Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
In materia di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta con la legge n. 251 del 2005 è meno favorevole, per quanto riguarda la durata del termine prescrizionale, rispetto a quella previgente e non può quindi essere applicata ai procedimenti in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2006, n. 38066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38066 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/11/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1279
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 023261/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Basciani Marco, N. IL 28/04/1976;
avverso SENTENZA del 21/06/2005 della Corte d'Appello di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI Paolo;
sentite le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 giugno 2005, depositata il 5 luglio 2005, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna a 1 mese e 15 giorni di arresto inflitta il 9.11.2004 dal Tribunale della sede a BASCIANI Marco per continuata violazione del divieto di rientro, per 2 anni, nel Comune, da cui era stato allontanato con foglio di via (provvedimento emesso il 4 e notificato il 18.6.1999). Le infrazioni contestate risalivano all'11 novembre 1999, al 20 maggio 2000 e al 12 giugno 2001. Osservava la Corte territoriale che i primi due illeciti non potevano considerarsi prescritti, poiché facevano parte di un reato continuato, nel qual caso la prescrizione - secondo il testo allora vigente dell'art. 158, c.p., comma 1 - decorre dal momento in cui è cessata la continuazione. Quanto al terzo e ultimo episodio, il divieto non era scaduto, dovendosene computare la durata non dalla data di emissione del provvedimento di rimpatrio, ma da quella di notifica. Ricorre tempestivamente per cassazione l'imputato, denunciando erronea interpretazione dell'art. 158 c.p. La continuazione, istituto ispirato al "favor rei", era stata arbitrariamente utilizzata a suo danno sulla base della mera contestazione del P.M. e prima del riconoscimento giudiziale;
al proposito evidenzia che il termine triennale di prescrizione era scaduto per i primi due fatti isolatamente considerati, senza che fosse intervenuta alcuna interruzione ne' accertamento del vincolo ex art. 81 c.p., anteriormente all'emissione, il 23.3.2004, del decreto di citazione a giudizio.
Quanto alla terza violazione contestata, il provvedimento di rimpatrio portava la data del 4.6.1999, e dava quindi luogo - in difetto di diverse indicazioni - al ragionevole convincimento che il divieto biennale di rientrare in Torino fosse scaduto il 4.6.2001; la sentenza impugnata non aveva fornito alcuna argomentazione atta ad escludere la buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, trattandosi di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta con L. 5 dicembre 2005, n. 251 (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione,
avvenuta il 7.12.2005) è meno favorevole - per quanto riguarda la durata del termine prescrizionale - rispetto a quella previgente, sicché non si applica ai procedimenti in corso (L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 2).
Le doglianze del ricorrente - correttamente riferite al testo originario del Codice penale - non presentano profili di inammissibilità. Va perciò rilevato che la prescrive, pur tenendo conto delle cause interattive, è nel frattempo maturata - per l'ultimo episodio e per l'intero reato continuato - al 12.12.2005. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio a seguito dell'intervenuta estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006