Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 50043
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Sentenza 26 maggio 2015

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Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, il termine di 10 giorni previsto per la decisione del tribunale dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen, richiamato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non ha natura indefettibilmente perentoria, potendo essere non solo sospeso, a seguito dell'accoglimento dell'istanza dell'imputato di differimento dell'udienza di discussione del proprio ricorso, ma altresì oggetto di rinunzia, trattandosi di un termine posto nell'esclusivo interesse del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 50043
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50043
    Data del deposito : 26 maggio 2015

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