Ordinanza cautelare 2 maggio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Lauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Forchia, via Acquavitale 59;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del provvedimento del 24 maggio 2021 di improcedibilità della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, provvedimento emesso dalla Questura di Napoli in data 24.05.21 e notificato allo straniero il 04.10.21 con il quale veniva dichiarata improcedibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e si chiedeva allo straniero di “ reiterare l’istanza presso la questura competente, qualora in grado di provare di avere una residenza o un alloggio certo ”.
Si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 889 del 2.5.2022 il Collegio ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente ha lamentato l’erroneità del provvedimento impugnato, il difetto dei suoi presupposti, e il difetto di istruttoria.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Con l’atto impugnato è stata dichiarata improcedibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, e al contempo si è invitato lo straniero di “ reiterare l’istanza presso la questura competente, qualora in grado di provare di avere una residenza o un alloggio certo ”. Infatti la domanda, presentata il 13 aprile 2021 per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo, risultava incompleta, in quanto mancava il certificato che dimostrasse la conoscenza della lingua italiana. Per questo motivo, all’indirizzo indicato dal cittadino straniero era stato inviato un formale avviso di avvio del procedimento, per informarlo dell’obbligo di presentare tale certificato. Tuttavia, il 19 maggio 2021, il Commissariato di Polizia di Vasto comunicò che il cittadino straniero risultava irreperibile all’indirizzo indicato (via -OMISSIS- n. 28); di conseguenza, il 24 maggio 2021 la domanda fu archiviata con un decreto di improcedibilità, che però non rappresenta un rigetto definitivo della richiesta di soggiorno.
Dunque il provvedimento di improcedibilità impugnato è stato adottato sul presupposto che lo straniero, non reperibile presso il luogo indicato quale stabile dimora, non abbia potuto integrare con la documentazione necessaria la propria istanza, ma tale provvedimento non priva il ricorrente della possibilità di acquisire il titolo dal momento che, come risulta dagli atti del fascicolo, egli è stato invitato a recarsi presso gli Uffici della Questura onde produrre all’amministrazione la ulteriore documentazione a sostegno della propria istanza.
3. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
4. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.