Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 848/2022 R.G.L., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206 pec Email_1 appellante CONTRO nato a [...] il [...], CF CP_1
, rappresentato e difeso atti dall'Avv. Vittorio Milardi, CF C.F._2
, e presso di lui domiciliato in Reggio Calabria (RC) Via Marsala n. C.F._3 6/B, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 29.03.2019,
esponeva che, data 23.01.2017, nel recarsi dalla propria abitazione alla CP_1 propria sede di lavoro, rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro (c.d. “in itinere”) nel quale riportava, in prima diagnosi, fratture multiple alla scapola sinistra, alla colonna vertebrale, all'emitorace sinistro ed al bacino. L'infortunio veniva riconosciuto dall' come infortunio di lavoro indennizzabile con Pt_1 numero 515480593 nella gestione 110, e con provvedimento del 19.12.2017 veniva giudicato guarito con costumi e con il riconoscimento di un'invalidità pari al 24% del totale a fronte della seguente ed accertata menomazione: “cicatrici chirurgiche in esito ad intervento di stabilizzazione vertebrale;
mezzi di sintesi (viti peduncolari T12.L2 e barre longitudinali in titanio) in situ;
esiti di frattura pluriframmentata so”, poi elevata per aggravamento nella misura del 26%.
Non ritenendo corretta la decisione assunta dall' , riteneva opportuno sottoporsi Pt_1 ad una visita specialistica al fine di addivenire ad un'obiettiva valutazione delle malattie e ad una quantificazione degli esiti invalidanti, che il dott. aveva quantificato in Persona_2 una percentuale di danno biologico permanente complessivo del 67%. Chiedeva, quindi, al Tribunale accertare e riconoscere un'invalidità permanente complessiva pari al 67% del totale o altra accertata in corso di causa, condannando l Pt_1 a corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 13 comma 2 lettere a) e b) D.Lvo 38/2000 correlato alla percentuale invalidante del 67% del totale o altra accertata in corso di causa. Costituitosi, l chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, poiché la richiesta Pt_1 avversaria era generica, eccessiva, impropriamente riferita a non identificate, denunciate e meglio qualificate patologie e in alcun modo giustificata dall'obiettività riscontrata e dalle voci di tabella introdotte dal D. Lgs. 38/2000. Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u. medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1087/2022 pubblicata il 19.05.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che al ricorrente sig. c.f. , a seguito dell'infortunio sul lavoro in CP_1 C.F._2 itinere del 23.01.2017, è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 48% e condanna l al pagamento della relativa prestazione, detratto quanto già Pt_1 eventualmente corrisposto per la minore percentuale di menomazione già riconosciuta in sede amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese legali, che liquida in € 3.550,00 per Pt_1 compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Vittorio Milardi dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone definitivamente e per intero a carico dell' le spese della CTU, liquidate come da Pt_1 separato decreto in favore del ctu dr. ” Persona_3 Richiamava che in relazione all'infortunio sul lavoro in itinere occorso al ricorrente in data 23.01.2017, l in sede amministrativa aveva definito la pratica con menomazione Pt_1 permanente pari al 24%. Successivamente, in data 6/11/2018, veniva effettuata revisione attiva, cui conseguiva il riconoscimento di un aggravamento e l'elevazione del grado di menomazione permanente al 26% (cfr. provvedimento del 21/5/2019). Posto che era controversa solo la percentuale di menomazione permanente conseguita all'infortunio, era stata espletata c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, in esito alla quale il ricorso era risultato fondato nei limiti di cui appresso. Dalla c.t.u. definitiva versata in atti (comprensiva dei chiarimenti resi sulle osservazioni dell' ) - le cui risultanze venivano fatte proprie – era emerso che il ricorrente “presenta Pt_1 a seguito dell'incidente una invalidità permanente residuata valutabile secondo le tabelle
nella misura del 48% (quarantotto per cento)”. Pt_1 Pertanto, il ricorso andava accolto nei limini di quanto accertato in giudizio.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' che ne lamentava l'erroneità, posto che l'acritica Pt_1
e frettolosa adesione alle sommarie conclusioni peritali aveva indotto il Tribunale a riconoscere postumi da lesione in alcun modo riferibili all'evento lavorativo e con valore non coerente alle tabelle di legge. La valutazione delle menomazioni dell'integrità psico-fisica non poteva infatti prescindere dall'applicazione dei parametri fissato dal DL 38/2000 e allegati alle tabelle di cui all'art 13, dalla tipizzazione delle lesioni con descrizione della fisiopatologia e della relativa voce di danno. 3
La percentuale accordata era errata. Il CTU, pur rivalutando il danno ridimensionandolo nella misura del 48% (rispetto al 56% assegnato nella bozza di perizia), non aveva compiutamente risposto alle osservazioni del CTP in ordine alle voci Pt_1 tabellari utilizzate e al grado attribuito, anche oltre la soglia massima. Non aveva espresso alcuna diagnosi medico-legale di lesione e non aveva descritto la proporzione valutativa delle singole menomazioni anatomiche e, conseguentemente, non aveva descritto il danno funzionale. Non erano state indicate le voci tabellari, per singola menomazione e per danno complessivo. Nemmeno era descritto il deficit funzionale rachideo e dell'arto superiore destro, esitati all'infortunio per cui è causa, e in alcun modo specificato è il criterio valutativo adottato nel calcolo del danno composto, siccome previsto dai baremes medico-legali. Il danno riconosciuto non corrispondeva ai riscontri anamnestici confermati anche alla visita di revisione da cui era emerso che l'odierno appellato aveva una deambulazione Pt_1 libera, che il rachide dorso-lombare era in asse con lieve riduzione della fisiologica lordosi lombare, che fletteva il tronco a circa 80° e che le rotazioni e inclinazioni bilaterali erano limitate di circa ½, in assenza di segni neurologici. Quanto all'arto superiore sinistro, inoltre, non era emersa alcuna dismetria della scapolo-omerale e il sig. ompiva abdoelevazione anteriore fino a 90°. CP_1
Risultava palese il riconoscimento di menomazioni non oggettivamente riscontrate e nemmeno rilevate in sede anamnestica;
agli atti risultava piuttosto la sostanziale stabilizzazione del quadro funzionale, senza aggravamenti. Chiedeva la riforma della sentenza anche nella parte in cui aveva disposto la condanna dell'Istituto alle spese di lite, poiché la domanda avrebbe dovuto essere integralmente rigettata.
Costituitosi, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, CP_1 che riportava le osservazioni già articolate avverso la c.t.u., nonostante che le stesse fossero state opportunamente valutate e definite sia dal consulente incaricato che dal giudice, mente l'appellante aveva il precipuo onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente d'ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti finalizzati ad infirmare le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado. In contrario, andava preso atto che il c.t.u. aveva opportunamente vagliato e considerato tutte le osservazioni mosse dall'odierna appellante in primo grado, tant'è che aveva riformato la percentuale invalidante riconosciuta dall'iniziale 56% alla finale 46% e l'odierno ricorso in appello era limitato alla reiterazione e riproposizione delle difese, eccezioni e motivazioni già avanzate dall' nel giudizio di prime cure. Pt_1 Quanto alla statuizione sulle spese osservava che essa costituiva applicazione del principio della soccombenza.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è l'inammissibilità, dedotta dall'appellato, dei motivi di gravame, formulata sul rilievo che l'odierno appellante aveva reiterato i rilievi alla bozza di elaborato peritale, già adeguatamente esaminati dal c.t.u., che proprio in esito agli stessi, aveva rivisto gli esiti invalidanti rassegnati nella bozza. Esclusa qualsivoglia nullità ex art. 157 c.p.c., il sub procedimento disciplinato dall'art. 195 c.p.c. è previsto in funzione meramente ordinatoria ed acceleratoria e alcuna preclusione e/o decadenza è codificata dall'ordinamento, sì che rilievi critici alla c.t.u. 4
possono ben essere articolati con l'atto di appello: “ “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”. (Cass. civ. sez. un., 21/02/2022, n. 5624). Per conseguenza, non può ritenersi la dedotta inammissibilità e andrà valutata nel merito la fondatezza dei motivi di appello.
5. I motivi di appello sono infondati. Invero, l'appellante, pur esprimendo ragioni di dissenso avverso le risultanze della c.t.u. recepite in sentenza, non ha segnalato errori logici e/o metodologici commessi dal c.t.u., che ne abbiano inficiato le conclusioni. Con il motivo di appello, infatti, sono state sì censurate le motivazioni della sentenza, che hanno recepito le conclusioni della c.t.u., ma invocando solo una differente valutazione, cioè quella invocata dall'appellante Il c.t.u., invece, ha accertato: “All'ispezione del tratto dorso-lombare si nota in corrispondenza della cerniera segni cicatriziali dell'evento chirurgico pregresso di stabilizzazione vertebrale T12 – L2 per frattura del corpo di L1, i muscolo lombari risultano contratti e si nota spinalgia alla pressione digitale delle apofisi spinose di T12 - L1 - L2. L'escursione articolare del busto risulta essere altamente compromessa ed evoca dolore ai gradi estremi consentiti. In atto l'escursione articolare è la seguente: Flessione del busto 20° (V.N. 60°) Estensione del busto 10° (V.N. 30°) Rotazione del busto dx e sx 20° (V.N. 80°) Inclinazione del busto dx e sx 15° (V.N. 70°) In atto i test neurologici: lasegue: + – – wasserman: + – – Alla ispezione dell'arto superiore sinistro si mette in evidenza dolore e difficoltà nei movimenti attivi e passivi, impossibile ad eseguire l'extrarotazione dell'omero. Abduzione 50° (V.N. 90°) Abduzione – elevazione 90° (V.N. 180°) Rotazione interna 30° (V.N. 60°) Extrarotazione Impossibile da effettuare Il ricorrente presenta una deambulazione claudicante possibile con l'aiuto di una persona accanto, indossa un busto a tre punti che lo sostiene meglio nella stazione eretta, possibile solo per brevi periodi …”. In risposta ai rilievi articolati dal c.t.p. , ha osservato: “Le lesioni riportate dal Sig. Pt_1
nel sinistro sono: CP_1
1) Frattura pluriframmentaria e dell'arco posteriore di L1
2) Frattura del sacro S3
3) Frattura archi posteriori di X e XI costa di sx
4) Frattura Pluriframmentaria scapola sx con limitazione funzionale della spalla sx 5
di circa la meta'. Ritengo che le lesioni repertate al Sig. siano in rapporto causale, CP_1 secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti. Il ricorrente al momento dell'evento dannoso non presentava precedenti morbosi. In conclusione, dal momento che le lesioni riportati dal Sig. sono: CP_1
1) Esiti di frattura dell'arco posteriore di L1 con conseguente stabilizzazione chirurgica T12 - L2 con limitazione funzionale del rachide dorso-lombare Codice 192 = 30%.
2) Esiti di pregressa Frattura del sacro S3 con deficit della dambulazione e deficit di posizione eretta prolungata Codice 210 = 5%.
3) Esiti di Fratture costali degli archi posteriori di X e XI costa di sx Codice 219 = 2%.
4) Esiti Frattura Pluriframmentaria della scapola sx con limitazione funzionale della spalla sx di circa la meta' arto non dominante Codice 223 = 18%.
5) Stipsi ostinata conseguente a frattura L1 – S3 stabilizzata mediante barre e viti di fissaggio interpeduncolari posizionate in D12 ed L2. Codice 51 =6%. Quindi seguendo il calcolo riduzionistico utilizzando la formula di balthalzard si ha una percentuale di danno biologico permanente complessivo del 48 % (quarantotto per cento)” Concludeva, affermando “un'invalidità permanente residuata valutabile secondo le tabelle nella misura del 48 % (quarantotto per cento)”. Pt_1
Orbene, il c.t.u., proprio a seguito delle osservazioni dell' , ha rivisto le conclusioni Pt_1 precedentemente rassegnate;
ha tipizzato le lesioni, con descrizione della fisiopatologia e della relativa voce di danno. Le doglianze rassegnate dall' , dunque, non dettagliate anche in raffronto ai Pt_1 chiarimenti puntualmente resi dal c.t.u. sono infondate e vanno rigettate. L'appello, dunque, è infondato e va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza anche in punto di spese di lite, in virtù del principio della soccombenza. In applicazione del medesimo principio, l va condannato al pagamento delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, in favore del difensore distrattario dell'appellato, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] CP_1 1087/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 19.05.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2.Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti