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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Marcella Ruggeri e Ugo Parte_1
Troso, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato il 26.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VOS, ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare irripetibile la somma di euro 6.472,99 chiesta in restituzione dall' a seguito della rideterminazione CP_1 del trattamento pensionistico in godimento degli anni 2012-2016 operata con nota del 26.5.2016, con conseguente condanna al pagamento di quanto a tale titolo trattenuto, eccependo la carenza di motivazione del provvedimento restitutorio e l'irripetibilità dell'indebito. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Per come può evincersi dalla ricostruzione operata dall' (che vale sul punto, in CP_1 ogni caso, a colmare e superare ogni eventuale carenza di motivazione del provvedimento restitutorio per cui è causa), la richiesta di ripetizione di indebito che viene in rilievo promana da quanto segue: “Il Sig. 13/06/1947 in data Parte_1
17/03/2016 ha presentato domanda di ricostituzione reddituale domus 2212701600016 sulla pensione IOS 46002345 con decorrenza 12/2008, trasformata in pensione di vecchiaia VOS 45009296 con decorrenza 10/2013 in data 09/09/2021. Non avendo dichiarato all'Agenzia delle entrate la percezione di pensioni estere, come si evince dalle allegate dichiarazioni IRPEF, l' ha erogato l'integrazione al trattamento CP_1 minimo e la maggiorazione sociale, tratto in inganno dalla mala fede ed omissione dichiarativa del ricorrente”; e si fonda, quindi, sulla mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi provenienti da pensione estera, inizialmente non considerati ai fini delle quote di integrazione al minimo e di maggiorazione sociale corrisposte.
Quanto alla parte della pretesa restitutoria avente ad oggetto la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita, sull'assegno ordinario di invalidità, è da fare riferimento alla disciplina propria dell'indebito previdenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (vds. da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 23.2.2022, n. 5984), “a norma del combinato disposto della L. n. 88 del 1989, art. 52, e della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 13, comma 2, L.n. 412/91 (secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) Cassazione civile, sez. lav., 20.5.2021, n. 13918, ha avuto modo di puntualizzare, in maniera del tutto convincente, che “l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. n. 3802 e n. 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori I.N,P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
… Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare”; ciò a maggior ragione ove si consideri che, ai sensi dell'art. 13, co. 6, D.L. n 78/2010, i titolari di prestazioni collegate al reddito, che - come nel caso dei dati reddituali che non sono da dichiarare nel modello 730, come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc - non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Non essendovi, dunque, prova (in relazione a quanto specificato sul punto dall' CP_1 ed in difetto di indicazioni riferibili alla percezione della pensione estera di cui si discute, presenti nella certificazione reddituale in atti prodotta dalla parte resistente) che i redditi esteri percepiti dal fossero stati conosciuti (o fossero quanto meno conoscibili) Pt_1 dall'istituto previdenziale in epoca antecedente alla ricostruzione operata d'ufficio (laddove, sotto tale profilo, la circostanza che il trattamento pensionistico VOS in godimento sia una pensione in regime internazionale non postula necessariamente che l' fosse al corrente della percezione della pensione estera in questione, né alcun CP_1 rilievo può ascriversi alla dichiarazione di terzo in atti, risalendo la stessa ad epoca posteriore alla ricostruzione in questione), non vi è, in conclusione, ragione di ritenere che l'azione di recupero intrapresa dall' - in rapporto alla considerazione che qui CP_1 rileva, secondo cui “il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” - risulti intempestiva o non conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Le medesime conclusioni valgono con riferimento alla parte della domanda restitutoria avente ad oggetto la quota dei ratei riferita alla c.d. integrazione al minimo. Sotto tale profilo, occorre, infatti, considerare come la giurisprudenza di legittimità opini nel senso di ritenere, comunque, applicabili all'istituto che viene in rilievo i termini di decadenza previsti dall'art. 13 D. Lgs. n. 412/91 (cfr: Cass. 11504/2004: “In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, ma senza che l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, ratione temporis, dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 c.c., sono ripetibili dall , ai sensi dell'art. 6, comma 11 quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, CP_2 solo quando abbia esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento della situazione che fa venir meno il diritto all'integrazione. Questo spatium deliberandi è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti”; Cass.
11010/1996), nel caso, per quanto anzi detto, ampiamente rispettati. Ad ogni buon conto, al di là di quanto sin qui evidenziato ed accedendo all'opzione interpretativa che riconduce l'integrazione che viene in rilievo al novero delle prestazioni assistenziali (con conseguente applicabilità della regola giurisprudenziale secondo cui l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo), l'indebito per cui è causa risulterebbe, in ugual maniera, integralmente ripetibile. Sotto tale profilo, avendo l'ente previdenziale prodotto documentazione da cui si evince come il reddito da pensione estera di cui si discute non sia mai stato riportato in dichiarazione, con conseguente impossibilità per lo stesso di risalire alla sua CP_1 esistenza, neppure tramite interrogazione degli archivi dell'Amministrazione finanziaria, in ogni caso ricorrerebbe l'ipotesi del dolo idoneo a consentire l'integrale ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Sulla nozione di dolo rilevante ai fini della disciplina dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente puntualizzato che “nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero CP_1 silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo” (Cass. sez. lav. n. 12097 del 17.5.2013; n. 27096 del 25.10.2018; n. 21019 dell'8.10.2007); e ancora, la Suprema Corte ha ribadito come il legislatore abbia identificato “la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti o conoscibili dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite ... (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha respinto la domanda del pensionato, ravvisando il dolo dello stesso nella mancata comunicazione del possesso di redditi aggiuntivi - inerenti un fabbricato - in grado di incidere sulle condizioni reddituali rilevanti per l'irripetibilità della prestazione pensionistica)” (Cass. sez. lav. n. 25309 dell'1.12.2009; n. 3334 del 18.2.2005; Sez. L, Sentenza n. 1919 del 25.1.2018; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28.3.2019).
A ciò occorre, poi, aggiungere che nessuna indicazione è stata fornita dalla parte ricorrente al fine di escludere la rilevanza dei redditi esteri che vengono in rilievo (o che il loro computo non abbia comportato il superamento della soglia reddituale di riferimento), ai fini dell'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso al trattamento di famiglia di cui si discute e che, ad ogni buon conto, occorre fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 26.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Marcella Ruggeri e Ugo Parte_1
Troso, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato il 26.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VOS, ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare irripetibile la somma di euro 6.472,99 chiesta in restituzione dall' a seguito della rideterminazione CP_1 del trattamento pensionistico in godimento degli anni 2012-2016 operata con nota del 26.5.2016, con conseguente condanna al pagamento di quanto a tale titolo trattenuto, eccependo la carenza di motivazione del provvedimento restitutorio e l'irripetibilità dell'indebito. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Per come può evincersi dalla ricostruzione operata dall' (che vale sul punto, in CP_1 ogni caso, a colmare e superare ogni eventuale carenza di motivazione del provvedimento restitutorio per cui è causa), la richiesta di ripetizione di indebito che viene in rilievo promana da quanto segue: “Il Sig. 13/06/1947 in data Parte_1
17/03/2016 ha presentato domanda di ricostituzione reddituale domus 2212701600016 sulla pensione IOS 46002345 con decorrenza 12/2008, trasformata in pensione di vecchiaia VOS 45009296 con decorrenza 10/2013 in data 09/09/2021. Non avendo dichiarato all'Agenzia delle entrate la percezione di pensioni estere, come si evince dalle allegate dichiarazioni IRPEF, l' ha erogato l'integrazione al trattamento CP_1 minimo e la maggiorazione sociale, tratto in inganno dalla mala fede ed omissione dichiarativa del ricorrente”; e si fonda, quindi, sulla mancata comunicazione da parte del ricorrente dei redditi provenienti da pensione estera, inizialmente non considerati ai fini delle quote di integrazione al minimo e di maggiorazione sociale corrisposte.
Quanto alla parte della pretesa restitutoria avente ad oggetto la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita, sull'assegno ordinario di invalidità, è da fare riferimento alla disciplina propria dell'indebito previdenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (vds. da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 23.2.2022, n. 5984), “a norma del combinato disposto della L. n. 88 del 1989, art. 52, e della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 13, comma 2, L.n. 412/91 (secondo cui l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) Cassazione civile, sez. lav., 20.5.2021, n. 13918, ha avuto modo di puntualizzare, in maniera del tutto convincente, che “l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. n. 3802 e n. 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori I.N,P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
… Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare”; ciò a maggior ragione ove si consideri che, ai sensi dell'art. 13, co. 6, D.L. n 78/2010, i titolari di prestazioni collegate al reddito, che - come nel caso dei dati reddituali che non sono da dichiarare nel modello 730, come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc - non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Non essendovi, dunque, prova (in relazione a quanto specificato sul punto dall' CP_1 ed in difetto di indicazioni riferibili alla percezione della pensione estera di cui si discute, presenti nella certificazione reddituale in atti prodotta dalla parte resistente) che i redditi esteri percepiti dal fossero stati conosciuti (o fossero quanto meno conoscibili) Pt_1 dall'istituto previdenziale in epoca antecedente alla ricostruzione operata d'ufficio (laddove, sotto tale profilo, la circostanza che il trattamento pensionistico VOS in godimento sia una pensione in regime internazionale non postula necessariamente che l' fosse al corrente della percezione della pensione estera in questione, né alcun CP_1 rilievo può ascriversi alla dichiarazione di terzo in atti, risalendo la stessa ad epoca posteriore alla ricostruzione in questione), non vi è, in conclusione, ragione di ritenere che l'azione di recupero intrapresa dall' - in rapporto alla considerazione che qui CP_1 rileva, secondo cui “il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” - risulti intempestiva o non conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Le medesime conclusioni valgono con riferimento alla parte della domanda restitutoria avente ad oggetto la quota dei ratei riferita alla c.d. integrazione al minimo. Sotto tale profilo, occorre, infatti, considerare come la giurisprudenza di legittimità opini nel senso di ritenere, comunque, applicabili all'istituto che viene in rilievo i termini di decadenza previsti dall'art. 13 D. Lgs. n. 412/91 (cfr: Cass. 11504/2004: “In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, ma senza che l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, ratione temporis, dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 c.c., sono ripetibili dall , ai sensi dell'art. 6, comma 11 quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, CP_2 solo quando abbia esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento della situazione che fa venir meno il diritto all'integrazione. Questo spatium deliberandi è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti”; Cass.
11010/1996), nel caso, per quanto anzi detto, ampiamente rispettati. Ad ogni buon conto, al di là di quanto sin qui evidenziato ed accedendo all'opzione interpretativa che riconduce l'integrazione che viene in rilievo al novero delle prestazioni assistenziali (con conseguente applicabilità della regola giurisprudenziale secondo cui l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo), l'indebito per cui è causa risulterebbe, in ugual maniera, integralmente ripetibile. Sotto tale profilo, avendo l'ente previdenziale prodotto documentazione da cui si evince come il reddito da pensione estera di cui si discute non sia mai stato riportato in dichiarazione, con conseguente impossibilità per lo stesso di risalire alla sua CP_1 esistenza, neppure tramite interrogazione degli archivi dell'Amministrazione finanziaria, in ogni caso ricorrerebbe l'ipotesi del dolo idoneo a consentire l'integrale ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Sulla nozione di dolo rilevante ai fini della disciplina dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente puntualizzato che “nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero CP_1 silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo” (Cass. sez. lav. n. 12097 del 17.5.2013; n. 27096 del 25.10.2018; n. 21019 dell'8.10.2007); e ancora, la Suprema Corte ha ribadito come il legislatore abbia identificato “la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti o conoscibili dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite ... (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha respinto la domanda del pensionato, ravvisando il dolo dello stesso nella mancata comunicazione del possesso di redditi aggiuntivi - inerenti un fabbricato - in grado di incidere sulle condizioni reddituali rilevanti per l'irripetibilità della prestazione pensionistica)” (Cass. sez. lav. n. 25309 dell'1.12.2009; n. 3334 del 18.2.2005; Sez. L, Sentenza n. 1919 del 25.1.2018; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28.3.2019).
A ciò occorre, poi, aggiungere che nessuna indicazione è stata fornita dalla parte ricorrente al fine di escludere la rilevanza dei redditi esteri che vengono in rilievo (o che il loro computo non abbia comportato il superamento della soglia reddituale di riferimento), ai fini dell'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso al trattamento di famiglia di cui si discute e che, ad ogni buon conto, occorre fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 26.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. Lecce, 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma