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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3887 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. to Parte_1
ESPOSITO ARMANDO SALVATORE giusta mandato in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp. te te rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24.06.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo che il CTU aveva omesso di valutare correttamente il quadro patologico da cui risulta essere affetta. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituito l'CP_1 chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuto non necessario un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.09.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr
Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011;
Cass. 15882/2015: nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva
(cfr in tal senso Cass. Sez. L-, Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Ciò premesso, rileva questo Giudice, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie da cui il medesimo è affetto e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
A ben vedere, dagli elementi emersi dall'evidenza clinica e dalla disamina della copiosa documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e portata in visione il Ctu ha formulato la seguente diagnosi: "Disturbo depressivo cronico in assenza di aspetti psicotici in buon controllo farmacologico;
diabete tipo 2 non complicato;
tiroidite di Hashimoto, gozzo nodulare in trattamento sostitutivo".
Il Ctu ha ritenuto che allo stato attuale, visitata per due volte la ricorrente, esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita ed acquisita ulteriore documentazione (in particolare la copia cartella clinica integrale del dipartimento psichiatrico 1999-2025) non sussistono le condizioni legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ha precisato che il diario clinico dimostra prolungatissimo benessere psichico o disturbi molto molto modesti, ciò in ovvia costanza di adeguato trattamento, sottolineando di dover valutare, ovviamente, la realtà clinica effettiva sotto terapia e non quello che sarebbe il quadro in assenza di terapia.
Ha rimarcato la costante assenza di viraggio o innesto psicotico, l'assenza di disturbi comportamentali (ad eccezione di qualche recentissima segnalazione di abusi alimentari), l'assenza di disturbi depressivi gravi,
l'assenza di importanti disturbi d'ansia, l'assenza di deterioramento cognitivo, ipotizzando un verosimilmente inconscio tentativo di strumentalizzazione ed enfatizzazione della malattia onde assicurarsi il massimo accudimento possibile.
Superate le barriere difensive, invero, il Ctu ha evidenziato la sussistenza solo di un moderato rallentamento psicomotorio con importante ideazione ipocondriaca e ripetuta asserzione di necessità di accudimento globale e continuativo.
In conclusione, non ha ritenuto sussistente il diritto al beneficio richiesto della indennità di accompagnamento.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali. Non risultano dunque riscontrati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica (la cui fonte va indicata), nè affermazioni scientificamente errate (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, le doglianze contenute nel ricorso non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal Ctu.
Come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass.
15882/2015 cit.).
Il ricorso va dunque disatteso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese processuali
In Salerno lì 16.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3887 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. to Parte_1
ESPOSITO ARMANDO SALVATORE giusta mandato in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp. te te rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 24.06.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo che il CTU aveva omesso di valutare correttamente il quadro patologico da cui risulta essere affetta. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituito l'CP_1 chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuto non necessario un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.09.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr
Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011;
Cass. 15882/2015: nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva
(cfr in tal senso Cass. Sez. L-, Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Ciò premesso, rileva questo Giudice, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie da cui il medesimo è affetto e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
A ben vedere, dagli elementi emersi dall'evidenza clinica e dalla disamina della copiosa documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e portata in visione il Ctu ha formulato la seguente diagnosi: "Disturbo depressivo cronico in assenza di aspetti psicotici in buon controllo farmacologico;
diabete tipo 2 non complicato;
tiroidite di Hashimoto, gozzo nodulare in trattamento sostitutivo".
Il Ctu ha ritenuto che allo stato attuale, visitata per due volte la ricorrente, esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita ed acquisita ulteriore documentazione (in particolare la copia cartella clinica integrale del dipartimento psichiatrico 1999-2025) non sussistono le condizioni legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento.
Ha precisato che il diario clinico dimostra prolungatissimo benessere psichico o disturbi molto molto modesti, ciò in ovvia costanza di adeguato trattamento, sottolineando di dover valutare, ovviamente, la realtà clinica effettiva sotto terapia e non quello che sarebbe il quadro in assenza di terapia.
Ha rimarcato la costante assenza di viraggio o innesto psicotico, l'assenza di disturbi comportamentali (ad eccezione di qualche recentissima segnalazione di abusi alimentari), l'assenza di disturbi depressivi gravi,
l'assenza di importanti disturbi d'ansia, l'assenza di deterioramento cognitivo, ipotizzando un verosimilmente inconscio tentativo di strumentalizzazione ed enfatizzazione della malattia onde assicurarsi il massimo accudimento possibile.
Superate le barriere difensive, invero, il Ctu ha evidenziato la sussistenza solo di un moderato rallentamento psicomotorio con importante ideazione ipocondriaca e ripetuta asserzione di necessità di accudimento globale e continuativo.
In conclusione, non ha ritenuto sussistente il diritto al beneficio richiesto della indennità di accompagnamento.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali. Non risultano dunque riscontrati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica (la cui fonte va indicata), nè affermazioni scientificamente errate (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, le doglianze contenute nel ricorso non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal Ctu.
Come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass.
15882/2015 cit.).
Il ricorso va dunque disatteso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese processuali
In Salerno lì 16.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino