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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/08/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4120.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rossi;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., per essa la Controparte_1 [...]
qui rappresentata da in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Cesare e Maria
Gabriella Cesare;
CONVENUTA
Nonché CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Amendola;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) Accertare e dichiarare la insussistenza e/o la mancanza di prova della titolarità attiva del rapporto alla luce della tempestiva contestazione sull'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari ceduti ex art. 58 T.u.b.
e, quindi, della insussistenza e/o mancanza di prova della legittimazione processuale in capo alla società mandante e che quindi la stessa non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei con fronti dell'odierno attore e, per l'effetto, accogliere l'eccezione di cui al capo I) che
pagina 1 di 12 precede e statuire in conformità ; 2) accertare e dichiarare che la pretesa oggi azionata si basa su titolo affetto da usura originaria e, per l'effetto, applicarsi l'art. 1815 II comma c.c. alla stregua del quale il nuovo saldo rideterminato a debito del mutuatario risulta per un importo pari ad euro – 41.148,45, ovvero meno della metà della somma precettata, ovvero pari alla maggior/minor somma che sarà determinata in sede di CTU contabile;
3) per effetto della statuizione di cui al n. 2) che precede - sul presupposto che il Giudice deve accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del titolo per il quale si procede in sede esecutiva e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_1 al di fuori del nuovo saldo in tal modo rideterminato e, di conseguenza, dichiarare la nullità
e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato il 16/06/2020 per la somma eccedente
(precetto che ha dato luogo alla sottesa procedura esecutiva n. 85/2020 RGE) , con la conseguenza che l'intimazione deve ritenersi valida unicamente per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il tutto all'esito delle risultanze istruttorie richieste;
4) spese e compensi di avvocato interamente rifusi.”. Per il convenuto ( : “1) per il rigetto della domanda totalmente inammissibile e Controparte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti;
2) con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio”; Per il convenuto (
[...]
“rigettare la domanda giacchè infondata, non provata in fatto ed in Controparte_4 diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno pagina 2 di 12 ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. introduceva il giudizio di Parte_1 merito a seguito della fase sommaria tenuta dinanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con ordinanza depositata il 30.6.2021, con la quale il G.E. rigettava l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva recante n. RGE 85/2020 ed assegnava il termine di
40 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Più in particolare, l'istante riferiva che il credito azionato traeva il proprio fondamento dal contratto di mutuo ipotecario fondiario n.
10122823, già n. 10037931, del 18/01/2007, a rogito dell'avvocato , notaio in Persona_1
Fisciano, stipulato tra e in seguito Parte_1 Controparte_5 avente ad oggetto la concessione della somma di € 85.000,00 (durata Controparte_6
240 mesi), finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa (e relative pertinenze) e destinato essenzialmente all'estinzione del mutuo ipotecario stipulato con la di originari € 65.000,00 e di residuali € Controparte_7
59.685,19. Il mutuo era garantito da ipoteca di secondo grado, concessa dalla stessa parte mutuataria, per la somma complessiva di € 170.000,00 e da fideiussione personale solidale, rilasciata dai Sigg. e , fino alla concorrenza dell'importo di € Parte_2 Parte_3
170.000,00.
In data 16.6.2020 veniva notificato al sig. nonché ai fideiussori e Parte_1 Parte_2
atto di precetto con intimazione di pagamento della somma di € 81.015,84, Parte_3 nonché successivamente atto di pignoramento immobiliare da cui scaturiva la procedura esecutiva immobiliare n. RGE 85/2020, avverso la quale veniva depositato ricorso in opposizione all'esecuzione, definito con il rigetto dell'istanza di sospensione ed assegnazione del termine di 40 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Pertanto, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito e formulava le conclusioni indicate in premessa.
Invero, l'opponente contestava la legittimazione processuale della mandante, CP_1 in quanto nell'atto di pignoramento immobiliare si assumeva che la la Cassa di CP_6
Risparmio di BRA Spa e la Cassa di Risparmio di Saluzzo avevano concluso con la società veicolo un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti della CP_1 legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, non considerato, però, idoneo il mero richiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ad assolvere al richiamato onere probatorio;
pagina 3 di 12 contestava poi l'esistenza e/o validità della procura tra mandante e mandataria ( Controparte_2
, qui rappresentata da ).
[...] Controparte_3
Con particolare riferimento al secondo profilo inerente alla presunta usurarietà originaria del rapporto bancario sotteso, l'opponente deduceva l'applicazione di un tasso di interesse pari al
9,3243%, tenendo in considerazione la penale contrattualmente prevista all'art. 5 del contratto di mutuo (ovvero penale di estinzione anticipata) e dunque superiore al tasso soglia di riferimento pari al 8,9850% e la conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.; parte mutuataria rilevava che dalle risultanze dell'evocato elaborato peritale (perizia di parte), risultava che il totale degli interessi pagati ammontava ad euro 26.008,64, somma che – in applicazione alla norma richiamata- andava imputata a sorta capitale, con la conseguenza che –considerando che il capitale residuo, risultante dopo il pagamento della rata n. 94 del
18.11.2014 ammontava a meno di € 67.157,09- il nuovo saldo rideterminato ex art. 1815 II comma c.c. era a debito del mutuatario per un importo pari ad € 41.148,45, ovvero meno della metà della somma precettata e oggetto di pignoramento.
Si costituiva la e per essa la qui rappresentata Controparte_1 Controparte_2 da la quale chiedeva il rigetto della domanda totalmente Controparte_3 inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, ritenendo di aver provato già nella fase sommaria dinanzi al G.E. la propria legittimazione passiva con il deposito di idonea documentazione, ovvero la Gazzetta Ufficiale del 3.11.2018, Parte II, n. 128 dalla quale si evinceva che la (già dell' , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
Cassa di Risparmio di BRA Spa e avevano concluso con Controparte_10 la società veicolo un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, tra i quali rientrava il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario oggetto del presente gravame, nonché atto del 2/11/2018 a ministero del Dott. , Notaio Persona_2 in Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, con il quale la società conferiva a Controparte_1 procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei Controparte_2 crediti dei quali era titolare ed infine, atto a firma autenticata del 9/5/2019 dal Notaio Per_3
in Milano, rep. 140483/35371, registrato in data 20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T
[...]
25329 con il quale conferiva procura a Controparte_2 Controparte_3 per lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il
[...] recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi.
pagina 4 di 12 Nel merito, contestava l'eccepita usurarietà degli interessi, ritenendo, in primis, il motivo di opposizione del tutto generico, non avendo parte opponente indicato il percorso logico giuridico e/o contabile/matematico seguito per addivenire alla conclusione circa la presunta usurarietà degli interessi applicati. Invero, parte convenuta, diversamente, riteneva non verificatosi alcun superamento del tasso soglia (8,985%) in quanto dalla lettura dell'art. 3 del contratto di mutuo si evinceva che il tasso degli interessi corrispettivi era stato fissato nella misura del 5,5% nominale annuo ed anche sommando correttamente l'incidenza degli ulteriori costi e spese il TAEG che ne risultava era inferiore al tasso soglia e considerava, inoltre, errata l'impostazione adoperata dall'opponente in base alla quale veniva incluso nel calcolo
TAEG la commissione per estinzione anticipata del mutuo, la quale, seppur considerata, non comportava alcun superamento del tasso soglia. Tra l'altro, nel caso di che trattasi non si era verificato alcun recesso anticipato, in quanto il mutuo, pure oggetto di moratoria, si era risolto per inadempimento di parte debitrice: veniva meno quindi la stessa ipotizzabilità di attribuzione di un costo illegittimo.
Si costituiva la , quale cedente del credito alla Controparte_11 [...]
la quale, previa contestazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della CP_1
provata con la documentazione in atti, nel merito chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda giacchè infondata, non provata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnico contabile, con nomina della dott.ssa , con l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “1) descriva, Persona_4 previa sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, la natura e l'esatta evoluzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa in relazione alla durata, alle operazioni attive e passive documentate, al tasso di interesse applicato ed alla relativa fonte, ai criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'istituto bancario, all'eventuale superamento dei tassi soglia, nonché ad ogni ulteriore elemento del rapporto inerente alle doglianze sollevate da parte opponente;
2) per ogni voce di credito di cui al precetto opposto, accerti e dica se la somma richiesta sia conforme alla previsione contrattuale nonché a quelle legali in materia anche di anatocismo e usura applicabili ratione temporis al contratto di mutuo oggetto di causa e quale sia l'entità delle stesse voci, distinguendola per sorta, accessori contrattuali e spese, sia alla data del precetto che alla data di deposito dell'elaborato peritale;
3) dica quant'altro utile ai fini di giustizia, anche avuto specifico riguardo a quanto dedotto dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, c.6, II e III termine, c.p.c., in atti”.
Acquisita la relazione del CTU, la causa veniva posta in decisione. pagina 5 di 12 Tanto premesso in fatto, in via preliminare la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva di parte convenuta appare infondata. Innanzitutto, come rilevato dalla in Controparte_1 relazione alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione (cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB. Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in
Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il contratto di mutuo azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla del Controparte_1 credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Ed ancora, dagli atti depositati, ovvero atto del 2/11/2018 a ministero della Dott.
[...]
, Notaio in Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, nonchè atto a firma autenticata Per_2 del 9/5/2019 dal Notaio in Milano, rep. 140483/35371, registrato in data Persona_3
20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25329 si evinceva la Controparte_2 titolarità della ad agire per il recupero giudiziale e stragiudiziale Controparte_3 dei crediti.
Pertanto, ritenuta sussistente la legittimazione processuale delle parti convenute, nel merito la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate. pagina 6 di 12 Invero, in merito al contratto di mutuo ipotecario fondiario del 18 gennaio 2007 Repertorio n.
72655, Raccolta n. 10426, stipulato originariamente tra la , Controparte_5 appartenente al gruppo bancario “Banca Popolare dell'Emilia Romagna spa”, poi ceduto alla e il sig. , dirimente ai fini decisori è risultata la CTU contabile Controparte_1 Parte_1 depositata dalla dott.ssa nella quale quest'ultima ha risposto in maniera Persona_4 esaustiva a tutti i quesiti a lei posti, attenendosi alle indicazioni impartite dal Giudice nell'ordinanza.
Dunque, questo Giudicante ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni tecniche svolte dal CTU sotto il profilo contabile, discostandosi unicamente, per le motivazioni di cui si dirà innanzi, dalle conclusioni giuridiche formulate dal CTU nella parte in cui, richiamando orientamenti giurisprudenziali ampiamente superati, afferma che la Par Par discordanza tra contrattuale e effettivo comporterebbe la nullità della clausola sugli interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 6, TUB.
In risposta al quesito n.1) sopra indicato, il CTU riportava le pattuizioni contrattuali e procedeva all'individuazione dei criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'Istituto Bancario, spiegando che “Il contratto di mutuo presenta un piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese”, specificato nel piano di ammortamento del contratto di mutuo, regolarmente firmato e approvato. Il piano di ammortamento alla francese è il piano di rimborso del mutuo e/o del finanziamento, caratterizzato dall'avere una rata di rimborso costante nel tempo, con la quale viene rimborsato sia il capitale mutuato e sia gli interessi. Per la precisione, nel modello di piano di rimborso “alla francese” più utilizzato le rate del piano di ammortamento sono costituite da una quota del capitale rimborsato, che è sempre crescente e da una quota di interessi, che è sempre decrescente. In breve, le prime rate del piano di rimborso sono caratterizzate dall'essere prevalentemente costituite da interessi e in minima parte percentuale dal capitale rimborsato, le ultime rate del piano di rimborso sono invece costituite prevalentemente da capitale e in minima parte da interessi. Nella prassi, i piani di ammortamento vengono allegati ai contratti di mutuo (o finanziamento) con lo scopo di consentire ai mutuatari di avere evidenza delle singole rate dovute e della composizione delle stesse di quote di capitale e di interessi. I contratti esaminati prevedono normalmente
l'obbligo del mutuatario di rimborsare la somma mutuata con gli interessi in rate periodiche
(mensili, trimestrali, semestrali ecc.) comprensive di capitale ed interessi. Il contratto di mutuo
n. 10122823 ha una durata di 20 anni e prevede un periodo di ammortamento di 240 mesi, pagina 7 di 12 durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue posticipate, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 18/02/2007 e le altre successive sino all'ultima che andrà a scadere il
18/01/2027 (cfr. pagg.
9-10 della consulenza depositata)” e procedeva, applicando i principi generali al caso di specie, giungendo alla conclusione che “Nel caso specifico, nei documenti depositati agli atti (contratto di mutuo n. 10122823 e relativi allegati, compreso il documento di sintesi) non è riportato il regime di capitalizzazione adottato, anche se dal piano di ammortamento si evince chiaramente il tipo di capitalizzazione adoperata. Nella tabella 1, regime composto, la quota interessi a partire dal 18/02/2007 è pari ad euro 389,58 mentre la quota capitale è pari ad Euro 195,12 ( quindi più bassa degli interessi), con la rata costante di Euro 584,70 a differenza della prima rata della tabella 2, regime di capitalizzazione semplice, che riporta una quota interessi più bassa cioè pari ad
Euro 185,92 con una quota capitale di Euro 294,63 e cosi via. Pertanto ritengo che dalle rate suindicate è possibile determinare quale regime sia stato applicato effettivamente, in quanto il piano di ammortamento allegato al mutuo in oggetto, riporta l'esatta indicazione della rata mensile da pagare. Sotto il profilo giuridico, detta situazione non comporta, ad avviso di chi scrive, violazione dell'articolo 1284, comma 3, c.c., in quanto l'utilizzo della capitalizzazione composta, può ritenersi conforme a detta norma con il criterio di determinazione del calcolo degli interessi indicato nel contratto” (cfr pp. 14 e 15 consulenza).
Quindi dall'analisi svolta dal CTU emerge che al contratto di mutuo ipotecario fondiario è stato applicato un piano di ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione “composto”
e chiariva in risposta al quesito n.2) che “siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (produzione di interessi sugli interessi), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate. In conclusione non si verifica alcun effetto anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art.1283,
e questo per almeno tre motivi: 1) Gli interessi del periodo sono calcolati solo sul capitale residuo;
2) Alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi rata di rimborso mutuo;
3) Siccome la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica”.
pagina 8 di 12 Il CTU, procedeva, poi, alla verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi e specificava che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento alle due categorie di interessi, tasso corrispettivo e tasso di mora. Fatte le dovute premesse, procedeva ad analizzare se il tasso corrispettivo e successivamente il tasso di mora contrattuale superavano il tasso soglia e concludeva in tal senso: “il tasso convenzionale è pari al 5,50% per le prime 60 rate tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 18/01/2007, risulta inferiore al tasso soglia rilevato dalla
Banca d'Italia, per il periodo e la classe di operazioni: Mutui ipotecari a tasso fisso, pari al
8,985%. Dal contratto di mutuo si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 7,240%, dato dalla maggiorazione del tasso convenzionale stabilito nel contratto maggiorato di 1,74 punti percentuali. Anche per il tasso di mora il discorso è lo stesso, tale tasso risulta pari al tasso soglia del periodo e pertanto non usurario. In conclusione, sia il tasso di mora che il tasso convenzionale non superano il tasso soglia, pertanto non sono usurari” (cfr pp. 24 e 25 della consulenza).
Inoltre, l'art. 644 c.p. prevede che: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Pertanto, dal tenore letterale delle norme è chiaro che il costo dell'imposta sostitutiva non rientra nel calcolo del TEG/TAEG.
Il CTU si soffermava, a tal riguardo, anche sulla penale di estinzione anticipata, inclusa da parte attrice nel calcolo del TAEG e faceva presente che sull'inclusione o meno della penale per estinzione anticipata vi sono diverse correnti giurisprudenziali: alcune ritengono che il suddetto costo non sia collegato all'erogazione del credito e pertanto non debba essere incluso nel calcolo del TAEG ai fini della normativa antiusura, altre invece il contrario.
Ebbene, questo Giudicante ritiene di aderire al più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la penale di estinzione anticipata non vada inclusa nel calcolo del TAEG. A tal proposito, si riporta l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce:
“malgrado tale commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, ritiene il giudicante che essa non possa ritenersi “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il pagina 9 di 12 contratto non la prevede. In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito” (in tal senso Corte di Cassazione: sez. II, 12 febbraio 2010 n. 12028; conformi Cass. Pen., sez. II, 14 maggio 2010 n. 28743 e Cass. Pen., sez II, 23 novembre 2011 n. 46669 34).
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa
, nel caso di specie, è da escludersi l'applicazione di interessi usurari e/o di Per_4 qualsivoglia effetto anatocistico.
Il CTU si soffermava, inoltre, sulle conseguenze giuridiche e contabili derivanti dalla divergenza tra ISC/TAEG pattuito e ISC/TAEG applicato;
in effetti, dall'analisi effettuata emergeva che l'ISC/TAEG calcolato (5,746%) era differente rispetto a quello convenuto contrattualmente (5,56%), superando, quindi lo 0,186% rispetto al dato convenuto in contratto, tuttavia, non determinando alcuna usura per mancato superamento del tasso soglia
(8,985). Il CTU, , richiamando diversi orientamenti giurisprudenziali (Tribunale di Per_4
Napoli sentenza n. 7779; tribunale di Chieti sentenza del 23/07/2015 n. 230) giungeva alla Par Par conclusione che la discordanza tra pattuito e effettivamente applicato determinerebbe la nullità della clausola sugli interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 6, TUB, escludendo la nullità dell'intero contratto.
Tale conclusione, però, si fonda su un orientamento giurisprudenziale non più attuale, superato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ISC/TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC/TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento
(non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, TUB. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore Par costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) siano da considerarsi nulle: Par qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG pagina 10 di 12 nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB. Ampia giurisprudenza Par sostiene che l'erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, consequenzialmente, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca, per il Par tramite dell'erronea quantificazione dell' , non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi).
L'errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non altera il consenso negoziale della parte mutuataria.
In conclusione, questo Giudicante ritiene di aderire al secondo e prevaricante orientamento giurisprudenziale, al quale si è conformata la giurisprudenza di merito e di legittimità negli ultimi anni. Il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza così dispone: “la difformità tra
ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto
l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, Par l non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art.
117, sesto comma, TUB. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125 bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati Par nell' ) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la Par nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo,
l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB” (cfr Tribunale di Napoli, Sezione II, 12/02/2021; Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 23/10/2023 n. 1368; Tribunale di Salerno sentenza n. 4879 del 16/10/2024). pagina 11 di 12 A tal proposito, è pacifico che “il Giudice, pur non essendo vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, qualora intenda discostarsene è tenuto a fornire una motivazione adeguata, indicando gli elementi di valutazione e le prove utilizzati per giungere ad una decisione diversa, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le conclusioni del consulente” (Corte di Cass. III Sez Civile, ordinanza n. 200/2021).
E' evidente che nel caso oggetto del giudizio a quo, tale Giudicante non poteva che discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU sul punto e fondate su orientamenti giurisprudenziali ormai superati.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va rigettata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., per essa la qui Controparte_2 rappresentata da in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. delle spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
3) Condanna parte attrice al pagamento in favore della in persona Controparte_6 del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Si comunichi.
30.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4120.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rossi;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., per essa la Controparte_1 [...]
qui rappresentata da in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Cesare e Maria
Gabriella Cesare;
CONVENUTA
Nonché CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Amendola;
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) Accertare e dichiarare la insussistenza e/o la mancanza di prova della titolarità attiva del rapporto alla luce della tempestiva contestazione sull'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari ceduti ex art. 58 T.u.b.
e, quindi, della insussistenza e/o mancanza di prova della legittimazione processuale in capo alla società mandante e che quindi la stessa non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei con fronti dell'odierno attore e, per l'effetto, accogliere l'eccezione di cui al capo I) che
pagina 1 di 12 precede e statuire in conformità ; 2) accertare e dichiarare che la pretesa oggi azionata si basa su titolo affetto da usura originaria e, per l'effetto, applicarsi l'art. 1815 II comma c.c. alla stregua del quale il nuovo saldo rideterminato a debito del mutuatario risulta per un importo pari ad euro – 41.148,45, ovvero meno della metà della somma precettata, ovvero pari alla maggior/minor somma che sarà determinata in sede di CTU contabile;
3) per effetto della statuizione di cui al n. 2) che precede - sul presupposto che il Giudice deve accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del titolo per il quale si procede in sede esecutiva e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_1 al di fuori del nuovo saldo in tal modo rideterminato e, di conseguenza, dichiarare la nullità
e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto notificato il 16/06/2020 per la somma eccedente
(precetto che ha dato luogo alla sottesa procedura esecutiva n. 85/2020 RGE) , con la conseguenza che l'intimazione deve ritenersi valida unicamente per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il tutto all'esito delle risultanze istruttorie richieste;
4) spese e compensi di avvocato interamente rifusi.”. Per il convenuto ( : “1) per il rigetto della domanda totalmente inammissibile e Controparte_1 comunque infondata in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti;
2) con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio”; Per il convenuto (
[...]
“rigettare la domanda giacchè infondata, non provata in fatto ed in Controparte_4 diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno pagina 2 di 12 ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. introduceva il giudizio di Parte_1 merito a seguito della fase sommaria tenuta dinanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con ordinanza depositata il 30.6.2021, con la quale il G.E. rigettava l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva recante n. RGE 85/2020 ed assegnava il termine di
40 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Più in particolare, l'istante riferiva che il credito azionato traeva il proprio fondamento dal contratto di mutuo ipotecario fondiario n.
10122823, già n. 10037931, del 18/01/2007, a rogito dell'avvocato , notaio in Persona_1
Fisciano, stipulato tra e in seguito Parte_1 Controparte_5 avente ad oggetto la concessione della somma di € 85.000,00 (durata Controparte_6
240 mesi), finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa (e relative pertinenze) e destinato essenzialmente all'estinzione del mutuo ipotecario stipulato con la di originari € 65.000,00 e di residuali € Controparte_7
59.685,19. Il mutuo era garantito da ipoteca di secondo grado, concessa dalla stessa parte mutuataria, per la somma complessiva di € 170.000,00 e da fideiussione personale solidale, rilasciata dai Sigg. e , fino alla concorrenza dell'importo di € Parte_2 Parte_3
170.000,00.
In data 16.6.2020 veniva notificato al sig. nonché ai fideiussori e Parte_1 Parte_2
atto di precetto con intimazione di pagamento della somma di € 81.015,84, Parte_3 nonché successivamente atto di pignoramento immobiliare da cui scaturiva la procedura esecutiva immobiliare n. RGE 85/2020, avverso la quale veniva depositato ricorso in opposizione all'esecuzione, definito con il rigetto dell'istanza di sospensione ed assegnazione del termine di 40 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Pertanto, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito e formulava le conclusioni indicate in premessa.
Invero, l'opponente contestava la legittimazione processuale della mandante, CP_1 in quanto nell'atto di pignoramento immobiliare si assumeva che la la Cassa di CP_6
Risparmio di BRA Spa e la Cassa di Risparmio di Saluzzo avevano concluso con la società veicolo un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti della CP_1 legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, non considerato, però, idoneo il mero richiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ad assolvere al richiamato onere probatorio;
pagina 3 di 12 contestava poi l'esistenza e/o validità della procura tra mandante e mandataria ( Controparte_2
, qui rappresentata da ).
[...] Controparte_3
Con particolare riferimento al secondo profilo inerente alla presunta usurarietà originaria del rapporto bancario sotteso, l'opponente deduceva l'applicazione di un tasso di interesse pari al
9,3243%, tenendo in considerazione la penale contrattualmente prevista all'art. 5 del contratto di mutuo (ovvero penale di estinzione anticipata) e dunque superiore al tasso soglia di riferimento pari al 8,9850% e la conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.; parte mutuataria rilevava che dalle risultanze dell'evocato elaborato peritale (perizia di parte), risultava che il totale degli interessi pagati ammontava ad euro 26.008,64, somma che – in applicazione alla norma richiamata- andava imputata a sorta capitale, con la conseguenza che –considerando che il capitale residuo, risultante dopo il pagamento della rata n. 94 del
18.11.2014 ammontava a meno di € 67.157,09- il nuovo saldo rideterminato ex art. 1815 II comma c.c. era a debito del mutuatario per un importo pari ad € 41.148,45, ovvero meno della metà della somma precettata e oggetto di pignoramento.
Si costituiva la e per essa la qui rappresentata Controparte_1 Controparte_2 da la quale chiedeva il rigetto della domanda totalmente Controparte_3 inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, ritenendo di aver provato già nella fase sommaria dinanzi al G.E. la propria legittimazione passiva con il deposito di idonea documentazione, ovvero la Gazzetta Ufficiale del 3.11.2018, Parte II, n. 128 dalla quale si evinceva che la (già dell' , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9
Cassa di Risparmio di BRA Spa e avevano concluso con Controparte_10 la società veicolo un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, tra i quali rientrava il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario oggetto del presente gravame, nonché atto del 2/11/2018 a ministero del Dott. , Notaio Persona_2 in Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, con il quale la società conferiva a Controparte_1 procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei Controparte_2 crediti dei quali era titolare ed infine, atto a firma autenticata del 9/5/2019 dal Notaio Per_3
in Milano, rep. 140483/35371, registrato in data 20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T
[...]
25329 con il quale conferiva procura a Controparte_2 Controparte_3 per lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il
[...] recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi.
pagina 4 di 12 Nel merito, contestava l'eccepita usurarietà degli interessi, ritenendo, in primis, il motivo di opposizione del tutto generico, non avendo parte opponente indicato il percorso logico giuridico e/o contabile/matematico seguito per addivenire alla conclusione circa la presunta usurarietà degli interessi applicati. Invero, parte convenuta, diversamente, riteneva non verificatosi alcun superamento del tasso soglia (8,985%) in quanto dalla lettura dell'art. 3 del contratto di mutuo si evinceva che il tasso degli interessi corrispettivi era stato fissato nella misura del 5,5% nominale annuo ed anche sommando correttamente l'incidenza degli ulteriori costi e spese il TAEG che ne risultava era inferiore al tasso soglia e considerava, inoltre, errata l'impostazione adoperata dall'opponente in base alla quale veniva incluso nel calcolo
TAEG la commissione per estinzione anticipata del mutuo, la quale, seppur considerata, non comportava alcun superamento del tasso soglia. Tra l'altro, nel caso di che trattasi non si era verificato alcun recesso anticipato, in quanto il mutuo, pure oggetto di moratoria, si era risolto per inadempimento di parte debitrice: veniva meno quindi la stessa ipotizzabilità di attribuzione di un costo illegittimo.
Si costituiva la , quale cedente del credito alla Controparte_11 [...]
la quale, previa contestazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva della CP_1
provata con la documentazione in atti, nel merito chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda giacchè infondata, non provata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnico contabile, con nomina della dott.ssa , con l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “1) descriva, Persona_4 previa sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche, la natura e l'esatta evoluzione dei rapporti intercorsi tra le parti in causa in relazione alla durata, alle operazioni attive e passive documentate, al tasso di interesse applicato ed alla relativa fonte, ai criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'istituto bancario, all'eventuale superamento dei tassi soglia, nonché ad ogni ulteriore elemento del rapporto inerente alle doglianze sollevate da parte opponente;
2) per ogni voce di credito di cui al precetto opposto, accerti e dica se la somma richiesta sia conforme alla previsione contrattuale nonché a quelle legali in materia anche di anatocismo e usura applicabili ratione temporis al contratto di mutuo oggetto di causa e quale sia l'entità delle stesse voci, distinguendola per sorta, accessori contrattuali e spese, sia alla data del precetto che alla data di deposito dell'elaborato peritale;
3) dica quant'altro utile ai fini di giustizia, anche avuto specifico riguardo a quanto dedotto dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183, c.6, II e III termine, c.p.c., in atti”.
Acquisita la relazione del CTU, la causa veniva posta in decisione. pagina 5 di 12 Tanto premesso in fatto, in via preliminare la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva di parte convenuta appare infondata. Innanzitutto, come rilevato dalla in Controparte_1 relazione alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione (cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB. Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in
Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il contratto di mutuo azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla del Controparte_1 credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Ed ancora, dagli atti depositati, ovvero atto del 2/11/2018 a ministero della Dott.
[...]
, Notaio in Pordenone, rep. 53366, racc. 39537, nonchè atto a firma autenticata Per_2 del 9/5/2019 dal Notaio in Milano, rep. 140483/35371, registrato in data Persona_3
20/5/2019 in Milano 2 alla serie 1T 25329 si evinceva la Controparte_2 titolarità della ad agire per il recupero giudiziale e stragiudiziale Controparte_3 dei crediti.
Pertanto, ritenuta sussistente la legittimazione processuale delle parti convenute, nel merito la domanda va rigettata per le motivazioni di seguito indicate. pagina 6 di 12 Invero, in merito al contratto di mutuo ipotecario fondiario del 18 gennaio 2007 Repertorio n.
72655, Raccolta n. 10426, stipulato originariamente tra la , Controparte_5 appartenente al gruppo bancario “Banca Popolare dell'Emilia Romagna spa”, poi ceduto alla e il sig. , dirimente ai fini decisori è risultata la CTU contabile Controparte_1 Parte_1 depositata dalla dott.ssa nella quale quest'ultima ha risposto in maniera Persona_4 esaustiva a tutti i quesiti a lei posti, attenendosi alle indicazioni impartite dal Giudice nell'ordinanza.
Dunque, questo Giudicante ritiene di poter aderire integralmente alle conclusioni tecniche svolte dal CTU sotto il profilo contabile, discostandosi unicamente, per le motivazioni di cui si dirà innanzi, dalle conclusioni giuridiche formulate dal CTU nella parte in cui, richiamando orientamenti giurisprudenziali ampiamente superati, afferma che la Par Par discordanza tra contrattuale e effettivo comporterebbe la nullità della clausola sugli interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 6, TUB.
In risposta al quesito n.1) sopra indicato, il CTU riportava le pattuizioni contrattuali e procedeva all'individuazione dei criteri di capitalizzazione e di contabilizzazione adoperati dall'Istituto Bancario, spiegando che “Il contratto di mutuo presenta un piano di ammortamento sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese”, specificato nel piano di ammortamento del contratto di mutuo, regolarmente firmato e approvato. Il piano di ammortamento alla francese è il piano di rimborso del mutuo e/o del finanziamento, caratterizzato dall'avere una rata di rimborso costante nel tempo, con la quale viene rimborsato sia il capitale mutuato e sia gli interessi. Per la precisione, nel modello di piano di rimborso “alla francese” più utilizzato le rate del piano di ammortamento sono costituite da una quota del capitale rimborsato, che è sempre crescente e da una quota di interessi, che è sempre decrescente. In breve, le prime rate del piano di rimborso sono caratterizzate dall'essere prevalentemente costituite da interessi e in minima parte percentuale dal capitale rimborsato, le ultime rate del piano di rimborso sono invece costituite prevalentemente da capitale e in minima parte da interessi. Nella prassi, i piani di ammortamento vengono allegati ai contratti di mutuo (o finanziamento) con lo scopo di consentire ai mutuatari di avere evidenza delle singole rate dovute e della composizione delle stesse di quote di capitale e di interessi. I contratti esaminati prevedono normalmente
l'obbligo del mutuatario di rimborsare la somma mutuata con gli interessi in rate periodiche
(mensili, trimestrali, semestrali ecc.) comprensive di capitale ed interessi. Il contratto di mutuo
n. 10122823 ha una durata di 20 anni e prevede un periodo di ammortamento di 240 mesi, pagina 7 di 12 durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue posticipate, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 18/02/2007 e le altre successive sino all'ultima che andrà a scadere il
18/01/2027 (cfr. pagg.
9-10 della consulenza depositata)” e procedeva, applicando i principi generali al caso di specie, giungendo alla conclusione che “Nel caso specifico, nei documenti depositati agli atti (contratto di mutuo n. 10122823 e relativi allegati, compreso il documento di sintesi) non è riportato il regime di capitalizzazione adottato, anche se dal piano di ammortamento si evince chiaramente il tipo di capitalizzazione adoperata. Nella tabella 1, regime composto, la quota interessi a partire dal 18/02/2007 è pari ad euro 389,58 mentre la quota capitale è pari ad Euro 195,12 ( quindi più bassa degli interessi), con la rata costante di Euro 584,70 a differenza della prima rata della tabella 2, regime di capitalizzazione semplice, che riporta una quota interessi più bassa cioè pari ad
Euro 185,92 con una quota capitale di Euro 294,63 e cosi via. Pertanto ritengo che dalle rate suindicate è possibile determinare quale regime sia stato applicato effettivamente, in quanto il piano di ammortamento allegato al mutuo in oggetto, riporta l'esatta indicazione della rata mensile da pagare. Sotto il profilo giuridico, detta situazione non comporta, ad avviso di chi scrive, violazione dell'articolo 1284, comma 3, c.c., in quanto l'utilizzo della capitalizzazione composta, può ritenersi conforme a detta norma con il criterio di determinazione del calcolo degli interessi indicato nel contratto” (cfr pp. 14 e 15 consulenza).
Quindi dall'analisi svolta dal CTU emerge che al contratto di mutuo ipotecario fondiario è stato applicato un piano di ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione “composto”
e chiariva in risposta al quesito n.2) che “siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (produzione di interessi sugli interessi), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate. In conclusione non si verifica alcun effetto anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art.1283,
e questo per almeno tre motivi: 1) Gli interessi del periodo sono calcolati solo sul capitale residuo;
2) Alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi rata di rimborso mutuo;
3) Siccome la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica”.
pagina 8 di 12 Il CTU, procedeva, poi, alla verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi e specificava che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere eseguita autonomamente con riferimento alle due categorie di interessi, tasso corrispettivo e tasso di mora. Fatte le dovute premesse, procedeva ad analizzare se il tasso corrispettivo e successivamente il tasso di mora contrattuale superavano il tasso soglia e concludeva in tal senso: “il tasso convenzionale è pari al 5,50% per le prime 60 rate tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 18/01/2007, risulta inferiore al tasso soglia rilevato dalla
Banca d'Italia, per il periodo e la classe di operazioni: Mutui ipotecari a tasso fisso, pari al
8,985%. Dal contratto di mutuo si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 7,240%, dato dalla maggiorazione del tasso convenzionale stabilito nel contratto maggiorato di 1,74 punti percentuali. Anche per il tasso di mora il discorso è lo stesso, tale tasso risulta pari al tasso soglia del periodo e pertanto non usurario. In conclusione, sia il tasso di mora che il tasso convenzionale non superano il tasso soglia, pertanto non sono usurari” (cfr pp. 24 e 25 della consulenza).
Inoltre, l'art. 644 c.p. prevede che: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Pertanto, dal tenore letterale delle norme è chiaro che il costo dell'imposta sostitutiva non rientra nel calcolo del TEG/TAEG.
Il CTU si soffermava, a tal riguardo, anche sulla penale di estinzione anticipata, inclusa da parte attrice nel calcolo del TAEG e faceva presente che sull'inclusione o meno della penale per estinzione anticipata vi sono diverse correnti giurisprudenziali: alcune ritengono che il suddetto costo non sia collegato all'erogazione del credito e pertanto non debba essere incluso nel calcolo del TAEG ai fini della normativa antiusura, altre invece il contrario.
Ebbene, questo Giudicante ritiene di aderire al più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la penale di estinzione anticipata non vada inclusa nel calcolo del TAEG. A tal proposito, si riporta l'orientamento giurisprudenziale che così statuisce:
“malgrado tale commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, ritiene il giudicante che essa non possa ritenersi “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il pagina 9 di 12 contratto non la prevede. In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito” (in tal senso Corte di Cassazione: sez. II, 12 febbraio 2010 n. 12028; conformi Cass. Pen., sez. II, 14 maggio 2010 n. 28743 e Cass. Pen., sez II, 23 novembre 2011 n. 46669 34).
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa
, nel caso di specie, è da escludersi l'applicazione di interessi usurari e/o di Per_4 qualsivoglia effetto anatocistico.
Il CTU si soffermava, inoltre, sulle conseguenze giuridiche e contabili derivanti dalla divergenza tra ISC/TAEG pattuito e ISC/TAEG applicato;
in effetti, dall'analisi effettuata emergeva che l'ISC/TAEG calcolato (5,746%) era differente rispetto a quello convenuto contrattualmente (5,56%), superando, quindi lo 0,186% rispetto al dato convenuto in contratto, tuttavia, non determinando alcuna usura per mancato superamento del tasso soglia
(8,985). Il CTU, , richiamando diversi orientamenti giurisprudenziali (Tribunale di Per_4
Napoli sentenza n. 7779; tribunale di Chieti sentenza del 23/07/2015 n. 230) giungeva alla Par Par conclusione che la discordanza tra pattuito e effettivamente applicato determinerebbe la nullità della clausola sugli interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 6, TUB, escludendo la nullità dell'intero contratto.
Tale conclusione, però, si fonda su un orientamento giurisprudenziale non più attuale, superato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ISC/TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC/TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento
(non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, TUB. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore Par costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) siano da considerarsi nulle: Par qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG pagina 10 di 12 nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB. Ampia giurisprudenza Par sostiene che l'erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, consequenzialmente, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca, per il Par tramite dell'erronea quantificazione dell' , non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi).
L'errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non altera il consenso negoziale della parte mutuataria.
In conclusione, questo Giudicante ritiene di aderire al secondo e prevaricante orientamento giurisprudenziale, al quale si è conformata la giurisprudenza di merito e di legittimità negli ultimi anni. Il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza così dispone: “la difformità tra
ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto
l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, Par l non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art.
117, sesto comma, TUB. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125 bis, sesto comma, TUB, dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati Par nell' ) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la Par nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo,
l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125bis, sesto comma, TUB” (cfr Tribunale di Napoli, Sezione II, 12/02/2021; Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 23/10/2023 n. 1368; Tribunale di Salerno sentenza n. 4879 del 16/10/2024). pagina 11 di 12 A tal proposito, è pacifico che “il Giudice, pur non essendo vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, qualora intenda discostarsene è tenuto a fornire una motivazione adeguata, indicando gli elementi di valutazione e le prove utilizzati per giungere ad una decisione diversa, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le conclusioni del consulente” (Corte di Cass. III Sez Civile, ordinanza n. 200/2021).
E' evidente che nel caso oggetto del giudizio a quo, tale Giudicante non poteva che discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU sul punto e fondate su orientamenti giurisprudenziali ormai superati.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va rigettata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., per essa la qui Controparte_2 rappresentata da in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. delle spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
3) Condanna parte attrice al pagamento in favore della in persona Controparte_6 del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Si comunichi.
30.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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