Articolo 1 della Legge 1 marzo 1968, n. 188
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7 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico

Le disposizioni di cui ai commi 1 , 2 , 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327 , e successive integrazioni e modificazioni.

Entrata in vigore il 7 aprile 1968
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