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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N.R.G. 5750/2018 + 5751/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e diesi, giuste
[...] C.F._2
procure allegate agli atti di citazione in opposizione, dall'Avv. Giuseppina
Nazzaro, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via Principessa Sichelgaita
n. 79, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ) e (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona dei legali rappresentanti pp.tt., rappresentate e P.IVA_2
difese, giusta procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Marco Rossi, presso il cui studio, sito in Verona al Vicolo S. Bernardino n.
5°, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 02/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti di citazione regolarmente notificati i IGg.ri PT
e (nei giudizi iscritti rispettivamente al
[...] Parte_2
N.R.G. 5750/2018 e 5751/2018) hanno proposto opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 1121/2018 con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma di € 18.936,86, quale saldo debitore di un contratto di finanziamento, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che vi sarebbe difetto di rappresentanza (o assoluta incertezza sull'identificazione) del legale rappresentante p.t. della opposta, poiché il IG. Controparte_1
indicato quale legale rappresentante p.t. nel ricorso Parte_3
monitorio, è un soggetto diverso dal dott. , indicato a sua Persona_1
volta quale legale rappresentante p.t. nell'atto di asseverazione di conformità in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo;
che contesta tutta la documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria, tra cui in particolare la procura notarile di cui non si ha certezza se sia stata prodotta in originale o in fotocopia e, dunque, ne contesta il contenuto e la provenienza, di talché tali documenti non hanno alcuna efficacia probatoria;
quale secondo motivo di opposizione, che laddove l'errata individuazione del legale rappresentante p.t. della opposta e della procura alle liti sia da individuarsi solo nell'asseverazione di conformità, trattandosi di un documento indispensabile per la validità dell'atto e della sua notifica, eccepisce la nullità della notificazione, che deve considerarsi non pervenuto al destinatario;
quale terzo motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio sarebbe affetto da nullità per la mancata indicazione delle parti contraenti, risultando impossibile identificare il debitore ed il garante, nonché il legale
N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza CP_3 rappresentante p.t. della Parte_4
nonché essendo mancante la prova dei poteri di quest'ultima quale procuratrice della che, infatti, dalla lettura dei Parte_5
documenti depositati dalla controparte si leggge che in data 13/3/2015 il IG. apponeva la propria firma in calce al Parte_2
documento denominato “MODULO DI RICHIESTA”, intestato alla
[...]
presentatogli presso i locali della Parte_5 [...]
con sede in Mercato San Severino alla Via Trieste Parte_4
n. 38, nel cui documento il timbro dell'Agenzia viene apposto nella sezione che lo stesso “MODULO DI RICHIESTA” testualmente indica come “TIMBRO
DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA IDENTIFICAZIONE”; che, tuttavia, non è dato comprendere chi sia il soggetto identificatore, cioè il legale rappresentante p.t. della e, Parte_4
dunque, non è dato individuare in forza di quale rapporto giuridico con avesse ricevuto dalla stessa non solo il potere di Parte_5
identificare le firme in quanto provenienti dai firmatari, mac anche quello di approvare, in nome e per conto della la richiesta di Parte_5
finanziamento; che, inoltre, pur essendo il documento denominato
“MODULO DI RICHIESTA” inteso quale “contratto”, in esso manca qualsiasi sottoscrizione dell'intermediario finanziario, che è il contraente forte, erogatore del finanziamento;
che di non poca rilevanza giuridica è che alla pagina 1/3 del documento denominato “MODULO DI RICHIESTA” non è apposta alcuna data, ma dopo compare la dicitura per cui “la proposta è stata approvata in data 10.03.2015…”, mentre alla pagina 2/3 accanto alla sottoscrizione degli opponenti compare la data del 13/3/2015; che, dunque, delle due l'una, per cui o le firme sono state apposte dopo l'approvazione del finanziamento oppure non vi è alcuna data certa;
che da ciò deriverebbe sia la nullità del contratto per la mancata identificazione della IG.ra PT
in qualità di garante, sia del IG. in qualità di debitore Parte_2
N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza CP_3 principale, sia per la mancata identificazione del soggetto proponente il contratto di finanziamento, nonché per la mancanza in capo a quest'ultimo dei poteri di rappresentanza, con conseguente difetto dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 1425 c.c.; quale quarto motivo di opposizione, che la società finanziatrice ha tenuto un comportamento contrario al principio di buona fede oggettiva nella fase precontrattuale e contrattuale, nonché in violazione della disciplina in materia di trasparenza contrattuale ed a tutela del consumatore;
che, infatti, la IG.ra PT
donna di età avanzata il cui unito mezzo di sostentamento è un ridottissimo credito da pensione, certamente non preparata professionalmente a comprendere il IGnificato di ciò che andava a sottoscrivere, ha sottoscritto un documento con caratteri estremamente ridotti ed ai limiti dell'illeggibilità; che, peraltro, alla pagina 1 del documento prodotto dall'opposta vi sono tre diversi contenuti, ovvero la richiesta di finanziamento da parte del IG. , da ” Parte_2 Parte_6
per come sottoscritto si trasformava istantaneamente in un vero e proprio contratto, tanto che si legge testualmente “frontespizio del presente contratto”; che, dunque, il IG. , senza neppur poter leggere le Parte_2
condizioni generali di contratto, senza avere conoscenza o conoscibilità dei tassi di interesse applicandi, né delle clausole, nemmeno quelle vessatorie, non era in condizione di rendersi conto che stava sottoscrivendo un contratto;
che analoghe considerazioni si impongono per la IG.ra , PT
la quale non poteva comprendere la portata di ciò che andava a sottoscrivere quale “coobbligata”; che le clausole sottoscritte dai IGg.ri
[...]
e , poco chiare e comprensibili, sono vessatorie in base PT Parte_2
alla disciplina contenuta nel Codice del Consumo, ed in particolare con l'articolo 35 del D.Lgs. n. 206/2005, con conseguente nullità delle stesse in assenza di prova che esse siano state oggetto di trattativa;
quale quinto motivo di opposizione, che è stato violato il disposto dell'articolo 117,
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza comma 1, T.U.B., in quanto il IG. non ha mai ricevuto una Parte_2
copia del contratto di finanziamento, sebbene ne avesse fatto richiesta;
che, inoltre, il T.A.N. ed il T.A.E.G. sono indicati solo in termini percentuali, senza che sia riportato il dettaglio delle condizioni in base alle quali essi possono essere modificati;
quale sesto motivo di opposizione, che la IG.ra ha sottoscritto il documento denominato “MODULO DI Parte_1
RICHIESTA” in qualità di “coobbligata”, che non giustifica in alcun modo l'assunzione di alcuna obbligazione da parte sua;
quale settimo motivo di opposizione, che la opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria;
quale ottavo motivo di opposizione, che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva ad agire per il credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova delle cessioni del credito dalla originaria contraente in suo favore;
che, peraltro, della presunta cessione del credito dalla alla veniva notiziata soltanto la CP_4 Controparte_1
IG.ra e non il mutuatario IG. ; quale nono motivo PT Parte_2
di opposizione, che la opposta non avrebbe nel suo oggetto sociale il recupero dei crediti;
quale decimo motivo di opposizione, che nel finanziamento oggetto di causa è stato applicato l'ammortamento c.d. “alla francese” e che nessun piano di ammortamento è stato consegnato al garante;
quale undicesimo motivo di opposizione, che la domanda monitoria
è improcedibile, per non avere l'opposta instaurato il tentativo di mediazione obbligatoria.
In virtù di quanto innanzi esposto i IGg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: Parte_2
accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1128/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIUSEPPINA NAZZARO, dichiaratasi anticipataria.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza Alla prima udienza, tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Si costituivano tardivamente la e la Controparte_1 Controparte_2
deducendo: che con atto sottoscritto in data 29/06/2018 la CP_1
ha conferito a (appartenente al Gruppo e
[...] Controparte_2 CP_1 CP_1
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di il Controparte_1
ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, come da verbale d'assemblea e conferimento del ramo d'azienda del 29/6/2018 avanti al notaio dott.ssa di Persona_2
Milano, Rep. n.80866 e Racc. n.15510; che a far data dal 01/07/2018, quindi, tutti i crediti gestiti da sono passati in titolarità Controparte_1
alla tra i quali anche il credito oggetto di causa;
che ha Controparte_2
provato che con contratto di cessione (ex art. 1260 c.c.) tra Parte_5
e del 19/12/2017 la ha
[...] Controparte_1 Controparte_1
acquistato da crediti pecuniari non performing; che Parte_5
l'opponente è infatti stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 30/08/2016; che é pertanto provato documentalmente che CP_2
ha acquistato ex art. 58 T.U.B. il portafoglio di tutti i crediti
[...]
deteriorati precedentemente acquistati da tra cui vi Controparte_1
sono quelli nei confronti degli opponenti;
che la prova dell'avvenuta cessione risulta, comunque, chiaramente dall'estratto dell'elenco crediti ceduti, c.d. annex (di cui si produce esclusivamente la pagina interessata e per motivi di privacy sono oscurati con omissis i dati riferiti ad altri debitori ceduti), contenente numero del finanziamento, l'intestatario dello stesso, la pregressa cedente;
che tale conferimento di ramo d'azienda è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B., producendo così, nei confronti dei debitori, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ed è conforme alla Disposizioni di attuazione di NC d'IA (Titolo V,
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza Capitolo 3, sez. II, art. 2 Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari
Finanziari); che l'opponente in più punti della citazione ha confessato giudizialmente ai sensi dell'art. 2733 c.c. di aver sottoscritto con
[...]
il contratto di prestito personale azionato, in qualità di Parte_5
coobbligata del IG. e quest'ultimo quale debitore principale Parte_2
(cfr. p. 1 citazione: “in data 13.03.2015, la IG.ra Parte_1
accompagnava il figlio presso i locali della Securlife – Parte_2
Agenzia Generale di Assicurazione, sezione n. A000369877, con sede in […] laddove, accanto alla firma appostavi da quest'ultimo […] ella stessa, a sua volta, apponeva accanto a quella del figlio, la sua firma olografa, esattamente nel riquadro […]”; che l'opponente ha confessato stragiudizialmente ex art. 2735 c.c. (doc. 2, seconda pagina, terza sottoscrizione) di aver “ricevuto, letto, compreso: il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consmatori (di seguito …le condizioni Pt_7
generali del Contratto che accetto/accettiamo integralmente senza riserva alcuna” e alla pag. 2 doc. 2 seconda sottoscrizione “di aver ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte di seguito “Contratto””; che l'opponente non ha contestato, tanto meno specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) le seguenti circostanze e i seguenti documenti: 1) di aver sottoscritto con il contratto di finanziamento azionato in Parte_5
sede monitoria, il suo perfezionamento e l'erogazione del prestito personale di cui al doc. 2 monitorio;
2) di non aver restituito la somma ingiunta;
3) l'estratto conto di cui al doc. 4 da cui risultano: il pagamento di n. 9 rate
(delle n. 84 pattuite), la decadenza dal termine in data 30/08/2016; un debito di € 18.936,86 in linea capitale;
che parte opponente lamenta il difetto di rappresentanza di perché in ricorso e nella Controparte_1
procura alle liti sarebbe indicato come procuratore il dott. Parte_3
mentre nell'attestazione di conformità sarebbe indicato come procuratore il dott. ; che l'eccezione sollevata da parte opponente è Persona_1
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza incomprensibile e, in ogni caso, infondata ed irrilevante;
che, innanzitutto l'opposizione a Decreto Ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, anche in ipotesi di eventuali vizi del D.I., che comunque non ricorrono nel caso in esame;
che, pertanto, ogni eventuale difetto di procura o rappresentanza – che peraltro non ricorre – è definitivamente sanato con la produzione della nuova procura alle liti per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo (docc.
1 e 2 e all. a) e b) comparsa), che introduce un giudizio a cognizione piena per il quale, come detto, eventuali vizi formali relativi alla fase monitoria sono del tutto irrilevanti;
che, ad ogni modo sia il dott. (doc. 7), sia il Pt_3
dott. (doc. 8) sono procuratori della come Per_1 Controparte_1
risulta altresì dalla Visura Storica (doc. 9); che il dott. , in Parte_8
qualità di “Direttore Generale e legale rappresentante di ”, ha CP_1
conferito procura speciale al dott. e del dott. Parte_3 Per_1
(v. docc. 7 e 8); che come risulta da visura C.C.I.A.A. di
[...] CP_1
che alla pagina 13 e 16 di 385 (del doc. 9) risulta che il dott.
[...]
è stato nominato Direttore Generale e legale rappresentante della Parte_8
NC con atto del 18/05/1995; che a pag. 17) e 18) di 385 del medesimo documento sono indicati dettagliatamente tutti i poteri in capo al dott. in estrinsecazione della rappresentanza sociale tra cui quello di Parte_8
“rappresentare la società di fronte a qualsiasi magistratura, di ogni grado sia ordinario che speciale…provvedere avvalendosi anche di soggetti terzi, a tutti gli adempimenti e le formalità necessarie per la realizzazione e il compimento delle operazioni previste in ciascuno dei suddetti atti e contratti…ad integrazione dei poteri prima d'ora conferiti, il potere di conferire procure a dipendenti e collaboratori della banca nonché a persone estranee alla stessa per il compimento e la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti”; che il
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza dott. e il dott. , cui il dott. ha conferito Parte_3 Per_1 Parte_8
procura, sono a loro volta muniti dei necessari poteri rappresentativi della
NC, giusta procura notarile docc. 7 e 8; che il dott. infatti, è stato Pt_3
correttamente investito dei poteri di ordinaria amministrazione in nome, conto e rappresentanza di e precisamente: “e) eIGere crediti e qualunque altra somma è o possa essere dovuta alla per qualsiasi titolo e da CP_1
chiunque…f)conferire a professionisti e legali incarichi professionali per
l'espletamento delle procedure di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extra giudiziale per il rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti…m) rappresentare la di fronte a qualsiasi CP_1
magistratura, di ogni grado…”; che il dott. , del pari, è stato Per_1
correttamente investito dei poteri di ordinaria amministrazione in nome, conto e rappresentanza di e precisamente: “d) eIGere crediti e qualunque altra somma è o possa essere dovuta alla per qualsiasi titolo e da CP_1
chiunque…e)conferire a professionisti e legali incarichi professionali per
l'espletamento delle procedure di contenzioso in sede tributaria, giudiziale ed extra giudiziale per il rimborso da parte dei debitori relativamente ai crediti acquistati e gestiti…j) rappresentare la di fronte a qualsiasi CP_1
