CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA PE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5839/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017832122000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017832122000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190013467064000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200019282173000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026512203000 TARI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026512203000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026512203000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210074763229000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220000776553000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005380659000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005380659000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220014090012000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220028567983000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220028568084000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 RITENUTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 RITENUTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230001688845000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230005877885000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230005877986000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230025690327000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027053783000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027650910000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230035905565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009387208000 RITENUTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009387309000 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012109878000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240022794063000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045648918000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240060095454000 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250003845401000 RITENUTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250003845401000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14675 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2025 TA CE chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500001645000 notificata in data 29/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 137.383,38 sul presupposto di 25 cartelle e un avviso di accertamento. Eccepiva: omessa notifica delle “cartelle di pagamento portate dalla comunicazione preventiva di ipoteca”, difetto di motivazione, prescrizione, omessa indicazione del bene su cui iscrivere ipoteca.
Si costituiva l'agente della riscossione che, con memoria generica, al limite dell'inammissibilità, assumeva, genericamente, l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, riversando in atti documentazione priva di qualsiasi elencazione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, adeguatezza della motivazione, insussistenza della prescrizione, notifica degli atti presupposti.
Si costituiva il comune di Messina eccependo difetto di legittimazione passiva, inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti ad esso riferibili, insussistenza della prescrizione.,
Si costituiva Regione Siciliana assumendo notifica degli atti presupposti e insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva il comune di Lipari.
Non si costituiva la Camera di Commercio.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
- Preliminarmente, deve evidenziarsi l'infondatezza, dell'eccezione formulata con la memoria circa la mancata allegazione della procura in capo al legale rappresentante dell'agente della riscossione. L'eccezione appare astrattamente infondata e pretestuosa, frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui il rappresentante della persona giuridica deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo.
Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi soggetti a pubblicità legale per il tramite delle Camere di Commercio, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente.
Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società
a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al direttore generale di Agenzia delle Entrate ON, ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicata nella procura rilasciata al difensore).
Discende che nessun ulteriore obbligo, ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio in capo al difensore sussisteva.
- Deve, poi, ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice.
- Infine, sempre in via preliminare, deve ritenersi non fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione.
Infatti, il termine per la costituzione in giudizio del resistente di cui all'art. 23 D.Lv. 546/92 (sessanta giorni dalla notifica del ricorso) non è accompagnato da alcuna sanzione di decadenza;
sicchè l'eventuale costituzione tardiva, in assenza di specifica sanzione, non preclude alla parte l'esercizio delle facoltà processuali (cfr. Cass. V, 8/10/07, 21059). In ogni caso, come previsto dall'art. 32 D.Lv. 546/92, la produzione di documenti può essere effettuata fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Questo stesso termine, poi, deve ritenersi non preclusivo dell'esame della documentazione eventualmente effettuata ed ammessa, dal momento che, comunque, anche tale precetto non è assistito da alcuna specifica sanzione – vigendo il principio della tipicità e tassatività delle cause di nullità/inutilizzabilità – non potendosi, pertanto, fare derivare dalla violazione di detto termine, in assenza di una espressa previsione, un effetto decadenziale;
talchè la violazione di detto termine nel deposito della documentazione può dare luogo, esclusivamente, su richiesta di controparte, ad un rinvio per esame ed eventuali controdeduzioni;
non determina, invece, alcuna ipotesi di inutilizzabilità della stessa;
tanto più che detta documentazione potrebbe essere legittimamente valutata in sede di appello ai sensi dell'art. 58 d.Lv. 546/92, persino nel testo successivo alla riforma di cui al d.Lv. 130/22 (cfr. Cass. V, 25/3/2011, 6914).
Non giova invocare una sorta di diritto di difesa, dal momento che tale diritto può essere adeguatamente assicurato mediante richiesta di rinvio per esame documentazione e eventuale controdeduzione.
La correttezza di detta interpretazione è confermata dal confronto con la disciplina del processo civile: infatti, mentre gli art. 23 e 32 d.Lv. 546/92 non associano al termine predetto, in maniera espressa, alcuna sanzione di decadenza, l'art. 171-ter c.p.c., in materia di processo civile (non applicabile al processo tributario attesa l'esistenza di una specifica normativa), espressamente associa al superamento del termine di venti giorni anteriori all'udienza per il deposito di documenti una sanzione di decadenza («…a pena di decadenza…»).
Va rammentato che, a norma dell'art. 1 c. 2 d.Lv. 546/92 «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile ». Discende che, contenendo la disciplina specifica una puntuale normativa in materia di costituzione e produzione di documenti – appunto gli artt. 23 e 32 cit. – non può applicarsi la disciplina processualcivilistica, avente, per espressa previsione normativa, natura residuale. Deriva che la mancata espressa previsione di una simile conseguenza nel processo tributario, non può che leggersi nel senso predetto: che, cioè, un effetto decadenziale in tale ambito non sia previsto e non si possa desumere, se non in manier arbitraria e contraria al testo della legge ed ai principi generali.
- Tanto posto, irrilevante appare la pronuncia n. 4336 del 15/7/2025 mediante la quale sarebbe stato annullato un atto di pignoramento presso terzi, dal momento che detta pronuncia, come si legge espressamente, annulla l'atto di pignoramento (peraltro per un cavillo consistente nella mancata valida produzione della prova della notifica delle cartelle presupposte: la sentenza non ha accertato l'omessa notifica delle cartelle presupposte, ma si è limitata ad affermare che la prova prodotta non era utilizzabile in quel grado di giudizio, dunque senza accertare l'esistenza del presupposto di fatto in relazione al quale sarebbe astrattamente invocabile il c.d. giudicato esterno), ma non le pretese presupposte e le relative cartelle. Talchè detta pronuncia non può in alcun modo incidere sulla esistenza e validità di tali pretese, non dando luogo ad alcun giudicato esterno, il quale si verifica esclusivamente quando la diversa pronuncia abbia compiuto un accertamento sui medesimi presupposti di fatto posti a base del diverso giudizio. Aggiungasi, peraltro, che la sentenza in questione non è passata in giudicato (e, comunque, ciò non risulta), sicchè in alcun modo potrebbe derivarne un giudicato esterno (che, appunto, presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia: cfr. p.es., Cass. 9996/2025), limitando la sua efficacia provvisoria al mero annullamento dell'atto impugnato
(nella specie, appunto, il pignoramento presso terzi), senza che null'altro se ne possa inferire.
- Ciò premesso, la comunicazione risulta emessa sul presupposto di numerosi atti, dei quali il ricorrente contesta i seguenti:
1) Cartella 29520180017832122000 notificata il 10/01/2019;
2) Cartella 29520190013467064000 notificata il 12/12/2019 ;
3) Cartella 29520200019282173000 notificata il 28/10/2022;
4) Cartella 29520210026512203000 notificata il 16/12/2022;
5) Cartella n. 29520210074763229000 notificata il 28/10/2022;
6) Cartella 29520220000776553000 notificata il 01/02/2023;
7) Cartella 29520220005380659000 notificata il 23/05/2022;
8) Cartella n. 29520220014090012000 notificata il 28/10/2022;
9) Cartella 29520220028567983000 notificata il 01/02/2023;
10) Cartella 29520220028568084000 notificata il 02/02/2023;
11) Cartella 29520220033095871000 notificata il 12/12/2022;
12) Cartella 29520230001688845000 notificata il 17/02/2023;
13) Cartella 29520230005877885000 notificata il 21/04/2023;
14) Cartella 29520230005877986000 notificata il 21/04/2023; 15) Cartella n. 29520230025690327000 notificata il 30/06/2023;
16) Cartella 29520230027053783000 notificata il 14/07/2023;
17) Cartella 29520230027650910000 notificata il 26/07/2023;
18) Cartella n. 29520230035905565000 notificata il 26/01/2024;
19) Cartella 29520240009387208000 notificata il 03/04/2024;
20) Cartella 29520240009387309000 notificata il 03/04/2024;
21) Cartella n. 29520240012109878000 notificata il 22/04/2024;
22) Cartella 29520240022794063000 notificata il 30/04/2024;
23) Cartella n. 29520240045648918000 notificata il 16/01/2025;
24) Cartella n. 29520240060095454000 notificata il 21/01/2025;
25) Cartella n. 29520250003845401000 notificata il 23/01/2025;
26) Avviso di accertamento IMU Ente n. 14675, notificato il 29/11/2021
- L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità. La comunicazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera del tutto generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti”, senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione e dello stesso giudizio, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
- In ogni caso l'eccezione sarebbe palesemente priva di fondamento, al limite della temerarietà. Come documentato dall'agente della riscossione, seppur caoticamente, le cartelle di cui alla comunicazione
(l'avviso di accertamento non può ritenersi oggetto di contestazione, dal momento che la generica eccezione fa riferimento alle cartelle) sono state ritualmente notificate (quasi tutte, peraltro, a mezzo pec), oltre che seguite dalla notifica (anch'essa a mezzo pec) di successive sette intimazioni di pagamento e di una comunicazione di pignoramento presso terzi.
- Priva di qualsiasi fondamento, oltre che generica, è l'eccezione di difetto di motivazione. Come noto la comunicazione preventiva di ipoteca non è atto impositivo e tiene il luogo di intimazione di pagamento. A tale fine è più che sufficiente che l'atto indichi l'ammontare della pretesa ed il fondamento della stessa, elementi analiticamente presenti nella comunicazione contestata. Ovviamente non esiste alcun obbligo di allegare gli atti presupposti analiticamente richiamati.
- Del tutto priva di fondamento è l'eccezione – peraltro generica e, come tale, inammissibile – di prescrizione.
Infatti, dalla data di notifica dei singoli atti presupposti, alla data di notifica della comunicazione impugnata, anche tenuto contro della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, non è decorso alcun termine di prescrizione. Aggiungasi, peraltro, che le cartelle predette sono state seguite dalla notifica di successive intimazioni di pagamento, come noto, idonee ad interrompere i termini di prescrizione.
- L'eccezione di omessa indicazione del bene da aggredire è, all'evidenza, del tutto priva di qualsiasi fondamento, dal momento che si verte in materia di comunicazione preventiva, sicchè nessun bene da ipotecare deve essere ivi indicato.
- Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese di lite seguirebbero la soccombenza. Tuttavia, la natura e qualità della memoria di costituzione dell'agente della riscossione, del tutto approssimativa, generica e priva di qualsiasi elencazione degli atti allegati, al limite dell'inammissibilità, determina, nei confronti di tale ente, la compensazione delle spese di lite. Sicchè il ricorrente va condannato alle spese di lite nei confronti degli altri resistenti. Le spese vanno liquidate in: € 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
in € 1.500,00 a favore del comune di Messina;
in € 950,00 a favore della Regione Siciliana.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in: € 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
in € 1.500,00 a favore del comune di Messina;
in € 950,00 a favore della Regione
Siciliana, oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA PE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5839/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lipari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017832122000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017832122000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190013467064000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200019282173000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026512203000 TARI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026512203000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026512203000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210074763229000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220000776553000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005380659000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005380659000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220014090012000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220028567983000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220028568084000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 RITENUTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 RITENUTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220033095871000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230001688845000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230005877885000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230005877986000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230025690327000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027053783000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027650910000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230035905565000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009387208000 RITENUTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009387309000 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012109878000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240022794063000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045648918000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240060095454000 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250003845401000 RITENUTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250003845401000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14675 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2025 TA CE chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500001645000 notificata in data 29/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 137.383,38 sul presupposto di 25 cartelle e un avviso di accertamento. Eccepiva: omessa notifica delle “cartelle di pagamento portate dalla comunicazione preventiva di ipoteca”, difetto di motivazione, prescrizione, omessa indicazione del bene su cui iscrivere ipoteca.
Si costituiva l'agente della riscossione che, con memoria generica, al limite dell'inammissibilità, assumeva, genericamente, l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, riversando in atti documentazione priva di qualsiasi elencazione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva, adeguatezza della motivazione, insussistenza della prescrizione, notifica degli atti presupposti.
Si costituiva il comune di Messina eccependo difetto di legittimazione passiva, inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti ad esso riferibili, insussistenza della prescrizione.,
Si costituiva Regione Siciliana assumendo notifica degli atti presupposti e insussistenza della prescrizione.
Non si costituiva il comune di Lipari.
Non si costituiva la Camera di Commercio.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
- Preliminarmente, deve evidenziarsi l'infondatezza, dell'eccezione formulata con la memoria circa la mancata allegazione della procura in capo al legale rappresentante dell'agente della riscossione. L'eccezione appare astrattamente infondata e pretestuosa, frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui il rappresentante della persona giuridica deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo.
Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi soggetti a pubblicità legale per il tramite delle Camere di Commercio, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente.
Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società
a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al direttore generale di Agenzia delle Entrate ON, ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicata nella procura rilasciata al difensore).
Discende che nessun ulteriore obbligo, ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio in capo al difensore sussisteva.
- Deve, poi, ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice.
- Infine, sempre in via preliminare, deve ritenersi non fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione.
Infatti, il termine per la costituzione in giudizio del resistente di cui all'art. 23 D.Lv. 546/92 (sessanta giorni dalla notifica del ricorso) non è accompagnato da alcuna sanzione di decadenza;
sicchè l'eventuale costituzione tardiva, in assenza di specifica sanzione, non preclude alla parte l'esercizio delle facoltà processuali (cfr. Cass. V, 8/10/07, 21059). In ogni caso, come previsto dall'art. 32 D.Lv. 546/92, la produzione di documenti può essere effettuata fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Questo stesso termine, poi, deve ritenersi non preclusivo dell'esame della documentazione eventualmente effettuata ed ammessa, dal momento che, comunque, anche tale precetto non è assistito da alcuna specifica sanzione – vigendo il principio della tipicità e tassatività delle cause di nullità/inutilizzabilità – non potendosi, pertanto, fare derivare dalla violazione di detto termine, in assenza di una espressa previsione, un effetto decadenziale;
talchè la violazione di detto termine nel deposito della documentazione può dare luogo, esclusivamente, su richiesta di controparte, ad un rinvio per esame ed eventuali controdeduzioni;
non determina, invece, alcuna ipotesi di inutilizzabilità della stessa;
tanto più che detta documentazione potrebbe essere legittimamente valutata in sede di appello ai sensi dell'art. 58 d.Lv. 546/92, persino nel testo successivo alla riforma di cui al d.Lv. 130/22 (cfr. Cass. V, 25/3/2011, 6914).
Non giova invocare una sorta di diritto di difesa, dal momento che tale diritto può essere adeguatamente assicurato mediante richiesta di rinvio per esame documentazione e eventuale controdeduzione.
La correttezza di detta interpretazione è confermata dal confronto con la disciplina del processo civile: infatti, mentre gli art. 23 e 32 d.Lv. 546/92 non associano al termine predetto, in maniera espressa, alcuna sanzione di decadenza, l'art. 171-ter c.p.c., in materia di processo civile (non applicabile al processo tributario attesa l'esistenza di una specifica normativa), espressamente associa al superamento del termine di venti giorni anteriori all'udienza per il deposito di documenti una sanzione di decadenza («…a pena di decadenza…»).
Va rammentato che, a norma dell'art. 1 c. 2 d.Lv. 546/92 «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile ». Discende che, contenendo la disciplina specifica una puntuale normativa in materia di costituzione e produzione di documenti – appunto gli artt. 23 e 32 cit. – non può applicarsi la disciplina processualcivilistica, avente, per espressa previsione normativa, natura residuale. Deriva che la mancata espressa previsione di una simile conseguenza nel processo tributario, non può che leggersi nel senso predetto: che, cioè, un effetto decadenziale in tale ambito non sia previsto e non si possa desumere, se non in manier arbitraria e contraria al testo della legge ed ai principi generali.
- Tanto posto, irrilevante appare la pronuncia n. 4336 del 15/7/2025 mediante la quale sarebbe stato annullato un atto di pignoramento presso terzi, dal momento che detta pronuncia, come si legge espressamente, annulla l'atto di pignoramento (peraltro per un cavillo consistente nella mancata valida produzione della prova della notifica delle cartelle presupposte: la sentenza non ha accertato l'omessa notifica delle cartelle presupposte, ma si è limitata ad affermare che la prova prodotta non era utilizzabile in quel grado di giudizio, dunque senza accertare l'esistenza del presupposto di fatto in relazione al quale sarebbe astrattamente invocabile il c.d. giudicato esterno), ma non le pretese presupposte e le relative cartelle. Talchè detta pronuncia non può in alcun modo incidere sulla esistenza e validità di tali pretese, non dando luogo ad alcun giudicato esterno, il quale si verifica esclusivamente quando la diversa pronuncia abbia compiuto un accertamento sui medesimi presupposti di fatto posti a base del diverso giudizio. Aggiungasi, peraltro, che la sentenza in questione non è passata in giudicato (e, comunque, ciò non risulta), sicchè in alcun modo potrebbe derivarne un giudicato esterno (che, appunto, presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia: cfr. p.es., Cass. 9996/2025), limitando la sua efficacia provvisoria al mero annullamento dell'atto impugnato
(nella specie, appunto, il pignoramento presso terzi), senza che null'altro se ne possa inferire.
- Ciò premesso, la comunicazione risulta emessa sul presupposto di numerosi atti, dei quali il ricorrente contesta i seguenti:
1) Cartella 29520180017832122000 notificata il 10/01/2019;
2) Cartella 29520190013467064000 notificata il 12/12/2019 ;
3) Cartella 29520200019282173000 notificata il 28/10/2022;
4) Cartella 29520210026512203000 notificata il 16/12/2022;
5) Cartella n. 29520210074763229000 notificata il 28/10/2022;
6) Cartella 29520220000776553000 notificata il 01/02/2023;
7) Cartella 29520220005380659000 notificata il 23/05/2022;
8) Cartella n. 29520220014090012000 notificata il 28/10/2022;
9) Cartella 29520220028567983000 notificata il 01/02/2023;
10) Cartella 29520220028568084000 notificata il 02/02/2023;
11) Cartella 29520220033095871000 notificata il 12/12/2022;
12) Cartella 29520230001688845000 notificata il 17/02/2023;
13) Cartella 29520230005877885000 notificata il 21/04/2023;
14) Cartella 29520230005877986000 notificata il 21/04/2023; 15) Cartella n. 29520230025690327000 notificata il 30/06/2023;
16) Cartella 29520230027053783000 notificata il 14/07/2023;
17) Cartella 29520230027650910000 notificata il 26/07/2023;
18) Cartella n. 29520230035905565000 notificata il 26/01/2024;
19) Cartella 29520240009387208000 notificata il 03/04/2024;
20) Cartella 29520240009387309000 notificata il 03/04/2024;
21) Cartella n. 29520240012109878000 notificata il 22/04/2024;
22) Cartella 29520240022794063000 notificata il 30/04/2024;
23) Cartella n. 29520240045648918000 notificata il 16/01/2025;
24) Cartella n. 29520240060095454000 notificata il 21/01/2025;
25) Cartella n. 29520250003845401000 notificata il 23/01/2025;
26) Avviso di accertamento IMU Ente n. 14675, notificato il 29/11/2021
- L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità. La comunicazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera del tutto generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti”, senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione e dello stesso giudizio, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
- In ogni caso l'eccezione sarebbe palesemente priva di fondamento, al limite della temerarietà. Come documentato dall'agente della riscossione, seppur caoticamente, le cartelle di cui alla comunicazione
(l'avviso di accertamento non può ritenersi oggetto di contestazione, dal momento che la generica eccezione fa riferimento alle cartelle) sono state ritualmente notificate (quasi tutte, peraltro, a mezzo pec), oltre che seguite dalla notifica (anch'essa a mezzo pec) di successive sette intimazioni di pagamento e di una comunicazione di pignoramento presso terzi.
- Priva di qualsiasi fondamento, oltre che generica, è l'eccezione di difetto di motivazione. Come noto la comunicazione preventiva di ipoteca non è atto impositivo e tiene il luogo di intimazione di pagamento. A tale fine è più che sufficiente che l'atto indichi l'ammontare della pretesa ed il fondamento della stessa, elementi analiticamente presenti nella comunicazione contestata. Ovviamente non esiste alcun obbligo di allegare gli atti presupposti analiticamente richiamati.
- Del tutto priva di fondamento è l'eccezione – peraltro generica e, come tale, inammissibile – di prescrizione.
Infatti, dalla data di notifica dei singoli atti presupposti, alla data di notifica della comunicazione impugnata, anche tenuto contro della sospensione dei termini per il periodo emergenziale, non è decorso alcun termine di prescrizione. Aggiungasi, peraltro, che le cartelle predette sono state seguite dalla notifica di successive intimazioni di pagamento, come noto, idonee ad interrompere i termini di prescrizione.
- L'eccezione di omessa indicazione del bene da aggredire è, all'evidenza, del tutto priva di qualsiasi fondamento, dal momento che si verte in materia di comunicazione preventiva, sicchè nessun bene da ipotecare deve essere ivi indicato.
- Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese di lite seguirebbero la soccombenza. Tuttavia, la natura e qualità della memoria di costituzione dell'agente della riscossione, del tutto approssimativa, generica e priva di qualsiasi elencazione degli atti allegati, al limite dell'inammissibilità, determina, nei confronti di tale ente, la compensazione delle spese di lite. Sicchè il ricorrente va condannato alle spese di lite nei confronti degli altri resistenti. Le spese vanno liquidate in: € 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
in € 1.500,00 a favore del comune di Messina;
in € 950,00 a favore della Regione Siciliana.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in: € 3.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate;
in € 1.500,00 a favore del comune di Messina;
in € 950,00 a favore della Regione
Siciliana, oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione.