TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.2280/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2059 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (7.11.1991 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Filippo Iaria) e l in persona del l.r.p.t (domiciliato come Controparte_1
in atti - rappresentato e difeso per mandato generale alle liti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da , va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall' ordinanza ingiunzione N. OI-001056216, notificatagli a mezzo del servizio postale in data 26.4.2023 con specifico riferimento all' atto di accertamento prot. n. 6700.31/05/2018.0193655 - asseritamente notificato a sua volta il 5.6.2018 - con il CP_1
1 quale veniva contestata la violazione dell'art.2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n.463, convertito con modificazione della legge 11 novembre 1983, n.638, e ss. mm. ii.
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali) per l' anno 2016 per un importo complessivo pari ad € 10.006,60.
In allegato alle note integrative ex art.127 ter c.p.c. del 4.6.2025 il ricorrente ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela dell' quanto a tale ordinanza ingiunzione, CP_1
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' quindi venuto meno un interesse concreto e attuale a una pronuncia di merito.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata nei CP_1
confronti dello . Pt_1
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 26.000; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa), con distrazione in favore dell'avv. Filippo Iaria, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida CP_1 ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. Filippo Iaria quale procuratore anticipatario di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
2
3