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7 aprile 1968
7 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico
Le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e successive integrazioni e modificazioni.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/1984, n. 1128Provvedimento: […] Pertanto, l'estensione alla Colonia miglioratizia della disciplina dei primi tre commi del citato art. 9, prevista dalla norma d'interpretazione autentica di cui all'art. unico della legge 1 marzo 1968 n. 188, non può comprendere anche il disposto del menzionato quarto comma, stante il suo contenuto meramente esplicativo della nozione di nudo terreno usata dai commi precedenti.*Leggi di più...
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