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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711 /2024, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposta
da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONZO SALVATORE (C.F. ), giusta mandato in atti C.F._2
-ATTRICE opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MURRI DELLO DIAGO
COSIMO (C. F. ), giusta mandato in atti C.F._3
-CONVENUTA opposta
Nonché CONTRO
CONTRO Controparte_2
(C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., -CONVENUTA opposta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 nella quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ha evocato in Parte_1
giudizio (di seguito, per brevità, e Controparte_3 CP_4 [...]
(di Controparte_2 seguito, per brevità, ) rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “In via CP_2
preliminare: - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'
Intimazione di pagamento n. 059 2024 9003287903000 di € 27.401,25 notificata in data
09.04.2024, per i motivi innanzi detti;
Nel merito: accertare e dichiarare, in accoglimento alla spiegata opposizione, l'illegittimità e comunque l'illegittimita e/o l'inefficacia e/o nullità della Intimazione di pagamento n. 059 2024 9003287903000 di €27.401,25 notificata in data 09.04.2024; condannare Controparte_5
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, comprensive dei
[...] diritti ed onorari di avvocato, oltre CPA come per legge, in favore dell'odierno opponente, con distrazione in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara distrattario.”.
Con il prefato atto l'attrice ha opposto l'intimazione di pagamento n. 059 2024
9003287903000 di € 27.401,25 notificata in data 09.04.2024 ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 05920190031510969000 notificata in data 15/02/2020.
A sostegno dell'opposizione ha dedotta la nullità della intimazione di pagamento impugnata e del relativo ruolo per carenza del diritto a riscuotere le somme intimate, atteso che la prodromica cartella esattoriale n. 059 2019 00315109 69000 era stato oggetto di annullamento con sentenza passata in giudicato emessa del Tribunale Civile di Lecce del
06.03.2023, GOT Dott. A. Bucato Capozza, nel procedimento avente numero di r.g.
2217/2020.
1.2. Regolarmente costituita, ha contestato la domanda attorea formulata nei propri CP_4
confronti rilevando la propria estraneità e carenza di responsabilità atteso che lo stesso Ente
Riscossore è soggetto non partecipe all'accertamento effettuato dall'Ente Impositore, nel caso di specie INVITALIA;
sul punto ha richiamato l'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 43/88, ai sensi del quale il Concessionario del Servizio “nel provvedere alla riscossione deve
pagina 2 di 5 attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati assegnati …”. Infine, ha precisato che nel giudizio di opposizione avverso la cartella è rimasta contumace e che, in esito, allo stesso, non ha ricevuto alcun provvedimento di discarico da parte di . CP_2
1.3. Benché regolarmente citata è rimasta contumace e, pertanto, all'udienza del CP_2
06.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.4. Il giudizio è stato istruito con la concessione dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., e con l'acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale.
2. All'udienza del 18.12.2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisone ai sensi dell'art. 281, sexies, III comma, c.p.c.
*****
3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Come allegato e provato da parte attrice la cartella di pagamento n.
05920190031510969000, notificata in data 15/02/2020, sottesa all'odierna intimazione di pagamento è stata oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce, iscritto al n. di ruolo 2217/2020.
Con sentenza n. 629/2023 il g.o.p. ha definito il relativo giudizio così espressamente statuendo: “accerta e dichiara l'illegittimità e l'inefficacia della cartella di pagamento
n.05920190031510969000 ed il relativo ruolo per avvenuta estinzione del credito presupposto”.
Come risulta, ancora, dalla documentazione versata in atti dall'attrice la predetta sentenza
è passata in giudicato per omessa impugnazione.
Da tanto deriva la nullità del consequenziale atto notificato, l'intimazione di pagamento per cui è causa, in quanto emessa in assenza di valido atto presupposto.
4. Passando al vaglio della questione delle spese di lite si osserva che parte opponente ha chiesto condannarsi gli enti convenuti in solido alla refusione delle predette in favore del procuratore anticipatario;
per parte sua, ha chiesto di essere tenuta indenne dal CP_4
pagina 3 di 5 pagamento delle spese di lite assumendo la propria estraneità rispetto alle determinazioni dell'ente impositore.
L'assunto di sul punto appare corretto e, in ogni caso, non adeguatamente CP_4
contrastato dalla difesa di parte opponente.
Risulta in atti, inoltre, il riscontro dell'ente riscossore alla pec del 11.04.2024 con la quale chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento. L'ente, pur Parte_1
dichiarando di non essere titolare della potestà impositiva e, pertanto, di non poter autonomamente apportare modifiche ai carichi iscritti a ruolo invitava il contribuente a compilare apposito modulo “per la richiesta di sospensione SL1” essendo la sospensione - tra l'altro espressamente prevista in caso di provvedimento giudiziale di annullamento della pretesa iscritta a ruolo - l'unica attività autonomamente richiedibile all'ente riscossore.
4.1. Le considerazioni che precedono importano la condanna della sola al CP_2
pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, mediante l'applicazione dei parametri minimi, in ragione dell'attività svolta e con una riduzione del 30% per la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche sottese all'opposizione e con esclusione, infine, della voce relativa alla fase istruttoria (trattandosi di procedimento documentalmente istruito).
Vanno compensate le spese tra le altre parti processuali.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della Intimazione di pagamento n. 059 2024 9003287903000 di €27.401,25 notificata in data 09.04.2024;
condanna Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1 lite che si liquidano in € 547,50 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Ponzo dichiaratosi anticipatario.
pagina 4 di 5 Compensa le spese nei rapporti tra le altre parti processuali.
Lecce, 22/01/2025
Il Giudice unico
Dott. Sergio Memmo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711 /2024, avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposta
da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PONZO SALVATORE (C.F. ), giusta mandato in atti C.F._2
-ATTRICE opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MURRI DELLO DIAGO
COSIMO (C. F. ), giusta mandato in atti C.F._3
-CONVENUTA opposta
Nonché CONTRO
CONTRO Controparte_2
(C.F. , in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., -CONVENUTA opposta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 nella quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ha evocato in Parte_1
giudizio (di seguito, per brevità, e Controparte_3 CP_4 [...]
(di Controparte_2 seguito, per brevità, ) rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “In via CP_2
preliminare: - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'
Intimazione di pagamento n. 059 2024 9003287903000 di € 27.401,25 notificata in data
09.04.2024, per i motivi innanzi detti;
Nel merito: accertare e dichiarare, in accoglimento alla spiegata opposizione, l'illegittimità e comunque l'illegittimita e/o l'inefficacia e/o nullità della Intimazione di pagamento n. 059 2024 9003287903000 di €27.401,25 notificata in data 09.04.2024; condannare Controparte_5
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, comprensive dei
[...] diritti ed onorari di avvocato, oltre CPA come per legge, in favore dell'odierno opponente, con distrazione in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara distrattario.”.
Con il prefato atto l'attrice ha opposto l'intimazione di pagamento n. 059 2024
9003287903000 di € 27.401,25 notificata in data 09.04.2024 ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 05920190031510969000 notificata in data 15/02/2020.
A sostegno dell'opposizione ha dedotta la nullità della intimazione di pagamento impugnata e del relativo ruolo per carenza del diritto a riscuotere le somme intimate, atteso che la prodromica cartella esattoriale n. 059 2019 00315109 69000 era stato oggetto di annullamento con sentenza passata in giudicato emessa del Tribunale Civile di Lecce del
06.03.2023, GOT Dott. A. Bucato Capozza, nel procedimento avente numero di r.g.
2217/2020.
1.2. Regolarmente costituita, ha contestato la domanda attorea formulata nei propri CP_4
confronti rilevando la propria estraneità e carenza di responsabilità atteso che lo stesso Ente
Riscossore è soggetto non partecipe all'accertamento effettuato dall'Ente Impositore, nel caso di specie INVITALIA;
sul punto ha richiamato l'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 43/88, ai sensi del quale il Concessionario del Servizio “nel provvedere alla riscossione deve
pagina 2 di 5 attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati assegnati …”. Infine, ha precisato che nel giudizio di opposizione avverso la cartella è rimasta contumace e che, in esito, allo stesso, non ha ricevuto alcun provvedimento di discarico da parte di . CP_2
1.3. Benché regolarmente citata è rimasta contumace e, pertanto, all'udienza del CP_2
06.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.4. Il giudizio è stato istruito con la concessione dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., e con l'acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale.
2. All'udienza del 18.12.2024, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisone ai sensi dell'art. 281, sexies, III comma, c.p.c.
*****
3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Come allegato e provato da parte attrice la cartella di pagamento n.
05920190031510969000, notificata in data 15/02/2020, sottesa all'odierna intimazione di pagamento è stata oggetto di opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce, iscritto al n. di ruolo 2217/2020.
Con sentenza n. 629/2023 il g.o.p. ha definito il relativo giudizio così espressamente statuendo: “accerta e dichiara l'illegittimità e l'inefficacia della cartella di pagamento
n.05920190031510969000 ed il relativo ruolo per avvenuta estinzione del credito presupposto”.
Come risulta, ancora, dalla documentazione versata in atti dall'attrice la predetta sentenza
è passata in giudicato per omessa impugnazione.
Da tanto deriva la nullità del consequenziale atto notificato, l'intimazione di pagamento per cui è causa, in quanto emessa in assenza di valido atto presupposto.
4. Passando al vaglio della questione delle spese di lite si osserva che parte opponente ha chiesto condannarsi gli enti convenuti in solido alla refusione delle predette in favore del procuratore anticipatario;
per parte sua, ha chiesto di essere tenuta indenne dal CP_4
pagina 3 di 5 pagamento delle spese di lite assumendo la propria estraneità rispetto alle determinazioni dell'ente impositore.
L'assunto di sul punto appare corretto e, in ogni caso, non adeguatamente CP_4
contrastato dalla difesa di parte opponente.
Risulta in atti, inoltre, il riscontro dell'ente riscossore alla pec del 11.04.2024 con la quale chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento. L'ente, pur Parte_1
dichiarando di non essere titolare della potestà impositiva e, pertanto, di non poter autonomamente apportare modifiche ai carichi iscritti a ruolo invitava il contribuente a compilare apposito modulo “per la richiesta di sospensione SL1” essendo la sospensione - tra l'altro espressamente prevista in caso di provvedimento giudiziale di annullamento della pretesa iscritta a ruolo - l'unica attività autonomamente richiedibile all'ente riscossore.
4.1. Le considerazioni che precedono importano la condanna della sola al CP_2
pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, mediante l'applicazione dei parametri minimi, in ragione dell'attività svolta e con una riduzione del 30% per la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche sottese all'opposizione e con esclusione, infine, della voce relativa alla fase istruttoria (trattandosi di procedimento documentalmente istruito).
Vanno compensate le spese tra le altre parti processuali.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della Intimazione di pagamento n. 059 2024 9003287903000 di €27.401,25 notificata in data 09.04.2024;
condanna Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese di
[...] Parte_1 lite che si liquidano in € 547,50 per esborsi ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Ponzo dichiaratosi anticipatario.
pagina 4 di 5 Compensa le spese nei rapporti tra le altre parti processuali.
Lecce, 22/01/2025
Il Giudice unico
Dott. Sergio Memmo
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