di atto che pone fine all’asserita inerzia dell’Ente, e che contiene adeguata motivazione sulle esigenze che hanno portato agli approfondimenti istruttori ivi indicati e alla sospensione del procedimento, senza peraltro alcuna opposizione da parte degli istanti di quel procedimento, direttamente interessati al suo esito.
Le spese di lite possono essere compensate stante l’esito del giudizio e tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
AO Amovilli, Consigliere
CA NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA NE | UG Di TO |
IL SEGRETARIO