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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9632 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5689/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI NI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5689/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
nato a [...] l'[...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso come in atti
[...]
- ATTORE
E
(C.F. ), in persona del e suo Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso come in atti
- CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio il Parte_1 per essere risarcito dei danni subiti in conseguenza di una Controparte_1 caduta verificatasi in data 20.12.2010, alle ore 18.00 circa, quando percorrendo a piedi Via Filippo Rega in rovinava al suolo a causa del fondo stradale CP_1 dissestato;
che a seguito della caduta riportava lesioni personali per le quali fu costretto a ricorrere alle cure del P.S. dell'Ospedale “Fatebenefratelli” in CP_1 ove gli veniva refertato la lesione del tendine di Achille a destra;
che, veniva inviata regolare richiesta di risarcimento danni al ma senza Controparte_1 esito alcuno.
Si costituiva il il quale eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova testimoniale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
L'attore intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'ente convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
Tanto premesso si osserva, che il caso di specie, si inquadra nella problematica della responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici.
Appare opportuno ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema (Cass., Sez. III, n.
15383 del 2006 ) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un
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obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché CP_1 solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per
l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
La zona dov'è accaduto l'incidente, deve ritenersi rientrante tra i beni rispetto ai quali il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della CP_1 manutenzione. Va ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1 poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D.
15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con
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conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando sul primo il compito di provare il caso fortuito.
Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni si confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo:” a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del
- 4 -
10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv.
579857); Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode, oppure al danneggiato. Per esempio, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004 (Rv. 569870) ha escluso la responsabilità per l'evento franoso del proprietario del terreno a monte per essere la frana avvenuta in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del terreno),
Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778), conf. Sez. 3, Sentenza n. 17377 del 08/08/2007 (Rv. 598481).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002
(Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ( nel caso di specie un improvviso tuffo in piscina di un invitato ad una festa notturna all'interno di un complesso immobiliare)”; ancora si veda Sez. 3, Sentenza n. 8457 del
- 5 -
04/05/2004 (Rv. 572599) per un caso in cui la Corte ha escluso la responsabilità dell'ENEL per un palo della luce non a norma attribuendo all'iniziativa del danneggiato di salire per gioco sulla sommità del palo, in conseguenza della quale veniva colpito da una scarica elettrica, la caratteristica dell'imprevedibilità).
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Il teste ha dichiarato: “ADR: Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1
quanto io e l'attore il 20.12.2010 eravamo insieme a via Filippo Rega verso le 18.00 ed andavamo a casa di un amico di che abita da quelle parti;
stavamo camminando a Pt_1
piedi e scendevamo le scale di via Rega;
ad un certo punto, è scivolato all'indietro, dato Pt_1
che era una giornata di pioggia ed era abbastanza bagnato a terra, ed è caduto a terra;
dopo la caduta lamentava dolori all'altezza del tendine di Achille che si trova al lato della gamba destra;
ADR: eravamo quasi arrivati a casa del suo amico e gli amici che stavano fuori il portone dopo la caduta di si sono avvicinati a noi, poi sono giunti anche dei familiari Pt_1
dell'attore che abitano un po' più sopra di dove stavamo scendendo;
dopo di che fu chiamata
l'ambulanza che lo portò in ospedale;
io me ne tornai a casa;
ADR: preciso che nel luogo dove è caduto l'attore c'erano erbacce, spazzature a terra e la pavimentazione era costituita da basoli,
l'istante ha messo il piede su un gradino ed è caduto a terra;
la strada era abbastanza illuminata;
ADR: preciso che nella strada in cui è avvenuto l'incidente le case sono tutte costituite dai c.d. “bassi ADR: preciso che abita in quella strada;
io camminavo Pt_1
accanto a sul lato sinistro ad una distanza di circa un metro;
non ho mai reso Pt_1
testimonianze in precedenza.
- 6 -
ADR: il teste riconosce lo stato dei luoghi dalle foto che gli vengono mostrate e depositate dall'attore con le memorie 183 II Termine. ADR: preciso che è caduto dopo casa sua e Pt_1
sul lato destro della scalinata, in prossimità dell'abitazione degli amici che ci aspettavano.”
(verbale del 15.10.2024)
Ed invero, dall'accurata analisi delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio la domanda risulta sfornita di prova.
Sebbene l'unico teste escusso abbiano riferito della caduta dell'attore e dell'eziologia del trauma alla gamba destra, appare dubbia l'effettiva dinamica dell'evento posto che:
1) il teste ha dichiarato che il fatto sarebbe avvenuto il 20.12.2010 verso le ore
18.00 mentre dal referto di PS dell'Ospedale Fatebenefratelli di isulta che CP_1
l'accettazione del paziente sia avvenuta il 21.12.2010 alle ore 09.51;
2) il teste ha dichiarato che dopo la caduta di fu chiamata l'ambulanza Pt_1
che lo portò in ospedale, mentre sempre dal referto di PS dell'Ospedale
Fatebenefratelli di isulta che l'attore giunse in nosocomio in automobile. CP_1
Tali essendo le risultanze istruttorie, la domanda va rigettata.
Sia perché non può darsi credito alla versione dell'unico teste addotto dall'attore
(avendo questi riferito circostanze contrastanti con la stessa versione data da al momento dell'accesso in ospedale); sia perché, manca la prova Parte_1
del nesso di causalità tra le lesioni accertate il 21.12.2010 alle ore 09.51 ed il sinistro che secondo il teste sarebbe accaduto il 20.12.2010 verso le 18.00, ben potendo le prime essere collegate casualmente ad un evento diverso (e successivo) da quello denunciato dall'attore nel presente giudizio.
- 7 -
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni altra domanda respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 2540,00, per compenso professionale, oltre spese oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, cassa avvocati ed iva come per legge.
Napoli, oggi 24 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa RI NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa RI NI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5689/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
nato a [...] l'[...], (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso come in atti
[...]
- ATTORE
E
(C.F. ), in persona del e suo Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso come in atti
- CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio il Parte_1 per essere risarcito dei danni subiti in conseguenza di una Controparte_1 caduta verificatasi in data 20.12.2010, alle ore 18.00 circa, quando percorrendo a piedi Via Filippo Rega in rovinava al suolo a causa del fondo stradale CP_1 dissestato;
che a seguito della caduta riportava lesioni personali per le quali fu costretto a ricorrere alle cure del P.S. dell'Ospedale “Fatebenefratelli” in CP_1 ove gli veniva refertato la lesione del tendine di Achille a destra;
che, veniva inviata regolare richiesta di risarcimento danni al ma senza Controparte_1 esito alcuno.
Si costituiva il il quale eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova testimoniale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
L'attore intende illustrare la fondatezza dell'azione esercitata ravvisando una violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'ente convenuto in conseguenza dell'omissione dell'obbligo di manutenzione della cosa in custodia.
Tanto premesso si osserva, che il caso di specie, si inquadra nella problematica della responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di beni pubblici.
Appare opportuno ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema (Cass., Sez. III, n.
15383 del 2006 ) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un
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obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". 8.2. "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché CP_1 solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
8.3. "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per
l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
La zona dov'è accaduto l'incidente, deve ritenersi rientrante tra i beni rispetto ai quali il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della CP_1 manutenzione. Va ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1 poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D.
15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con
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conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il convenuto ha responsabilità di custodia, è sufficiente che l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando sul primo il compito di provare il caso fortuito.
Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni si confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo:” a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del
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10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv.
579857); Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode, oppure al danneggiato. Per esempio, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004 (Rv. 569870) ha escluso la responsabilità per l'evento franoso del proprietario del terreno a monte per essere la frana avvenuta in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del terreno),
Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778), conf. Sez. 3, Sentenza n. 17377 del 08/08/2007 (Rv. 598481).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002
(Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ( nel caso di specie un improvviso tuffo in piscina di un invitato ad una festa notturna all'interno di un complesso immobiliare)”; ancora si veda Sez. 3, Sentenza n. 8457 del
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04/05/2004 (Rv. 572599) per un caso in cui la Corte ha escluso la responsabilità dell'ENEL per un palo della luce non a norma attribuendo all'iniziativa del danneggiato di salire per gioco sulla sommità del palo, in conseguenza della quale veniva colpito da una scarica elettrica, la caratteristica dell'imprevedibilità).
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode (Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3,
Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv. 580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del
06/04/2004 (Rv. 571873).
Il teste ha dichiarato: “ADR: Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1
quanto io e l'attore il 20.12.2010 eravamo insieme a via Filippo Rega verso le 18.00 ed andavamo a casa di un amico di che abita da quelle parti;
stavamo camminando a Pt_1
piedi e scendevamo le scale di via Rega;
ad un certo punto, è scivolato all'indietro, dato Pt_1
che era una giornata di pioggia ed era abbastanza bagnato a terra, ed è caduto a terra;
dopo la caduta lamentava dolori all'altezza del tendine di Achille che si trova al lato della gamba destra;
ADR: eravamo quasi arrivati a casa del suo amico e gli amici che stavano fuori il portone dopo la caduta di si sono avvicinati a noi, poi sono giunti anche dei familiari Pt_1
dell'attore che abitano un po' più sopra di dove stavamo scendendo;
dopo di che fu chiamata
l'ambulanza che lo portò in ospedale;
io me ne tornai a casa;
ADR: preciso che nel luogo dove è caduto l'attore c'erano erbacce, spazzature a terra e la pavimentazione era costituita da basoli,
l'istante ha messo il piede su un gradino ed è caduto a terra;
la strada era abbastanza illuminata;
ADR: preciso che nella strada in cui è avvenuto l'incidente le case sono tutte costituite dai c.d. “bassi ADR: preciso che abita in quella strada;
io camminavo Pt_1
accanto a sul lato sinistro ad una distanza di circa un metro;
non ho mai reso Pt_1
testimonianze in precedenza.
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ADR: il teste riconosce lo stato dei luoghi dalle foto che gli vengono mostrate e depositate dall'attore con le memorie 183 II Termine. ADR: preciso che è caduto dopo casa sua e Pt_1
sul lato destro della scalinata, in prossimità dell'abitazione degli amici che ci aspettavano.”
(verbale del 15.10.2024)
Ed invero, dall'accurata analisi delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio la domanda risulta sfornita di prova.
Sebbene l'unico teste escusso abbiano riferito della caduta dell'attore e dell'eziologia del trauma alla gamba destra, appare dubbia l'effettiva dinamica dell'evento posto che:
1) il teste ha dichiarato che il fatto sarebbe avvenuto il 20.12.2010 verso le ore
18.00 mentre dal referto di PS dell'Ospedale Fatebenefratelli di isulta che CP_1
l'accettazione del paziente sia avvenuta il 21.12.2010 alle ore 09.51;
2) il teste ha dichiarato che dopo la caduta di fu chiamata l'ambulanza Pt_1
che lo portò in ospedale, mentre sempre dal referto di PS dell'Ospedale
Fatebenefratelli di isulta che l'attore giunse in nosocomio in automobile. CP_1
Tali essendo le risultanze istruttorie, la domanda va rigettata.
Sia perché non può darsi credito alla versione dell'unico teste addotto dall'attore
(avendo questi riferito circostanze contrastanti con la stessa versione data da al momento dell'accesso in ospedale); sia perché, manca la prova Parte_1
del nesso di causalità tra le lesioni accertate il 21.12.2010 alle ore 09.51 ed il sinistro che secondo il teste sarebbe accaduto il 20.12.2010 verso le 18.00, ben potendo le prime essere collegate casualmente ad un evento diverso (e successivo) da quello denunciato dall'attore nel presente giudizio.
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Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni altra domanda respinta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 2540,00, per compenso professionale, oltre spese oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, cassa avvocati ed iva come per legge.
Napoli, oggi 24 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa RI NI
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