Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
In materia di esecutività delle sentenze, quando la decisione divenga irrevocabile in relazione alla affermazione di responsabilità, anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, questa deve essere messa in esecuzione in quanto l'eventuale rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativamente ad altri reati non incide sull'immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi propria autonomia. (Affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso - proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione reiettiva della richiesta di immediata scarcerazione -, fondato sul presupposto della non eseguibilità della condanna per essere stata essa parzialmente annullata con rinvio dalla Cassazione in relazione ad una delle imputazioni, in accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. Ha ritenuto la Corte che il parziale annullamento con rinvio pronunziato in sede di legittimità, ed afferente al solo reato di detenzione di armi, non incide sull'irrevocabilità della condanna definitivamente pronunziata per le altre imputazioni, tra cui l'associazione mafiosa, atteso che anche l'eventuale più favorevole pronunzia rescissoria - in ipotesi di riconoscimento della continuazione - non produrrebbe effetto sulla pena in concreto irrogata).
Commentari • 4
- 1. Articolo 650 del codice di procedura penale Esecutività delle sentenze e dei decreti penalihttps://www.studiocataldi.it/
Fonti Codice di procedura penale Libro Decimo Esecuzione Titolo I Giudicato (artt. 648-654) Contenuto e applicazione dell'articolo 650 La norma evidenzia il rapporto di consequenzialità diretta tra lirrevocabilità della sentenza e dei decreti penali di condanna e la loro forza esecutiva. In particolare, il primo comma introduce la nozione di esecutività, ossia la capacità (astratta) dei provvedimenti (e dei precetti negli stessi contenuti) di essere concretamente eseguiti, agganciandola, in ossequio al principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva costituzionalmente sancito, a quella di irrevocabilità, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza; per cui …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 3. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 4. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 02/07/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1206
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 011927/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI TI N. IL 13/02/1949;
avverso ORDINANZA del 18/02/2004 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
Lette le conclusioni del P.G. (in persona del S.P.G. designato), che ha richiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza proposta da NE AR ed intesa al conseguimento della immediata scarcerazione per l'ordine di esecuzione disposto in relazione alla condanna pronunciata dalla Corte di Assise di appello di Palermo in data 11 ottobre 2002 e, secondo l'assunto difensivo non ancora eseguibile per l'annullamento parziale dichiarato da questa Suprema Corte (sentenza del 2 febbraio 2004) in relazione al reato di illegale detenzione di armi, per il quale era stata richiesta "applicazione dell'istituto del reato continuato". Ha considerato, infatti, che, per le altre imputazioni" non investite dall'annullamento con rinvio", la condanna è ormai irrevocabile, neppure ricorrendo ipotesi di connessione sostanziale ex art. 624 - 1^ comma - c.p.p., come invocata dal NE (e ciò perché la condanna irrevocabile attiene al reato di cui all'art. 416 bis c.p., ben distinto da quello per il quale è intervenuta pronunzia di annullamento, non essendo così ipotizzabile alcuna incidenza sul correlativo autonomo regime sanzionatorio in conseguenza di "eventuali anche più favorevoli nuove statuizioni riguardanti il delitto in armi" seppure dovesse riconoscersi "l'invocato vincolo della continuazione").
Col ricorso proposto si denunzia che ne è derivata "erronea applicazione della legge penale", essendosi disapplicata la regola, confermata anche in richiamati precedenti giurisprudenziali, che ricollega irrevocabilità ed esecutività della sentenza penale di condanna "necessariamente" al capo di imputazione nella sua interezza e così distingue il momento determinativo degli effetti di tali differenziate situazioni nel senso che la prima (formazione del giudicato) realizza l'esaurimento del giudizio sul capo di imputazione specifico, non interessato dall'annullamento, ma non produce anticipati e parziali risultati di esecutorietà parziale della condanna.
In contrario il P.G. concludente di questa Corte ha opposto i principi giurisprudenziali, che, in applicazione della regola generale della formazione progressiva del giudicato desumibile dall'art. 624 c.p.p., prevedono che, "quando la decisione divenga irrevocabile in relazione alla affermazione di responsabilità, anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, questa deve essere messa in esecuzione" in quanto "l'eventuale rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativamente ad altri reati non incide sulla immediata eseguibilità delle statuizioni residue, aventi una propria autonomia". Nella concreta fattispecie processuale non si apprezzano peraltro ragioni specifiche per discostarsi da tali principi giurisprudenziali (enunciati anche - Cass. Sez. 1^ 20 marzo 2000, n. 2071, Soldano, RV 215949 - proprio in ipotesi analoga di irrevocabilità di statuizione di condanna contenente l'indicazione della pena minima suscettibile di esecuzione e di annullamento parziale con rinvio riguardante anche l'entità dell'aumento di tale pena eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 81 c.p. per altri reati contestati), tanto più ove correlati al riconoscimento già operato (Cass. Sez. Un., 9 ottobre 1996, n. 20, Vitale, RV 206170) che possa essere posto in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati. In concreto rileva, infatti, che il contestato ordine di esecuzione della pena irrevocabilmente comminata al NE per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ha trovato corretto e legittimo fondamento nella intangibilità del suo procedimento determinativo, che, per l'evidente autonomia e per l'esclusione di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 81 c.p., è pur esso irrevocabile per l'entità minima della pena che deve essere eseguita, non suscettibile di riduzione per effetto di aumento eventualmente applicato per riconoscimento di continuazione con l'altro reato, rispetto al quale al più è destinata appunto ad assumere rilievo di "pena base". In tale ambito la sentenza parzialmente annullata non denota rilevante situazione di "connessione essenziale con la parte annullata", che possa legittimare il differimento dell'esecuzione della pena, ormai intangibile nella sua entità "minima" corrispondente alla conseguita irrevocabilità della condanna per il reato predetto. Ciò comporta che il ricorso deve essere rigettato in quanto destituito di fondamento.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005