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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/10/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 15 luglio 2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.332/2023 R.G., vertente TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla busta di deposito del ricorso, dall'avv. Parte_1
DO RO, e dall'avv. Erica Temporin, del Foro di Roma e domiciliato presso lo studio di questi in Roma, L.go Tevere dei Mellini n. 7 RICORRENTE E in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Giampiero Falasca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Dei Due Macelli 66; RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara che il ricorrente, a decorrere dal 1.01.2018, ha svolto in modo Parte_1 prevalente e continuativo, le mansioni superiori corrispondenti al VIII Livello professionale della
“Area tecnica e amministrativa” del CCNL Servizi Ambientali e, per l'effetto, il conseguente diritto ad essere inquadrato nel suddetto livello;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di €.200.174,63 (comprensivo di rimborso chilometrico (€.66.600,46) e differenziale TFR (€.23.313,73)) a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate in riferimento al periodo dal 1.01.2018 al 30.04.2025, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in
€.9.888,66 di cui €.512,16 a titolo di spese di CTP ed €.9.376,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2023, il ricorrente, dipendente di dal Parte_1 CP_1
4.07.2017 con inquadramento al livello 4b del CCNL Servizi Ambientali e qualifica di impiegato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società datrice di lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertato e dichiarato ai sensi dell'art. 2103 c.c. e 15 e s.s. CCNL dedotto il diritto del ricorrente, all'inquadramento, a far data dal 1° gennaio 2018 al livello 8° del CCNL Servizi ambientali – Utilitalia applicato o al diverso livello ritenuto di giustizia, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conteggiate, ivi compreso il ricalcolo del TFR ad oggi maturato per un importo pari ad € 168.499,72
( , o al pagamento della diversa somma che sarà Parte_2
1 ritenuta di giustizia previo svolgimento di CTU contabile per i seguenti titoli: a. Differenze retributive e TFR su livello di inquadramento errato b. Rimborso chilometrico dovuto c. Oltre al versamento delle relative differenze contributive
, in ogni caso, le ulteriori differenze maturate dalla data di chiusura dei conteggi (30 Ottobre 2022), elaborati sulla Pt_3 base delle buste paga disponibili al momento del deposito del ricorso, sino a quella della pronuncia;
In via meramente subordinata 2) Accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del ricorrente a far data dal 1° gennaio 2018 di mansioni riconducibili al livello 8° del CCNL Servizi ambientali – Utilitalia applicato o al diverso livello ritenuto di giustizia, condannare la resistente ai sensi dell'art. 19 comma 4 d.lgs 175/2016 e 2126 c.c., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conteggiate, ivi compreso il ricalcolo del TFR ad oggi maturato per un importo pari ad €
168.499,72 (CENTOSESSANTOTTOMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/72), o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia previo svolgimento di CTU contabile per i seguenti titoli: a. Differenze retributive e
TFR su livello di inquadramento errato b. Rimborso chilometrico dovuto c. Oltre al versamento delle relative differenze contributive. Salvo, in ogni caso, integrazioni dalla data di chiusura dei conteggi (31 marzo 2023), elaborati sulla base delle buste paga disponibili al momento del deposito del ricorso, sino a quella della pronuncia. Con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver svolto, a far data dal gennaio 2018, a seguito di una riorganizzazione aziendale, gli incarichi di Responsabile della Gestione
Amministrativa dei Rifiuti (GAR) e di Responsabile dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico
(TMB) svolgendo mansioni riconducibili alla declaratoria di cui al VIII livello del CCNL di settore.
Si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate ed acquisiti, a cura di parte ricorrente, conteggi analitici aggiornati, è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza.
La domanda è fondata ed il ricorso va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Servizi Ambientali la posizione di IV livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché
2 specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a distruzioni generali non necessariamente dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle - lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.) Provvede al completamento
e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.; - operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.; - addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc”.
Sono invece ricompresi nel VIII livello “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7°, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento
e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale. Profili esemplificativi: - capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
- lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovrintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi;
assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali;
elabora proposte di investimento per nuovi servizi;
ecc.”
Sotto questo profilo appare opportuno precisare che appartengono al VII livello “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili. Profili esemplificativi: capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un centro EDP di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sotto sistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
capo impianto: responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto”.
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti –, risulta dimostrato che il ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” le mansioni riconducibili al livello VIII del CCNL di settore.
Escusso all'udienza del 19.07.2024, il teste dipendente di con qualifica Testimone_1 CP_1
3 di Coordinatore Generale Aziendale dal 2010 e di Responsabile tecnico dal 2006, ha confermato di aver proposto personalmente il ricorrente per lo svolgimento dei ruoli di responsabilità indicati in ricorso poiché all'epoca era l'unico in azienda ad avere la necessaria competenza e professionalità, ribadendo che l' Pt_1
è responsabile dell'impianto TMB nonché della Gestione Amministrativa dei Rifiuti dal 2018 e che gestisce e coordina circa 12/13 dipendenti, confermando che alcuni sottoposti hanno, finanche, livello superiore (V) al suo (IV).
Del pari, escussa all'udienza del 26.07.2024, il teste , dipendente di con qualifica Testimone_2 CP_1 di Responsabile Ufficio Tecnico e Ambiente dal 2018, ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le attività indicate nel mansionario in qualità di responsabile dell'impianto TMB e della GAR, precisando che il medesimo provvede al coordinamento del personale dell'impianto.
In generale, tutti i testi escussi hanno pienamente confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le attività riferibili al ruolo di responsabile dell'impianto di TMB e della GAR provvedendo alle contestuali attività di gestione amministrativa e di coordinamento del personale presso la sede di Sulmona.
Sotto il profilo del contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente, le stesse si concretizzano, secondo quanto previsto dal mansionario, nella programmazione e nel coordinamento delle attività e del personale per l'impianto di TMB, provvedendo, nello specifico, a verificare il corretto funzionamento e trattamento dei rifiuti mediante il monitoraggio e la registrazione dei bilanci di massa, della produttività oraria e giornaliera dell'impianto e la conseguente efficienza dello stesso, oltre che, tra i vari altri compiti al medesimo attribuiti in qualità di responsabile della GAR, anche quelli relativi alla gestione degli addetti della pesa aziendale del polo impiantistico di Sulmona.
Ciò premesso, si ritiene che, in ragione dell'attribuzione e del concreto svolgimento da parte del ricorrente degli incarichi sopra riportati, le mansioni svolte dall' non solo appaiono chiaramente Pt_1 caratterizzate dalla continua realizzazione di forme di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione e/o con i quadri, - tratto questo già caratterizzante il primo periodo della declaratoria di VIII livello - ma, estrinsecandosi nella gestione del personale delle unità organizzative di propria competenza e della quale è formalmente responsabile - elemento questo caratterizzante la declaratoria di VII livello -, si risolvono concretamente nella gestione di strutture rilevanti per peso strategico o dimensionale qual è per l'appunto l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) del CO.GE.SA. finalizzato al trattamento della frazione residua indifferenziata del rifiuto urbano proveniente da raccolta differenziata.
Va parimenti accolta la richiesta di corresponsione da parte del ricorrente del rimborso chilometrico. Ed infatti, con decorrenza 1° gennaio 2018 è stato chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa presso una sede diversa, quella di Sulmona, da quella contrattualmente indicata in Castel di Sangro. Per tale ragione lo stesso ha diritto al riconoscimento e pagamento del rimborso chilometrico che risulta correttamente calcolato, sulla scorta delle tabelle ACI inserendo il costo km corrispondente all'autovettura utilizzata moltiplicato per 96 km (km di distanza tra Castel di Sangro e Sulmona) per il n° di giorni lavorati presso la sede di Sulmona.
4 Priva di pregio è l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della CP_1
A riguardo è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
- scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale ( art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Venendo alla determinazione del quantum dovuto a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle suddette mansioni superiori, essa deve essere individuata tenendo presenti le risultanze dei conteggi aggiornati depositati, a cura di parte ricorrente, nel corso del giudizio, - che non ha costituito oggetto
5 di una specifica contestazione da parte della resistente ex artt.167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c. - in cui si dichiara di aver fatto applicazione del CCNL di settore applicabile, per determinare la giusta retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost.
Facendo allora applicazione di tale conteggio, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore va condannata a corrispondere in favore della ricorrente tutte le differenze retributive, fra il IV livello e il superiore VIII livello maturate nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2025, per un importo complessivo pari ad l'importo di €.200.174,63 (comprensivo di rimborso chilometrico (€.66.600,46) e differenziale TFR (€.23.313,73)) a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate in riferimento al periodo dal 1.01.2018 al 30.04.2025, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, previa distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sulmona, 15 luglio 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
6
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 15 luglio 2025, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.332/2023 R.G., vertente TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla busta di deposito del ricorso, dall'avv. Parte_1
DO RO, e dall'avv. Erica Temporin, del Foro di Roma e domiciliato presso lo studio di questi in Roma, L.go Tevere dei Mellini n. 7 RICORRENTE E in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Giampiero Falasca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Dei Due Macelli 66; RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura la seguente SENTENZA
- Accerta e dichiara che il ricorrente, a decorrere dal 1.01.2018, ha svolto in modo Parte_1 prevalente e continuativo, le mansioni superiori corrispondenti al VIII Livello professionale della
“Area tecnica e amministrativa” del CCNL Servizi Ambientali e, per l'effetto, il conseguente diritto ad essere inquadrato nel suddetto livello;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere, in favore del ricorrente, l'importo di €.200.174,63 (comprensivo di rimborso chilometrico (€.66.600,46) e differenziale TFR (€.23.313,73)) a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate in riferimento al periodo dal 1.01.2018 al 30.04.2025, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva;
- Condanna in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente in
€.9.888,66 di cui €.512,16 a titolo di spese di CTP ed €.9.376,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2023, il ricorrente, dipendente di dal Parte_1 CP_1
4.07.2017 con inquadramento al livello 4b del CCNL Servizi Ambientali e qualifica di impiegato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società datrice di lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertato e dichiarato ai sensi dell'art. 2103 c.c. e 15 e s.s. CCNL dedotto il diritto del ricorrente, all'inquadramento, a far data dal 1° gennaio 2018 al livello 8° del CCNL Servizi ambientali – Utilitalia applicato o al diverso livello ritenuto di giustizia, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conteggiate, ivi compreso il ricalcolo del TFR ad oggi maturato per un importo pari ad € 168.499,72
( , o al pagamento della diversa somma che sarà Parte_2
1 ritenuta di giustizia previo svolgimento di CTU contabile per i seguenti titoli: a. Differenze retributive e TFR su livello di inquadramento errato b. Rimborso chilometrico dovuto c. Oltre al versamento delle relative differenze contributive
, in ogni caso, le ulteriori differenze maturate dalla data di chiusura dei conteggi (30 Ottobre 2022), elaborati sulla Pt_3 base delle buste paga disponibili al momento del deposito del ricorso, sino a quella della pronuncia;
In via meramente subordinata 2) Accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del ricorrente a far data dal 1° gennaio 2018 di mansioni riconducibili al livello 8° del CCNL Servizi ambientali – Utilitalia applicato o al diverso livello ritenuto di giustizia, condannare la resistente ai sensi dell'art. 19 comma 4 d.lgs 175/2016 e 2126 c.c., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive conteggiate, ivi compreso il ricalcolo del TFR ad oggi maturato per un importo pari ad €
168.499,72 (CENTOSESSANTOTTOMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/72), o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia previo svolgimento di CTU contabile per i seguenti titoli: a. Differenze retributive e
TFR su livello di inquadramento errato b. Rimborso chilometrico dovuto c. Oltre al versamento delle relative differenze contributive. Salvo, in ogni caso, integrazioni dalla data di chiusura dei conteggi (31 marzo 2023), elaborati sulla base delle buste paga disponibili al momento del deposito del ricorso, sino a quella della pronuncia. Con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver svolto, a far data dal gennaio 2018, a seguito di una riorganizzazione aziendale, gli incarichi di Responsabile della Gestione
Amministrativa dei Rifiuti (GAR) e di Responsabile dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico
(TMB) svolgendo mansioni riconducibili alla declaratoria di cui al VIII livello del CCNL di settore.
Si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate ed acquisiti, a cura di parte ricorrente, conteggi analitici aggiornati, è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza.
La domanda è fondata ed il ricorso va accolto per le ragioni di seguito spiegate.
Al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, anche allo scopo dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: 1) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
2) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte
(Cass.n. 7453/2002).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte un'ulteriore verifica, volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(Cass.n.7007/1987).
Nell'enucleare le declaratorie professionali, deve osservarsi che, secondo il CCNL Servizi Ambientali la posizione di IV livello - di appartenenza del ricorrente - ricomprende “Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché
2 specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa a distruzioni generali non necessariamente dettagliate. Profili esemplificativi: - lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle - lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.) Provvede al completamento
e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.; - operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.; - addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc”.
Sono invece ricompresi nel VIII livello “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7°, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento
e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale. Profili esemplificativi: - capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
- lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovrintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi;
assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali;
elabora proposte di investimento per nuovi servizi;
ecc.”
Sotto questo profilo appare opportuno precisare che appartengono al VII livello “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili. Profili esemplificativi: capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un centro EDP di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sotto sistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
capo impianto: responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto”.
Ciò premesso, - tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e corroborate dalla documentazione complessivamente versata in atti –, risulta dimostrato che il ricorrente ha svolto “in modo prevalente e continuativo” le mansioni riconducibili al livello VIII del CCNL di settore.
Escusso all'udienza del 19.07.2024, il teste dipendente di con qualifica Testimone_1 CP_1
3 di Coordinatore Generale Aziendale dal 2010 e di Responsabile tecnico dal 2006, ha confermato di aver proposto personalmente il ricorrente per lo svolgimento dei ruoli di responsabilità indicati in ricorso poiché all'epoca era l'unico in azienda ad avere la necessaria competenza e professionalità, ribadendo che l' Pt_1
è responsabile dell'impianto TMB nonché della Gestione Amministrativa dei Rifiuti dal 2018 e che gestisce e coordina circa 12/13 dipendenti, confermando che alcuni sottoposti hanno, finanche, livello superiore (V) al suo (IV).
Del pari, escussa all'udienza del 26.07.2024, il teste , dipendente di con qualifica Testimone_2 CP_1 di Responsabile Ufficio Tecnico e Ambiente dal 2018, ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le attività indicate nel mansionario in qualità di responsabile dell'impianto TMB e della GAR, precisando che il medesimo provvede al coordinamento del personale dell'impianto.
In generale, tutti i testi escussi hanno pienamente confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le attività riferibili al ruolo di responsabile dell'impianto di TMB e della GAR provvedendo alle contestuali attività di gestione amministrativa e di coordinamento del personale presso la sede di Sulmona.
Sotto il profilo del contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente, le stesse si concretizzano, secondo quanto previsto dal mansionario, nella programmazione e nel coordinamento delle attività e del personale per l'impianto di TMB, provvedendo, nello specifico, a verificare il corretto funzionamento e trattamento dei rifiuti mediante il monitoraggio e la registrazione dei bilanci di massa, della produttività oraria e giornaliera dell'impianto e la conseguente efficienza dello stesso, oltre che, tra i vari altri compiti al medesimo attribuiti in qualità di responsabile della GAR, anche quelli relativi alla gestione degli addetti della pesa aziendale del polo impiantistico di Sulmona.
Ciò premesso, si ritiene che, in ragione dell'attribuzione e del concreto svolgimento da parte del ricorrente degli incarichi sopra riportati, le mansioni svolte dall' non solo appaiono chiaramente Pt_1 caratterizzate dalla continua realizzazione di forme di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione e/o con i quadri, - tratto questo già caratterizzante il primo periodo della declaratoria di VIII livello - ma, estrinsecandosi nella gestione del personale delle unità organizzative di propria competenza e della quale è formalmente responsabile - elemento questo caratterizzante la declaratoria di VII livello -, si risolvono concretamente nella gestione di strutture rilevanti per peso strategico o dimensionale qual è per l'appunto l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) del CO.GE.SA. finalizzato al trattamento della frazione residua indifferenziata del rifiuto urbano proveniente da raccolta differenziata.
Va parimenti accolta la richiesta di corresponsione da parte del ricorrente del rimborso chilometrico. Ed infatti, con decorrenza 1° gennaio 2018 è stato chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa presso una sede diversa, quella di Sulmona, da quella contrattualmente indicata in Castel di Sangro. Per tale ragione lo stesso ha diritto al riconoscimento e pagamento del rimborso chilometrico che risulta correttamente calcolato, sulla scorta delle tabelle ACI inserendo il costo km corrispondente all'autovettura utilizzata moltiplicato per 96 km (km di distanza tra Castel di Sangro e Sulmona) per il n° di giorni lavorati presso la sede di Sulmona.
4 Priva di pregio è l'eccezione di merito sollevata da parte resistente fondata, in buona sostanza, sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante la natura di soggetto “in house” della CP_1
A riguardo è necessario sottolineare che lo stretto rapporto di controllo con l'Ente pubblico non determina automaticamente l'applicazione della disciplina pubblicistica in tutti i settori.
In particolare, si ritiene infatti che il meccanismo previsto dall'art. 2103 c.c. non si ponga in contrasto con la disciplina vincolistica delle assunzioni ricordata dalla resistente, ossia con le disposizioni dettate dall'art. 18, c. 2 bis D.L. n. 112/2008, atteso che tale disciplina, tanto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Ad.
Plen. n. 17/2012) quanto per quella civilistica (cfr. Cass. n. 12559/2017 e n. 21558/2009), trova applicazione, per la caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, in relazione alle progressioni verticali e alle procedure di riqualificazione, in cui la modifica dell'oggetto del contratto ha carattere chiaramente negoziale, laddove nel caso di assegnazione a mansioni superiori il diritto alla definitiva attribuzione del superiore inquadramento corrispondente alle mansioni svolte - e la correlata modifica oggettiva del contratto
- scaturiscono ex lege in conseguenza dell'esercizio unilaterale dello ius variandi del datore di lavoro. (Cass.
n. 1840/2020).
Né detta ricostruzione appare smentita anche nell'attuale tessuto normativo.
Occorre a tal fine osservare che l'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle “società a controllo pubblico” si applicano le disposizioni del codice civile che disciplinano il rapporto di lavoro privato, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi, salvo quanto espressamente previsto dal d.lgs. citato in materia. ad es. di reclutamento e di assunzioni del personale ( art. 19 e art. 25); nessun rinvio appare invece ravvisabile all'art. 52 del d.lgs. n. 165/01, il quale invece espressamente prevede che “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
Si osserva infatti che per società soggette a “controllo pubblico” devono intendersi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società a partecipazione pubblica e le società “in house providing”, e cioè le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita un controllo analogo o un controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 lett.c) e d) del d.lgs.
n. 175/16; inoltre l'art. 28 di tale ultimo decreto abroga parzialmente l'art. 18 del d.lgs. n. 112/08 il cui comma
2-bis continua a disciplinare il solo reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico, argomento che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la disciplina applicabile con riferimento all'adibizione a mansioni superiori ed il conseguente diritto del lavoratore alla promozione deve rinvenirsi nella disciplina normativa di cui all'art. 2103 c.c. ed ai contratti collettivi applicabili in assenza di una disciplina specifica prevista dal d.lgs.n. 175/16
o di un rinvio alla disciplina prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01.
Venendo alla determinazione del quantum dovuto a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle suddette mansioni superiori, essa deve essere individuata tenendo presenti le risultanze dei conteggi aggiornati depositati, a cura di parte ricorrente, nel corso del giudizio, - che non ha costituito oggetto
5 di una specifica contestazione da parte della resistente ex artt.167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c. - in cui si dichiara di aver fatto applicazione del CCNL di settore applicabile, per determinare la giusta retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost.
Facendo allora applicazione di tale conteggio, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore va condannata a corrispondere in favore della ricorrente tutte le differenze retributive, fra il IV livello e il superiore VIII livello maturate nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2025, per un importo complessivo pari ad l'importo di €.200.174,63 (comprensivo di rimborso chilometrico (€.66.600,46) e differenziale TFR (€.23.313,73)) a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori sopra indicate in riferimento al periodo dal 1.01.2018 al 30.04.2025, oltre agli interessi legali, sulle frazioni di capitale via via rivalutate, dalle singole scadenze e fino al soddisfo nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, previa distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sulmona, 15 luglio 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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