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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/09/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. 254/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alessandra Del Mauro, dom.to Parte_1 come in atti;
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Alessandra Del Controparte_1
Mauro, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.07.2025; in data 18.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il giorno 08.08.2019 in AN (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza di omologa pubblicata in data 17 giugno 2024 (sent. n. 93/2024 R.g. 252/2024) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
È, infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa sent. n. 93/2024 R.g. 252/2024 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (31 maggio 2024) dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AN (AV) in data
08.08.2019, Anno 2019 Numero 3 Parte I Serie Ufficio 1 del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 06.02.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di AN (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alessandra Del Mauro, dom.to Parte_1 come in atti;
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Alessandra Del Controparte_1
Mauro, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.07.2025; in data 18.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto il giorno 08.08.2019 in AN (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza di omologa pubblicata in data 17 giugno 2024 (sent. n. 93/2024 R.g. 252/2024) il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
È, infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa sent. n. 93/2024 R.g. 252/2024 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (31 maggio 2024) dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AN (AV) in data
08.08.2019, Anno 2019 Numero 3 Parte I Serie Ufficio 1 del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 06.02.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di AN (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano