Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 12 marzo 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 12326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12326 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10193 del 2024, proposto da
EL Di IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CISIA, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi de L'Aquila, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di SA Coluzzi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota Ministeriale 18 gennaio 2024 emessa in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n.863/24;
-della nota ministeriale 18 aprile 2024 emessa in esecuzione dell’ordinanza n. 1286/24 del Consiglio di Stato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi de L'Aquila, dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e dell’Università degli Studi Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha partecipato al concorso di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, collocandosi alla posizione n. 16700;
- a seguito della sentenza della Sezione n. 863/2024, che aveva annullato la procedura concorsuale con salvezza delle immatricolazioni già effettuate e di quelle in corso nell’ambito della procedura di scorrimento in itinere alla data di pubblicazione della sentenza, la ricorrente, in posizione di “ prenotato ”, si è immatricolata presso l’Università del Molise, onde non incorrere nella definitiva decadenza dalla graduatoria quale effetto della richiamata sentenza;
- dopo la sospensione degli effetti della sentenza ad opera del Giudice d’appello, il Ministero ha riaperto gli scorrimenti, escludendo, tuttavia, tutti i candidati già immatricolati, ivi inclusa la ricorrente;
- i provvedimenti impugnati sarebbero, pertanto, illegittimi nella misura in cui incidono sulla posizione di parte ricorrente imponendo una scelta che, poi, si è rilevata irreversibile. Il Ministero avrebbe dovuto consentire a tutti, e non solo ad alcuni di reinserirsi in graduatoria e di concorrere per sedi migliori. La differenziazione nel trattamento delle due categorie coinvolte, immatricolati e decaduti, sarebbe priva di motivazione. Inoltre, determinerebbe violazione del principio del merito, in quanto i candidati che hanno rinunciato a studiare, decadendo, sarebbero maggiormente premiati rispetto a chi ha eseguito una nota ministeriale (del 18 gennaio 2024) e si è immatricolato, tanto più che per effetto della condotta ministeriale tutti questi studenti con punteggi inferiori si sono immatricolati in sedi migliori;
- l’Amministrazione si è costituita in resistenza ed eccependo preliminarmente:
i) l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della nota del 18.1.2024;
ii) l’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della prova di resistenza;
iii) l’inammissibilità del ricorso per essere i provvedimenti adottati necessitati, in quanto esecutivi di provvedimenti giurisdizionali;
- con ordinanza 6.12.2024, n. 5579, la Sezione, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente secondo cui il semplice reinserimento in graduatoria, onde partecipare ai futuri scorrimenti, sarebbe stato satisfattivo dell’interesse fatto valere col ricorso, ha accolto l’istanza cautelare, ordinando il reinserimento con riserva di parte ricorrente in graduatoria;
- con la memoria conclusiva la parte ricorrente ha chiesto, in via principale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per intervenuto consolidamento e, in subordine, l’accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso nei termini richiesti da parte ricorrente;
Ritenuto, in particolare, che l’istituto del consolidamento, anche a prescindere dalla sua stessa configurabilità nei termini prospettati dall’istante, mal si presta ad essere invocato per una vicenda che assume, in definitiva, rilevanza sul mero piano logistico-organizzativo, non essendo in questione il diritto di parte ricorrente alla frequentazione del corso di laurea in medicina e chirurgia e controvertendosi esclusivamente in ordine alla scelta della sede;
Ritenuto di rigettare le eccezioni pregiudiziali formulate dal Ministero, in quanto:
- la nota del 18.1.2024 ha assunto portata lesiva soltanto nel momento in cui, con la successiva nota dell’aprile 2024, il Ministero ha ritenuto definitive le immatricolazioni eseguite (anche) dai soggetti prenotati all’atto dell’ultimo scorrimento, così privandoli della possibilità di concorrere per una diversa sede;
- la dimostrazione della prova di resistenza è stata fornita dalla parte ricorrente, che ha prodotto gli stralci della graduatoria da cui risulta che l’ultimo immatricolato presso l’Università La Sapienza di Roma ha conseguito un punteggio inferiore a quello ottenuto dalla ricorrente medesima;
- la natura “necessitata” degli atti adottati in esecuzione dell’ordinanza di appello non osta a che le scelte compiute negli ambiti non specificamente oggetto della statuizione giudiziale siano sindacabili sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto per le seguenti ragioni:
- in conseguenza della sentenza n. 863/2024 di questo Tribunale, tutte le scelte operate dagli studenti all’atto dell’ultimo scorrimento, ad esclusione di quelle vincolate dalle stesse regole della procedura (ad es. studenti “ assegnati ”), sono risultate “necessitate”, con la conseguenza che i soggetti in stato di “ prenotato ” si sono trovati nell’alternativa, non prevista dalle norme che disciplinano la procedura concorsuale, di immatricolarsi ovvero rinunciare a ogni possibilità di immatricolazione;
- tale profilo di vincolo al comportamento degli studenti incisi dal provvedimento giurisdizionale ha riguardato indistintamente tutti i soggetti presenti in graduatoria non altrimenti tenuti ad operare scelte sull’immatricolazione sotto pena di decadenza per effetto dell’applicazione delle regole ordinarie;
- non si giustifica, quindi, una volta riaperti gli scorrimenti, un trattamento diverso tra coloro che hanno rinunciato all’immatricolazione (ovvero che all’epoca erano impossibilitati a immatricolarsi per via del punteggio insufficiente) e i candidati che hanno, invece, deciso di procedere all’iscrizione nei soli termini ormai resi possibili dalla sentenza n. 863/2024;
- illegittimamente, pertanto, il Ministero ha deciso di non riaprire gli scorrimenti in favore della parte ricorrente;
Ritenuto, in conclusione, che in accoglimento del ricorso debba essere confermata l’immatricolazione effettuata dalla parte ricorrente presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con scioglimento della riserva apposta;
Ritenuto che, in ragione della peculiarità della controversia, sussistano eccezioni ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, di confermare l’iscrizione della ricorrente presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con scioglimento della riserva apposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO