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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2024, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 442 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5382 dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sabino Francesco Nanula, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 16.09.2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.09.2022, impugnava il provvedimento Parte_1
del 14.10.2021 con cui l' le ingiungeva il pagamento della somma di € 14.041,52 a CP_1 CP_1
titolo di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. INVCIV N. 07764932, domandando che fosse dichiarato nullo o annullato.
A tal fine deduceva che: con verbale di accertamento del 13.06.2018 veniva riconosciuta beneficiaria di pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento a far data dall'01.05.2018; a seguito di visita di revisione del 15.05.2019 veniva riconosciuta invalida al 100% dalla stessa data;
con provvedimento del 30.01.2020 l' le comunicava di dover procedere al recupero delle somma CP_1 pari ad € 3.713,58 erogata sulla pensione dall'01.01.2019 al 31.12.2019 perché non dovuta;
con il provvedimento del 14.10.2021, preceduto dalla comunicazione del 25.07.2021 con cui l' CP_1 ricalcolava la pensione ad essa spettante dall'01.05.2019, l'Ente le comunicava di dover procedere al
1
recupero dell'ammontare in epigrafe in ragione della corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante.
La ricorrente argomentava dunque che l' non aveva emesso alcun provvedimento di revoca CP_1 dell'indennità di accompagnamento e che ciò non era neppure affermato nel verbale di visita di revisione del 15.05.2019.
Sosteneva poi l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. in ragione della natura del credito vantato e dell'affidamento ingenerato dalla condotta dell'Istituto.
Si costituiva in giudizio l' argomentando che la revoca dell'indennità di accompagnamento CP_1
faceva seguito al verbale di visita di revisione del 15.05.2019, notificato in data 28.09.2019, con cui la veniva riconosciuta invalida al 100% ex artt. 2 e 12 L.118/1971. Tanto, dunque, Pt_1 legittimava l'istituto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate.
La causa veniva istruita documentalmente.
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Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
La ricorrente ha agito in giudizio perché sia dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall' con nota del 25/7/2021, relativa al recupero dell'indennità di accompagnamento percepita CP_1 insieme alla pensione di inabilità per il periodo dall'1.6.2019 al 31.8.2021.
Sostiene la ricorrente che la somma riscossa in detto periodo non sarebbe ripetibile sia perché manca un provvedimento di revoca espresso sia ai sensi dell'art. 52 della L. n. 88/1989, perché riscossa in buona fede, rientrando nel potere dell' sospendere l'erogazione della prestazione CP_1
revocata entro 90 giorni dalla revisione.
Di diverso avviso è l' , che sostiene che nelle azioni di ripetizione di indebito sia il ricorrente CP_1
che intende far valere un diritto onerato di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di quel diritto e, poiché nel caso di specie, ai fini dell'erogazione della prestazione la ricorrente non possedeva più il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento, il recupero dell'indebito è legittimo.
In particolare l' ha fornito la prova come la ricorrente, sottoposta a visita di revisione in data CP_1
15/5/2019, sia stata dichiarata invalida nella misura del 100%, non avendo dunque più diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (prestazione riconosciuta in precedenza). L' ha CP_1 fornito la prova di aver notificato il verbale di revisione all'interessata (il plico è stato ritirato in data 28/9/2018).
Non risulta che il verbale sanitario sia stato impugnato dall'interessata.
Ebbene, così ricostruita la vicenda, ritiene queste Giudice che le somme richieste dall' siano CP_1
ripetibili.
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La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge – è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite [si vedano al riguardo le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello di Bari in precedenti conformi (Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza n.715/2022 pubbl. il 08/04/2022 – RG n. 2188/2019 – est.
Dott.ssa Isabella Calia), che, essendo pienamente condivise vengono di seguito riportate in termini sostanzialmente integrali].
Trattasi della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5 e con specifico riferimento all'indebito assistenziale determinato dalla carenza di requisiti sanitari, a seconda dell'epoca della erogazione, del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n.
425; della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3; L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 ed infine D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n.
326.
Dispone, in particolare, l'art. 5, comma 5, D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data della accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Di analogo tenore appare l'art. 37, comma 8, l. n. 448 del 1998 secondo cui "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".
In precedenza, già l'art.
3-ter del D.L. n. 323/96 aveva previsto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvedesse, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
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Sul punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., dell'art. 1, commi 260, L. 23 dicembre
1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal
D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost. (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
La giurisprudenza della Consulta, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha, tuttavia, ritenuto che operi anche in materia di indebito assistenziale un principio di settore per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Costituzionale ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale” (Cass. n. 12406/2003).
La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che l'indebito assistenziale non è materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., individuando per contro in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate una articolata disciplina, che muta a seconda che la ragione che ha dato luogo alla prestazione non dovuta afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici, ovvero a questioni di altra natura.
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In termini generali, la Corte ha precisato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass n. 16080/2020; Cass. 26036/2019; Cass. n.
11921/2015; Cass n. 1446/2008).
Nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è, pertanto, affermato un “principio unico di settore” in forza del quale la generale regola civilistica in materia di indebito (art. 2033
c.c.) cede il passo alla regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando “l'errore” non è riconducibile al beneficiario.
In tal senso, da ultimo, Cassazione 30.06.2020, n. 13223: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Restano, per contro, disciplinate dall'art. 2033 c.c. unicamente le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, ovvero allorquando difetti qualsiasi rapporto assistenziale, mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 1446/2008; Cass. 23 agosto 2003, n. 12406).
In altri termini, le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali e assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel solo caso di dolo del beneficiario.
Tornando al caso in esame, non può affermarsi che la ricorrente, che abbia ricevuto il verbale sanitario, si trovi in una situazione di buona fede circa la prosecuzione dell'erogazione della prestazione (indennità di accompagnamento).
Non può essere tutelata la posizione di chi, ricevuto il verbale di revisione e dunque avvisato del venir meno del requisito sanitario per usufruire di una certa prestazione, abbia continuato a percepire tale prestazione incompatibile con lo stato sanitario accertato.
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L'operato dell' , che ha comunicato tempestivamente alla ricorrente l'esito della visita di CP_1
revisione, è stato corretto ed è sufficiente ad escludere la buona fede della ricorrente.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle norme e dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, ricorrendo nella specie una delle ipotesi che a priori escluda il legittimo affidamento della ricorrente (a cui era stato comunicato in data 28/9/2019 l'esito della visita medica di revisione), i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati dall' a titolo di CP_1 indennità di accompagnamento sono ripetibili e devono essere restituiti dalla ricorrente per l'intero periodo richiesto nella comunicazione datata 25/7/2021.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Nonostante la soccombenza, nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico della ricorrente ed a favore dell' , essendo presente in atti la dichiarazione di esonero di cui all'art. CP_1
152 disp. att. c.p.c. (depositata congiuntamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del
20.5.2024).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
12/9/2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese dell' , in ragione della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. CP_1
att. c.p.c.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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