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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/05/2024, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 473/2019
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 15/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to FAGGIANI FABIO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA/ resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/8/2019 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso avviso di addebito n. CP_2
40220190002143162000 del 24.07.20 19 emesso da sede di CP_2
Vercelli, richiedente il pagamento della complessiva somma di
€ 9.436,63 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativi al periodo dal gennaio 2012 al dicembre
2012.
Ha eccepito 1) Violazione dell'art. 3, comma I, Legge 241/90 – nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
nel merito ha contestato il credito fatto valere dall' ed in CP_2
particolare la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione co mmercianti.
Ha affermato di essere socio della società Pt_2 [...]
nella quale svolgeva solo la funzione di Organizzazione_1
rappresentante sociale e che nel periodo dal gennaio 2012 - dicembre 2012 la società non aveva esercitato alcuna attivi tà commerciale e/o di compravendita di immobili ma si era occupata unicamente della gestione del proprio patrimonio immobiliare, riscuotendo i canoni di locazione degli immobili di proprietà.
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE Dato atto del rilevante importo richiesto nonché della fondatezza dei motivi del ricorso. Ritenuto sussistere gravi motivi.Sospendersi la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e del ruolo iscrit to, inaudita altera parte. Riunirsi il presente procedimento a quelli già penden ti nanti l'intestato Tribunale tra le stesse parti e per il medesimo oggetto (opposizione avviso di addebito n. 40220180001133022000 emesso da per gli CP_2
anni dal gennaio 2009 al dicembre 2017 e N.
40220190000745435000 del 08.06.2019 per il periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2018), avente R.G. 229/2019 ed altro
Pag. 2 di 9 con R.G. 441/2019, Giudice Dott. Busico con prima udienza fissata al 05.11.2019. NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
Dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti in narra tiva di ricorso. Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia
l'avviso di addebito n. 40220190002143162000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale. IN
SUBORDINE Accertarsi e dichiarare l'insussistenza del c redito vantato nei confronti dell'esponente e l'infondatezza dell'avversaria pretesa, per i motivi di cui in narrativa di ricorso. Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n.
40220190002143162000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, disponendo la cancellazione dell'iscrizione del sig. alla Pt_1 Organizzazione_2
IN ULTERIORE SUBORDINE Accertare e dichiarare lo sgravio parziale di contributi e sanzioni contenute nell'avv iso di addebito impugnato, per le ragioni di cui in narrativa di ricorso”.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto CP_2
del ricorso, sostenendo che la società in oggetto rientrava tra le aziende classificate quali appartenenti al settore terziario in quanto svolgenti quelle attività individuate dall'art. 29 della legge n° 160 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero attività classificabili nel settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge n° 88 del 1989 pertanto
Pag. 3 di 9 tenute all'iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali in presenza dei requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1996
n° 662.
Ha chiesto:” nel merito, respingere il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto accertare la debenza dei contributi previdenziali afferenti la gestione commercianti e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ovvero della diversa somma che dovesse ess ere accertata in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni maturati e maturandi ex lege fino al saldo- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
La causa, è stata istruita con documenti e prova orale e alla odierna udienza è stata decisa con sentenza come da dispositivo e con motivi contestuali.
Tanto premesso in ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare d i cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre
L' ritiene che il ricorrente abbia svolto attività di locazione CP_2
e compravendita immobiliare, dal 2009, ha compiuto numerosi
Pag. 4 di 9 atti negoziali (locazioni, compravendite), come risulta dagli atti del Registro allegati;
inoltre, dalla consultazione dei modelli fiscali risulta il compimento di operazioni imponibili, la deduzione dei costi di gestione, conseguente volume d'affari da cui si deduce lo svolgimento di un'attività commerciale per cui ritiene corretta l'iscrizione alla Gestione commercianti con decorrenza assicurativa gennaio 2009.
Ad avviso del giudicante, nel caso di specie, non solo manca la continuità e la prevalenza dell'attività di impresa, ma non esiste neppure l'impresa da inte ndersi, ai sensi dell'art. 2082 c.c., come l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
L'affitto dell'unico compendio immobiliare, infatti, non richiede alcuna attività di organ izzazione né costituisce, a rigore, uno scambio di beni e servizi.
Va, peraltro, evidenziato che la Suprema Corte, Sez. VI (sent. n.
3145/2013) ha avuto modo di affermare, con chiarezza che "La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercia nti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente".
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato l'ulteriore principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli
Pag. 5 di 9 elementi di carattere fiscale e, con motivazione che s'attaglia perfettamente al caso di specie, ha precisato "il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti atti vità commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma
1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degl i esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere d al numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) part ecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Pag. 6 di 9 Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di snc che abbia come oggetto un esercizio commerciale;
il ricorrente è socio di una società di persone, la quale si limita alla riscossione dei canoni.
Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.
Si tratta di un orientamento chiaro e condiviso, cui questo giudicante intende conformarsi.
Dalle risultanze istruttorie acquisite (v. visura doc. n 2 c. e verbale di udienza del 14/9/2021 relativo alla prova testimoniale del teste “ Testimone_1 Tes_2
, ) risulta che le uniche entrate della
[...] Tes_3
società dal 01.01.2012 al Parte_3
31.12.2012 sono determinate dall'ammontare dei canoni di locazione riscossi, non risu ltando redditi di natura diversa.
In particolare “ ha dichiarato: " Si è vero, Testimone_1
perlomeno fino a quando la società non ha cambiato nome però non posso riferire riguardo al periodo perché non ricordo la data corretta in cui è avvenuto il ca mbio di ragione sociale.
Dopo il cambio sono io la legale rappresentante della società come socio accomandatario… E' l'unica attività che veniva svolta e che viene svolta tutt'ora dalla società” il teste “
Pag. 7 di 9 ha dichiarato:” Preciso che svolgo la Testimone_2
professione di avvocato ed in tale veste ho seguito le vertenze che la società ha avuto relativamente al recupero di canoni di locazione e talvolta di sfratti relativi agli immobili siti a Biella di proprietà della società” adr: “ La signora ica è CP_3
subentrata nel settembre -ottobre 2019 quando la società ha modificato la ragione sociale”; il teste “ ha Tes_3
dichiarato:” Stava sempre a casa e non andava a lavorare. So che la società si occupava di affitti di immobili”.
Tale circostanza è provata anche dalle fatture in atti, tutte relative alla sola attività di locazione.
Rilevato altresì che l' , attore in senso sostanziale, che ne CP_2
aveva l'onere, non ha fornito in alcun modo la prova che l'opponente partecipi ed abitualmente al lavoro a ziendale espletando l'attività operativa e organizzativa oggetto dell'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene questo giudice che non esistevano, nel caso di specie, i presuppost i per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti e, conseguentemente, quelli per avanzare a tale titolo pretese contributive.
Si rileva altresì che ha proceduto alla cancellazione CP_2
d'ufficio del ricorrente dalla gestione commercianti con effetto dal 26.09.2019, ovvero ad avvenuta trasformazione della s.n.c. in s.a.s.
Pag. 8 di 9 Il ricorso pertanto deve essere accolto e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l' avviso di addebito n.
40220190002143162000 del 24.07.2019 del 24.07.2019 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, in favore del ricorrente, CP_2
liquidate in Euro 2.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge
15/05/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
N.R.G. 473/2019
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 15/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to FAGGIANI FABIO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA/ resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/8/2019 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso avviso di addebito n. CP_2
40220190002143162000 del 24.07.20 19 emesso da sede di CP_2
Vercelli, richiedente il pagamento della complessiva somma di
€ 9.436,63 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativi al periodo dal gennaio 2012 al dicembre
2012.
Ha eccepito 1) Violazione dell'art. 3, comma I, Legge 241/90 – nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
nel merito ha contestato il credito fatto valere dall' ed in CP_2
particolare la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella gestione co mmercianti.
Ha affermato di essere socio della società Pt_2 [...]
nella quale svolgeva solo la funzione di Organizzazione_1
rappresentante sociale e che nel periodo dal gennaio 2012 - dicembre 2012 la società non aveva esercitato alcuna attivi tà commerciale e/o di compravendita di immobili ma si era occupata unicamente della gestione del proprio patrimonio immobiliare, riscuotendo i canoni di locazione degli immobili di proprietà.
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE Dato atto del rilevante importo richiesto nonché della fondatezza dei motivi del ricorso. Ritenuto sussistere gravi motivi.Sospendersi la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e del ruolo iscrit to, inaudita altera parte. Riunirsi il presente procedimento a quelli già penden ti nanti l'intestato Tribunale tra le stesse parti e per il medesimo oggetto (opposizione avviso di addebito n. 40220180001133022000 emesso da per gli CP_2
anni dal gennaio 2009 al dicembre 2017 e N.
40220190000745435000 del 08.06.2019 per il periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2018), avente R.G. 229/2019 ed altro
Pag. 2 di 9 con R.G. 441/2019, Giudice Dott. Busico con prima udienza fissata al 05.11.2019. NEL MERITO IN PRINCIPALITA'
Dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti in narra tiva di ricorso. Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia
l'avviso di addebito n. 40220190002143162000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale. IN
SUBORDINE Accertarsi e dichiarare l'insussistenza del c redito vantato nei confronti dell'esponente e l'infondatezza dell'avversaria pretesa, per i motivi di cui in narrativa di ricorso. Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n.
40220190002143162000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, disponendo la cancellazione dell'iscrizione del sig. alla Pt_1 Organizzazione_2
IN ULTERIORE SUBORDINE Accertare e dichiarare lo sgravio parziale di contributi e sanzioni contenute nell'avv iso di addebito impugnato, per le ragioni di cui in narrativa di ricorso”.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto CP_2
del ricorso, sostenendo che la società in oggetto rientrava tra le aziende classificate quali appartenenti al settore terziario in quanto svolgenti quelle attività individuate dall'art. 29 della legge n° 160 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero attività classificabili nel settore terziario di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge n° 88 del 1989 pertanto
Pag. 3 di 9 tenute all'iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali in presenza dei requisiti previsti dalla legge 23 dicembre 1996
n° 662.
Ha chiesto:” nel merito, respingere il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto accertare la debenza dei contributi previdenziali afferenti la gestione commercianti e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ovvero della diversa somma che dovesse ess ere accertata in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni maturati e maturandi ex lege fino al saldo- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
La causa, è stata istruita con documenti e prova orale e alla odierna udienza è stata decisa con sentenza come da dispositivo e con motivi contestuali.
Tanto premesso in ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare d i cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre
L' ritiene che il ricorrente abbia svolto attività di locazione CP_2
e compravendita immobiliare, dal 2009, ha compiuto numerosi
Pag. 4 di 9 atti negoziali (locazioni, compravendite), come risulta dagli atti del Registro allegati;
inoltre, dalla consultazione dei modelli fiscali risulta il compimento di operazioni imponibili, la deduzione dei costi di gestione, conseguente volume d'affari da cui si deduce lo svolgimento di un'attività commerciale per cui ritiene corretta l'iscrizione alla Gestione commercianti con decorrenza assicurativa gennaio 2009.
Ad avviso del giudicante, nel caso di specie, non solo manca la continuità e la prevalenza dell'attività di impresa, ma non esiste neppure l'impresa da inte ndersi, ai sensi dell'art. 2082 c.c., come l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
L'affitto dell'unico compendio immobiliare, infatti, non richiede alcuna attività di organ izzazione né costituisce, a rigore, uno scambio di beni e servizi.
Va, peraltro, evidenziato che la Suprema Corte, Sez. VI (sent. n.
3145/2013) ha avuto modo di affermare, con chiarezza che "La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercia nti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente".
Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato l'ulteriore principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli
Pag. 5 di 9 elementi di carattere fiscale e, con motivazione che s'attaglia perfettamente al caso di specie, ha precisato "il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti atti vità commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma
1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degl i esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere d al numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) part ecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Pag. 6 di 9 Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di snc che abbia come oggetto un esercizio commerciale;
il ricorrente è socio di una società di persone, la quale si limita alla riscossione dei canoni.
Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.
Si tratta di un orientamento chiaro e condiviso, cui questo giudicante intende conformarsi.
Dalle risultanze istruttorie acquisite (v. visura doc. n 2 c. e verbale di udienza del 14/9/2021 relativo alla prova testimoniale del teste “ Testimone_1 Tes_2
, ) risulta che le uniche entrate della
[...] Tes_3
società dal 01.01.2012 al Parte_3
31.12.2012 sono determinate dall'ammontare dei canoni di locazione riscossi, non risu ltando redditi di natura diversa.
In particolare “ ha dichiarato: " Si è vero, Testimone_1
perlomeno fino a quando la società non ha cambiato nome però non posso riferire riguardo al periodo perché non ricordo la data corretta in cui è avvenuto il ca mbio di ragione sociale.
Dopo il cambio sono io la legale rappresentante della società come socio accomandatario… E' l'unica attività che veniva svolta e che viene svolta tutt'ora dalla società” il teste “
Pag. 7 di 9 ha dichiarato:” Preciso che svolgo la Testimone_2
professione di avvocato ed in tale veste ho seguito le vertenze che la società ha avuto relativamente al recupero di canoni di locazione e talvolta di sfratti relativi agli immobili siti a Biella di proprietà della società” adr: “ La signora ica è CP_3
subentrata nel settembre -ottobre 2019 quando la società ha modificato la ragione sociale”; il teste “ ha Tes_3
dichiarato:” Stava sempre a casa e non andava a lavorare. So che la società si occupava di affitti di immobili”.
Tale circostanza è provata anche dalle fatture in atti, tutte relative alla sola attività di locazione.
Rilevato altresì che l' , attore in senso sostanziale, che ne CP_2
aveva l'onere, non ha fornito in alcun modo la prova che l'opponente partecipi ed abitualmente al lavoro a ziendale espletando l'attività operativa e organizzativa oggetto dell'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene questo giudice che non esistevano, nel caso di specie, i presuppost i per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti e, conseguentemente, quelli per avanzare a tale titolo pretese contributive.
Si rileva altresì che ha proceduto alla cancellazione CP_2
d'ufficio del ricorrente dalla gestione commercianti con effetto dal 26.09.2019, ovvero ad avvenuta trasformazione della s.n.c. in s.a.s.
Pag. 8 di 9 Il ricorso pertanto deve essere accolto e l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l' avviso di addebito n.
40220190002143162000 del 24.07.2019 del 24.07.2019 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, in favore del ricorrente, CP_2
liquidate in Euro 2.600,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge
15/05/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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