CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MI
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Maria Rosaria Cuomo ConIGliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli ConIGliere nella pubblica udienza del 21 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 424/2024 del Tribunale di
IL ( giudice dr.ssa Capelli ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. ROGATO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
Pavia Piazza Dante n. 4
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. POZZOLI CESARE ANDREA P.IVA_1 , dell'avv. CHIELLO ANGELO GIUSEPPE , C.F._3 C.F._4 dell'avv. Veca Giovsanni , con studio in IL Viale Premuda n. 27 VIALE PREMUDA
20129 MI
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 24.7.2024
PER l'APPELLATA
Come da memoria in data 8 Novembre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 424 / 2024 il Tribunale di IL ha rigettato il ricorso di
[...]
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 [...] liquidate in euro 2.300,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario Controparte_2
spese.
aveva convenuto in giudizio la Società allegando di essere stata vittima di Pt_1 mobbing da parte dei dipendenti della stessa e, per l'effetto, aveva chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. CP_1
La lavoratrice aveva dedotto: di aver lavorato per la Società dal 23.10.2002, in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di Operatrice
Socio Sanitaria;
di essere stata assegnata al reparto pre-ricovero, a causa dei disturbi fisici da cui era affetta, dopo essere stata impiegata in differenti reparti;
di essere stata vittima negli ultimi tre anni di lavoro di atteggiamenti prevaricatori e vessatori, acuitisi nel tempo, da parte dei colleghi (infermiere professionale) e Persona_1
(operatore socio sanitario) e di non essere stata tutelata Persona_2
adeguatamente dal datore di lavoro;
che in data 3.9.2020 aveva subito un'aggressione da parte del IG. ; che in data 4.9.2020 segnalava l'accaduto PE alla Direzione Sanitaria;
che a seguito della segnalazione la Società non era intervenuta;
di essere stata aggredita e offesa anche dal IG. ; che anche il Per_2
Coordinatore dell'Area Outpatient – IG. – aveva iniziato a rimproverarla e Per_3
a tormentarla con battute sgradevoli;
che nel tentativo di mettere fine alle prevaricazioni e alle vessazioni, aveva richiesto un confronto con la Società, al quale partecipavano anche il IG. e le Coordinatrici di altri reparti;
che tale Per_3
situazione le aveva causato una grave forma di depressione;
che, successivamente, di concerto con la Responsabile Infermieristica di Area, IG.ra il IG. Parte_2
aveva deciso di trasferirla in una differente area, senza addurre Parte_3
alcuna giustificazione in merito, modificando i suoi orari di lavoro, noncurante delle prescrizioni/limitazioni alla stessa riconosciute;
in data 25.07.2022 e in data
30.07.2022 di aver inviato, a mezzo posta elettronica, alla Dott.ssa Controparte_3
formale comunicazione, per riferire quanto accaduto nel corso dei precedenti mesi all'interno dell'ambiente lavorativo, manifestando il proprio malessere per i comportamenti vessatori subiti;
in data 29.09.2022, in seguito a un forte scontro con il IG. , di essere stata costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso Per_3 dell'azienda per sottoporsi alle cure del caso in quanto è stata colta da attacco di panico;
di essere stata aggredita verbalmente, nel suddetto episodio, dal IG.
e di essere stata trattenuta da quest'ultimo all'interno di una stanza;
di Per_3 essersi assentata, a causa del forte trauma subito, dal luogo di lavoro sino al successivo 08.10.2022; di aver segnalato, tutto quanto accaduto in data 29.09.2022, alla Dott.ssa che, a causa di tutto quanto esposto, soffriva di forti Controparte_3 stati di ansia e crisi, e di aver subito un danno affettivo e alla vita di relazione, che ha determinato il mancato svolgimento di una serie di attività alle quali, in passato, era dedita.
Il Tribunale, alla luce di quanto allegato dalla lavoratrice e da quanto emerso in istruttoria, ha ritenuto infondata la domanda in quanto il mobbing non sarebbe risultato provato.
Dall'escussione dei testi sarebbe infatti emerso che all'interno del reparto vi era un clima di conflittualità generale tra i colleghi e la lavoratrice. In particolare, il Giudice ha rilevato come la IG.ra avesse contribuito attivamente nell'inasprire i Pt_1 rapporti con il personale, attaccando e riprendendo verbalmente più volte i colleghi, tanto che la società aveva ricevuto delle mail e segnalazioni del personale relative ai comportamenti prepotenti della lavoratrice. Il Tribunale ha altresì ritenuto non veritiera la ricostruzione degli episodi di aggressioni fisiche e verbali dedotta dalla IG.ra ; ha osservato che è emerso Pt_1 che non sono mai avvenute aggressioni nei confronti della IG.ra , ma solo Pt_1
degli scontri verbali e delle discussioni a cui la stessa ha partecipato in modo attivo.
Il Tribunale ha poi rilevato che è risultato smentito il fatto che la società non sarebbe mai intervenuta per cercare una composizione bonaria della vicenda, in quanto si è rapportata numerose volte con la lavoratrice, proponendole un trasferimento in un altro reparto che tuttavia è stato rifiutato dalla IG.ra . Pt_1
Il Giudice ha, infine, osservato che al momento della decisione la IG.ra Pt_1
lavorava in un altro reparto e che, in riferimento alle condotte contestate di mobbing, non ne risultavano integrati gli elementi costitutivi, quali una serie di comportamenti di carattere persecutorio, l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o dignità e, infine, l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio.
Ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 della domanda .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 21 Novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono . Parte_1
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Con un primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nel rigetto Pt_1 della propria istanza di CTU al fine di valutare le patologie da cui era affetta la lavoratrice e lo stato di salute in cui la stessa versava dal 2019 a oggi.
In particolare, tale CTU, secondo l'appellante, è necessaria per confermare quanto già emerso dalla documentazione e dalle certificazioni mediche attestanti il nesso causale tra la situazione lavorativa vissuta dalla IG.ra e il malessere dalla Pt_1 stessa accusato. Inoltre, la scelta del Giudice di rigettare l'istanza senza motivazione espressa costituirebbe un'omissione di pronuncia, posto che l'art. 112 c.p.c. imporrebbe di decidere su tutta la domanda.
La sentenza si appaleserebbe dunque affetta da insanabile vizio di motivazione.
2) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE RACCOLTE.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove eseguita dal Tribunale, il quale non avrebbe tenuto in debito conto le prove testimoniali e quelle documentali prodotte dalla lavoratrice, quali le certificazioni mediche che, secondo la IG.ra , comprovavano il nesso causale tra la Pt_1
situazione lavorativa vissuta dalla IG.ra alle dipendenze della Società Pt_1
Humanitas Mirasole s.p.a. e il malessere accusato. Tali documenti non sarebbero stati nemmeno menzionati nelle motivazioni della decisione.
Allo stesso modo, il Giudice non avrebbe tenuto conto della segnalazione del
31.10.2020, redatta dalla Signora - paziente della Società Persona_4
e indirizzata a quest'ultima, comprovante la veridicità Controparte_2 delle dichiarazioni rese dalla IG.ra in ordine all'aggressione fisica e verbale Pt_1 subita il 3.9.2020 (doc. 3 ric. I grado).
Ancora, il Giudice non avrebbe valutato adeguatamente la testimonianza resa dalla IG.ra la quale aveva dichiarato che era a conoscenza dell'esistenza di Pt_2 problematiche sui luoghi di lavoro, così come quella della IG.ra nonché CP_3
quella della teste , la quale aveva riferito che lei e la IG.ra erano Tes_1 Pt_1
“bullizzate” e “isolate” dai IG.ri , e . PE Per_2 Per_3
Secondo l'appellante una corretta disamina di tali elementi avrebbe condotto il
Tribunale a maturare un differente convincimento e a pronunciare una decisione di segno opposto a quella adottata, in quanto le suddette prove documentali e testimoniali dimostrano in modo inequivoco che la Signora sarebbe Parte_1
stata e sarebbe tuttora vittima di prevaricazioni e vessazioni sul luogo di lavoro.
3) DIFETTO E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
Con un terzo motivo, l'appellante lamenta il difetto e l'illogicità della sentenza, rilevando che il primo giudice avrebbe richiamato, apoditticamente, le asserzioni dell'appellata, non valutando in alcun modo i documenti prodotti dalla . Pt_1
4) SULL'ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE DI MOBBING. Con un quarto motivo , rileva che rientrano nella fattispecie di mobbing le Pt_1 angherie, l'emarginazione, le umiliazioni, gli insulti, le aggressioni, le vessazioni e le maldicenze poste in essere nei confronti della lavoratrice.
Dalla testimonianza della IG.ra si evincerebbe come la IG.ra sia Tes_1 Pt_1 stata vittima di atteggiamenti prevaricatori e vessatori posti in essere dai propri colleghi, così come sia stata oggetto di maldicenze e angherie.
Le condotte violente, invece, emergono dalla segnalazione della IG.ra Per_4 menzionata supra.
In particolare, si tratterebbe di mobbing orizzontale, realizzato dai colleghi della IG.ra . Pt_1
L'appellante ribadisce poi che il datore di lavoro è tenuto ex lege a controllare il comportamento dei propri dipendenti: ciò IGnifica che questi deve compiere tutte le azioni volte a contrastare e/o a scongiurare l'insorgere di fenomeni di discriminazione e di vessazione. Il datore di lavoro, in sostanza, deve attivarsi al fine di impedire che atteggiamenti negativi assunti dai propri dipendenti si protraggano nel tempo, anzi dovrebbe adottare tutte quelle azioni volte a scongiurare l'insorgere di detti comportamenti riprovevoli. Nulla di tutto ciò sarebbe accaduto nel caso di specie.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione , non colgono , ad avviso del collegio, nel segno.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto, quale causa petendi della sua Pt_1 domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, , di essere stata vittima , da circa tre anni di numerosi episodi mobbizzanti , di atteggiamenti prevaricatori e vessatori di alcuni colleghi , in particolare PE
( infermiere professionale ) e ( operatore socio sanitario ) ed il
[...] Persona_2 coordinatore dell'area Outpatient . Parte_3
Ha segnalato in modo specifico solo due episodi : quello accaduto il 3.9.2020 , asserendo di essere stata aggredita , sia verbalmente che fisicamente , dal IG.
nonchè quello avvenuto in data 29.9.202022 , affermando di Persona_1 essersi scontrata con il IG. , il quale l'avrebbe trattenuta all'interno Parte_3 di una stanza , attaccandola verbalmente , senza darle la possibilità di replicare ed impedendole di allontanarsi.
Ritiene il Collegio che l'istruttoria orale espletata non appare in grado di provare la denunciata reiterazione per circa tre anni di atti vessatori e prevaricatori.
L'istruttoria svolta ha evidenziato mere difficoltà relazionali fra la e altri Pt_1 colleghi , difficoltà che ha contribuito ad alimentare la condotta della stessa lavoratrice .
La teste , responsabile infermieristica , ha precisato : “ La mi ha Pt_2 Pt_1 segnalato il non coinvolgimento da parte di alcuni colleghi su alcune attività e ho ricevuto delle mail in cui alcuni colleghi mi segnalavano degli atteggiamenti di prepotenza che la IGnora aveva nei loro confronti. Ho convocato separatamente la IGnora …Mi ha segnalato della aggressività verbale di in un Pt_1 Persona_1
episodio e e si lamentava che non la coinvolgevano Parte_4 Parte_5 nel gruppo … Ho sentito ….Secondo la , la era Parte_5 Pt_5 Pt_1 prepotente. La versione di non coincideva…. . Pt_1
La teste , dipendente della società appellata in qualità di HR dei Controparte_3 servizi assistenziali ha dichiarato: “ Ho avuto modo di incontrarmi con la IGnora
almeno in tre occasioni : la prima al suo rientro da una lunga malattia;
la Pt_1
seconda dopo il diverbio con il IG. e poi in seguito ad una mail che gli altri Per_3 colleghi del reparto mi hanno inviato , indicando le difficoltà di relazione con la ricorrente e specificando di non aver agito prima per cercare di trovare una soluzione bonaria , ma che non essendoci riusciti segnalavano la criticità … “
Risulta da tali dichiarazioni - si ribadisce - la sussistenza di una mera reciproca difficoltà di relazione fra e ad altri colleghi . Pt_1
In relazione ai denunciati e reiterati atti vessatori e prevaricatori , generiche , ad avviso del collegio, risultano le dichiarazioni rese dalla teste , collega di Tes_1
e che ha lavorato per la società ora appellata dal 1990 fino al 2022 in qualità Pt_1 di O.S.S. “ Io ed eravamo un po'' bullizzate da loro ( NDR. , Parte_1 PE
, ) , eravamo isolate in quanto facevano il l loro gruppo e restavano Per_2 Per_3
fra di loro e non ci consideravano e ci prendevano in giro … I favoriti di Per_3 erano e e , mentre noi eravamo lasciate in disparte …RI PE Pt_5
riprendeva spesse la ricorrente , posso dire che a noi non faceva mai grossi Per_3 favori mentre gli altri erano i benemeriti…” Si tratta di affermazioni generiche , prive di alcun preciso riferimento a circostanze spazio- temporali.
L'istruttoria svolta ha anche ridimensionato i due soli episodi specifici denunciati , in relazione ai dedotti tre anni , da . Pt_1
La teste , dipendente della società appellata dal 2013 in qualità di Testimone_2 impiegata ha dichiarato : “ Sui fatti avvenuti il 29.9.2022 ricordo che la IGnora
entrava nell'ufficio dove io lavoravo in stato di agitazione e dopo qualche Pt_1 minuto seguivano , il caposala con un'altra infermiera …e Parte_3 discutevano animatamente , era molto agitato, adirato il caposala e c'è stato un diverbio tra loro . Era una discussione fra loro due. …Il IG. urlava nei Per_3 confronti della ricorrente . ..Diceva sono io il tuo capo , devi fare quello che dico io….
“
La teste ha confermato : “ Da quanto riferitomi sia dallo stesso Controparte_3
che dalla IGnora che ha assistito all'evento – , che è Parte_3 Testimone_3 infermiera nel punto prericovero – non c' è stata nessuna aggressione fisica , ma solo una discussione verbale …. “
Per quanto poi riguarda l'episodio del 3.9.2020, sentito in qualità di teste ,
ha dichiarato di aver personalmente visto che “ il dr. , la Per_3 Persona_1
ricorrente ed una paziente stavano discutendo con tono di voce alto tutti e tre animatamente …è stato un diverbio tra il dottore e la IGnora per questioni Pt_1 amministrative … “.
In relazione all'asserito strattonamento di il teste ha precisato di non averlo Pt_1 visto.
Il collegio ritiene che l'asserito strattonamento di da parte di non Pt_1 PE
possa poi ritenersi provato in forza della mera segnalazione scritta datata 31 ottobre 2020 della paziente . Persona_4
Il Tribunale aveva ammesso l'escussione della teste ma la teste non risulta Tes_4
infine essere stata sentita , senza alcuna osservazione dell'odierna parte appellante , nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2024.
L'istruttoria svolta ha quindi smentito la sussistenza degli asseriti atti prevaricatori e vessatori reiteratamente posti in essere dai colleghi di lavoro dell'appellante nel corso di tre anni evidenziando solo difficoltà relazionali , alimentate dalla stessa lavoratrice , fra la e i colleghi di lavoro . Pt_1
Il Tribunale ha anche correttamente osservato che “ è risultato smentito il fatto che la società non sarebbe mai intervenuta per cercare una composizione bonaria della vicenda , in quanto si è rapportata numerose volte con parte ricorrente , proponendole un trasferimento in un altro reparto che tuttavia è stato rifiutato dalla IGnora . Deve osservarsi che attualmente la ricorrente si trova in un Pt_1 altro reparto “.
In tal senso la teste a dichiarato : “ Dalle mie indagini quindi ho ritenuto CP_3
che non fosse necessario prendere alcun provvedimento se non provare a spostare la IGnora che non andava più d'accordo con i colleghi , ma …lei non ha Pt_1 accettato . Ho proposto alla IGnora lo spostamento di reparto in quanto in Pt_1
primo luogo mi sembrava che non fosse lei ad andare d'accordo con gli altri colleghi e pertanto per noi era più semplice spostare una sola risorsa . Attualmente la IGnora lavora in un altro reparto ….” Pt_1
Il Collegio osserva inoltre che dalla certificazione medica prodotta risulta che le patologie della lavoratrice sono correlate a circostanze fattuali diverse , riferite in anamnesi dalla lavoratrice , solo genericamente dedotte da nel ricorso Pt_1 introduttivo e che comunque non risultano provate .
In particolare nella documentazione medica prodotta le patologie della lavoratrice vengono ricondotte “ ad ipotizzati e talora effettuati ritrasferimenti e cambi turno
“ , a “ situazioni lavorative di particolare sforzo fisico “ a “ tensioni sul lavoro in quanto veniva cambiata turnazione , mettendola o da sola o con incarichi troppo pesanti , forse non seguendo le indicazioni del medico competente “ , “ turni irregolari , cambiati all'ultimo senza motivazione “ ( cfr. in particolare in tal senso la certificazione in data 12.1.2022 del Dipartimento di Salute mentale ASST di Pavia sottoscritta dal medico curante dr.ssa ) . Persona_5
Il Collegio osserva che in tale certificazione del medico curante di si legge Pt_1 anche che “ Sul lavoro , quando ha orari abbastanza stabili , compiti non eccessivamente onerosi rispetto al suo quadro organico , questo le porta tranquillità
, diminuiscono fino a sparire ansia, agitazione e binge eating e riesce a svolgere bene il suo lavoro , cui tiene molto , con attenzione al paziente “ . Tali complessive risultanze processuali non appaiono in grado di giustificare , ad avviso del collegio , l'ammissione della invocata CTU medico legale.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55(2014 e 147/2022 nella misura specificata in dispositivo
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 424/2024 del Tribunale di IL;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
IL 21 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MI
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Maria Rosaria Cuomo ConIGliere
dott. ssa Benedetta Pattumelli ConIGliere nella pubblica udienza del 21 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 424/2024 del Tribunale di
IL ( giudice dr.ssa Capelli ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. ROGATO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
Pavia Piazza Dante n. 4
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. POZZOLI CESARE ANDREA P.IVA_1 , dell'avv. CHIELLO ANGELO GIUSEPPE , C.F._3 C.F._4 dell'avv. Veca Giovsanni , con studio in IL Viale Premuda n. 27 VIALE PREMUDA
20129 MI
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 24.7.2024
PER l'APPELLATA
Come da memoria in data 8 Novembre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 424 / 2024 il Tribunale di IL ha rigettato il ricorso di
[...]
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 [...] liquidate in euro 2.300,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario Controparte_2
spese.
aveva convenuto in giudizio la Società allegando di essere stata vittima di Pt_1 mobbing da parte dei dipendenti della stessa e, per l'effetto, aveva chiesto la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. CP_1
La lavoratrice aveva dedotto: di aver lavorato per la Società dal 23.10.2002, in forza di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di Operatrice
Socio Sanitaria;
di essere stata assegnata al reparto pre-ricovero, a causa dei disturbi fisici da cui era affetta, dopo essere stata impiegata in differenti reparti;
di essere stata vittima negli ultimi tre anni di lavoro di atteggiamenti prevaricatori e vessatori, acuitisi nel tempo, da parte dei colleghi (infermiere professionale) e Persona_1
(operatore socio sanitario) e di non essere stata tutelata Persona_2
adeguatamente dal datore di lavoro;
che in data 3.9.2020 aveva subito un'aggressione da parte del IG. ; che in data 4.9.2020 segnalava l'accaduto PE alla Direzione Sanitaria;
che a seguito della segnalazione la Società non era intervenuta;
di essere stata aggredita e offesa anche dal IG. ; che anche il Per_2
Coordinatore dell'Area Outpatient – IG. – aveva iniziato a rimproverarla e Per_3
a tormentarla con battute sgradevoli;
che nel tentativo di mettere fine alle prevaricazioni e alle vessazioni, aveva richiesto un confronto con la Società, al quale partecipavano anche il IG. e le Coordinatrici di altri reparti;
che tale Per_3
situazione le aveva causato una grave forma di depressione;
che, successivamente, di concerto con la Responsabile Infermieristica di Area, IG.ra il IG. Parte_2
aveva deciso di trasferirla in una differente area, senza addurre Parte_3
alcuna giustificazione in merito, modificando i suoi orari di lavoro, noncurante delle prescrizioni/limitazioni alla stessa riconosciute;
in data 25.07.2022 e in data
30.07.2022 di aver inviato, a mezzo posta elettronica, alla Dott.ssa Controparte_3
formale comunicazione, per riferire quanto accaduto nel corso dei precedenti mesi all'interno dell'ambiente lavorativo, manifestando il proprio malessere per i comportamenti vessatori subiti;
in data 29.09.2022, in seguito a un forte scontro con il IG. , di essere stata costretta a recarsi presso il Pronto Soccorso Per_3 dell'azienda per sottoporsi alle cure del caso in quanto è stata colta da attacco di panico;
di essere stata aggredita verbalmente, nel suddetto episodio, dal IG.
e di essere stata trattenuta da quest'ultimo all'interno di una stanza;
di Per_3 essersi assentata, a causa del forte trauma subito, dal luogo di lavoro sino al successivo 08.10.2022; di aver segnalato, tutto quanto accaduto in data 29.09.2022, alla Dott.ssa che, a causa di tutto quanto esposto, soffriva di forti Controparte_3 stati di ansia e crisi, e di aver subito un danno affettivo e alla vita di relazione, che ha determinato il mancato svolgimento di una serie di attività alle quali, in passato, era dedita.
Il Tribunale, alla luce di quanto allegato dalla lavoratrice e da quanto emerso in istruttoria, ha ritenuto infondata la domanda in quanto il mobbing non sarebbe risultato provato.
Dall'escussione dei testi sarebbe infatti emerso che all'interno del reparto vi era un clima di conflittualità generale tra i colleghi e la lavoratrice. In particolare, il Giudice ha rilevato come la IG.ra avesse contribuito attivamente nell'inasprire i Pt_1 rapporti con il personale, attaccando e riprendendo verbalmente più volte i colleghi, tanto che la società aveva ricevuto delle mail e segnalazioni del personale relative ai comportamenti prepotenti della lavoratrice. Il Tribunale ha altresì ritenuto non veritiera la ricostruzione degli episodi di aggressioni fisiche e verbali dedotta dalla IG.ra ; ha osservato che è emerso Pt_1 che non sono mai avvenute aggressioni nei confronti della IG.ra , ma solo Pt_1
degli scontri verbali e delle discussioni a cui la stessa ha partecipato in modo attivo.
Il Tribunale ha poi rilevato che è risultato smentito il fatto che la società non sarebbe mai intervenuta per cercare una composizione bonaria della vicenda, in quanto si è rapportata numerose volte con la lavoratrice, proponendole un trasferimento in un altro reparto che tuttavia è stato rifiutato dalla IG.ra . Pt_1
Il Giudice ha, infine, osservato che al momento della decisione la IG.ra Pt_1
lavorava in un altro reparto e che, in riferimento alle condotte contestate di mobbing, non ne risultavano integrati gli elementi costitutivi, quali una serie di comportamenti di carattere persecutorio, l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente, il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o dignità e, infine, l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio.
Ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 della domanda .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 21 Novembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono . Parte_1
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Con un primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nel rigetto Pt_1 della propria istanza di CTU al fine di valutare le patologie da cui era affetta la lavoratrice e lo stato di salute in cui la stessa versava dal 2019 a oggi.
In particolare, tale CTU, secondo l'appellante, è necessaria per confermare quanto già emerso dalla documentazione e dalle certificazioni mediche attestanti il nesso causale tra la situazione lavorativa vissuta dalla IG.ra e il malessere dalla Pt_1 stessa accusato. Inoltre, la scelta del Giudice di rigettare l'istanza senza motivazione espressa costituirebbe un'omissione di pronuncia, posto che l'art. 112 c.p.c. imporrebbe di decidere su tutta la domanda.
La sentenza si appaleserebbe dunque affetta da insanabile vizio di motivazione.
2) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE RACCOLTE.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove eseguita dal Tribunale, il quale non avrebbe tenuto in debito conto le prove testimoniali e quelle documentali prodotte dalla lavoratrice, quali le certificazioni mediche che, secondo la IG.ra , comprovavano il nesso causale tra la Pt_1
situazione lavorativa vissuta dalla IG.ra alle dipendenze della Società Pt_1
Humanitas Mirasole s.p.a. e il malessere accusato. Tali documenti non sarebbero stati nemmeno menzionati nelle motivazioni della decisione.
Allo stesso modo, il Giudice non avrebbe tenuto conto della segnalazione del
31.10.2020, redatta dalla Signora - paziente della Società Persona_4
e indirizzata a quest'ultima, comprovante la veridicità Controparte_2 delle dichiarazioni rese dalla IG.ra in ordine all'aggressione fisica e verbale Pt_1 subita il 3.9.2020 (doc. 3 ric. I grado).
Ancora, il Giudice non avrebbe valutato adeguatamente la testimonianza resa dalla IG.ra la quale aveva dichiarato che era a conoscenza dell'esistenza di Pt_2 problematiche sui luoghi di lavoro, così come quella della IG.ra nonché CP_3
quella della teste , la quale aveva riferito che lei e la IG.ra erano Tes_1 Pt_1
“bullizzate” e “isolate” dai IG.ri , e . PE Per_2 Per_3
Secondo l'appellante una corretta disamina di tali elementi avrebbe condotto il
Tribunale a maturare un differente convincimento e a pronunciare una decisione di segno opposto a quella adottata, in quanto le suddette prove documentali e testimoniali dimostrano in modo inequivoco che la Signora sarebbe Parte_1
stata e sarebbe tuttora vittima di prevaricazioni e vessazioni sul luogo di lavoro.
3) DIFETTO E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
Con un terzo motivo, l'appellante lamenta il difetto e l'illogicità della sentenza, rilevando che il primo giudice avrebbe richiamato, apoditticamente, le asserzioni dell'appellata, non valutando in alcun modo i documenti prodotti dalla . Pt_1
4) SULL'ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE DI MOBBING. Con un quarto motivo , rileva che rientrano nella fattispecie di mobbing le Pt_1 angherie, l'emarginazione, le umiliazioni, gli insulti, le aggressioni, le vessazioni e le maldicenze poste in essere nei confronti della lavoratrice.
Dalla testimonianza della IG.ra si evincerebbe come la IG.ra sia Tes_1 Pt_1 stata vittima di atteggiamenti prevaricatori e vessatori posti in essere dai propri colleghi, così come sia stata oggetto di maldicenze e angherie.
Le condotte violente, invece, emergono dalla segnalazione della IG.ra Per_4 menzionata supra.
