Decreto cautelare 2 febbraio 2026
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 27/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2026, proposto da
Stam s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Borgani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Colonnella, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
ARTA - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo (oggi ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Abruzzo), in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
ASL - Azienda Sanitaria Locale di Teramo, in persona del Direttore Generale in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo n. DPC026/315 del 27 novembre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Comune di Colonnella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN LL;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
La società ricorrente è titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DPC 026/96 del 12 maggio 2016, rilasciatale dalla Regione Abruzzo per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di fertilizzante organico nel Comune di Colonnella, più volte aggiornata con integrazioni, fino all’aggiornamento con prescrizioni n. DPC026/211 del 7 settembre 2022, rilasciato per un periodo di validità di dodici anni.
Con determinazione n. DPC026/315 del 27 novembre 2025 il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo ha sospeso con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera b), parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attività dell’installazione di cui all’AIA n. DPC026/211 del 7 settembre 2022, per un periodo di mesi sei e, comunque, fino al completo ripristino della funzionalità dell’installazione in conformità alle prescrizioni dell’AIA ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.
Con il medesimo provvedimento la Regione Abruzzo ha, altresì, diffidato la società ricorrente a:
1) provvedere, entro il termine di trenta giorni, all’avvio a trattamento di tutti i rifiuti presenti nell’installazione presso altri impianti autorizzati allo smaltimento e al recupero dei rifiuti;
2) ripristinare con immediatezza i sistemi di trattamento delle emissioni, in conformità al progetto approvato ed al Quadro Riassuntivo delle Emissioni autorizzato con l’AIA n. DPC026/211 del 7 settembre 2022, e mantenerli in esercizio fino al termine delle attività di cui al punto 1;
3) effettuare, entro il termine di novanta giorni, tutti gli interventi necessari per garantire che l’istallazione possa operare in conformità all’AIA;
4) trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, all’ARPA Abruzzo -Distretto di Teramo e alla ASL di Teramo - Dipartimento Prevenzione, entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al punto 3, una relazione tecnica nella quale si dia evidenza di aver effettuato quanto indicato ai precedenti punti, da sottoporre a verifica tecnica preventiva.
Con ricorso notificato il 26 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio 2026, la società ricorrente ha domandato, previa adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento della determinazione della Regione Abruzzo n. DPC026/315 del 27 novembre 2025, per i seguenti motivi:
a) difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in relazione alla sussistenza di situazioni di pericolo ambientale o sanitario (primo motivo);
b) violazione della disciplina di settore e carenza di istruttoria, in relazione all’accertamento del limite di emissione dell’ammoniaca (secondo motivo) e all’attendibilità del metodo di campionamento utilizzato (terzo motivo);
c) mancata contestazione del superamento dei limiti di concentrazione dei parametri delle emissioni in atmosfera (quarto motivo);
d) violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, per mancata effettuazione di controlli sulla componente odorigena dell’impianto (quinto motivo);
e) sproporzione della sanzione interdittiva adottata, con riferimento alla mancata indicazione di pericoli per la salute e per l’ambiente e all’omessa considerazione della pubblica utilità del servizio svolto dalla società ricorrente (sesto e settimo motivo).
Si è costituita formalmente in giudizio la Regione Abruzzo ed ha allegato la relazione difensiva inviata dal Dirigente del Servizio Rifiuti e Bonifiche all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Ha resistito al ricorso il Comune di Colonnella e ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse alla sua decisione, in considerazione della sopravvenienza di “atti e provvedimenti amministrativi che hanno ulteriormente confermato la necessità della sospensione già disposta con determina n. DPC026/315/2025”, in particolare della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo prot. n. 61287/26 del 13 febbraio 2026.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il Presidente del Collegio ha avvisato le parti di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, nonché della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo; indi la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Sussistono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per la Regione Abruzzo e le amministrazioni controinteressate in data 26 gennaio 2026, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio deve riqualificare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Colonnella nella memoria depositata in data 20 febbraio 2026, come eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’adozione, in data successiva alla proposizione del ricorso, della nota della Regione Abruzzo prot. n. 61287/26 del 13 febbraio 2026.
Nondimeno, al fine di garantire la completezza del contradditorio, il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, anche del rilievo officioso del predetto profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
L’eccezione di improcedibilità del ricorso, così come prospettata dal Comune di Colonella e dal Collegio, è fondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo deve essere ravvisata in un quid pluris che caratterizza l’atto di conferma, il quale, oltre a dichiarare - come l’atto meramente confermativo - l’esistenza di un precedente provvedimento, ne riafferma l’efficacia e la validità all’esito dello svolgimento di una nuova fase istruttoria ovvero della rinnovata valutazione degli interessi coinvolti (Consiglio di Stato, sezione III, 12 novembre 2025, n. 8853; sezione IV, 13 ottobre 2025, n. 8007; sezione V, 28 maggio 2025, n. 4635).
La distinzione tra le due categorie di atti rileva, sotto il profilo processuale, ai fini dell’impugnazione, non richiesta per l’atto meramente confermativo, ma necessaria per l’atto di conferma, a pena di improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento confermato.
Con la nota prot. n. 61287/26 del 13 febbraio 2026 la Regione Abruzzo ha preso atto degli esiti del nuovo sopralluogo effettuato dall’ARPA Abruzzo in data 21 gennaio 2026 (dal quale sono emerse circostanze nuove, non evidenziate durante il precedente sopralluogo effettuato in data 13 novembre 2025, quali la presenza di rifiuti ulteriori e diversi e l’inidoneità ovvero l’insufficienza delle attività poste in essere dopo la notificazione della determinazione della Regione Abruzzo n. DPC026/315 ad adempiere alle prescrizioni in essa contenute) ed ha, perciò, confermato la validità e l’efficacia dell’atto di diffida e contestuale sospensione dell’attività esercita dalla società ricorrente sino al 27 maggio 2026 e, comunque, fino alla verifica dell’adempimento di tutte le prescrizioni in esso contenute.
La nota prot. n. 61287/26 del 13 febbraio 2026 deve, perciò, essere qualificata come atto di conferma, dal momento che la Regione Abruzzo ha effettuato una nuova valutazione sulla scorta dei nuovi elementi acquisiti nella rinnovata fase istruttoria e ha adottato un atto di natura provvedimentale che sostituisce il provvedimento confermato, pur richiamandone integralmente il contenuto.
La parte ricorrente non ha impugnato la predetta nota, né, a fronte dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, ha manifestato l’intenzione di impugnarla con motivi aggiunti, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La società ricorrente non potrebbe, infatti, ritrarre alcuna utilità dall’annullamento della determinazione della Regione Abruzzo n. DPC026/315 del 27 novembre 2025, in quanto l’attività resterebbe comunque sospesa per effetto della nota prot. n. 61287/26 del 13 febbraio 2026.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del controinteressato Comune di Colonnella, nella misura indicata nel dispositivo.
La mancanza di difese in senso sostanziale da parte della Regione Abruzzo giustifica la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente.
Non sono dovute le spese ai controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la Regione Abruzzo.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Colonnella le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Non sono dovute le spese ai controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RM PA, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
AN LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | RM PA |
IL SEGRETARIO