Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza breve 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/01/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso lo studio NG RE AR in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Verbale Modello BL/S – N° -OMISSIS-emesso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza, datato 04.12.2024 (notificato al ricorrente in data 23.12.2024 come da atto del 7° Reggimento Difesa C.B.R.N. “Cremona” – Comando, datato 23.12.2024) con cui, in relazione al giudizio diagnostico: “[…] Insufficienza renale cronica III stadio in paziente mono-rene, diabete mellito tipo 2 in buon compenso metabolico in terapia con anti diabetici orali […]”, il Graduato Aiutante (in congedo) dell’Esercito Italiano -OMISSIS- è stato giudicato “[…] NON IDONEO permanentemente al servizio militare incondizionato, in modo assoluto a decorrere dalla data del presente verbale. Da collocare in congedo assoluto ai sensi dell’art. 929 D. Lgs 66/2012 […]”, nonché, nella parte in cui ha omesso di valutare l’impiegabilità del ricorrente in mansioni compatibili con lo stato di salute posseduto, nonché, rilevato che per le patologie sofferte dal ricorrente “[…] è previsto in tabellazione una categoria non più compatibile con il servizio militare […]”, ha di fatto errato nel richiamare un’ascrizione tabellare (peraltro mai effettuata) ad una tabella e categoria non compatibile col servizio, nonché nella parte in cui non ha rilevato e/o condizionato l’impiegabilità del ricorrente all’esito della definizione dell’avviato procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- dell’atto recante prot. nr. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-emesso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza – Ufficio: Esercito Italiano, datato 04.12.2024, con cui è stato comunicato all’odierno ricorrente: “[…] che il GR.AIUT. -OMISSIS- […] sottoposto a visita in data 18/11/2024 è stato giudicato: IDONEO: NO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO, IN MODO ASSOLUTO A DECORRERE DALLA DATA DEL PRESENTE VERBALE. DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO AI SENSI DELL’ART. 929 D.LGS 66/2012 […]”;
- del Verbale Modello BL/S – N° -OMISSIS-emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma – Ufficio: 1^ C.M.O., datato 30.09.2024, con cui in relazione al giudizio diagnostico: “[…] Insufficienza renale cronica IIIa in mono-rene, diabete mellito in fase di trattamento terapeutico da ricontrollare – diabete mellito non insulino-dipendente […]”, il Graduato Aiutante (in congedo) dell’Esercito Italiano -OMISSIS- è stato giudicato: “[…] NON IDONEO. NON IDEONEO TEMPORANEAMENTE AL SERVIZIO PER GG 90 A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA […]”;
- della lettera B, comma 1, - Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie - e della lettera P – Apparato Urogenitale - della Direttiva al D.M. 04.06.2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elemento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” - nell’interpretazione resa dall’Amministrazione negli atti impugnati, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. DI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente (Sig. -OMISSIS-), con il ricorso oggi in esame ha allegato che:
- è un Graduato Aiutante (in congedo) dell’Esercito Italiano, nato con un unico rene;
- nonostante tale condizione al medesimo è stato consentito di arruolarsi (con giudizio di piena idoneità) nell’Esercito Italiano e di prestare servizio sia in Patria che in Missione Internazionale di Pace (il ricorrente è stato infatti impiegato dal 26.09.1998 al 15.03.1999 in Bosnia nell’ambito dell’Operazione “Costant Forge”);
- nel 2018 il ricorrente contraeva il diabete, che curava, dapprima, mediante una terapia insulinica, e poi (in ragione della presenza di parametri nella media e sotto controllo) mediante assunzione orale di farmaci;
- intervenivano, quindi:
(a) il Verbale Modello BL/S – N° -OMISSIS-emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale – Roma - 1^ C.M.O., datato 30.09.2024, con cui in relazione al giudizio diagnostico: “[…] Insufficienza renale cronica IIIa in mono-rene, diabete mellito in fase di trattamento terapeutico da ricontrollare – diabete mellito non insulino-dipendente […]”, il Graduato Aiutante (in congedo) dell’Esercito Italiano -OMISSIS- è stato giudicato: “[…] NON IDONEO. NON IDEONEO TEMPORANEAMENTE AL SERVIZIO PER GG 90 A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA;
(b) l’atto recante prot. nr. M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-emesso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza, datato 04.12.2024, con cui è stata confermata e comunicata all’odierno ricorrente la non idoneità;
(c) il Verbale Modello BL/S – N° -OMISSIS-emesso dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza, datato 04.12.2024 (notificato al ricorrente in data 23.12.2024) con cui, con il medesimo giudizio diagnostico, si è dichiarata la permanente NON IDONEITA’ del graduato al servizio militare incondizionato e quindi la necessità del suo collocamento in congedo assoluto ai sensi dell’art. 929 D. Lgs 66/2010;
2. L’interessato ha impugnato i suddetti atti in quanto, a suo avviso, l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare l’impiegabilità del ricorrente, sempre in ambito militare, in mansioni compatibili con lo stato di salute posseduto ed errato nel richiamare un’ascrizione tabellare (peraltro mai effettuata) ad una tabella e categoria non compatibili col servizio.
Egli evidenzia in particolare che la patologia diabetica non costituisce un “quid novi” risalendo la relativa diagnosi al 2018 e risultando, dagli stessi atti oggetto d’impugnazione, che il paziente è in “buon compenso metabolico” e si rivela “non insulino-dipendente”. Evidenzia inoltre la contraddittorietà della condotta dell’Amministrazione che lo ha giudicato per 30 anni di servizio “IDONEO AL S.M.I.”, pur essendo un soggetto con un solo rene, che non può perdere tale idoneità improvvisamente in assenza di un evento tale da comportare un tracollo della condizione e della funzionalità nefrologica.
Il collocamento in congedo per inidoneità assoluta sarebbe, in definitiva, carente di motivazione sotto i seguenti profili:
- in relazione al mutamento di giudizio improvvisamente intervenuto (dopo 30 anni di servizio), il tutto nonostante l’assenza di qualsivoglia malformazione/infermità avente natura tale da comportare un giudizio di non idoneità;
- in relazione alla mancata valutazione del ricorrente quale impiegabile in mansioni compatibili con lo stato di salute vantato (che, comunque, si ribadisce essere ottimale);
- in relazione alla mancata valutazione dell’impiegabilità del ricorrente in mansioni compatibili con lo stato di salute vantato mentre si era in attesa della definizione del procedimento avviato ai sensi del D.P.R. 461/2001 (riconoscimento della causa di servizio).
2. Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha prodotto documenti di carattere tecnico, sanitario e amministrativo a sostegno della legittimità del giudizio di inidoneità al s.m.i. ed il conseguente collocamento del militare in congedo.
3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questo Collegio ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la condizione patologica del ricorrente onde valutare se residui nello stesso una limitata idoneità al servizio militare che gli consenta di svolgere mansioni compatibili con il suo attuale stato di salute.
Le relative operazioni sono state affidate al Collegio Medico Legale della Difesa.
4.1. In data 12.11.2025 l’Organismo Verificatore ha provveduto al deposito della relazione di verificazione effettuata sulla persona del ricorrente, la quale si è basata sulla disamina della documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulla visita diretta del ricorrente eseguita anche alla presenza del CTP da questi nominato.
Per quanto attestato dal Verificatore, nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico di parte ricorrente ha rappresentato che le condizioni del suo assistito gli consentono ancora di disimpegnare con le necessarie continuità e sicurezza incarichi non connotati da particolare gravosità. Al fine di disporre di sufficienti elementi oggettivi sull’effettivo stato diabetologico e nefrologico, è stato richiesto all’interessato di produrre ulteriore documentazione sanitaria (esame del fondo oculare, visita diabetologica aggiornata, esame ecografico renale e delle vie urinarie) ma, nonostante i ripetuti contatti intercorsi per le vie brevi con il consulente tecnico di parte ricorrente, non è stata prodotta alcuna relativa certificazione.
Il Collegio Medico Legale è quindi pervenuto alle seguenti conclusioni:
- sotto il profilo idoneativo deve osservarsi come le norme sullo stato giuridico del personale militare in servizio permanente effettivo prevedano che il soggetto risulti in possesso di un’efficienza psico-fisica sufficiente a consentirgli di assolvere ai diversi incarichi o mansioni previsti per la qualifica, il ruolo e il grado ricoperti;
- a differenza di quanto accade in sede di reclutamento e per il personale in ferma prefissata, nei cui confronti si applicano tassativamente l’Elenco delle Imperfezioni e delle Infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la Direttiva Tecnica per l’attribuzione del profilo sanitario, i criteri idoneativi per il personale in servizio permanente effettivo si applicano con modo solamente indicativo, dovendosi tener conto, ai fini dell’espressine del giudizio, anche della qualifica, del grado e dell’età del soggetto. Anche in tal caso, però, i provvedimenti sull’idoneità al servizio militare non riconoscono il parametro della capacità lavorativa specifica o semispecifica ma sono sempre adottati con riferimento alla capacità lavorativa generica, in quanto il militare deve poter disimpegnare anche compiti e mansioni diversi da quelli in atto, anche potenzialmente richiedenti un impegno psico-fisico significativamente maggiore, ovvero tali da comportare orari protratti, turnazione oraria anche notturna o in ambiti connotati da elevata intensità operativa;
- per la graduazione delle eventuali menomazioni si applica il cosiddetto criterio tabellare, derivato dalla pensionistica privilegiata di guerra, ascrivendo le menomazioni stesse alle categorie di menomazione normativamente previste: di massima, si ritiene idoneo il soggetto affetto da menomazioni che, per cumulo, non risultino più gravi di una V categoria di tabella A, mentre si ritengono compatibili con la permanente inidoneità nella forma parziale le menomazioni complessivamente comprese dalla V alla IV categoria (sempreché la menomazione sia derivata in misura prevalente da infermità o lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio); le menomazioni superiori per cumulo alla III categoria determinano la permanentemente inidoneità in modo assoluto;
- nel caso in esame l’insufficienza renale cronica in monorene può essere ascritta alla V categoria di tabella A annessa al DPR 834/81, per analogia alla voce n. 15, e il diabete può essere analogamente ascritto alla V categoria, per analogia alla voce n. 16. Applicata la tabella di cumulo, la menomazione complessiva cagionata dal complesso morboso in diagnosi risulta ascrivibile alla III categoria di tabella A. Il complesso morboso dal quale il ricorrente è affetto consta infatti di un’insufficienza renale cronica allo stadio III secondo le linee guida della KDIGO1 in soggetto monorene congenito affetto da diabete mellito di tipo 2 in attuale scarso compenso glicometabolico con il trattamento ipoglicemizzante orale in uso.
4.2. Considerati globalmente tutti gli elementi che precedono deve ritenersi, secondo il verificatore, che “il normale decorso clinico progressivamente ingravescente delle infermità in argomento e l’imperfetto compenso glicometabolico ottenuto con la terapia ipoglicemizzante orale” comportino la piena condivisibilità del “giudizio di permanente non idoneità in modo assoluto quale militare in servizio permanente espresso in data 04.12.2024 dalla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza”
“Tali infermità rendono il soggetto permanentemente inidoneo in modo assoluto al servizio quale volontario in servizio permanente dell’Esercito Italiano.”.
5. Nella camera di consiglio del 26 novembre 2025, sentito il difensore di parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio il quale ha espressamente comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
6. Ad avviso del Collegio la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica concorsuale ha trovato conferma nella verificazione eseguita con ampio approfondimento dei temi controversi.
L’esito della verificazione risulta essersi basato sullo scrupoloso esame della documentazione medica rilevante e sulla visita dell’interessato e ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Giudice sulle criticità della valutazione, opposte dal ricorrente.
La verificazione ha confermato la problematica già emersa e classificata come “Insufficienza renale cornica III stadio in paziente mono-rene, diabete mellito tipo 2 in buon compenso metabolico in terapia con anti diabetici orali […]”, con conseguente declaratoria di permanente non idoneità del ricorrente (vedi le conclusioni del verificatore come sopra riportate).
Va detto che si tratta di una conclusione basata sulla oggettiva valutazione della documentazione medica che ha trovato sostanziale conferma in ben tre diversi contesti valutativi dinnanzi ad organismi tecnici pubblici: la C.M.O., la Commissione di II Istanza Interforze e, nel presente giudizio, il Collego Medico Legale della Difesa.
I risultati sono stati sempre convergenti se non sovrapponibili nelle tre occasioni e hanno imposto all’Amministrazione di disporre il collocamento in congedo del ricorrente, essendo stata constatata una condizione di NON idoneità al servizio militare incondizionato, ferma restando la dichiarata idoneità ai fini dell’espletamento di mansioni nel ruolo civile.
7. Alla luce dell’istruttoria svolta e degli esiti della verificazione effettuata il Collegio può dunque concludere che sono stati adeguatamente approfonditi tutti i profili “critici” che assumevano rilievo in base alle norme tecniche di riferimento.
In effetti nessuna delle censure proposte mina l’attendibilità e la serietà degli esami compiuti i quali, pertanto, si sottraggono a censure che sono volte, in definitiva, a sostituire le conclusioni di una Commissione di esperti (confermate dal Verificatore), con le opinioni proprie della parte ovvero del professionista interpellato al di fuori del contesto concorsuale.
Le valutazioni della preposta Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche abnormità, nella specie non dimostrate (cfr. Cons. Stato, IV, 28 giungo 2018, n. 3982).
8. Per tutto quanto precede il ricorso è da respingere.
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Restano invece a carico del ricorrente le spese di verificazione nella misura indicata nel dispositivo, secondo quanto richiesto del Collegio Medico Legale con la nota in atti (deposito del 12.11.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara compensate le spese processuali.
Pone a carico del ricorrente le spese di verificazione che liquida in Euro 400,00 (euro quattrocento/00) oltre IVA al 22%, da bonificare sul conto corrente intestato a DIFESA SERVIZI S.p.A., Via Flaminia n. 335 (00196) Roma, con IBAN [...].
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
DI LL, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI LL | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.