In particolare, si tratterebbe di mobbing orizzontale, realizzato dai colleghi della IG.ra . Pt_1
L'appellante ribadisce poi che il datore di lavoro è tenuto ex lege a controllare il comportamento dei propri dipendenti: ciò IGnifica che questi deve compiere tutte le azioni volte a contrastare e/o a scongiurare l'insorgere di fenomeni di discriminazione e di vessazione. Il datore di lavoro, in sostanza, deve attivarsi al fine di impedire che atteggiamenti negativi assunti dai propri dipendenti si protraggano nel tempo, anzi dovrebbe adottare tutte quelle azioni volte a scongiurare l'insorgere di detti comportamenti riprovevoli. Nulla di tutto ciò sarebbe accaduto nel caso di specie.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione , non colgono , ad avviso del collegio, nel segno.
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto, quale causa petendi della sua Pt_1 domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, , di essere stata vittima , da circa tre anni di numerosi episodi mobbizzanti , di atteggiamenti prevaricatori e vessatori di alcuni colleghi , in particolare PE
( infermiere professionale ) e ( operatore socio sanitario ) ed il
[...] Persona_2 coordinatore dell'area Outpatient . Parte_3
Ha segnalato in modo specifico solo due episodi : quello accaduto il 3.9.2020 , asserendo di essere stata aggredita , sia verbalmente che fisicamente , dal IG.
nonchè quello avvenuto in data 29.9.202022 , affermando di Persona_1 essersi scontrata con il IG. , il quale l'avrebbe trattenuta all'interno Parte_3 di una stanza , attaccandola verbalmente , senza darle la possibilità di replicare ed impedendole di allontanarsi.
Ritiene il Collegio che l'istruttoria orale espletata non appare in grado di provare la denunciata reiterazione per circa tre anni di atti vessatori e prevaricatori.
L'istruttoria svolta ha evidenziato mere difficoltà relazionali fra la e altri Pt_1 colleghi , difficoltà che ha contribuito ad alimentare la condotta della stessa lavoratrice .
La teste , responsabile infermieristica , ha precisato : “ La mi ha Pt_2 Pt_1 segnalato il non coinvolgimento da parte di alcuni colleghi su alcune attività e ho ricevuto delle mail in cui alcuni colleghi mi segnalavano degli atteggiamenti di prepotenza che la IGnora aveva nei loro confronti. Ho convocato separatamente la IGnora …Mi ha segnalato della aggressività verbale di in un Pt_1 Persona_1
episodio e e si lamentava che non la coinvolgevano Parte_4 Parte_5 nel gruppo … Ho sentito ….Secondo la , la era Parte_5 Pt_5 Pt_1 prepotente. La versione di non coincideva…. . Pt_1
La teste , dipendente della società appellata in qualità di HR dei Controparte_3 servizi assistenziali ha dichiarato: “ Ho avuto modo di incontrarmi con la IGnora
almeno in tre occasioni : la prima al suo rientro da una lunga malattia;
la Pt_1
seconda dopo il diverbio con il IG. e poi in seguito ad una mail che gli altri Per_3 colleghi del reparto mi hanno inviato , indicando le difficoltà di relazione con la ricorrente e specificando di non aver agito prima per cercare di trovare una soluzione bonaria , ma che non essendoci riusciti segnalavano la criticità … “
Risulta da tali dichiarazioni - si ribadisce - la sussistenza di una mera reciproca difficoltà di relazione fra e ad altri colleghi . Pt_1
In relazione ai denunciati e reiterati atti vessatori e prevaricatori , generiche , ad avviso del collegio, risultano le dichiarazioni rese dalla teste , collega di Tes_1
e che ha lavorato per la società ora appellata dal 1990 fino al 2022 in qualità Pt_1 di O.S.S. “ Io ed eravamo un po'' bullizzate da loro ( NDR. , Parte_1 PE
, ) , eravamo isolate in quanto facevano il l loro gruppo e restavano Per_2 Per_3
fra di loro e non ci consideravano e ci prendevano in giro … I favoriti di Per_3 erano e e , mentre noi eravamo lasciate in disparte …RI PE Pt_5
riprendeva spesse la ricorrente , posso dire che a noi non faceva mai grossi Per_3 favori mentre gli altri erano i benemeriti…” Si tratta di affermazioni generiche , prive di alcun preciso riferimento a circostanze spazio- temporali.
L'istruttoria svolta ha anche ridimensionato i due soli episodi specifici denunciati , in relazione ai dedotti tre anni , da . Pt_1
La teste , dipendente della società appellata dal 2013 in qualità di Testimone_2 impiegata ha dichiarato : “ Sui fatti avvenuti il 29.9.2022 ricordo che la IGnora
entrava nell'ufficio dove io lavoravo in stato di agitazione e dopo qualche Pt_1 minuto seguivano , il caposala con un'altra infermiera …e Parte_3 discutevano animatamente , era molto agitato, adirato il caposala e c'è stato un diverbio tra loro . Era una discussione fra loro due. …Il IG. urlava nei Per_3 confronti della ricorrente . ..Diceva sono io il tuo capo , devi fare quello che dico io….
“
La teste ha confermato : “ Da quanto riferitomi sia dallo stesso Controparte_3
che dalla IGnora che ha assistito all'evento – , che è Parte_3 Testimone_3 infermiera nel punto prericovero – non c' è stata nessuna aggressione fisica , ma solo una discussione verbale …. “
Per quanto poi riguarda l'episodio del 3.9.2020, sentito in qualità di teste ,
ha dichiarato di aver personalmente visto che “ il dr. , la Per_3 Persona_1
ricorrente ed una paziente stavano discutendo con tono di voce alto tutti e tre animatamente …è stato un diverbio tra il dottore e la IGnora per questioni Pt_1 amministrative … “.
In relazione all'asserito strattonamento di il teste ha precisato di non averlo Pt_1 visto.
Il collegio ritiene che l'asserito strattonamento di da parte di non Pt_1 PE
possa poi ritenersi provato in forza della mera segnalazione scritta datata 31 ottobre 2020 della paziente . Persona_4
Il Tribunale aveva ammesso l'escussione della teste ma la teste non risulta Tes_4
infine essere stata sentita , senza alcuna osservazione dell'odierna parte appellante , nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2024.
L'istruttoria svolta ha quindi smentito la sussistenza degli asseriti atti prevaricatori e vessatori reiteratamente posti in essere dai colleghi di lavoro dell'appellante nel corso di tre anni evidenziando solo difficoltà relazionali , alimentate dalla stessa lavoratrice , fra la e i colleghi di lavoro . Pt_1
Il Tribunale ha anche correttamente osservato che “ è risultato smentito il fatto che la società non sarebbe mai intervenuta per cercare una composizione bonaria della vicenda , in quanto si è rapportata numerose volte con parte ricorrente , proponendole un trasferimento in un altro reparto che tuttavia è stato rifiutato dalla IGnora . Deve osservarsi che attualmente la ricorrente si trova in un Pt_1 altro reparto “.
In tal senso la teste a dichiarato : “ Dalle mie indagini quindi ho ritenuto CP_3
che non fosse necessario prendere alcun provvedimento se non provare a spostare la IGnora che non andava più d'accordo con i colleghi , ma …lei non ha Pt_1 accettato . Ho proposto alla IGnora lo spostamento di reparto in quanto in Pt_1
primo luogo mi sembrava che non fosse lei ad andare d'accordo con gli altri colleghi e pertanto per noi era più semplice spostare una sola risorsa . Attualmente la IGnora lavora in un altro reparto ….” Pt_1
Il Collegio osserva inoltre che dalla certificazione medica prodotta risulta che le patologie della lavoratrice sono correlate a circostanze fattuali diverse , riferite in anamnesi dalla lavoratrice , solo genericamente dedotte da nel ricorso Pt_1 introduttivo e che comunque non risultano provate .
In particolare nella documentazione medica prodotta le patologie della lavoratrice vengono ricondotte “ ad ipotizzati e talora effettuati ritrasferimenti e cambi turno
“ , a “ situazioni lavorative di particolare sforzo fisico “ a “ tensioni sul lavoro in quanto veniva cambiata turnazione , mettendola o da sola o con incarichi troppo pesanti , forse non seguendo le indicazioni del medico competente “ , “ turni irregolari , cambiati all'ultimo senza motivazione “ ( cfr. in particolare in tal senso la certificazione in data 12.1.2022 del Dipartimento di Salute mentale ASST di Pavia sottoscritta dal medico curante dr.ssa ) . Persona_5
Il Collegio osserva che in tale certificazione del medico curante di si legge Pt_1 anche che “ Sul lavoro , quando ha orari abbastanza stabili , compiti non eccessivamente onerosi rispetto al suo quadro organico , questo le porta tranquillità
, diminuiscono fino a sparire ansia, agitazione e binge eating e riesce a svolgere bene il suo lavoro , cui tiene molto , con attenzione al paziente “ . Tali complessive risultanze processuali non appaiono in grado di giustificare , ad avviso del collegio , l'ammissione della invocata CTU medico legale.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione , l'appello va rigettato
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55(2014 e 147/2022 nella misura specificata in dispositivo
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 424/2024 del Tribunale di IL;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
IL 21 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau