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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 555/2024 RGA avverso la sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 613/2022, pubblicata in data 22.04.2024, notificata il
31.7.2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18.9.2025; promossa da:
già (C.F. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Adalberto Perulli del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Santa Croce n. 502 int. 1, come da procura in atti;
Appellante; contro
- (C.F.: Controparte_3
- P. Iva , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile del Foro di Modena, unitamente all'Avv.
Renato Vestini del Foro di Forlì, come da procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, la società – ora - premesso di aver Controparte_2 Controparte_1
ricevuto richieste di pagamento dall - segnatamente in data 17.01.2022 e in data CP_3
04.02.2022 - relative al recupero dei contributi da eccedenza di massimale ex art. 2, comma
18, L. n. 335/1995, con riferimento alla posizione dei dipendenti Parte_1
(per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 - somma oggetto di recupero, comprensiva di sanzioni: € 154.905,44) e (per l'anno 2018: e 3951,68) – adiva il Parte_2
Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio l'ente impositore, chiedendo dichiararsi l'illegittimità delle pretese contributive sopra indicate ovvero, in subordine, quantomeno accertarsi l'intervenuta prescrizione delle somme relative all'anno 2017 od, ancora, rideterminarsi il debito contributivo, tenendo conto del concorso del fatto colposo dell'ente convenuto stante l'inattività dello stesso protratta per un arco di tempo da avere ingenerato nel datore di lavoro il legittimo affidamento circa la correttezza del proprio operato;
in ogni caso, instava per l'annullamento delle sanzioni civili applicate sulle somme capitali, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Il Giudice di I grado, nella resistenza dell – che contestava puntualmente, con CP_3
specifiche allegazioni fattuali quanto alla carenza dei presupposti applicativi del detto limite al massimale contributivo - respingeva le domande attoree, seguendo l'iter argomentativo che di seguito si espone.
Nello specifico, riepilogata la disciplina di riferimento con riguardo alla riforma delle pensioni attuata con la legge n.335/1995, premetteva che era posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare i presupposti per il godimento del beneficio contributivo di cui massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335 cit., onere che non è stato ritenuto soddisfatto sulla base dei seguenti rilievi che:
- non era stata specificatamente contestata dal datore di lavoro la presenza di anzianità contributiva anteriore al 1996 in capo ai suoi lavoratori, anzianità invece tempestivamente allegata in sede di memoria di costituzione dall , il quale CP_4 specificava che per risultava la sussistenza di posizione assicurativa dal Parte_1
1990 al 1994 (sia come lavoratore dipendente che come artigiano) e che per Pt_2 la posizione assicurativa era risalente al 1990 (come lavoratore agricolo);
2 - escludeva la dedotta carenza di motivazione delle richieste di recupero contributivo, giacché comunque nelle richieste di pagamento risultava indicato la ragione del recupero ossia di come i lavoratori di riferimento fossero in possesso di un'anzianità antecedente al 1° gennaio 1996;
- l aveva agito nei limiti del termine prescrizionale, negando l'applicabilità del CP_3
disposto di cui all'art 1227 c.c.
Al fine di ulteriormente corroborare il rigetto delle domande attoree, il Giudice di prime cure valorizzava, altresì, l'esistenza di un onere di diligenza a carico del datore di lavoro con riguardo alla verifica della posizione contributiva del dipendente, ricordando il precetto di cui all'art. 2115 c.c. laddove stabilisce che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi anche a carico del prestatore.
Quanto al regime sanzionatorio, riteneva destituite di fondamento le richieste subordinate della parte ricorrente di inapplicabilità l'art. 116 co. 8 l.n. 388/2000 (fondate sull'assunto che non si versi in ipotesi di omissione contributiva e comunque invocando la buona fede), ritenendo, sulla base della stessa norma invocata da parte ricorrente, l'irrilevanza della buona fede poiché la norma di riferimento, per l'ipotesi di omissione, prescinderebbe completamente dalla componente soggettiva;
inoltre, che per poter essere esonerati dal pagamento della sanzione ovvero per ottenerne la riduzione (art. 116, co-10 e 15 lett. a), occorre che il contribuente abbia corrisposto l'obbligazione principale nel termine fissato dagli enti, situazione pacificamente non verificatasi nel caso di specie. Ed ancora, poneva in rilievo come, nel caso di specie, non sussistono dubbi interpretativi sulla normativa relativa al massimale contributivo che possano consentire l'applicazione dell'art. 116, co. 15 lett. a) ultima parte, laddove consente la riduzione delle sanzioni sino alla misura degli interessi legali in caso di oggettiva incertezza interpretativa derivanti da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali.
Avverso la pronuncia presentava tempestivo appello la società già ricorrente, formulando 4 motivi d'appello, segnatamente deducendo:
I. l'errata interpretazione della norma di legge ex art. 2 co. 18 l.n. 335/1995 con riferimento al massimale contributivo laddove qualificato dal Giudice di prime cure quale "beneficio" o sgravio "contributivo" con conseguente erronea applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova: argomenta
3 parte appellante affermando che l'applicazione del massimale contributivo costituisce la regola del sistema pensionistico contributivo, obbligatoriamente applicabile ai soggetti non aventi un'anzianità contributiva anteriore al primo gennaio 1996 e che, quindi, sarebbe dovuta essere a provare i CP_3 presupposti del recupero contributivo - presupposti contestati sin dal ricorso introduttivo perché ritenuti indeterminati;
comunque, giunge alla medesima conclusione, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, valorizzando la natura del procedimento de quo quale giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, per cui l'onere della prova della pretesa contributiva ricadrebbe interamente a carico dell quale attore sostanziale del CP_3
giudizio;
II. il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante in capo ad che CP_3
si sarebbe limitato a generica deduzione nelle richieste di recupero, peraltro contestata dal ricorrente già nell'atto introduttivo in I grado;
si deduce che non avrebbe provato nulla a sostegno delle proprie richieste di recupero CP_3
contributivo, non avendo allegato nemmeno un estratto contributivo con riguardo alla posizione dei due lavoratori;
III. l'erronea applicazione del principio di non contestazione, precisandosi anche che non opererebbe con riferimento a fatti che esulano dalla sfera di conoscibilità del soggetto nei cui confronti tali fatti sono allegati dalla controparte;
in particolare si censura la pronuncia laddove afferma: i. che la presenza di una anzianità contributiva anteriore al '96 per i lavoratori Parte_1
e non sarebbe stata oggetto di specifica contestazione da parte del Pt_2 ricorrente;
la pacificità della circostanza secondo cui i dipendenti non avrebbero esercitato opzione per il sistema contributivo;
iii. che non CP_3 avrebbe soddisfatto il proprio onere probatorio, aggiungendosi che, comunque, il datore di lavoro non sarebbe stato in grado di contestare specificatamente che i due lavorati, prima del 1996, avevano maturato contributi presso altro datore di lavoro, non avendo la possibilità di accedere a banche dati atte ad attestare la storia contributiva del lavoratore;
si ribadisce quindi - posto come l'elemento costitutivo della pretesa nel giudizio de quo sia rappresentato
4 dall'anzianità contributiva dei lavoratori in periodo antecedente al primo gennaio 1996 ovvero il mancato esercizio dell'opzione per il sistema contributivo - che non avrebbe soddisfatto il proprio onere probatorio, CP_3
non avendo depositato alcun documento idoneo a dimostrare il fondamento della pretesa nonostante ne fosse nella completa disponibilità;
IV. l'erronea applicazione del regime delle sanzioni, reiterando le argomentazioni svolte in I grado per sostenere la richiesta subordinata di esonero o quantomeno di riduzione delle sanzioni sino alla misura degli interessi legali.
L' si costituiva ritualmente, contestando i motivi di doglianza, chiedendo il CP_3 rigetto dell'appello, ponendo in rilievo, innanzitutto, come la prova della carenza dei presupposti per l'applicazione del limite del massimale e, correlativamente la prova della sussistenza della pretesa contributiva, risultassero già dal giudizio di I grado, in ragione delle produzioni sia di parte ricorrente che dell'istituto; pone peraltro in rilievo un passaggio significativo della sentenza laddove, esaminate tutte le questioni, veniva sottolineato come il datore di lavoro non si fosse trovato nella assoluta ed oggettiva impossibilità di verificare, al momento dell'assunzione, la situazione contributiva e l'esistenza di accrediti ante 1996; ciò per ribadire che la società avrebbe applicato il massimale senza effettuare alcuna verifica circa i presupposti di legge.
La Corte – ritenuto di poter decidere sulla scorta delle allegazioni e della documentazione già presente in atti, ribadito così il rigetto dell'istanza istruttoria di parte appellata (formalizzata all'udienza di discussione e volta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione degli estratti contributivi dei due lavoratori) giacché avente ad oggetto documentazione da ritenersi superflua alla luce delle argomentazioni che seguiranno – ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Si ritiene pacifico, dal punto di vista fattuale - alla luce della allegazioni delle parti di cui agli atti di I grado - che l' di Modena - nel contesto di una maxi operazione di CP_3
recupero di contributi per violazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18,
L. n. 335/1995 - con note del 17.01.2022 e del 04.02.2022 (doc.
1-4 ricorso I grado) avesse richiesto all'appellante il pagamento dei contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, con riferimento alla posizione dei seguenti dipendenti della odierna appellante:
5 - rispetto al quale chiedeva il pagamento, per gli anni Parte_1 CP_3
2017, 2018, 2019 e 2020, della somma di € 154.905,44 (comprensiva di sanzioni);
- , rispetto al quale chiedeva il pagamento, per l'anno 2018, Parte_2 CP_3
della somma di € 3951,68 (comprensiva di sanzioni);
Parimenti pacifico – alla luce del chiaro tenore letterale delle due richieste di pagamento - è che motivava le pretese creditorie in esame utilizzando in ragione del CP_3 fatto che (l'espressione che segue è riportata nella medesima formulazione nelle richieste1):
“Il lavoratore risulta in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 01/01/1996”, essendo peraltro – altrettanto pacificamente – esclusa dalla materia del contendere la circostanza che i due lavoratori avessero esercitato l'opzione per il sistema contributivo, in quanto mai dedotta in causa.
Tanto premesso e posto che non soccorrono dubbi interpretativi con riguardo alla norma di riferimento nel caso di specie di cui all'art. art. 2, comma 18, L. n. 335/19952, si ritiene di dovere pervenire alla declaratoria di infondatezza dell'appello.
Segnatamente i primi 3 motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in quanto afferenti alla ripartizione dell'onere della prova ed al suo soddisfacimento – si ritengono destituiti di fondamento, ritenendo che nel caso di specie – vertendosi in materia di limite al pagamento di contributi da parte del datore di lavoro – trovino applicazione i solidi principi della Suprema Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire come laddove si verta in materia di esoneri contributivi per il datore di lavoro (da Cass. Sez. L -,
CP_ 1 Cfr. doc. 2 e ss. comparsa di costituzione e risposta di di cui al giudizio di I grado. 2 Si osserva , in punto di diritto che il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335 costituisce il limite di valore - annualmente rivalutato - oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali, con la precisazione sotto il profilo dei presupposti applicativi – che tale limite ha, quali destinatari, i lavoratori (alternativamente):
- privi di anzianità contributiva riferibile a periodi antecedenti all'1/1/1996;
- che, pur in presenza di anzianità contributiva anteriore all'1.1.1996, abbiano optato per il regime contributivo. Occorre rilevare inoltre che il legislatore - con norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha stabilito che: “Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”. CP_ CP_ Si precisa inoltre che - con messaggio n. 5062/2020 (cfr. doc. 2 all.to alla memoria di costituzione del giudizio di I grado) - ha disposto il recupero dei contributi non versati laddove per il lavoratore venga accertata: la presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996 e l'assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995”, ovviamente - in tale ultimo caso - per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996.
6 Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024): “[…] se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l' onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.
10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai… che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione
(Cass.18/06/2018 n. 16033”).3
Dato tale principio, quanto al caso di specie si rileva come in alcun modo il datore di lavoro abbia fornito la prova dei presupposti applicativi della norma di riferimento di cui all'art. 2, comma 18, cit.
Inoltre, che i due lavoratori avessero anzianità contributiva ante 01/01/'96 deriva dall'applicazione del principio di non contestazione correttamente attuato dal giudice di prime cure, osservandosi che, a fronte della difesa di parte ricorrente di cui al ricorso introduttivo di I grado – che eccepiva la carenza di motivazione delle pretese creditorie di
– in sede di comparsa in I grado, – quanto ai presupposti della pretesa in CP_3 CP_3 questione – deduceva espressamente che:
- risultava essere già titolare di posizione Parte_1
assicurativa dal 1990 al 1994 sia come lavoratore dipendente che come artigiano;
- risultava titolare di posizione assicurativa riferita all'anno Parte_2
1990, quale lavoratore agricolo.
Ebbene, si rileva – a fini dell'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. – che, fronte di tali specifiche deduzioni fattuali di , parte ricorrente CP_3 si limitava ad una generica contestazione, con mero richiamo del ricorso (come emerge dal verbale d'udienza dell'11.5.2023), senza formulare nessuna istanza di natura istruttoria che, quantomeno, potesse fornire la prova di come si fosse attivato presso i lavoratori per 3 Cfr. Cass. 18160/2018: “…il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n.16639)”. 7 verificare la rispettiva posizione contributiva prima di applicare il limite del massimale contributivo e di non avere avuto alcuna risposta per fatti a sé non imputabili.
In altri termini - posto che nel caso di specie si tratta di 'beneficio' sia pure in senso lato e che, conseguentemente, l'onere probatorio era posto in capo alla società – il calare, nello specifico atteggiarsi del rapporto processuale e sostanziale, del principio di non contestazione, avrebbe dovuto condurre la società appellante quantomeno ad articolare una difesa idonea a superare la precisa ricostruzione offerta dall'ente; ciò anche considerando che, pur trattandosi di dati in sé non nella diretta conoscenza della società in quanto afferenti alla posizione dei due lavoratori, avrebbero potuto (peraltro attraverso la mera richiesta di estratto contributivo ai due prestatori di lavoro, senza quindi particolare impegno) e dovuto essere acquisiti dalla società per il corretto esercizio della scelta di applicazione della norma sulla contribuzione.
E' da tali considerazioni che può, dunque, desumersi la rilevanza di una non specifica contestazione da parte della società ricorrente, principio da ritenersi pertanto correttamente applicato dal Giudice di Prime cure4, il quale - parimenti correttamente - è pervenuto a 4 Da pag. 5 e ss della sentenza di I grado: “
3.3. Sul piano dell'onere della prova, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che gli sgravi contributivi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, pertanto grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 16639/14; 2 nello stesso senso Cass. n. 1157/2018, Cass. n. 18160/2018, Cass. n. 28514/2019). Incombe, quindi, sulla parte datoriale l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per applicare nei confronti dei dipendenti il limite previsto dal massimale contributivo. non ha ottemperato al proprio onere probatorio. L'ente previdenziale ha dedotto, a giustificazione del Controparte_2 recupero contributivo, la presenza di un'anzianità contributiva anteriore al 1996 dei dipendenti e Parte_1 Pt_2 (cfr. pagg.
4-5 memoria difensiva 3), circostanza che non è stata specificamente contestata dall'attrice, né quest'ultima ha prodotto evidenze documentali di segno contrario comprovanti una diversa situazione contributiva dei due lavoratori. E' altresì pacifico, ex art. 115 c.p.c., che i suddetti dipendenti non hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ex art. 23, L. n. 335/1995. 3.5. Quanto alla denunciata violazione del principio del legittimo affidamento e delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000, si richiamano – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Terni n. 102/2023 (resa in data 15.03.2023): “Ad avviso del Tribunale era esclusivo onere del datore di lavoro verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del massimale contributivo, procedendo al versamento della contribuzione dovuta per l'intero trattamento retributivo corrisposto ai dipendenti qualora gli stessi abbiano un'anzianità contributiva anteriore all'1 gennaio 1996; si tratta, peraltro, di una verifica che il datore di lavoro può effettuare in via oltremodo agevole, semplicemente acquisendo dal dipendente copia dell'estratto conto contributivo, circostanza che non si reputa violativa della privacy del dipendente. Nessuna causa di esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento può essere utilmente invocata dalla società opponente, in quanto il datore di lavoro - unico responsabile del corretto adempimento - può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile, come già illustrato. Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere 8 ritenere inapplicabile al caso di specie il limite del massimale contributivo di cui al più volte citato art.2, comma 18, l.n. 335/1995, cui segue la fondatezza delle pretese creditorie di
. CP_3
Peraltro si osserva che, a fronte dell'accertata assenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'invocato massimale, parte appellante, già ricorrente quale datore di lavoro, non ha nemmeno invocato l'unica ragione che avrebbe potuto esonerarlo dalla relativa responsabilità, ossia che il mancato tempestivo versamento era riferibile a causa a sé non imputabile (caso fortuito o forza maggiore). Si perviene, così, a ribadire le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure laddove (da pag.8 della sentenza gravata) afferma - coerentemente con i principi di diritto richiamati e con l'iter motivazionale puntualmente esposto - : “Ebbene, la società ricorrente non può dirsi esente da responsabilità, poiché essa non si è trovata in una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità – circostanza neppure allegata – di verificare, al momento dell'assunzione, la situazione contributiva dei due lavoratori e l'esistenza di accrediti contributivi anteriori al 1996. ha CP_1 applicato il massimale contributivo, versando una minore contribuzione previdenziale, senza compiere le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.
[…]
L'indebita applicazione del beneficio contributivo è quindi imputabile alla datrice di lavoro, né la stessa può dolersi della tempistica dei controlli amministrativi, posto che
l'ente ha agito nei limiti prescrizionali e nessuna disposizione di legge impone termini perentori per l'accertamento delle omissioni contributive. Da qui l'insussistenza dei presupposti del concorso colposo dell'amministrazione pubblica ex art. 1227 cod. civ. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “L' risponde delle erronee CP_3 comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo
di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti. È evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto - qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo. In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente - come detto - se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. 9 tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. n.
23114/2019).
[…]
Le superiori considerazioni, in ordine all'esistenza di un onere di diligenza a carico di parte datoriale (circa la verifica della posizione contributiva del dipendente a cui è riconosciuto un trattamento retributivo superiore al massimale), rendono superfluo l'esame dele doglianze relative all'obbligo di rilascio della dichiarazione da parte del lavoratore.
La deduzione attorea è in ogni caso infondata, in quanto la parte datoriale è tenuta, ai sensi
2115 cod. civ., al versamento dei contributi “anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro”.
Infondato è anche il quarto motivo d'appello, relativo al regime sanzionatorio, dovendosi ritenere, ancora una volta, corrette le valutazioni svolte sul tema dal giudice di I grado fondate sulla lettura della norma come interpretata dalla Cassazione, dovendosi ribadire in tale sede che le sanzioni oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro si pongono, invero, quale automatica conseguenza dell'inadempimento e ciò a prescindere dalla componente soggettiva ovvero dall'imputabilità o dalla colpa in ordine all'omissione
(o al ritardo) del pagamento della contribuzione, come da pacifico insegnamento della
Cassazione (cfr. ordinanza 10/05/2019, n.12533) laddove ricorda :
“
7. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva
e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363;
Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n.
8323);
10
8. la funzione essenzialmente risarcitoria, volta a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 254 del 2014);
9. in più occasioni questa Corte ha riaffermato, sia pure per delibare il regime prescrizionale applicabile, e con indirizzo prevalente, che le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizionale (cfr., fra le altre, Cass 20 giugno 2018, n.16262
e i precedenti ivi richiamati);
[…]
11. anche le Sezioni unite della Corte (sentenza 13 marzo 2015, n. 5076), intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, si applicano automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione;
12. vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato - pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica;
13. l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo ma anche l'incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l'obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell'intervenuta sospensione o meno.”.
11 Quanto, infine, alla ribadita richiesta di parte appellante dell'applicabilità della riduzione nel limite degli interessi legali - fondata sull'assunto che non si versi in ipotesi di omissione contributiva e comunque invocando la buona fede, istanza veicolata in sede di censura del capo della sentenza gravata laddove in giudice ha ritenuto l'inapplicabilità l'art. 116 co. 8 l.n. 388/2000 – occorre ricordare che, in base alla stessa norma invocata da parte appellante, per potere essere esonerati dal pagamento della sanzione ovvero per ottenerne la riduzione (art. 116, co-10 e 15 lett. a), occorre – alternativamente - che:
- il contribuente abbia pagato l'obbligazione principale nel termine fissato dagli enti: situazione pacificamente non verificatasi nel caso di specie;
- che vi siano dubbi interpretativi sulla normativa relativa al massimale contributivo che possano consentire l'applicazione dell'art. 116, co. 15 lett. a) ultima parte (laddove consente la riduzione sino alla misura degli interessi legali in caso di oggettiva incertezza interpretativa derivanti da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali), situazione non ricorrente nel caso di specie come già ut sopra evidenziato.
Si ritiene pertanto che il Giudice di prime cure, anche con riguardo al tema del sistema sanzionatorio, abbia dato corretta applicazione alle norme di legge, dovendosi pertanto confermare la conclusione a cui è pervenuto laddove ha affermato che (da pag. 13 della sentenza gravata): “Ne discende che, la previsione del comma 15 la cui applicazione è invocata in questa sede, è sì praticabile, tuttavia laddove, omessa od evasa ab origine
l'obbligazione contributiva, vi sia stato il pagamento di tale obbligazione "nel termine fissato dagli enti impositori", evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto. Nel caso in esame, mette conto evidenziare che la ricorrente non avendo versato la contribuzione omessa in seguito alle diffide comunicate dell' non può invocare il beneficio della riduzione delle sanzioni. Inoltre, non risulta CP_3 in atti che la stessa società abbia presentato domanda agli organi amministrativi dell' CP_3
di riduzione delle sanzioni nella misura degli interessi legali. Né, infine, sussistono dubbi interpretativi in ordine all'applicazione della normativa in materia di massimale contributivo, tali da giustificare l'applicazione del citato art. 116, comma 15. Il chiaro dettato normativo e la qualificata veste professionale della ricorrente non giustificano interpretazioni erronee della disciplina in oggetto”.
12 Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene all'integrale rigetto dell'appello in quanto destituito di fondamento, essendo stato acclarato in tale sede come il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali delle norme di riferimento ed, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale e coerente, dovendosi perciò ritenere destituita di fondamento ogni ragione di doglianza avanzata in tale sede dalla società appellante.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglio di riferimento, nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno
22/04/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 18/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
13 Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 555/2024 RGA avverso la sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 613/2022, pubblicata in data 22.04.2024, notificata il
31.7.2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18.9.2025; promossa da:
già (C.F. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Adalberto Perulli del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Santa Croce n. 502 int. 1, come da procura in atti;
Appellante; contro
- (C.F.: Controparte_3
- P. Iva , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile del Foro di Modena, unitamente all'Avv.
Renato Vestini del Foro di Forlì, come da procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, la società – ora - premesso di aver Controparte_2 Controparte_1
ricevuto richieste di pagamento dall - segnatamente in data 17.01.2022 e in data CP_3
04.02.2022 - relative al recupero dei contributi da eccedenza di massimale ex art. 2, comma
18, L. n. 335/1995, con riferimento alla posizione dei dipendenti Parte_1
(per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 - somma oggetto di recupero, comprensiva di sanzioni: € 154.905,44) e (per l'anno 2018: e 3951,68) – adiva il Parte_2
Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio l'ente impositore, chiedendo dichiararsi l'illegittimità delle pretese contributive sopra indicate ovvero, in subordine, quantomeno accertarsi l'intervenuta prescrizione delle somme relative all'anno 2017 od, ancora, rideterminarsi il debito contributivo, tenendo conto del concorso del fatto colposo dell'ente convenuto stante l'inattività dello stesso protratta per un arco di tempo da avere ingenerato nel datore di lavoro il legittimo affidamento circa la correttezza del proprio operato;
in ogni caso, instava per l'annullamento delle sanzioni civili applicate sulle somme capitali, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Il Giudice di I grado, nella resistenza dell – che contestava puntualmente, con CP_3
specifiche allegazioni fattuali quanto alla carenza dei presupposti applicativi del detto limite al massimale contributivo - respingeva le domande attoree, seguendo l'iter argomentativo che di seguito si espone.
Nello specifico, riepilogata la disciplina di riferimento con riguardo alla riforma delle pensioni attuata con la legge n.335/1995, premetteva che era posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare i presupposti per il godimento del beneficio contributivo di cui massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335 cit., onere che non è stato ritenuto soddisfatto sulla base dei seguenti rilievi che:
- non era stata specificatamente contestata dal datore di lavoro la presenza di anzianità contributiva anteriore al 1996 in capo ai suoi lavoratori, anzianità invece tempestivamente allegata in sede di memoria di costituzione dall , il quale CP_4 specificava che per risultava la sussistenza di posizione assicurativa dal Parte_1
1990 al 1994 (sia come lavoratore dipendente che come artigiano) e che per Pt_2 la posizione assicurativa era risalente al 1990 (come lavoratore agricolo);
2 - escludeva la dedotta carenza di motivazione delle richieste di recupero contributivo, giacché comunque nelle richieste di pagamento risultava indicato la ragione del recupero ossia di come i lavoratori di riferimento fossero in possesso di un'anzianità antecedente al 1° gennaio 1996;
- l aveva agito nei limiti del termine prescrizionale, negando l'applicabilità del CP_3
disposto di cui all'art 1227 c.c.
Al fine di ulteriormente corroborare il rigetto delle domande attoree, il Giudice di prime cure valorizzava, altresì, l'esistenza di un onere di diligenza a carico del datore di lavoro con riguardo alla verifica della posizione contributiva del dipendente, ricordando il precetto di cui all'art. 2115 c.c. laddove stabilisce che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi anche a carico del prestatore.
Quanto al regime sanzionatorio, riteneva destituite di fondamento le richieste subordinate della parte ricorrente di inapplicabilità l'art. 116 co. 8 l.n. 388/2000 (fondate sull'assunto che non si versi in ipotesi di omissione contributiva e comunque invocando la buona fede), ritenendo, sulla base della stessa norma invocata da parte ricorrente, l'irrilevanza della buona fede poiché la norma di riferimento, per l'ipotesi di omissione, prescinderebbe completamente dalla componente soggettiva;
inoltre, che per poter essere esonerati dal pagamento della sanzione ovvero per ottenerne la riduzione (art. 116, co-10 e 15 lett. a), occorre che il contribuente abbia corrisposto l'obbligazione principale nel termine fissato dagli enti, situazione pacificamente non verificatasi nel caso di specie. Ed ancora, poneva in rilievo come, nel caso di specie, non sussistono dubbi interpretativi sulla normativa relativa al massimale contributivo che possano consentire l'applicazione dell'art. 116, co. 15 lett. a) ultima parte, laddove consente la riduzione delle sanzioni sino alla misura degli interessi legali in caso di oggettiva incertezza interpretativa derivanti da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali.
Avverso la pronuncia presentava tempestivo appello la società già ricorrente, formulando 4 motivi d'appello, segnatamente deducendo:
I. l'errata interpretazione della norma di legge ex art. 2 co. 18 l.n. 335/1995 con riferimento al massimale contributivo laddove qualificato dal Giudice di prime cure quale "beneficio" o sgravio "contributivo" con conseguente erronea applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova: argomenta
3 parte appellante affermando che l'applicazione del massimale contributivo costituisce la regola del sistema pensionistico contributivo, obbligatoriamente applicabile ai soggetti non aventi un'anzianità contributiva anteriore al primo gennaio 1996 e che, quindi, sarebbe dovuta essere a provare i CP_3 presupposti del recupero contributivo - presupposti contestati sin dal ricorso introduttivo perché ritenuti indeterminati;
comunque, giunge alla medesima conclusione, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, valorizzando la natura del procedimento de quo quale giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, per cui l'onere della prova della pretesa contributiva ricadrebbe interamente a carico dell quale attore sostanziale del CP_3
giudizio;
II. il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante in capo ad che CP_3
si sarebbe limitato a generica deduzione nelle richieste di recupero, peraltro contestata dal ricorrente già nell'atto introduttivo in I grado;
si deduce che non avrebbe provato nulla a sostegno delle proprie richieste di recupero CP_3
contributivo, non avendo allegato nemmeno un estratto contributivo con riguardo alla posizione dei due lavoratori;
III. l'erronea applicazione del principio di non contestazione, precisandosi anche che non opererebbe con riferimento a fatti che esulano dalla sfera di conoscibilità del soggetto nei cui confronti tali fatti sono allegati dalla controparte;
in particolare si censura la pronuncia laddove afferma: i. che la presenza di una anzianità contributiva anteriore al '96 per i lavoratori Parte_1
e non sarebbe stata oggetto di specifica contestazione da parte del Pt_2 ricorrente;
la pacificità della circostanza secondo cui i dipendenti non avrebbero esercitato opzione per il sistema contributivo;
iii. che non CP_3 avrebbe soddisfatto il proprio onere probatorio, aggiungendosi che, comunque, il datore di lavoro non sarebbe stato in grado di contestare specificatamente che i due lavorati, prima del 1996, avevano maturato contributi presso altro datore di lavoro, non avendo la possibilità di accedere a banche dati atte ad attestare la storia contributiva del lavoratore;
si ribadisce quindi - posto come l'elemento costitutivo della pretesa nel giudizio de quo sia rappresentato
4 dall'anzianità contributiva dei lavoratori in periodo antecedente al primo gennaio 1996 ovvero il mancato esercizio dell'opzione per il sistema contributivo - che non avrebbe soddisfatto il proprio onere probatorio, CP_3
non avendo depositato alcun documento idoneo a dimostrare il fondamento della pretesa nonostante ne fosse nella completa disponibilità;
IV. l'erronea applicazione del regime delle sanzioni, reiterando le argomentazioni svolte in I grado per sostenere la richiesta subordinata di esonero o quantomeno di riduzione delle sanzioni sino alla misura degli interessi legali.
L' si costituiva ritualmente, contestando i motivi di doglianza, chiedendo il CP_3 rigetto dell'appello, ponendo in rilievo, innanzitutto, come la prova della carenza dei presupposti per l'applicazione del limite del massimale e, correlativamente la prova della sussistenza della pretesa contributiva, risultassero già dal giudizio di I grado, in ragione delle produzioni sia di parte ricorrente che dell'istituto; pone peraltro in rilievo un passaggio significativo della sentenza laddove, esaminate tutte le questioni, veniva sottolineato come il datore di lavoro non si fosse trovato nella assoluta ed oggettiva impossibilità di verificare, al momento dell'assunzione, la situazione contributiva e l'esistenza di accrediti ante 1996; ciò per ribadire che la società avrebbe applicato il massimale senza effettuare alcuna verifica circa i presupposti di legge.
La Corte – ritenuto di poter decidere sulla scorta delle allegazioni e della documentazione già presente in atti, ribadito così il rigetto dell'istanza istruttoria di parte appellata (formalizzata all'udienza di discussione e volta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione degli estratti contributivi dei due lavoratori) giacché avente ad oggetto documentazione da ritenersi superflua alla luce delle argomentazioni che seguiranno – ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Si ritiene pacifico, dal punto di vista fattuale - alla luce della allegazioni delle parti di cui agli atti di I grado - che l' di Modena - nel contesto di una maxi operazione di CP_3
recupero di contributi per violazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18,
L. n. 335/1995 - con note del 17.01.2022 e del 04.02.2022 (doc.
1-4 ricorso I grado) avesse richiesto all'appellante il pagamento dei contributi da eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, con riferimento alla posizione dei seguenti dipendenti della odierna appellante:
5 - rispetto al quale chiedeva il pagamento, per gli anni Parte_1 CP_3
2017, 2018, 2019 e 2020, della somma di € 154.905,44 (comprensiva di sanzioni);
- , rispetto al quale chiedeva il pagamento, per l'anno 2018, Parte_2 CP_3
della somma di € 3951,68 (comprensiva di sanzioni);
Parimenti pacifico – alla luce del chiaro tenore letterale delle due richieste di pagamento - è che motivava le pretese creditorie in esame utilizzando in ragione del CP_3 fatto che (l'espressione che segue è riportata nella medesima formulazione nelle richieste1):
“Il lavoratore risulta in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 01/01/1996”, essendo peraltro – altrettanto pacificamente – esclusa dalla materia del contendere la circostanza che i due lavoratori avessero esercitato l'opzione per il sistema contributivo, in quanto mai dedotta in causa.
Tanto premesso e posto che non soccorrono dubbi interpretativi con riguardo alla norma di riferimento nel caso di specie di cui all'art. art. 2, comma 18, L. n. 335/19952, si ritiene di dovere pervenire alla declaratoria di infondatezza dell'appello.
Segnatamente i primi 3 motivi di appello – da trattarsi congiuntamente in quanto afferenti alla ripartizione dell'onere della prova ed al suo soddisfacimento – si ritengono destituiti di fondamento, ritenendo che nel caso di specie – vertendosi in materia di limite al pagamento di contributi da parte del datore di lavoro – trovino applicazione i solidi principi della Suprema Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire come laddove si verta in materia di esoneri contributivi per il datore di lavoro (da Cass. Sez. L -,
CP_ 1 Cfr. doc. 2 e ss. comparsa di costituzione e risposta di di cui al giudizio di I grado. 2 Si osserva , in punto di diritto che il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335 costituisce il limite di valore - annualmente rivalutato - oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali, con la precisazione sotto il profilo dei presupposti applicativi – che tale limite ha, quali destinatari, i lavoratori (alternativamente):
- privi di anzianità contributiva riferibile a periodi antecedenti all'1/1/1996;
- che, pur in presenza di anzianità contributiva anteriore all'1.1.1996, abbiano optato per il regime contributivo. Occorre rilevare inoltre che il legislatore - con norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha stabilito che: “Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”. CP_ CP_ Si precisa inoltre che - con messaggio n. 5062/2020 (cfr. doc. 2 all.to alla memoria di costituzione del giudizio di I grado) - ha disposto il recupero dei contributi non versati laddove per il lavoratore venga accertata: la presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996 e l'assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995”, ovviamente - in tale ultimo caso - per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996.
6 Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024): “[…] se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l' onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass.
10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai… che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione
(Cass.18/06/2018 n. 16033”).3
Dato tale principio, quanto al caso di specie si rileva come in alcun modo il datore di lavoro abbia fornito la prova dei presupposti applicativi della norma di riferimento di cui all'art. 2, comma 18, cit.
Inoltre, che i due lavoratori avessero anzianità contributiva ante 01/01/'96 deriva dall'applicazione del principio di non contestazione correttamente attuato dal giudice di prime cure, osservandosi che, a fronte della difesa di parte ricorrente di cui al ricorso introduttivo di I grado – che eccepiva la carenza di motivazione delle pretese creditorie di
– in sede di comparsa in I grado, – quanto ai presupposti della pretesa in CP_3 CP_3 questione – deduceva espressamente che:
- risultava essere già titolare di posizione Parte_1
assicurativa dal 1990 al 1994 sia come lavoratore dipendente che come artigiano;
- risultava titolare di posizione assicurativa riferita all'anno Parte_2
1990, quale lavoratore agricolo.
Ebbene, si rileva – a fini dell'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. – che, fronte di tali specifiche deduzioni fattuali di , parte ricorrente CP_3 si limitava ad una generica contestazione, con mero richiamo del ricorso (come emerge dal verbale d'udienza dell'11.5.2023), senza formulare nessuna istanza di natura istruttoria che, quantomeno, potesse fornire la prova di come si fosse attivato presso i lavoratori per 3 Cfr. Cass. 18160/2018: “…il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n.16639)”. 7 verificare la rispettiva posizione contributiva prima di applicare il limite del massimale contributivo e di non avere avuto alcuna risposta per fatti a sé non imputabili.
In altri termini - posto che nel caso di specie si tratta di 'beneficio' sia pure in senso lato e che, conseguentemente, l'onere probatorio era posto in capo alla società – il calare, nello specifico atteggiarsi del rapporto processuale e sostanziale, del principio di non contestazione, avrebbe dovuto condurre la società appellante quantomeno ad articolare una difesa idonea a superare la precisa ricostruzione offerta dall'ente; ciò anche considerando che, pur trattandosi di dati in sé non nella diretta conoscenza della società in quanto afferenti alla posizione dei due lavoratori, avrebbero potuto (peraltro attraverso la mera richiesta di estratto contributivo ai due prestatori di lavoro, senza quindi particolare impegno) e dovuto essere acquisiti dalla società per il corretto esercizio della scelta di applicazione della norma sulla contribuzione.
E' da tali considerazioni che può, dunque, desumersi la rilevanza di una non specifica contestazione da parte della società ricorrente, principio da ritenersi pertanto correttamente applicato dal Giudice di Prime cure4, il quale - parimenti correttamente - è pervenuto a 4 Da pag. 5 e ss della sentenza di I grado: “
3.3. Sul piano dell'onere della prova, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che gli sgravi contributivi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, pertanto grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr. Cass. n. 16639/14; 2 nello stesso senso Cass. n. 1157/2018, Cass. n. 18160/2018, Cass. n. 28514/2019). Incombe, quindi, sulla parte datoriale l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per applicare nei confronti dei dipendenti il limite previsto dal massimale contributivo. non ha ottemperato al proprio onere probatorio. L'ente previdenziale ha dedotto, a giustificazione del Controparte_2 recupero contributivo, la presenza di un'anzianità contributiva anteriore al 1996 dei dipendenti e Parte_1 Pt_2 (cfr. pagg.
4-5 memoria difensiva 3), circostanza che non è stata specificamente contestata dall'attrice, né quest'ultima ha prodotto evidenze documentali di segno contrario comprovanti una diversa situazione contributiva dei due lavoratori. E' altresì pacifico, ex art. 115 c.p.c., che i suddetti dipendenti non hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ex art. 23, L. n. 335/1995. 3.5. Quanto alla denunciata violazione del principio del legittimo affidamento e delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000, si richiamano – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Terni n. 102/2023 (resa in data 15.03.2023): “Ad avviso del Tribunale era esclusivo onere del datore di lavoro verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del massimale contributivo, procedendo al versamento della contribuzione dovuta per l'intero trattamento retributivo corrisposto ai dipendenti qualora gli stessi abbiano un'anzianità contributiva anteriore all'1 gennaio 1996; si tratta, peraltro, di una verifica che il datore di lavoro può effettuare in via oltremodo agevole, semplicemente acquisendo dal dipendente copia dell'estratto conto contributivo, circostanza che non si reputa violativa della privacy del dipendente. Nessuna causa di esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento può essere utilmente invocata dalla società opponente, in quanto il datore di lavoro - unico responsabile del corretto adempimento - può essere esonerato da ogni responsabilità solamente se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile all'assicurato (art. 1218 c.c.) concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. Per giurisprudenza costante, inoltre, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile, come già illustrato. Secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, a prescindere dalle modalità adottate (dichiarazione del lavoratore o altre forme anche non specificate dalla circolare) incombe sul datore di lavoro l'onere 8 ritenere inapplicabile al caso di specie il limite del massimale contributivo di cui al più volte citato art.2, comma 18, l.n. 335/1995, cui segue la fondatezza delle pretese creditorie di
. CP_3
Peraltro si osserva che, a fronte dell'accertata assenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'invocato massimale, parte appellante, già ricorrente quale datore di lavoro, non ha nemmeno invocato l'unica ragione che avrebbe potuto esonerarlo dalla relativa responsabilità, ossia che il mancato tempestivo versamento era riferibile a causa a sé non imputabile (caso fortuito o forza maggiore). Si perviene, così, a ribadire le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure laddove (da pag.8 della sentenza gravata) afferma - coerentemente con i principi di diritto richiamati e con l'iter motivazionale puntualmente esposto - : “Ebbene, la società ricorrente non può dirsi esente da responsabilità, poiché essa non si è trovata in una situazione di oggettiva ed assoluta impossibilità – circostanza neppure allegata – di verificare, al momento dell'assunzione, la situazione contributiva dei due lavoratori e l'esistenza di accrediti contributivi anteriori al 1996. ha CP_1 applicato il massimale contributivo, versando una minore contribuzione previdenziale, senza compiere le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.
[…]
L'indebita applicazione del beneficio contributivo è quindi imputabile alla datrice di lavoro, né la stessa può dolersi della tempistica dei controlli amministrativi, posto che
l'ente ha agito nei limiti prescrizionali e nessuna disposizione di legge impone termini perentori per l'accertamento delle omissioni contributive. Da qui l'insussistenza dei presupposti del concorso colposo dell'amministrazione pubblica ex art. 1227 cod. civ. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che “L' risponde delle erronee CP_3 comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo
di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti. È evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto - qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo. In assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del massimale, il datore di lavoro può essere esonerato dalla relativa responsabilità solamente - come detto - se il mancato tempestivo versamento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, cioè ad una causa non imputabile, concretantesi in un evento estraneo alla volontà del soggetto che renda impossibile l'esecuzione della prestazione. 9 tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. n.
23114/2019).
[…]
Le superiori considerazioni, in ordine all'esistenza di un onere di diligenza a carico di parte datoriale (circa la verifica della posizione contributiva del dipendente a cui è riconosciuto un trattamento retributivo superiore al massimale), rendono superfluo l'esame dele doglianze relative all'obbligo di rilascio della dichiarazione da parte del lavoratore.
La deduzione attorea è in ogni caso infondata, in quanto la parte datoriale è tenuta, ai sensi
2115 cod. civ., al versamento dei contributi “anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro”.
Infondato è anche il quarto motivo d'appello, relativo al regime sanzionatorio, dovendosi ritenere, ancora una volta, corrette le valutazioni svolte sul tema dal giudice di I grado fondate sulla lettura della norma come interpretata dalla Cassazione, dovendosi ribadire in tale sede che le sanzioni oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro si pongono, invero, quale automatica conseguenza dell'inadempimento e ciò a prescindere dalla componente soggettiva ovvero dall'imputabilità o dalla colpa in ordine all'omissione
(o al ritardo) del pagamento della contribuzione, come da pacifico insegnamento della
Cassazione (cfr. ordinanza 10/05/2019, n.12533) laddove ricorda :
“
7. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva
e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363;
Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n.
8323);
10
8. la funzione essenzialmente risarcitoria, volta a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 254 del 2014);
9. in più occasioni questa Corte ha riaffermato, sia pure per delibare il regime prescrizionale applicabile, e con indirizzo prevalente, che le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizionale (cfr., fra le altre, Cass 20 giugno 2018, n.16262
e i precedenti ivi richiamati);
[…]
11. anche le Sezioni unite della Corte (sentenza 13 marzo 2015, n. 5076), intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che, sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, si applicano automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione;
12. vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento e come tale incidente non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra ma anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato - pagamento dei contributi non possono non riguardare, stante il legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica;
13. l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo ma anche l'incidenza di un provvedimento sospensivo che, peraltro, porrebbe in condizioni differenti l'obbligato che se ne possa avvalere rispetto a chi detto provvedimento giudiziale non abbia ottenuto, con la conseguenza che la durata del processo inciderebbe diversamente a seconda dell'intervenuta sospensione o meno.”.
11 Quanto, infine, alla ribadita richiesta di parte appellante dell'applicabilità della riduzione nel limite degli interessi legali - fondata sull'assunto che non si versi in ipotesi di omissione contributiva e comunque invocando la buona fede, istanza veicolata in sede di censura del capo della sentenza gravata laddove in giudice ha ritenuto l'inapplicabilità l'art. 116 co. 8 l.n. 388/2000 – occorre ricordare che, in base alla stessa norma invocata da parte appellante, per potere essere esonerati dal pagamento della sanzione ovvero per ottenerne la riduzione (art. 116, co-10 e 15 lett. a), occorre – alternativamente - che:
- il contribuente abbia pagato l'obbligazione principale nel termine fissato dagli enti: situazione pacificamente non verificatasi nel caso di specie;
- che vi siano dubbi interpretativi sulla normativa relativa al massimale contributivo che possano consentire l'applicazione dell'art. 116, co. 15 lett. a) ultima parte (laddove consente la riduzione sino alla misura degli interessi legali in caso di oggettiva incertezza interpretativa derivanti da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali), situazione non ricorrente nel caso di specie come già ut sopra evidenziato.
Si ritiene pertanto che il Giudice di prime cure, anche con riguardo al tema del sistema sanzionatorio, abbia dato corretta applicazione alle norme di legge, dovendosi pertanto confermare la conclusione a cui è pervenuto laddove ha affermato che (da pag. 13 della sentenza gravata): “Ne discende che, la previsione del comma 15 la cui applicazione è invocata in questa sede, è sì praticabile, tuttavia laddove, omessa od evasa ab origine
l'obbligazione contributiva, vi sia stato il pagamento di tale obbligazione "nel termine fissato dagli enti impositori", evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto. Nel caso in esame, mette conto evidenziare che la ricorrente non avendo versato la contribuzione omessa in seguito alle diffide comunicate dell' non può invocare il beneficio della riduzione delle sanzioni. Inoltre, non risulta CP_3 in atti che la stessa società abbia presentato domanda agli organi amministrativi dell' CP_3
di riduzione delle sanzioni nella misura degli interessi legali. Né, infine, sussistono dubbi interpretativi in ordine all'applicazione della normativa in materia di massimale contributivo, tali da giustificare l'applicazione del citato art. 116, comma 15. Il chiaro dettato normativo e la qualificata veste professionale della ricorrente non giustificano interpretazioni erronee della disciplina in oggetto”.
12 Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene all'integrale rigetto dell'appello in quanto destituito di fondamento, essendo stato acclarato in tale sede come il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali delle norme di riferimento ed, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale e coerente, dovendosi perciò ritenere destituita di fondamento ogni ragione di doglianza avanzata in tale sede dalla società appellante.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglio di riferimento, nonché della bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, si dispone come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno
22/04/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 18/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
13 Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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