Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 2541
CASS
Sentenza 2 luglio 2004

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In materia di esecutività delle sentenze, quando la decisione divenga irrevocabile in relazione alla affermazione di responsabilità, anche per uno solo o per alcuni dei reati contestati e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, questa deve essere messa in esecuzione in quanto l'eventuale rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativamente ad altri reati non incide sull'immediata eseguibilità delle statuizioni residue aventi propria autonomia. (Affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso - proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione reiettiva della richiesta di immediata scarcerazione -, fondato sul presupposto della non eseguibilità della condanna per essere stata essa parzialmente annullata con rinvio dalla Cassazione in relazione ad una delle imputazioni, in accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. Ha ritenuto la Corte che il parziale annullamento con rinvio pronunziato in sede di legittimità, ed afferente al solo reato di detenzione di armi, non incide sull'irrevocabilità della condanna definitivamente pronunziata per le altre imputazioni, tra cui l'associazione mafiosa, atteso che anche l'eventuale più favorevole pronunzia rescissoria - in ipotesi di riconoscimento della continuazione - non produrrebbe effetto sulla pena in concreto irrogata).

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  • 1Articolo 650 del codice di procedura penale Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
    https://www.studiocataldi.it/

    Fonti Codice di procedura penale – Libro Decimo – Esecuzione – Titolo I – Giudicato (artt. 648-654) Contenuto e applicazione dell'articolo 650 La norma evidenzia il rapporto di “consequenzialità” diretta tra l’irrevocabilità della sentenza e dei decreti penali di condanna e la loro forza esecutiva. In particolare, il primo comma introduce la nozione di “esecutività”, ossia la capacità (astratta) dei provvedimenti (e dei precetti negli stessi contenuti) di essere concretamente eseguiti, agganciandola, in ossequio al principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva costituzionalmente sancito, a quella di “irrevocabilità”, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza; per cui …

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  • 2Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).
    Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …

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  • 3Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).
    Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …

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  • 4Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).
    Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2004, n. 2541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2541
Data del deposito : 2 luglio 2004

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