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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
AR LI, OR
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Salvatore Telesino - Via Gioia 1 82030 San Salvatore Telesino BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 TASI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 359/1 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5/1 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 360/1 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6/1 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1024/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere n. 2024/245 per € 9.518,97, emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.a. relativo a diversi avvisi di accertamento IMU e
TASI emessi dal Comune di San Salvatore Telesino.
A tal fine eccepiva la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Ritualmente costituita, la SO.GE.R.T. S.p.a. si limitava a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Benché ritualmente citato non si costituiva il Comune di San Salvatore Telesino.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025, all'esito della quale la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla SO.GE.R.T. S.p.a. in merito al proprio preteso difetto di legittimazione passiva, avendo la predetta resistente emesso l'atto impugnato.
Giova evidenziare sul punto che (Cassazione civile sez. trib., 02/12/2024, n.30792)in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Parte resistente non ha provato, come era in suo onere, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Sul punto occorre evidenziare che qualora il contribuente contesti in giudizio l'omessa notifica della cartella esattoriale, l'agente per la riscossione è tenuto in giudizio ad esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è state notificata la cartella di pagamento ovvero la relata di notifica, non essendo a tal uopo sufficiente il deposito dell'estratto di ruolo, atto unilateralmente formato dalla stessa resistente e, come tale, inidoneo a fornire certezza in merito all'avvenuta notifica della cartella
Tanto premesso, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cassazione civile sez. trib., 28/04/2017, n.10528) l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. In particolare, premesso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediarne il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, di modo che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, secondo cui "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo", deve essere intesa nel senso che attribuisce al contribuente la scelta tra o l'impugnare il solo atto consequenziale notificato per far valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o l'impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per far valere anche i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta, pertanto, al giudice di merito, nell'interpretare la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente e, ove ritenga sussistente il secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a rilevare l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, senza contestare nel merito la pretesa tributaria fatta valere.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la sanatoria, ex art. 156 c.p.c., del vizio di notifica dell'atto presupposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna i resistenti in solido a pagare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 1.489,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
AR LI, OR
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Salvatore Telesino - Via Gioia 1 82030 San Salvatore Telesino BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 TASI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024-245 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 359/1 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5/1 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 360/1 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6/1 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1024/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere n. 2024/245 per € 9.518,97, emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.a. relativo a diversi avvisi di accertamento IMU e
TASI emessi dal Comune di San Salvatore Telesino.
A tal fine eccepiva la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Ritualmente costituita, la SO.GE.R.T. S.p.a. si limitava a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Benché ritualmente citato non si costituiva il Comune di San Salvatore Telesino.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025, all'esito della quale la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla SO.GE.R.T. S.p.a. in merito al proprio preteso difetto di legittimazione passiva, avendo la predetta resistente emesso l'atto impugnato.
Giova evidenziare sul punto che (Cassazione civile sez. trib., 02/12/2024, n.30792)in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Parte resistente non ha provato, come era in suo onere, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Sul punto occorre evidenziare che qualora il contribuente contesti in giudizio l'omessa notifica della cartella esattoriale, l'agente per la riscossione è tenuto in giudizio ad esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è state notificata la cartella di pagamento ovvero la relata di notifica, non essendo a tal uopo sufficiente il deposito dell'estratto di ruolo, atto unilateralmente formato dalla stessa resistente e, come tale, inidoneo a fornire certezza in merito all'avvenuta notifica della cartella
Tanto premesso, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cassazione civile sez. trib., 28/04/2017, n.10528) l'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. In particolare, premesso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediarne il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, di modo che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, secondo cui "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo", deve essere intesa nel senso che attribuisce al contribuente la scelta tra o l'impugnare il solo atto consequenziale notificato per far valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o l'impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per far valere anche i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta, pertanto, al giudice di merito, nell'interpretare la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente e, ove ritenga sussistente il secondo caso, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a rilevare l'omessa notifica degli avvisi di accertamento, senza contestare nel merito la pretesa tributaria fatta valere.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la sanatoria, ex art. 156 c.p.c., del vizio di notifica dell'atto presupposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna i resistenti in solido a pagare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 1.489,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e Cassa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.