Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/3/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato RICCARDO PASQUINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Enrico De Nicola n. 171, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione;
2) la casa coniugale, di proprietà del sig. sarà assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_2 con la quale dimorerà abitualmente il figlio minore. L'immobile è diviso in tre piani ed i coniugi sono concordi di dividerlo di fatto anche in ordine agli accessi che saranno autonomi ed esclusivi per ciascuna parte. Il piano seminterrato sarà abitato dal sig. con ingresso autonomo ed Parte_1 esclusivo e la porta che conduce ai piani superiori resterà chiusa senza che nessuno dei ricorrenti possa aprirla, salvo il caso in cui la sig.ra abbia necessità di accedere al quadro Parte_2
1
quale assegnataria della casa familiare, con ingresso autonomo ed esclusivo, che avrà Parte_2 il possesso esclusivo delle chiavi. La porzione del giardino antistante l'immobile sarà in uso esclusivo alla sig.ra con ingresso autonomo, mentre quella retrostante sarà in uso esclusivo al Parte_2 sig. con ingresso autonomo, in ogni caso la sig.ra potrà accedervi per Parte_1 Parte_2 utilizzare la lavatrice;
3) il figlio ancora minorenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 avranno pari obblighi di accudirlo ed educarlo, creando per lui le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, anche se il medesimo continuerà a vivere con la madre, presso la casa familiare nella quale viene stabilita la loro abituale dimora in Seravezza, via Case Rosse n. 193/B. Inoltre i medesimi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, incluso i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale il minore si trova;
4) nel preminente interesse del figlio, i genitori stabiliscono, come detto, che il medesimo risiederà abitualmente presso il domicilio della madre in Seravezza, via Case Rosse n. 193/B, la quale si impegna a favorire e consentire in ogni modo la frequentazione ed il rapporto padre-figlio;
5) disporre che, per quanto attiene alle modalità di visita del genitore non collocatario, il sig. Pt_1 otrà vedere e tenere con sé il figlio presso la propria abitazione a settimane alterne: la prima
[...] settimana il martedì dalle ore 18,00, con pernotto, sino alle ore 7,30 del mattino seguente quando lo riporterà dalla madre, il venerdì sera dalle ore 18,00, con pernotti, sino alla domenica sera alle 19,30 quando lo riporterà dalla madre;
la seconda settimana il martedì dalle ore 18,00, con pernotto, sino alle ore 7,30 del mattino seguente quando lo riporterà dalla madre e il giovedì dalle ore 18,00, con pernotto, sino alle ore 7,30 del mattino seguente quando lo riporterà dalla madre (il fine settimana immediatamente seguente resterà con la madre). Le festività Natalizie e Pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza in modo che il minore possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre.
Il minore trascorrerà il 24 con un genitore che lo riporterà dall'altro entro le ore 11,30 del 25 e questo genitore lo riporterà all'altro il 26 entro le ore 11,30, in modo alternato di anno in anno;
il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore, e l'anno successivo con l'altro, il 06 con il genitore con cui non ha passato i giorni 31 dicembre e 1° gennaio, e così via di anno in anno. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. La vigilia e domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze del minore.
In caso di disaccordo fra i genitori verrà comunque rispettato il calendario di visite sopra concordato.
Durante le vacanze estive (fine dell'asilo/scuola – inizio dell'asilo/scuola) e/o invernali/primaverili
(1° dicembre – 15 giugno – in questo caso con l'accordo di entrambi i genitori qualora questi giorni ricadessero nella frequentazione scolastica) entrambi i genitori potranno anche trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive e 7 per quelle
2 invernali/primaverili, ove gli stessi intendano portare il minore in vacanza altrimenti verrà rispettato il calendario di visite ivi concordato. Resta inteso che in questo periodo il genitore con cui si trova il minore deve favorire i contatti e le visite dell'altro. I ricorrenti concordano che il preavviso all'altro genitore per le vacanze suddette dovrà essere non inferiore a 15 giorni dandosi comunicazione, anche verbale, dei tempi in cui, nei mesi sopra indicati, si tratterranno con il figlio e delle località di vacanza ove, eventualmente, intendano condurlo. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che condurrà in vacanza con sé il figlio;
6) per il contributo al mantenimento del figlio, il signor provvederà a versare Parte_1 complessivamente, ed entro il giorno 15 di ogni mese, alla moglie la somma di € Parte_2
300,00 (euro trecento,00) mensili, somma annualmente rivalutata ex indici Istat. Il medesimo si farà totale carico anche delle utenze domestiche (che in caso di impossibilità economica saranno coperte dai di lui genitori) e di un terzo della quota della mensa scolastica. In caso di trasferimento della madre, il figlio minore comunque continuerà a dimorare abitualmente con la medesima (madre). Fin
d'ora i genitori concordano che faranno carico, nella misura del 60% (sessanta per cento) al sig.
e nella misura del 40% (quaranta per cento) alla sig.ra le spese Parte_1 Parte_2 straordinarie, così qualificate in ossequio al Protocollo di Intesa adottato dal suintestato Tribunale.
Faranno ugualmente carico, nella misura suddetta, ad entrambi i genitori tutte le altre spese straordinarie, purché non voluttuarie e preventivamente concordate fra i genitori tenendo conto del solo interesse del minore. Il rimborso a favore del genitore che, eventualmente anticipi le somme necessarie a tutte le spese sopra indicate, avverrà solo previa esibizione della relativa documentazione, con conguaglio mensile;
il sig. si impegna a rimborsare l'arretrato Parte_1 della quota del 50% della mensa del figlio per € 324,97 entro il 15/04/2025, debito maturato durante la convivenza more uxorio. Il sig. presta sin d'ora il consenso alla frequentazione del Parte_1 campo estivo con spese a carico di ciascun genitore del 50%;
7) con riferimento all'autovettura familiare Stelvio intestata alla sig.ra i coniugi Parte_2 precisano che è stata acquistata usata al prezzo di 30.000,00 (euro trentamila,00), di cui € 18.000,00 (euro diciottomila,00) prestati dal sig. padre del sig. ed € 12.000,00 Persona_2 Parte_1
(euro dodicimila,00) in permuta dell'autovettura che era in proprietà del sig. (Fiat Parte_1
500), che era stata a sua volta stata acquistata anche permutando l'autovettura di proprietà della sig.ra ( ) e valutata € 12.000,00 – euro dodicimila,00 (residuava il Parte_2 Per_3 finanziamento per € 9.000,00 – euro novemila,00 – della Giulietta pagati dal sig. . I Parte_1 coniugi danno atto che dell'autovettura familiare è stata volturata in proprietà a nome del sig. Pt_1 con spese a suo carico, il quale ha corrisposto alla sig.ra l'importo di €
[...] Parte_2
8.000,00 (euro ottomila,00), a tacitazione di ogni pendenza economica tra i coniugi, ivi compreso il ristoro del valore dell'autovettura di proprietà della sig.ra ( ) ceduta in Parte_2 Per_3 permuta. Tale auto resterà in uso alla sig.ra sino all'acquisto di un'altra autovettura. Parte_2
Tale somma è stata prestata dalla madre del sig. sig.ra al Parte_1 Parte_3 medesimo, in aggiunta al prestito già elargito dal padre, e la rata per la restituzione della somma, senza interessi pagata dal sig. è di € 150,00 (euro centocinquanta,00); Parte_1
8) entrambi i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
9) i coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione, anche di mantenimento».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AN (LU) il 16/2/2019, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno in parte modificato concordemente le condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
n AN (LU) in data 16/2/2019, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di AN (LU) all'Atto Numero 2, Parte 1, dell'Anno 2019;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AN (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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