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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9350 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 18702 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 26.9.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Musa 12/a, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Antonello Lucangeli che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.5.2025 e ritualmente notificato il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere presentato ricorso per a.t.p.o. (n.r.g. 24678/23) dinanzi a questo Tribunale onde chiedere l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71; che il procedimento si concludeva con il decreto di omologa del 22.5.2024 che riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno di assistenza con decorrenza dall'aprile del 2023; che aveva quindi notificato il detto decreto all' e il modello AP70 in data 18.7.2024; che tuttavia l' non aveva CP_1 CP_1 provveduto al pagamento della prestazione.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno di assistenza e la condanna al pagamento dei ratei arretrati con decorrenza dal mese di aprile 2023 sino al mese di febbraio 2024, data del raggiungimento dell'età pensionabile del ricorrente. L' ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza dal 1.4.2023 (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti e certificato reddituale dell'Agenzia delle Entrate). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto di all'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71 dal Parte_1
1.4.2023 al 25.2.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dei ratei maturati oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre euro 43,00 per contributo unificato, oltre rimb. forf. al 15% iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 26.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 18702 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 26.9.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Musa 12/a, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Antonello Lucangeli che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.5.2025 e ritualmente notificato il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere presentato ricorso per a.t.p.o. (n.r.g. 24678/23) dinanzi a questo Tribunale onde chiedere l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L. 118/71; che il procedimento si concludeva con il decreto di omologa del 22.5.2024 che riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno di assistenza con decorrenza dall'aprile del 2023; che aveva quindi notificato il detto decreto all' e il modello AP70 in data 18.7.2024; che tuttavia l' non aveva CP_1 CP_1 provveduto al pagamento della prestazione.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno di assistenza e la condanna al pagamento dei ratei arretrati con decorrenza dal mese di aprile 2023 sino al mese di febbraio 2024, data del raggiungimento dell'età pensionabile del ricorrente. L' ritualmente evocato in giudizio rimaneva contumace. CP_1
La causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito della nota di parte ricorrente. Il ricorso merita accoglimento. Risulta invero dagli atti la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza dal 1.4.2023 (cfr. decreto di omologa corretto in atti), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. modd. AP70 in atti e certificato reddituale dell'Agenzia delle Entrate). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto di all'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71 dal Parte_1
1.4.2023 al 25.2.2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dei ratei maturati oltre accessori di legge come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre euro 43,00 per contributo unificato, oltre rimb. forf. al 15% iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 26.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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