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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme
(CZ), Via A. Volta n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cefaly, che la rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce al presente ricorso;
-Opponente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via G. Controparte_1
Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Spagnolio n. 1/H, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Calabrò, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra Parte_1
incardinava il presente giudizio al fine di vedersi annullata l'intimazione di pagamento n.
03020219000472657000, notificata dall' , emessa in Controparte_2 forza di presupposte n. 50 cartelle di pagamento, n. 18 avvisi di addebito e n. 1 avviso di accertamento.
Deduce l'opponente: a) la prescrizione dei crediti e/o dell'azione esecutiva dell' in CP_3 relazione a n. 11 cartelle di pagamento;
b) la nullità dell'impugnata intimazione per omessa notifica di n. 40 cartelle di pagamento presupposte.
Concludeva, quindi, come in atti.
La parte opposta si costituiva in giudizio, tardivamente Controparte_2
in data 20.10.2023, mediante il deposito della comparsa di risposta ( e allegati) , contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 10.02.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva promossa dalla parte opposta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc. e non anche quindi recuperatorie, l'unico legittimato passivo è l'Agente della Riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa. L'agente della riscossione, al di fuori dell'ipotesi di opposizioni recuperatorie in senso stretto, è l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva” (cfr.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 7514/2022; Cassazione Civile, sentenza n.
36505 del 29.12.2023; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 1603/2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente come, trattandosi il giudizio de quo di opposizione all'esecuzione (non recuperatoria), ex art. 615 c.p.c., l'unico legittimato passivo risulta essere la resistente CP_3 Ne consegue, in via ulteriore, il rigetto della spiegata eccezione.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata in parte qua.
Deduce l'opponente la nullità dell'impugnata intimazione per omessa notifica di n. 40 cartelle di pagamento presupposte, individuate, in dettaglio, nelle cartelle: nn.
03020120011003664000, 03020120013788614001, 03020120014149488001,
03020120017906486000, 03020130005408885001, 03020130008693914001,
03020130008716554001, 03020130009807987000, 03020130019121234000,
03020130019791036001, 03020130020261490001, 03020130020264427001,
03020150000710937000, 03020150001503255001, 03020150003234671001,
03020150004584484001, 03020150004585300001, 03020150005407134001,
03020150014503645001, 03020150015614890000, 03020150016528621001,
03020160001081708001, 03020160001083122001, 03020160002329827001,
03020160002464572001, 03020160002464774001, 03020160007461710000,
03020160008527465001, 03020160011510947001, 03020160011511856001,
03020160011946431000 (nella parte relativa alle sanzioni amministrative ex Legge n.
689/81 e legge n. 386/90), 03020160013442317001, 03020170000262475000,
03020170005386068001, 03020170010805847001, 03020180004983626001,
03020180008248431000, 03020180008476580001, 03020180009188741001 e
03020180009240602001.
L ha versato in atti copiosa documentazione a Controparte_2
supporto dell'avvenuta notifica delle tali cartelle di pagamento presupposte.
In merito, tuttavia, è necessario osservare quanto segue.
La costituzione in giudizio dell' è tardiva, in quanto avvenuta sia dopo la prima CP_3
udienza sia dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, nn.
1-3, c.p.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la necessaria operazione di coordinamento con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, determina che “il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi” (cfr. Cass. Civ., ord. n.
108 del 3 gennaio 2024; Trib. Nola, ord. del 6 giugno 2019).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come la costituzione in giudizio dell'opposta sia avvenuta successivamente alla scadenza del predetto termine e, pertanto, sia avvenuta a relative preclusioni già maturate. Da quanto esposto deriva la conseguenza per la quale la documentazione prodotta in giudizio da non possa essere presa in considerazione ai fini della decisione e ciò CP_3 perché:
1. l'opponente ha contestato tempestivamente la costituzione tardiva;
2. la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Ne deriva, in via ulteriore, la fondatezza della doglianza attorea, la quale non può che essere accolta.
Pertanto, deve essere annullata in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata n.
03020219000472657000, con esclusivo riferimento alle summenzionate n. 40 cartelle di pagamento, le quali vanno considerare come non notificate.
Invece, per la parte restante, l'impugnata intimazione deve essere confermata.
3. L'eccezione di prescrizione spiegata dalla ricorrente, avendo ad oggetto n. 11 cartelle di pagamento comunque ricomprese tra le cartelle di cui sopra si è dato atto, è assorbita.
4. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 299/2022, pendente tra – opponente- contro Parte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) Accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto:
a.1) annulla l'impugnata intimazione di pagamento n. 03020219000472657000 con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03020120011003664000,
03020120013788614001, 03020120014149488001, 03020120017906486000,
03020130005408885001, 03020130008693914001, 03020130008716554001,
03020130009807987000, 03020130019121234000, 03020130019791036001,
03020130020261490001, 03020130020264427001, 03020150000710937000,
03020150001503255001, 03020150003234671001, 03020150004584484001,
03020150004585300001, 03020150005407134001, 03020150014503645001,
03020150015614890000, 03020150016528621001, 03020160001081708001,
03020160001083122001, 03020160002329827001, 03020160002464572001,
03020160002464774001, 03020160007461710000, 03020160008527465001,
03020160011510947001, 03020160011511856001, 03020160011946431000 (nella parte relativa alle sanzioni amministrative ex Legge n. 689/81 e legge n. 386/90),
03020160013442317001, 03020170000262475000, 03020170005386068001,
03020170010805847001, 03020180004983626001, 03020180008248431000,
03020180008476580001, 03020180009188741001 e 0302018000924060200, per le motivazioni anzidette;
a.2) conferma, per il resto, l'intimazione di pagamento n. 03020219000472657000;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme
(CZ), Via A. Volta n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cefaly, che la rappresenta e difende, giusta procura apposta in calce al presente ricorso;
-Opponente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via G. Controparte_1
Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Spagnolio n. 1/H, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Calabrò, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra Parte_1
incardinava il presente giudizio al fine di vedersi annullata l'intimazione di pagamento n.
03020219000472657000, notificata dall' , emessa in Controparte_2 forza di presupposte n. 50 cartelle di pagamento, n. 18 avvisi di addebito e n. 1 avviso di accertamento.
Deduce l'opponente: a) la prescrizione dei crediti e/o dell'azione esecutiva dell' in CP_3 relazione a n. 11 cartelle di pagamento;
b) la nullità dell'impugnata intimazione per omessa notifica di n. 40 cartelle di pagamento presupposte.
Concludeva, quindi, come in atti.
La parte opposta si costituiva in giudizio, tardivamente Controparte_2
in data 20.10.2023, mediante il deposito della comparsa di risposta ( e allegati) , contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 10.02.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva promossa dalla parte opposta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc. e non anche quindi recuperatorie, l'unico legittimato passivo è l'Agente della Riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa. L'agente della riscossione, al di fuori dell'ipotesi di opposizioni recuperatorie in senso stretto, è l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva” (cfr.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 7514/2022; Cassazione Civile, sentenza n.
36505 del 29.12.2023; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 1603/2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente come, trattandosi il giudizio de quo di opposizione all'esecuzione (non recuperatoria), ex art. 615 c.p.c., l'unico legittimato passivo risulta essere la resistente CP_3 Ne consegue, in via ulteriore, il rigetto della spiegata eccezione.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata in parte qua.
Deduce l'opponente la nullità dell'impugnata intimazione per omessa notifica di n. 40 cartelle di pagamento presupposte, individuate, in dettaglio, nelle cartelle: nn.
03020120011003664000, 03020120013788614001, 03020120014149488001,
03020120017906486000, 03020130005408885001, 03020130008693914001,
03020130008716554001, 03020130009807987000, 03020130019121234000,
03020130019791036001, 03020130020261490001, 03020130020264427001,
03020150000710937000, 03020150001503255001, 03020150003234671001,
03020150004584484001, 03020150004585300001, 03020150005407134001,
03020150014503645001, 03020150015614890000, 03020150016528621001,
03020160001081708001, 03020160001083122001, 03020160002329827001,
03020160002464572001, 03020160002464774001, 03020160007461710000,
03020160008527465001, 03020160011510947001, 03020160011511856001,
03020160011946431000 (nella parte relativa alle sanzioni amministrative ex Legge n.
689/81 e legge n. 386/90), 03020160013442317001, 03020170000262475000,
03020170005386068001, 03020170010805847001, 03020180004983626001,
03020180008248431000, 03020180008476580001, 03020180009188741001 e
03020180009240602001.
L ha versato in atti copiosa documentazione a Controparte_2
supporto dell'avvenuta notifica delle tali cartelle di pagamento presupposte.
In merito, tuttavia, è necessario osservare quanto segue.
La costituzione in giudizio dell' è tardiva, in quanto avvenuta sia dopo la prima CP_3
udienza sia dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, nn.
1-3, c.p.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la necessaria operazione di coordinamento con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, determina che “il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi” (cfr. Cass. Civ., ord. n.
108 del 3 gennaio 2024; Trib. Nola, ord. del 6 giugno 2019).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta essere evidente come la costituzione in giudizio dell'opposta sia avvenuta successivamente alla scadenza del predetto termine e, pertanto, sia avvenuta a relative preclusioni già maturate. Da quanto esposto deriva la conseguenza per la quale la documentazione prodotta in giudizio da non possa essere presa in considerazione ai fini della decisione e ciò CP_3 perché:
1. l'opponente ha contestato tempestivamente la costituzione tardiva;
2. la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Ne deriva, in via ulteriore, la fondatezza della doglianza attorea, la quale non può che essere accolta.
Pertanto, deve essere annullata in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata n.
03020219000472657000, con esclusivo riferimento alle summenzionate n. 40 cartelle di pagamento, le quali vanno considerare come non notificate.
Invece, per la parte restante, l'impugnata intimazione deve essere confermata.
3. L'eccezione di prescrizione spiegata dalla ricorrente, avendo ad oggetto n. 11 cartelle di pagamento comunque ricomprese tra le cartelle di cui sopra si è dato atto, è assorbita.
4. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 299/2022, pendente tra – opponente- contro Parte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) Accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto:
a.1) annulla l'impugnata intimazione di pagamento n. 03020219000472657000 con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento nn. 03020120011003664000,
03020120013788614001, 03020120014149488001, 03020120017906486000,
03020130005408885001, 03020130008693914001, 03020130008716554001,
03020130009807987000, 03020130019121234000, 03020130019791036001,
03020130020261490001, 03020130020264427001, 03020150000710937000,
03020150001503255001, 03020150003234671001, 03020150004584484001,
03020150004585300001, 03020150005407134001, 03020150014503645001,
03020150015614890000, 03020150016528621001, 03020160001081708001,
03020160001083122001, 03020160002329827001, 03020160002464572001,
03020160002464774001, 03020160007461710000, 03020160008527465001,
03020160011510947001, 03020160011511856001, 03020160011946431000 (nella parte relativa alle sanzioni amministrative ex Legge n. 689/81 e legge n. 386/90),
03020160013442317001, 03020170000262475000, 03020170005386068001,
03020170010805847001, 03020180004983626001, 03020180008248431000,
03020180008476580001, 03020180009188741001 e 0302018000924060200, per le motivazioni anzidette;
a.2) conferma, per il resto, l'intimazione di pagamento n. 03020219000472657000;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone