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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10750 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA ZI Presidente
Dr. FI AN Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23664/2025, vertente
TRA
(CORIGLIANO BR (CS), 27/12/1968), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. SANGUEDOLCE PATRIZIA MARIA CONSUELO;
E
(IRAQ, 18/04/1957), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AGNELLO CHIARA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma (RM) in data 1 luglio 2002 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma di Stato Civile all'anno 2002, atto 01503, parte 1, serie 01). Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
7908/2023 del 04/07/2023 RG n. 10490/2023 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento disponendo ciascuno di adeguati e sufficienti mezzi economici”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/07/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23664/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM) in data 1 luglio 2002
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma di Stato Civile all'anno 2002, atto 01503, parte 1, serie 01) tra (CORIGLIANO Parte_1
BR (CS), 27/12/1968) e (IRAQ, 18/04/1957), Controparte_1 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FI AN MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA ZI Presidente
Dr. FI AN Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23664/2025, vertente
TRA
(CORIGLIANO BR (CS), 27/12/1968), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. SANGUEDOLCE PATRIZIA MARIA CONSUELO;
E
(IRAQ, 18/04/1957), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AGNELLO CHIARA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma (RM) in data 1 luglio 2002 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma di Stato Civile all'anno 2002, atto 01503, parte 1, serie 01). Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
7908/2023 del 04/07/2023 RG n. 10490/2023 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento disponendo ciascuno di adeguati e sufficienti mezzi economici”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/07/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23664/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM) in data 1 luglio 2002
(trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma di Stato Civile all'anno 2002, atto 01503, parte 1, serie 01) tra (CORIGLIANO Parte_1
BR (CS), 27/12/1968) e (IRAQ, 18/04/1957), Controparte_1 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
FI AN MA ZI