Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2001, n. 7937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7937 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 3 O . B N E 1 7937/0 1 , E 1 9 N 9 O 1 ) I - E Z 1 1 A C - R 1 A T 2 S P I . I G L E D 0 R 3 E A E C D I REPUBBLICA IT 6 E D 4 T E U . N T E N T S . OME DE POP R E T A S I ( R MA DI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto Comodato SEZIONE TERZA CIVILE Sentinga ginolice росс Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 8905/99 Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco Cron. 18256 -Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. DURANTE Consigliere - Ud. 23/04/01 Dott. Bruno MANZO - Rel. Consigliere - Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO DE' MEDICI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO ORATINO SITEO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 43/98 del Giudice di pace di CAMPOBASSO, emessa il 07/03/98 e depositata il 2001 12/03/98 (R.G. 228/97); 781 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Leopoldo DE' MEDICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1997, il Gruppo Sportivo Ciclistico Oratino-Siteo citava in giudizio RO AN dinanzi al giudice di pace di Campobasso, deducendo che a seguito del tesseramento aveva provveduto a concedere in comodato allo stesso materiale vario per uso sportivo ed aveva altresì sostenuto il costo del tesseramento e le spese mediche. Dopo pochi giorni dal tesseramento ed una sola gara disputata, il AN aveva manifestato la propria intenzione di interrompere l'attività agonistica, senza tuttavia, provvedere nonostante le richieste, a restituire il materiale ricevuto in comodato. Il Gruppo sportivo Oratino-Siteo chiedeva quindi la condanna del AN al pagamento della somma di lire 1.325.000, oltre all'ulteriore risarcimento in via equitativa dei danni arrecati. I l convenuto in giudizio si costituiva della domanda pereccependo l'inammissibilità incertezza del petitum e contestandone, comunque, il fondamento. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni materiali, biologici e morali subiti a causa di comportamenti scorretti del Gruppo sportivo. 3 r Il giudice di pace, con sentenza del 13 marzo 1998, condannava il AN al pagamento in favore del Gruppo Sportivo Ciclistico Oratino- della somma di lire 1.040.000; respingevaSiteo la domanda riconvenzionale;
condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali. Avverso questa sentenza il AN propone ricorso per cassazione affidato ad tre motivi. Il Gruppo sportivo Ciclistico Oratino-Siteo non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il AN svolge tre motivi di ricorso e li tratta congiuntamente. Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione e SS. C.C. nonchédell'art. 1803 l'omessa, insufficiente e contraddittoria, oltre che erronea, motivazione su punti decisivi della controversia. Con il secondo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 c.p.C. e 23 Cost., nonché l'omessa, insufficiente e motivazionecontraddittoria, oltre che erronea, su punti decisivi della controversia. Con il terzo deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria, motivazione su punti decisivi oltre che erronea, della controversia. Il ricorso è inammissibile. 4 Я L'art. 113, comma 2, c.p.c., stabilisce il giudice di pace decide secondo equità le che cause il cui valore non eccede lire due milioni. A sua volta l'art. 339, comma 3, c.p.c, dispone che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità>>. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici, con la sentenza del 14 dicembre 1998, n. 12542 (ma v. pure Cass. S.U. 23 settembre 1998, n. 9493) hanno affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non milioni valore questoeccede le lire due determinabile in base agli artt. 10 e seguenti cod. proc. civ. ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza ○ altra questione preliminare di rito di merito о abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza;
la sentenza è, diversamente, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore alle lire due milioni e ciò anche 5 r nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto>>. Nel caso di specie, il Gruppo Sportivo come risulta dalla Ciclistico Orano-Siteo, dello stesso ricorso per cassazione narrazione proposto dal AN aveva richiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di lire 1.325.000, nonché al risarcimento dei danni, da contenersi, dopo la somma all'importo sopra indicato, nei limiti di competenza del giudice di pace. che a normaCiò premesso, tenuto conto 10, secondo comma c.p.c. le domandedell'art. proposte contro la stessa persona si sommano ai fini della determinazione del valore della causa e considerato che la condanna per le due domande era stata richiesta entro i limiti di competenza del giudice di pace (pari a lire cinque milioni: art. 7 c.p.c.), deve necessariamente pervenirsi alla conclusione che la domanda era eccedente le lire due milioni. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile, poiché la sentenza, resa in causa di valore eccedente le lire due milioni, era appellabile e non ricorribile per cassazione. 6 刀 Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 23 aprile 2001. IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE Vilshieſt, mini IL CANCELLIG E 01 Giovanni AT Depositata in Cancelleria oggi, Il 1-2-6-1-U-2001-------- IL CANCELLIERE C1 E CAS R P Giovanni AT O L L 4 O 7 B .3 E N ) E , E N 1 C IO 9 9 A Z 1-1 A P R I -1 IST D 1 2 G E E . IC L R 9 D A 3 D IU E E T G 6 SEN 4 E . T.N T E T R (IS A