Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Le deposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reati connessi in danno reciproco le une delle altre, sono -in linea di principio- ammissibili ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen. Dette dichiarazioni, tuttavia, saranno inutilizzabili nel caso esse abbiano contenuto autoindiziante, dal momento che, in tale ipotesi, l' audizione testimoniale della parte lesa avrebbe dovuto essere sospesa per una accertata e sopravvenuta incompatibilità a deporre. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nella fase di merito la persona offesa ebbe a rendere dichiarazioni dalle quali non era derivato alcun aggravamento della sua posizione, ha ritenuto che correttamente detta dichiarazione era stata utilizzata ai fini della decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/1999, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dal Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 2.2.1999
Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
Dott. Lucio Toth Consigliere N. 199
Dott. Carlo Cognetti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 11.240/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SI PI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 7.1.1997. Sentita la relazione del consigliere dr. Sandro Occhionero e udite le conclusioni del sostituto procuratore generale dr. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché quelle del difensore dell'imputato, avv. Giancarlo Chiodi di Fabriano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione L'11.8.1991 verso le ore 8,30 presso la stazione ferroviaria di Fabriano l'appuntato dei CC. PI SI procedeva al controllo di un'auto in sosta nel piazzale antistante e veniva a diverbio con AU OL, seduto al posto di guida del veicolo. A seguito dell'episodio sia SI che OL venivano incriminati in separati procedimenti, riuniti successivamente in dibattimento, e tratti a giudizio dinanzi al Pretore di Ancona - sez. dist. di Fabriano.
Il SI per rispondere dei delitti in danno dell'OL di:
a) ingiurie aggravate ex art. 594.1 e 4; b) minacce aggravate ex artt. 612.1 e 2; c) lesioni personali lievissime;
d) e violenza privata ex art. 610 c.p. (reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p. per avere commesso i fatti contestatigli con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione). E l'OL per rispondere (capo "e" della rubrica) del delitto di oltraggio aggravato ex art. 341.1 e 4 c.p. in danno di SI. Secondo le reciproche accuse infatti l'appuntato SI avrebbe senza alcuna giustificazione apostrofato il guidatore, alla presenza di sua moglie e del suo figliolo di sei anni, indotto al pianto per la paura, con le espressioni "zozzo romano, zitto delinquente", lo avrebbe minacciato con la pistola di ordinanza e lo avrebbe tratto a forza fuori dell'abitacolo del veicolo, procurandogli un ematoma al braccio.
A sua volta OL avrebbe ingiuriato l'appuntato dei CC., dicendogli: "Questo è un pazzo, è un ubriaco, questo è un matto. Questa non finisce qui, te la faccio vedere io".
Il pretore con sentenza del 15.12.1992 assolveva SI dai delitti di minacce e violenza privata e OL dall'oltraggio con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e, derubricate le lesioni volontarie in lesioni colpose, ex art. 590 c.p., dichiarava SI colpevole del reato anzidetto e di quello di ingiurie e con le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti, lo condannava alla pena di L. 600.000 di multa per le ingiurie e di L. 300.000 di multa per le lesioni, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio in favore di AU OL, costituitosi parte civile, al pagamento sempre in suo favore di una provvisionale per danni morali di L. 2.000.000, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese processuali di parte e alle spese del procedimento.
La corte d'appello con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato in motivazione che per mero errore materiale il pretore nel dispositivo della sentenza aveva dichiarato di assolvere SI dal delitto sub c), di lesioni volontarie, perché dagli altri capi della sentenza contenuti nel dispositivo e dalla motivazione risultava che l'assoluzione era invece relativa al reato di violenza privata, rubricato sub d) e non sub e), e ha dichiarato fondato l'appello proposto sul punto dal p.m..
Ha, inoltre, assolto il SI, anch'egli appellante, dal delitto di lesioni di cui al capo c) con la formula "perché il fatto non sussiste", ha ridotto l'ammontare della provvisionale in favore della parte civile a L. 1.000.000, ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Avverso questa pronuncia, in base alla quale è stato ritenuto responsabile del solo reato di ingiurie, il SI ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo:
1. vizi di motivazione in ordine al rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali degli imputati OL e SI;
2. erronea motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 599 c. p.;
4. omessa motivazione in ordine alla conferma parziale della provvisionale.
Quanto al primo motivo si deve osservare in primo luogo che, anche se proposto formalmente per vizi di motivazione, con esso in realtà viene dedotta la inottemperanza o la erronea applicazione di norme processuali sull'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese in dibattimento come testimone dalla parte civile AU OL, che non avrebbe potuto essere assunto come testimone perché imputato anch'egli a propria volta di un reato commesso in danno del ricorrente.
Sul punto la corte di appello ha rigettato l'eccezione, osservando che ai sensi degli artt. 197 e 503.1 c.p.p. la parte lesa deve essere sempre sentita come testimone, anche se imputata per un altro e diverso reato.
E in punto di violazione di norme il ricorrente fonda il motivo di ricorso principalmente sull'asserzione che le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. (in materia di esame di persone imputate in procedimenti connessi) si applicano anche a quelle imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'ari 371.2 lett. b), cioè nella ipotesi in cui la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza ( cosiddetta connessione probatoria). Va rilevato che in linea di principio esattamente la corte d'appello ha escluso l'esistenza ai sensi dell'art. 197 c.p.p. di una incompatibilità ex lege a testimoniare delle persone imputate di reati commessi in danno reciproco le une delle altre. Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 262 dell'8.6.1992 ha ritenuto la legittimità costituzionale del citato articolo nella parte in cui non prevede un divieto espressamente sancito di assunzione come testi degli imputati di reati commessi in danno reciproco.
Ha peraltro osservato che, tenuto conto della ratio della norma, il divieto dell'assunzione come teste opererà anche per questa categoria di imputati, ogni qual volta in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza probatoria, trovando applicazione in tal caso la disposizione di cui all'art. 197 lett. b)..
Simile interferenza si realizza ai sensi dell'art. 371.2 lett. b), a cui rinvia l'art. 197 lett. b), "se la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".
Nel caso di specie essa era in linea generale ipotizzabile, poiché la prova di una circostanza (che è concetto da intendersi in senso lato nel contesto della norma processuale) del reato ascritto alla parte lesa, e cioè del fatto arbitrario del pubblico ufficiale, era contemporaneamente rilevante per escludere la responsabilità penale del dichiarante e per affermare quella della persona da lui accusata.
Peraltro la questione si pone in termini diversi a seconda che si ritenga che la testimonianza non possa essere assunta, ogni qual volta questa interferenza probatoria abbia ad oggetto qualsiasi reato a chiunque ascritto, purché presente nel giudizio, ovvero solo se l'interferenza probatoria incida a danno del dichiarante, cioè in relazione a reati a lui ascritti.
Ed essa appare razionalmente risolvibile, solo se esaminata sotto il profilo degli effetti, cioè della utilizzabilità delle dichiarazioni, rispetto alla quale si prospettano due alternative:
- l'applicazione in caso di interferenza probatoria (intesa in senso ampio) sempre e comunque dell'art. 191.1 e 2 e quindi l'inutilizzabilità delle prove, perché acquisite in violazione dei divieti di legge, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
- ovvero una lettura coordinata del combinato disposto degli artt. 191, 197, 198.22 503 e 63 c.p.p. dalla quale emergerebbe l'obbligo del giudice di sentire come teste la parte lesa, ma di sospenderne l'audizione e di darle l'avvertimento di cui all'art. 63. 1, se la stessa renda o stia per rendere dichiarazioni indizianti a proprio carico, proseguendone semmai l'audizione ai sensi degli artt. 210, 494 e 503 nella veste di imputato e nel rispetto delle garanzie di legge connesse alla sua posizione processuale.
Questa seconda prospettiva appare la più logica e ragionevole per coincidenza con la ratio del sistema di vietare che la parte, in violazione del diritto di difesa, sia costretta a deporre e ad autoaccusarsi o a commettere il delitto di falsa testimonianza. Quindi nella ipotesi di assunzione delle deposizioni testimoniali in qualità di parti lese di persone imputate di reati commessi in danno reciproco le une delle altre, ammissibili in linea di principio ex art. 197, le dichiarazioni rese non saranno utilizzabili, solo se autoindizianti, perché è solo in questa ipotesi che l'audizione testimoniale della parte lesa doveva essere sospesa per una accertata e sopravvenuta incompatibilità a deporre ai sensi dell'art. 197 lett. b) in relazione all'art. 371 lett. b) c.p.p.. Nel caso di specie questo non è avvenuto e, pertanto,
correttamente la corte ha affermato la utilizzabilità della deposizione dell'OL.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché l'istanza di rinnovazione del dibattimento (formulata con l'atto di appello) era del tutto generica e perciò correttamente la corte l'ha dichiarata inammissibile.
Deve invece essere accolto il ricorso in relazione al terzo e al quarto motivo.
Infatti l'assoluzione dell'OL è un capo della decisione passato in giudicato, per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, ma non riflette i propri effetti sulla posizione processuale di un altro soggetto, imputato di un diverso reato, anche se questo reato è sottoposto a giudizio nel medesimo processo e se con l'impugnazione si chiede il riesame di circostanze di fatto già esaminate e rilevanti per entrambe le distinte imputazioni. E invero la efficacia preclusiva del giudicato si fonda su presupposti di natura soggettiva e oggettiva, l'identità del soggetto e del fatto reato sul quale ha pronunciato il giudice con sentenza irrevocabile, non più impugnabile con i mezzi ordinari. Ed inoltre o etto della res iudicata sono i capi e i punti del dispositivo e non già l'accertamento di circostanze di fatto. Questi presupposti non ricorrono nel caso in esame, poiché il giudicato si è formato nei confronti di un soggetto diverso in relazione ad un fatto diverso, e di conseguenza per le ragioni indicate la contraddittorietà logica tra l'assoluzione dell'OL per fatto arbitrario del pubblico ufficiale, ex art. 4 del d. lgt. 14.9.1944 n. 288, e l'eventuale dichiarazione di non punibilità del ricorrente per reciprocità delle ingiurie non precludeva alla corte di accertare l'esistenza dell'esimente della reciprocità delle ingiurie, punto sul quale per effetto dell'appello era obbligata a pronunciarsi nel merito.
La corte ha anche omesso di motivare in ordine ai criteri con i quali ha determinato la misura della provvisionale liquidata alla parte civile.
Pertanto, in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame sulle questioni e punti indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria 2 marzo 1999