magistratura, di ogni grado…”; che essa è munita della legittimazione attiva nei confronti degli opponenti, in virtùù del contratto di cessione del
19/12/2017 prodotto al doc. 3 monitorio;
che da tale contratto risulta che
“in nome proprio e in nome e per conto di (la Parte_5 CP_4
cedente), ha ceduto a il credito nei confronti degli Controparte_1
opponenti; che in tale contratto è indicato che, giusta contratto di cessione da a del Luglio 2012, quest'ultima ha Parte_5 CP_4
acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari e in Parte_5
medesima data ha conferito ad in qualità di Servicer, Parte_5
l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione e incasso dei predetti crediti (cfr. doc. 3 pag. 2/40 lettera B); che ha altresì CP_4
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza conferito ad idonea procura in data 01/12/2014 (cfr. Parte_5
doc. 3 pag. 1) per intervenire nel contratto di cessione “in nome proprio e in nome e per conto di ; che risulta pertanto corretto quanto CP_4
asserito in ricorso, posto che dall'atto di cessione di cui al doc. 3 monitorio si evince (ictu oculi) che è intervenuta nel contratto in Parte_5
nome proprio e in nome e per conto di e, per completezza, si CP_4
allega l'allegato del contratto di cessione contenente l'elenco dei crediti ceduti, all'interno del quale è indicato il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio (doc. 10); che stante la natura bilaterale del contratto di cessione del credito l'accettazione del debitore ceduto o la comunicazione della cessione a quest'ultimo sono irrilevanti;
che, in secondo luogo, se anche in ipotesi non si volesse ammettere la conoscenza della cessione da parte del debitore ovvero l'ininfluenza della stessa, va ricordato che – per giurisprudenza costante – la notificazione della cessione è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione (ex pluribus Cass., 28/01/2014, n. 1770; Cass.,
30/07/2004, n. 14610); che, in ogni caso, controparte non ha ancora saldato il suo debito per cui ella non ha interesse a sollevare l'eccezione, che potrebbe avere un senso, come detto, qualora avesse pagato erroneamente il cedente, dopo la cessione e a causa della mancata notifica della stessa;
che il contratto di cui al doc. 2 sottoscritto dai IGg.ri e , PT Parte_2
che non hanno disconosciuto o contestato le firme apposte, è valido e regolarmente perfezionato;
che il IG. , infatti, confessa di aver Parte_2
richiesto e ottenuto da un prestito personale e la IG.ra Parte_5
confessa di averlo sottoscritto in qualità di coobbligata;
che tale PT
finanziamento è stato richiesto presso la società Parte_4
che ha regolarmente sottoscritto il contratto e nulla rileva
[...]
che non sia identificato il legale rappresentante di tale società; che i debitori
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza hanno confessato stragiudizialmente (ex art. 2735 c.c.): - di aver ricevuto copia completa del contratto compilato in ogni sua parte (doc. 2 monitorio, pag. 2 seconda sottoscrizione: “io sottoscritto/coobbligato dichiariamo di avere ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte di seguito “contratto”); - “di aver ricevuto, letto e compreso il documento
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori (di seguito […] Pt_7
e le condizioni generali del contratto che accettiamo integralmente senza riserva alcuna”); che, peraltro, le Sezioni Unite Civili con sentenza n.
898/2018 hanno sancito che il contratto c.d. “monofirma”, sottoscritto cioè dal solo cliente, è valido;
che il contratto reca, inoltre, la data in cui la richiesta è stata preventivamente autorizzata in punto di condizioni economiche (ovvero il 10/03/2015), la data di sottoscrizione dei richiedenti naturalmente successiva, ovvero del 13/03/2015; che, a differenza di quanto tenta di asserire controparte, la data di sottoscrizione è presente e riportata peraltro dallo stesso opponente, ovvero il 13/03/2015; che in tale data gli opponenti sono stati identificati da un incaricato di (doc. 2 Parte_4
frontespizio); che nel caso di specie gli opponenti non hanno sottoscritto delle “condizioni generali di contratto” e, in ogni caso, le hanno approvate per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 c.c.; che, per di più, le clausole del contratto in oggetto, nonché la leggibilità dello stesso, non sono mai state contestate nel corso dell'esecuzione del rapporto, ma soltanto successivamente alla notifica del Decreto Ingiuntivo;
che, da ultimo si rileva che, a differenza di quanto tenta di asserire controparte, i clienti hanno confessato stragiudizialmente (doc. 2 seconda pagina, terza sottoscrizione) di aver “ricevuto, letto, compreso: il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (di seguito …le condizioni Pt_7
generali del Contratto che accetto/accettiamo integralmente senza riserva alcuna”; che gli opponenti hanno anche partecipato attivamente all'istruttoria precontrattuale consegnando alla finanziaria i documenti
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza attestanti i loro dati personali e le proprie condizioni economiche (doc. 11); che la IG.ra ha sottoscritto il contratto in qualità di Parte_1
coobbligata, cioè di obbligata in solido col debitore principale IG.
; che essa ha provato l'esistenza del credito azionato in via Parte_2
monitoria con la produzione del contratto (cfr. doc. 2 monitorio) ed allegando l'inadempimento degli opponenti;
che non vi è alcun obbligo di allegare il piano di ammortamento.
In virtù di quanto innanzi esposto la e la Controparte_1 CP_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in
[...]
quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 1128/2018; in ogni caso, accertare e dichiarare che CP_2
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 18.936,86
[...]
(ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (comunque entro i limiti di cui alla
L. n 108/1996 e ridotti di un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda monitoria fino al soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 04/10/2023 il procedimento N.R.G. 5751/2018 veniva riunito a quello N.R.G. 5750/2018, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 02/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Per ragioni di ordine logico e giuridico va esaminato prioritariamente
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza l'undicesimo ed ultimo motivo di opposizione, con cui gli opponenti hanno eccepito che la domanda monitoria sarebbe improcedibile, per non avere l'opposta instaurato il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 “ratione temporis” applicabile al presente giudizio.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, in base al disposto dell'articolo 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, soltanto laddove – a fronte dell'eccezione di parte o del rilievo “ex officio” entro e non oltre la prima udienza – il Giudice abbia assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, è poi possibile ritenere che in caso di mancato esperimento sia tenuto a dichiarare l'improcedibilità; laddove, invece, come nella vicenda in esame, il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 del D.Lgs. n.
28/2010 per espletare il tentativo di mediazione obbligatoria non sia stato assegnato dal Giudice alle parti, non è poi possibile ritenere improcedibile la domanda (monitoria).
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che vi sarebbe difetto di rappresentanza (o assoluta incertezza sull'identificazione) del legale rappresentante p.t. della
[...]
opposta, poiché il IG. indicato quale legale CP_1 Parte_3
rappresentante p.t. nel ricorso monitorio, è un soggetto diverso dal dott.
, indicato a sua volta quale legale rappresentante p.t. Persona_1
nell'atto di asseverazione di conformità in calce al ricorso per Decreto
Ingiuntivo. Inoltre gli opponenti hanno contestato tutta la documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria, tra cui in particolare la procura notarile di cui non si ha certezza se sia stata prodotta in originale o in fotocopia e, dunque, ne hanno impugnato il contenuto e la provenienza, di talché tali documenti non hanno alcuna efficacia probatoria.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, ferma restando l'effettiva incomprensibilità della doglianza di parte opponente, deve rilevarsi che come dedotto dall'opposta, sia il dott. Pt_3
(cfr. all. 7 della produzione di parte opposta), sia il dott. (cfr. all. Per_1
8 della produzione di parte opposta) sono procuratori della CP_1
come si evince dalla visura da essa depositata (cfr. pagg. 321 e 325
[...]
all. 9 della produzione di parte opposta). Inoltre il dott. , Parte_8
in qualità di “Direttore Generale e legale rappresentante di ”, ha CP_1
conferito procura speciale al dott. ed al dott. Parte_3 Per_1
(cfr. all.ti 7 e 8 della produzione di parte opposta), come risulta
[...]
anche da visura C.C.I.A.A. di ed alle pagine 13 e 16 di Controparte_1
385 (cfr. all. 9 della produzione di parte opposta) risulta che il dott.
è stato nominato Direttore Generale e legale rappresentante della Parte_8
NC con atto del 18/05/1995, mentre alle pagine 17 e 18 di 385 del predetto documento sono indicati analitica tutti i poteri in capo al dott. in estrinsecazione della rappresentanza sociale tra cui quello di Parte_8
“rappresentare la società di fronte a qualsiasi magistratura, di ogni grado sia ordinario che speciale…provvedere avvalendosi anche di soggetti terzi, a tutti gli adempimenti e le formalità necessarie per la realizzazione e il compimento delle operazioni previste in ciascuno dei suddetti atti e contratti…ad integrazione dei poteri prima d'ora conferiti, il potere di conferire procure a dipendenti e collaboratori della banca nonché a persone estranee alla stessa per il compimento
e la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti”. Inoltre, tanto il dott. quanto il dott. , cui il legale Parte_3 Persona_1
rappresentante p.t. dott. ha conferito procura, sono a loro volta Parte_8
muniti dei necessari poteri rappresentativi della NC, giusta procura notarile (cfr. all.ti 7 e 8 della produzione di parte opposta).
Quanto poi alla contestazione di tutta la documentazione prodotta dalla
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza parte opposta nella fase monitoria, essa è evidentemente del tutto generica e, come tale, inammissibile;
mentre per ciò che riguarda il disconoscimento della “procura notarile”, che pare doversi riferire alla procura conferita dal legale rappresentante p.t. al dott. (cfr. all. 1 della Parte_3
produzione della fase monitoria) essa costituisce documento in originale e, ad ogni modo, non si comprende come parte opponente possa eccepirne l'inefficacia probatoria sotto il versante del contenuto e della provenienza, trattandosi di procura conferita con atto notarile, dunque munita di efficacia probatoria fidefaciente ai sensi dell'articolo 2700 c.c.
Da ciò deriva che non vi è alcun difetto di rappresentanza in capo al legale rappresentante p.t. della opposta, né tanto meno alcuna incertezza sull'identificazione dello stesso, a nulla rilevando peraltro l'eventuale divergenza tra legale rappresentante p.t.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente lamenta che laddove l'errata individuazione del legale rappresentante p.t. della opposta, trattandosi di un documento indispensabile per la validità dell'atto e della sua notifica, eccepisce la nullità della notificazione, che deve considerarsi non pervenuto al destinatario.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, fermo restando che non si ravvisa alcuna erronea o omessa individuazione del legale rappresentante p.t., ogni eventuale vizio – comunque insussistente – della notifica del provvedimento monitorio agli opponenti risulta sanato dalla loro costituzione in giudizio, avendo il procedimento notificatorio raggiunto il suo scopo ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito che il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio sarebbe affetto da nullità per la mancata indicazione delle parti contraenti, risultando impossibile identificare il debitore ed il garante, nonché il legale
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza rappresentante p.t. della Parte_4
nonché difettando la prova dei poteri di quest'ultima quale procuratrice della , anche considerato che non si evince quale sia la Parte_5
data del documento depositato dalla opposta e denominato “MODULO DI
RICHIESTA”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, occorre premettere che entrambi gli opponenti IGg.ri PT
e non hanno in alcun modo
[...] Parte_2
disconosciuto di avere sottoscritto il contratto di prestito personale oggetto di causa e, dunque, di avere prestato il loro consenso in ordine alla sottoscrizione dello stesso;
parimenti, poi, neppure la parte opposta o l'originaria mutuante risultano avere mai contestato di avere sottoscritto tale contratto, di talché appare evidente come esso si sia validamente perfezionato tra le parti, a nulla rilevando peraltro la circostanza che non sia stato identificato il legale rappresentante p.t. della Controparte_5
Inoltre, dalla lettura del contratto (cfr. all. 2 della fase monitoria) risulta che la data in cui la richiesta è stata preventivamente autorizzata in punto di condizioni economiche è quella dell'11/03/2015), mentre quella in cui gli odierni opponenti, quali richiedenti il prestito, lo hanno sottoscritto, è il
13/3/2015. , diversamente da quanto dedotto dalla parte opponente, Pt_9
la data di sottoscrizione – che in ogni caso non costituisce requisito di validità del contratto - è presente e riportata peraltro dallo stesso opponente, ovvero il 13/03/2015.
Con il quarto motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la società finanziatrice avrebbe tenuto un comportamento contrario al principio di buona fede oggettiva nella fase precontrattuale e contrattuale, nonché in violazione della disciplina in materia di trasparenza contrattuale ed a tutela del consumatore: infatti, la IG.ra donna di età PT
avanzata il cui unito mezzo di sostentamento è un ridottissimo credito da
N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza CP_3 pensione, certamente non preparata professionalmente a comprendere il IGnificato di ciò che andava a sottoscrivere, ha sottoscritto un documento con caratteri estremamente ridotti ed ai limiti dell'illeggibilità; che, peraltro, alla pagina 1 del documento prodotto dall'opposta vi sono tre diversi contenuti, ovvero la richiesta di finanziamento da parte del IG.
, da “ per come sottoscritto si Parte_2 Parte_6
trasformava istantaneamente in un vero e proprio contratto, tanto che si legge testualmente “frontespizio del presente contratto”; che, dunque, il IG.
, senza neppur poter leggere le condizioni generali di Parte_2
contratto, senza avere conoscenza o conoscibilità dei tassi di interesse applicandi, né delle clausole, nemmeno quelle vessatorie, non era in condizione di rendersi conto che stava sottoscrivendo un contratto;
che analoghe considerazioni si impongono per la IG.ra , la quale non PT
poteva comprendere la portata di ciò che andava a sottoscrivere quale
“coobbligata”; che le clausole sottoscritte dai IGg.ri e PT
, poco chiare e comprensibili, sono vessatorie in base alla Parte_2
disciplina contenuta nel Codice del Consumo, ed in particolare con l'articolo
35 del D.Lgs. n. 206/2005, con conseguente nullità delle stesse in assenza di prova che esse siano state oggetto di trattativa.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, contrariamente a quanto argomentato dagli opponenti, sia la IG.ra
, sia il IG. , hanno sottoscritto la dichiarazione (cfr. PT Parte_2
all. 2 della produzione della fase monitoria) “di aver ricevuto, letto e compreso il documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori (di seguito […] e le condizioni generali del contratto che Pt_7
accettiamo integralmente senza riserva alcuna”, di talchè la relativa doglianza appare smentita documentalmente. Relativamente, poi, alla contestazione circa la vessatorietà di una o più clausole negoziali, essa deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza vessatorietà; in termini, tra le altre, Trib. Castrovillari del 13/7/2021, secondo cui “la stessa appare destituita di fondamento giacché manifestamente generica, non avendo parte opponente indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi (nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto). Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo – di contro – l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato
e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dalla medesima proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, dove la parte opponente non ha indicato, neppure in modo generico, quali sarebbero le ragioni della vessatorietà delle singole pattuizioni. Inoltre, come sancito dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ., n. 3307/2018) nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modello contrattuale intellegibile;
nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui firmata.
Con il quinto motivo di opposizione gli opponenti lamentano che sarebbe stato violato il disposto dell'articolo 117, comma 1, T.U.B., in quanto il IG.
non avrebbe mai ricevuto una copia del contratto di Parte_2
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza finanziamento, sebbene ne avesse fatto richiesta e che, inoltre, il T.A.N. ed il
T.A.E.G. sono indicati solo in termini percentuali, senza che sia riportato il dettaglio delle condizioni in base alle quali essi possono essere modificati.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Sul punto, premesso che come chiarito di recente dalla Prima Sezione della
Suprema Corte con ordinanza n. 18230/2024 la mancata consegna di copia del contratto bancario non integra la nullità di cui all'articolo 117, comma
1, T.U.B., deve osservarsi che nel caso di specie quanto dedotto dagli opponenti risulta smentito documentalmente (cfr. pag. 2 all. 2 della produzione della fase monitoria), stante la dichiarazione, da essi sottoscritta, di avere ricevuto copia completa del contratto compilato in ogni sua parte: “io sottoscritto/coobbligato dichiariamo di avere ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte di seguito
“contratto”.
Con il sesto motivo di opposizione la sola IG.ra ingiunta in PT
qualità di “coobbligata”, ha dedotto che tale qualifica non giustificherebbe in alcun modo l'assunzione da parte sua di alcuna obbligazione nei confronti della società finanziaria.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, risulta documentalmente provato (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria) che la opponente IG.ra ha sottoscritto Parte_1
il contratto di finanziamento quale “coobbligata”, figura che dal punto di vista del “nomen iuris” non riceve una propria autonoma e compiuta disciplina nel Codice Civile, ma che è certamente riconducibile all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'articolo 1294 c.c., trattandosi di un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme al mutuatario, nell'ottica di rafforzamento ed attuazione del diritto di credito della parte mutuante – funzione tipica, peraltro, della solidarietà passiva, che si concreta nella moltiplicazione dei debitori coobbligati nei cui
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza confronti il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, dunque, nella moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. -; del resto, altrimenti opinando, non si comprenderebbe il senso della sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto quale
“coobbligato”, laddove poi questi potrebbe liberarsi agevolmente dal vincolo contrattuale invocando l'irrilevanza giuridica della relativa qualificazione contrattualmente assunta, in spregio ai più elementari principi di buona fede oggettiva (altrimenti incentivandosi la stipulazione di contratti di prestito con la riserva mentale di poterli poi non onorare), di autoresponsabilità e di conservazione degli atti giuridici.
Ciò, del resto, ha trovato di recente conferma nella giurisprudenza di merito
– che si condivide per le ragioni di cui sopra – secondo cui "l'aver utilizzato in un contratto di prestito al consumo l'espressione “coobbligato”, è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale in quanto anche se tale espressione non trova rispondenza in alcun istituto, questa “deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c." (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, n.
2301/2020).
Né appare condivisibile quanto sostenuto da parte opponente, e cioè che l'assunzione dell'obbligazione a titolo di “coobbligato” sarebbe privo di giustificazione causale, con conseguente nullità dell'assunzione dell'obbligazione restitutoria, in quanto priva di meritevolezza: invero, nel caso di specie è pacifico che la IG.ra che ha sottoscritto il PT
finanziamento il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione sia la madre del mutuatario IG. , di talché l'assunzione della Parte_2
qualifica di “coobbligata” da parte sua risponde certamente ad uno specifico e concreto interesse, consistente appunto nel rafforzare la garanzia dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria del di lei marito e, dunque,
N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza CP_3 ad ottenere l'erogazione del finanziamento stesso.
Con il settimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che la opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, l'opposta ha dimostrato l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria producendo in giudizio:
- Copia del contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti completo delle condizioni economiche (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria);
- Estratto conto analitico della composizione del credito azionato in via monitoria, rinveniente dal finanziamento (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria).
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento, né tantomeno il IG. di avere Parte_2
ricevuto gli importi di cui al prestito, nè di avere adempiuto all'obbligazione di restituire gli importi richiesti mediante provvedimento monitorio (nè tantomeno hanno dimostrato di avervi adempiuto – cfr. Cass. Civ., SS.UU.,
n. 13533/2001), di talché tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
Con l'ottavo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva ad agire per il credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova delle cessioni del credito dalla originaria contraente in suo favore, anche considerato che della presunta cessione del credito dalla alla veniva CP_4 Controparte_1
notiziata soltanto la IG.ra e non il mutuatario IG. . PT Parte_2
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, la opposta ha fornito la prova della titolarità Controparte_1
attiva del diritto di credito fatto valere in via monitoria (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., n. 2951/2016), avendo fin dalla fase monitoria (cfr. all. 3)
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza depositato il contratto di cessione del 19/12/2017, dal quale risulta che la
“in nome proprio e in nome e per conto di (la Parte_5 CP_4
cedente), ha ceduto alla il credito nei confronti Controparte_1
dell'opponente; inoltre nel suddetto contratto è indicato che in forza di un precedente contratto di cessione dalla alla Parte_5 CP_4
del 2015, quest'ultima ha acquistato da un
[...] Parte_5
portafoglio di crediti pecuniari e in medesima data ha conferito ad
[...]
in qualità di l'incarico di svolgere l'attività di Parte_5 PT0
amministrazione, gestione e incasso dei predetti crediti (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria pag. 2/41 sub lettera B) e che la ha conferito ad idonea procura in data CP_4 Parte_5
14/12/2017 (cfr. all. 3 della fase monitoria, pag. 1) per intervenire nel contratto di cessione “in nome proprio e in nome e per conto di . CP_4
Inoltre, circa l'omessa comunicazione della cessione alla “coobbligata” IG.ra occorre considerare da un lato che la cessione del credito ha PT
natura bilaterale e, come tale, si perfeziona e produce l'effetto traslativo del diritto di credito nei confronti del debitore ceduto sulla base del semplice consenso tra creditore cedente e terzo cessionario, di talché la comunicazione e/o l'accettazione del debitore è del tutto irrilevante ai fini della validità della cessione medesima.
Con il nono motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che la opposta non avrebbe nel suo oggetto sociale il recupero dei crediti.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato: infatti, dalla lettura della visura depositata da parte opposta (cfr. pag. 3/59 dell'all. 3 della produzione di parte opposta) risulta che nell'oggetto sociale della stessa rientra anche “lo svolgimento delle attività necessarie per la gestione, la riscossione e l'eventuale cessione di tali crediti”.
Con il decimo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito che nel finanziamento oggetto di causa sarebbe stato applicato l'ammortamento c.d.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza “alla francese” e che nessun piano di ammortamento sarebbe stato consegnato al garante.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Per quanto riguarda la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” in un prestito a tasso fisso, quale quello contestato, è stato chiarito dalla Corte di
Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 che essa non determina alcun effetto anatocistico, né tantomeno illecito o vietato per l'ordinamento; inoltre, circa l'omessa consegna del piano di ammortamento si richiama quanto stabilito dal Tribunale di Milano con sentenza del 10/6/2021 del 10 giugno 2021, secondo cui, in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di mutuo non è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto. Inoltre, nella vicenda in esame nel contratto di prestito (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria) risulta chiaramente individuato l'ammontare delle rate (€ 360,00), il numero delle stesse (84 mesi), il capitale finanziato (€ 20.000,00) ed il T.A.N.
(11,99%), ragion per cui le condizioni economiche del prestito sono agevolmente evincibili dal documento contrattuale, a nulla rilevando la mancata consegna del piano di ammortamento.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
1128/2018 va confermato e, stante il disposto dell'articolo 653, comma 1,
c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, poiché l'opposizione è stata rigettata, sono poste
a carico di e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro e, considerate la natura, il valore (€ 18.936,86, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
1128/2018 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di delle spese Controparte_2
di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 07/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 5750/2018 + 5751/2018 - Sentenza