Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Santo Tomasello
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Calipa
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 8/05/2021 in ER (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 9, part I serie C anno
2021) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del
13/09/2023 è stata dichiarata la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio senza condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 8/05/2021 in ER (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 9, part I serie C anno 2021) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che con provvedimento del 13/09/2023 è stata dichiarata la separazione personale
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio. contratto da e in data 8/05/2021 in ER Parte_1 Parte_2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 9, part I serie C anno 2021) senza condizioni.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola