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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1161/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TA NO, OR
OT ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5157/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 18464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732300002579 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732300002579 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732300002579 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362100005044 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402100000195 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362200006414 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assenti il Comune di Nola e Publiservizi srl
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1 , impugna la sentenza n. 18464/11/2024 del 27/11/2024, depositata il 16/12/2024 , con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento n. 55732300002579, notificato in data 20/02/2024 avente ad oggetto i sottostanti e presupposti avvisi di accertamento esecutivo n. 19362100005044 per TARI 2015
(€ 1.324,66); n. 40402100000195 per IMU 2016 (€ 2.436,61); n. 19362200006414 per TARI 2017 (€ 921,90), che il contribuente deduceva di non aver mai avuto notificati, eccependo la prescrizione dei tributi e decadenza dell'azione accertatrice, con conseguente estinzione dei relativi crediti erariali.
“Sulla base della documentazione prodotta” la Corte di primo grado ha ritenuto che gli atti presupposti prodromici (gli avvisi) risultavano validamente notificati nelle date indicate (02/03/2022; 15/03/2022;
29/12/2022). Da ciò ha tratto la conseguenza che, non essendo stata proposta impugnazione avverso tali avvisi, sono inammissibili in questo giudizio “tutte le questioni” che li riguardavano, incluse sia le doglianze di vizi formali propri sia le questioni di prescrizione del tributo e/o decadenza dell'azione di accertamento e riscossione correlate a quegli atti, perché il contribuente non può rimettere in discussione la pretesa decorso il termine perentorio di impugnazione ex art. 21 D.Lgs. 546/1992. Con riguardo alla allegazione di fatti estintivi successivi alla notifica, in particolare una prescrizione maturata dopo le notifiche, la Corte ha affermato che il termine prescrizionale non è decorso “anche tenendo conto” della sospensione dei termini tra 8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per i soggetti del comma 2-bis) e 28 febbraio 2021, disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020. Con riguardo ai vizi formali dell'atto impugnato (completezza/elementi formali), la Corte ha ritenuto l'atto impugnato “pienamente rispondente al modello previsto per legge”
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo:
Primo motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente/inadeguata e “confusione” sul procedimento di notifica per compiuta giacenza;
si sostiene che il primo giudice avrebbe dato per “validamente notificati” gli avvisi senza affrontare l'assenza della CAD o della prova della sua spedizione/ricezione.
Secondo motivo: nullità della sentenza e della pretesa per mancata prova di invio e ricezione della CAD;
vengono richiamati arresti di legittimità (in atto sono citate, tra le altre, Sezioni Unite 10012/2021 e ordinanze
2024) sul punto che, in ipotesi di compiuta giacenza, la prova del perfezionamento passa per la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.
Terzo motivo: omessa, irregolare, inesistente notifica degli avvisi presupposti;
si insiste su lacune documentali
(anche “mancata indicazione dei motivi del mancato recapito”, “mancata prova delle fasi necessarie al perfezionamento della compiuta giacenza”) e si chiede la conseguente nullità del sollecito.
Ulteriore profilo di merito: prescrizione quinquennale dei tributi locali e decadenza dell'azione, con richiesta di annullamento del sollecito e degli avvisi, e richiamo al principio di illegittimità derivata degli atti consequenziali.
Si è costituito il Comune di Nola che insiste sul difetto di legittimazione passiva, prospettando la traslazione dei poteri sul concessionario;
in subordine, difende la ritualità della notifica e il rispetto dei termini.
Si è costituito Publiservizi S.r.l. che chiede rigetto, sostenendo che in notifica “diretta” a mezzo posta si applicherebbero regole del servizio postale ordinario e non L. 890/1982 (con non necessità di CAN/CAD), richiamando giurisprudenza e Corte cost. 175/2018; contesta il vizio motivazionale;
ribadisce il rispetto dei termini (anche per effetto sospensioni)
Nelle ulteriori memorie d'appello l'appellante deduce che anche accedendo alla tesi della “notifica postale diretta” (senza CAN/CAD), il materiale postale prodotto sarebbe incompleto perché non indica il motivo del mancato recapito, e ciò impedirebbe la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; qui viene portata espressamente a fondamento Cass. civ., Sez. V, ord. n. 23076/2025, oltre a SU 10012/2021.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
I capi della sentenza non devoluti sono passati in giudicato interno (acquiescenza implicita ai sensi dei principi generali del processo impugnatorio, applicabili al processo tributario ex art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992, nei limiti di compatibilità).
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione di merito;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014).
La controversia nel merito ruota attorno alla qualificazione del procedimento di notifica degli avvisi prodromici e alla sufficienza della prova del relativo perfezionamento, in particolare in ipotesi di mancata consegna e compiuta giacenza. La difesa degli appellati invoca la disciplina della notifica “diretta” a mezzo posta, con applicazione delle regole del servizio postale ordinario e conseguente non necessità di CAN/CAD. Nel caso in esame, deve ritenersi che le notificazioni degli atti prodromici, come emerge dai documenti versati in atto sin dal giudizio di primo grado, sia stata effettuata a mezzo posta in forma diretta (“notifica bianca”), ossia mediante invio di raccomandata A/R da parte del soggetto legittimato (concessionario), senza applicazione della disciplina speciale della L. 890/1982, operando invece le regole del servizio postale ordinario.
Costituisce orientamento costante in giurisprudenza ("in fine" ribadito, in motivazione, da Sez. 5, n. 21797 del 2020, da ultimo ripresa da Cass. civ. sez. trib., 31/07/2024, n.21604) quello a termini del quale, "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo (della) posta ed in modo diretto" - senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori - "degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n.
34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e 26 D.P.R.
n. 602 del 1973, contenuta nel ridetto articolo, è da intendersi nel senso che l'Amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell'intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte
(cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01), in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Nel caso in esame, tuttavia, si tratta di notifiche andate “in giacenza” e non ritirate. In questo caso pur se l'atto è stato spedito all''indirizzo del destinatario poiché la cartolina bianca non reca alcuna “firma” di soggetto che l'ha ricevuto, né è stato rifiutato, ma è ritornato in posta e poi non è stato ritirato , la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale: cioè una raccomandata informativa il CAD( prova spedizione e ricezione CAD).
Invero, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa"); hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
L'appellante deduce che la CAD non risulta spedita (e quindi manca la prova del perfezionamento), contestando la possibilità di ritenere validamente notificati gli avvisi
A fronte di tale specifica contestazione, l'onere probatorio del perfezionamento della procedura di notifica per compiuta giacenza richiede la produzione della CAD (e del relativo riscontro), non essendo sufficiente la sola attestazione dell'invio originario o la mera indicazione della giacenza, dovendosi garantire una ragionevole possibilità di conoscenza al destinatario secondo i principi richiamati da Cass. con ord. n. 9125 del 04/04/2024.
E' incontestato che l'avviso di ricevimento della raccomandata non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente, ma conteneva solo l'indirizzo del destinatario, il timbro di partenza e quello di compiuta giacenza. Ciò ha impedito la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod. civ. e, conseguenzialmente, determina la declaratoria di nullità della notificazione degli atti presupposti a quello impugnato (cfr. Cass.Civile Ord. Sez.
5 n.23076 dell'11.8.2025).
Pertanto, in difetto della CAD (o della prova del suo perfezionamento), le notifiche degli avvisi prodromici non possono ritenersi validamente perfezionate;
conseguentemente, viene meno il presupposto su cui la sentenza di primo grado ha fondato la preclusione e la legittimità della sequenza procedimentale.
La mancata valida notifica degli atti presupposti comporta l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato, che risulta privo del necessario presupposto conoscitivo-procedimentale; l'appellante ha correttamente fatto valere il vizio “a monte” mediante impugnazione dell'atto consequenziale.
Accertata l'assenza di atti interruttivi validamente notificati, la prescrizione quinquennale risulta maturata prima della notifica del sollecito (20/02/2024).
In assenza di atti interruttivi validi e non essendo applicabile l'art. 68 D.L. 18/2020 al caso di specie (mancando un titolo ritualmente notificato da cui discendano versamenti in scadenza), deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale dei crediti IMU/TARI azionati, con conseguente illegittimità del sollecito impugnato anche sotto tale autonomo e concorrente profilo.
Conseguenza di tanto è l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso del contribuente
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La novità, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata,
i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'originario ricorso del ricorrente compensa le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TA NO, OR
OT ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5157/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 18464/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732300002579 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732300002579 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732300002579 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362100005044 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402100000195 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362200006414 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assenti il Comune di Nola e Publiservizi srl
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Appellante, Ricorrente_1 , impugna la sentenza n. 18464/11/2024 del 27/11/2024, depositata il 16/12/2024 , con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento n. 55732300002579, notificato in data 20/02/2024 avente ad oggetto i sottostanti e presupposti avvisi di accertamento esecutivo n. 19362100005044 per TARI 2015
(€ 1.324,66); n. 40402100000195 per IMU 2016 (€ 2.436,61); n. 19362200006414 per TARI 2017 (€ 921,90), che il contribuente deduceva di non aver mai avuto notificati, eccependo la prescrizione dei tributi e decadenza dell'azione accertatrice, con conseguente estinzione dei relativi crediti erariali.
“Sulla base della documentazione prodotta” la Corte di primo grado ha ritenuto che gli atti presupposti prodromici (gli avvisi) risultavano validamente notificati nelle date indicate (02/03/2022; 15/03/2022;
29/12/2022). Da ciò ha tratto la conseguenza che, non essendo stata proposta impugnazione avverso tali avvisi, sono inammissibili in questo giudizio “tutte le questioni” che li riguardavano, incluse sia le doglianze di vizi formali propri sia le questioni di prescrizione del tributo e/o decadenza dell'azione di accertamento e riscossione correlate a quegli atti, perché il contribuente non può rimettere in discussione la pretesa decorso il termine perentorio di impugnazione ex art. 21 D.Lgs. 546/1992. Con riguardo alla allegazione di fatti estintivi successivi alla notifica, in particolare una prescrizione maturata dopo le notifiche, la Corte ha affermato che il termine prescrizionale non è decorso “anche tenendo conto” della sospensione dei termini tra 8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per i soggetti del comma 2-bis) e 28 febbraio 2021, disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020. Con riguardo ai vizi formali dell'atto impugnato (completezza/elementi formali), la Corte ha ritenuto l'atto impugnato “pienamente rispondente al modello previsto per legge”
L'Appellante, censura la sentenza impugnata deducendo:
Primo motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente/inadeguata e “confusione” sul procedimento di notifica per compiuta giacenza;
si sostiene che il primo giudice avrebbe dato per “validamente notificati” gli avvisi senza affrontare l'assenza della CAD o della prova della sua spedizione/ricezione.
Secondo motivo: nullità della sentenza e della pretesa per mancata prova di invio e ricezione della CAD;
vengono richiamati arresti di legittimità (in atto sono citate, tra le altre, Sezioni Unite 10012/2021 e ordinanze
2024) sul punto che, in ipotesi di compiuta giacenza, la prova del perfezionamento passa per la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.
Terzo motivo: omessa, irregolare, inesistente notifica degli avvisi presupposti;
si insiste su lacune documentali
(anche “mancata indicazione dei motivi del mancato recapito”, “mancata prova delle fasi necessarie al perfezionamento della compiuta giacenza”) e si chiede la conseguente nullità del sollecito.
Ulteriore profilo di merito: prescrizione quinquennale dei tributi locali e decadenza dell'azione, con richiesta di annullamento del sollecito e degli avvisi, e richiamo al principio di illegittimità derivata degli atti consequenziali.
Si è costituito il Comune di Nola che insiste sul difetto di legittimazione passiva, prospettando la traslazione dei poteri sul concessionario;
in subordine, difende la ritualità della notifica e il rispetto dei termini.
Si è costituito Publiservizi S.r.l. che chiede rigetto, sostenendo che in notifica “diretta” a mezzo posta si applicherebbero regole del servizio postale ordinario e non L. 890/1982 (con non necessità di CAN/CAD), richiamando giurisprudenza e Corte cost. 175/2018; contesta il vizio motivazionale;
ribadisce il rispetto dei termini (anche per effetto sospensioni)
Nelle ulteriori memorie d'appello l'appellante deduce che anche accedendo alla tesi della “notifica postale diretta” (senza CAN/CAD), il materiale postale prodotto sarebbe incompleto perché non indica il motivo del mancato recapito, e ciò impedirebbe la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; qui viene portata espressamente a fondamento Cass. civ., Sez. V, ord. n. 23076/2025, oltre a SU 10012/2021.
Nella seduta del 14 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che si passano ad esporre.
I capi della sentenza non devoluti sono passati in giudicato interno (acquiescenza implicita ai sensi dei principi generali del processo impugnatorio, applicabili al processo tributario ex art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992, nei limiti di compatibilità).
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento della sola questione di merito;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass 12002/2014).
La controversia nel merito ruota attorno alla qualificazione del procedimento di notifica degli avvisi prodromici e alla sufficienza della prova del relativo perfezionamento, in particolare in ipotesi di mancata consegna e compiuta giacenza. La difesa degli appellati invoca la disciplina della notifica “diretta” a mezzo posta, con applicazione delle regole del servizio postale ordinario e conseguente non necessità di CAN/CAD. Nel caso in esame, deve ritenersi che le notificazioni degli atti prodromici, come emerge dai documenti versati in atto sin dal giudizio di primo grado, sia stata effettuata a mezzo posta in forma diretta (“notifica bianca”), ossia mediante invio di raccomandata A/R da parte del soggetto legittimato (concessionario), senza applicazione della disciplina speciale della L. 890/1982, operando invece le regole del servizio postale ordinario.
Costituisce orientamento costante in giurisprudenza ("in fine" ribadito, in motivazione, da Sez. 5, n. 21797 del 2020, da ultimo ripresa da Cass. civ. sez. trib., 31/07/2024, n.21604) quello a termini del quale, "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo (della) posta ed in modo diretto" - senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori - "degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n.
34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e 26 D.P.R.
n. 602 del 1973, contenuta nel ridetto articolo, è da intendersi nel senso che l'Amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell'intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte
(cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01), in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Nel caso in esame, tuttavia, si tratta di notifiche andate “in giacenza” e non ritirate. In questo caso pur se l'atto è stato spedito all''indirizzo del destinatario poiché la cartolina bianca non reca alcuna “firma” di soggetto che l'ha ricevuto, né è stato rifiutato, ma è ritornato in posta e poi non è stato ritirato , la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale: cioè una raccomandata informativa il CAD( prova spedizione e ricezione CAD).
Invero, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa"); hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
L'appellante deduce che la CAD non risulta spedita (e quindi manca la prova del perfezionamento), contestando la possibilità di ritenere validamente notificati gli avvisi
A fronte di tale specifica contestazione, l'onere probatorio del perfezionamento della procedura di notifica per compiuta giacenza richiede la produzione della CAD (e del relativo riscontro), non essendo sufficiente la sola attestazione dell'invio originario o la mera indicazione della giacenza, dovendosi garantire una ragionevole possibilità di conoscenza al destinatario secondo i principi richiamati da Cass. con ord. n. 9125 del 04/04/2024.
E' incontestato che l'avviso di ricevimento della raccomandata non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente, ma conteneva solo l'indirizzo del destinatario, il timbro di partenza e quello di compiuta giacenza. Ciò ha impedito la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod. civ. e, conseguenzialmente, determina la declaratoria di nullità della notificazione degli atti presupposti a quello impugnato (cfr. Cass.Civile Ord. Sez.
5 n.23076 dell'11.8.2025).
Pertanto, in difetto della CAD (o della prova del suo perfezionamento), le notifiche degli avvisi prodromici non possono ritenersi validamente perfezionate;
conseguentemente, viene meno il presupposto su cui la sentenza di primo grado ha fondato la preclusione e la legittimità della sequenza procedimentale.
La mancata valida notifica degli atti presupposti comporta l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato, che risulta privo del necessario presupposto conoscitivo-procedimentale; l'appellante ha correttamente fatto valere il vizio “a monte” mediante impugnazione dell'atto consequenziale.
Accertata l'assenza di atti interruttivi validamente notificati, la prescrizione quinquennale risulta maturata prima della notifica del sollecito (20/02/2024).
In assenza di atti interruttivi validi e non essendo applicabile l'art. 68 D.L. 18/2020 al caso di specie (mancando un titolo ritualmente notificato da cui discendano versamenti in scadenza), deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale dei crediti IMU/TARI azionati, con conseguente illegittimità del sollecito impugnato anche sotto tale autonomo e concorrente profilo.
Conseguenza di tanto è l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso del contribuente
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La novità, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata,
i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'originario ricorso del ricorrente compensa le spese del doppio grado di giudizio