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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 970/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 31.01.2025
da
, con l'avv. BAUDUCCO Parte_1
VALERIA, come da procura in atti;
e da
, con l'avv. BAESSATO MARCO, come da procura in atti;
Parte_2
- Ricorrenti-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica della regolamentazione di affidamento e mantenimento figli nati da genitori non coniugati.
CONCLUSIONI CONGIUNTE RICORRENTI:
“ricorrono avanti codesto Ill.mo Tribunale di Padova ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c.
affinché, a modifica delle condizioni recepite con il decreto depositato il 2
13.11.2019, nel superiore interesse del figlio minore , Persona_1
voglia accogliere le seguenti congiunte conclusioni
1. la responsabilità genitoriale sul figlio resta condivisa, con Persona_1
collocamento e residenza prevalente presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. attesa l'età di , oggi tredicenne, le frequentazioni col padre Persona_1
saranno gestite compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore tenendo altresì conto degli impegni lavorativi dei genitori. Salvo
diverso e migliore accordo, il minore starà con il papà un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera con prelievo del papà dalla casa materna nella fascia oraria 18.00-19.00, sino al lunedì mattina con rientro a scuola a cura paterna (o di persona da lui autorizzata); un pomeriggio infrasettimanale con pernotto (indicativamente il martedì) sino al mercoledì mattina con rientro a scuola a cura del papà o di persona da lui autorizzata. Con riferimento alle frequentazioni infrasettimanali, il padre andrà a prendere a casa Persona_1
della madre nella fascia oraria 18.00- 19.00 due martedì al mese, mentre gli altri due martedì su base mensile sarà la mamma ad accompagnare
[...]
a casa del papà, sempre nella fascia oraria 18.00-19.00; durante le Per_1
festività di Natale, trascorrerà ogni anno con il papà la vigilia di Natale Per_1
(24.12) con pernotto presso il padre e rientro a sua cura o di persona da lui autorizzata la mattina del 25.12 entro le ore 10.00 a casa della mamma, con cui trascorrerà ogni anno il giorno di Natale. Il periodo successivo sarà così diviso 3
ad anni alterni: dal 26.12 mattina al 1.01 pomeriggio con un genitore e dal 1.01
pomeriggio al 6.01 con l'altro genitore, considerando, per la gestione futura dell'alternanza, che nelle festività appena trascorse (2024-2025), è stato Per_1
con la mamma il primo periodo e con il papà il secondo. Le vacanze scolastiche pasquali e le vacanze scolastiche di carnevale seguiranno l'alternanza: nel 2025
starà con la mamma durante le vacanze di carnevale e con il Persona_1
papà le vacanze pasquali;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 15.06 di ogni anno. In caso di mancato accordo, avrà preferenza negli anni pari la mamma, negli anni dispari il padre;
quanto ai ponti legati ad una vacanza scolastica, essi saranno trascorsi dal minore con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana di competenza;
nella giornata del compleanno del minore i genitori concorderanno rispettivi momenti così che entrambi possano condividere con il figlio un tempo di festeggiamento;
nella giornata di compleanno dei genitori verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con il figlio una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena.
Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16.00 ovvero dalle 16.00 in poi);
3. il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora Per_1 [...]
la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio . Tale somma verrà corrisposta Persona_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 12 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione annuale a decorrere da gennaio 2026; 4
4. i genitori parteciperanno paritariamente nelle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, da intendersi qui per richiamato;
5. l'assegno unico (o ogni altra misura in sua modifica o sostituzione) sarà
percepito interamente dalla signora cui spetterà Parte_1
l'onere di attivarsi con il competente Ente previdenziale per l'ottenimento dell'assegno;
6. con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di nulla avere a pretendere, una nei confronti dell'altro, per qualsiasi pregresso ed eventuale titolo di credito e/o debito inerente il figlio come ad esempio per Persona_1
l'assegno unico pregresso e le spese straordinarie anticipate da ciascun genitore;
7. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine della tutela della crescita armonica ed equilibrata del figlio e di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del medesimo;
8. le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e per il passaporto
9. spese legali compensate.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.” 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(la resistente è nata a Lima, in [...]) appare quindi necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e,
in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alle stesse.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7
del Reg. CE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità
dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Quanto alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996
che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità
genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, il figlio minore risiede con il padre nel comune di
NO NT (PD) (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008,
che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti 6
di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente”. Nel caso in esame sia il ricorrente che il minore risiedono in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della prole rileva l'art. 15 del Regolamento (CE) n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'AJa del 23.11.2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello
Stato di residenza abituale del creditore”
Nella fattispecie in esame il ricorrente e il figlio minore risiedono prevalentemente a NO NT (PD); ne consegue che nel caso concreto,
essendo il minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte e della legge applicabile, va osservato che l'accordo intervenuto tra le parti, in relazione alla modifica delle condizioni di cui al decreto di regolamentazione primaria,, con riferimento ai punti dall' 1) al 6) e dei punti 7) e 8) delle rassegnate conclusioni congiunte, appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto dello stesso. 7
Con riferimento, infine, al punto 5) delle rassegnate conclusioni congiunte si evidenzia che, lo stesso è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, spese interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, a modifica del decreto del 13.11.2019:
1. Prende atto dei punti dall' 1) al 6) e dei punti 7) e 8) delle rassegnate conclusioni congiunte;
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.03.25
Il Giudice relatore
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari