Art. 1. Articolo unico
Le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e successive integrazioni e modificazioni.