Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, il termine di 10 giorni previsto per la decisione del tribunale dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen, richiamato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non ha natura indefettibilmente perentoria, potendo essere non solo sospeso, a seguito dell'accoglimento dell'istanza dell'imputato di differimento dell'udienza di discussione del proprio ricorso, ma altresì oggetto di rinunzia, trattandosi di un termine posto nell'esclusivo interesse del ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 50043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50043 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
5 0 0 43/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 26 Dott. MANNINO Saverio Felice Presidente maggio 2015 Dott. GRILLO Renato Consigliere SENTENZA N.M71 Dott. MÚLLIRI Guicla Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. SCARCELLA Alessio Consigliere REGISTRO GENERALE n. 15470 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania: nei confronti di: RI AN, nato a [...] il [...]; Avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania del 9 marzo 2015; letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentiti, per il resistente RI, gli avv.ti Giovanni ARICO', del foro di Roma, e Agostinangelo MARRAS, del foro di Sassari, che hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, con ricorso del 10 marzo 2015, ha impugnato il provvedimento con il quale il Presidente del locale Tribunale, in data 9 marzo 2015, ha accolto la istanza di rinvio, presentata dai difensori di RI AN, della udienza già fissata di fronte al Tribunale del riesame per il giorno 10 marzo 2015, rinviandola al 19 marzo 2015 nel corso della quale doveva essere discusso, con procedimento camerale, il ricorso presentato dal RI avverso il decreto di sequestro preventivo disposto da parte del Gip di Tempio Pausania in ordine alla somma di euro 133.000.000,00 circa nei confronti del RI, indagato per il reato di cui all'art. 5 del digs n. 74 del 2000. Ad avviso del ricorrente il provvedimento di rinvio sarebbe stato emesso in violazione degli artt. 309, commi 9 e 10, 324, comma 7, 173 e 174 cod. proc. pen., stante la natura perentoria del termine di 10 giorni di cui all'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., alla inutile scadenza del quale segue, senza la possibilità ad opera della parte di rinunzia a tale effetto, la perdita dell'efficacia del provvedimento cautelare oggetto del riesame. Siffatto provvedimento sarebbe abnorme, in tale senso sottraendosi al principio della tassatività degli atti impugnabili, in quanto crea una situazione di stallo processuale, poiché, determinando la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, impedisce al Tribunale di decidere sulla richiesta di riesame. AV Ha depositato una memoria illustrativa la difesa del RI, deducendo la inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica. In particolare la difesa del RI ha segnalato che, stante la natura meramente ordinatoria del provvedimento, esso non è suscettibile di impugnazione, ove si eccettui il caso del provvedimento abnorme, non ricorrente nel caso in questione, ove si consideri che nessuna stasi del giudizio in questione si è verificata nel caso di specie, visto che la difesa dell'originario ricorrente ha espressamente rinunziato al termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., né può ritenersi che siffatta rinunzia sia inefficace, posto che, come osserva la illustrata difesa, si tratta di termine posto nell'esclusivo interesse della parte privata. Ha Aggiunto, peraltro, la difesa del RI che all'esito della udienza di rinvio, celebratasi il giorno 19 marzo 2015, il Tribunale di Tempio Pausania ha già revocato nel merito il decreto di sequestro nei confronti del RI, di tal che il ricorso del Pm è divenuto carente di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 t Deve prioritariamente rilevarsi che il nostro ordinamento processuale penale è ordinato nel senso della tassatività sia dei mezzi di impugnazione che dei provvedimenti che sono ad essa soggetti. E', in tal senso, inequivocabili il dettato dell'art. 568 cod. proc. pen., il quale al suo comma 1 prevede espressamente che "La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati". Fatta questa premessa rileva la Corte che requisito indefettibile, ancorché spesso non autonomamente sufficiente (si pensi ai provvedimenti resi nel corso del processo che, sebbene astrattamente idonei a ledere la posizione di taluna delle parti, sono in linea generale soggetti ad essere impugnati, ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., solamente in unione alla sentenza che abbia definito la fase del giudizio nel corso della quale essi sono state pronunziati), affinché un atto del processo possa essere impugnato è che esso sia idoneo a comportare un pregiudizio per le parti o per taluna di esse;
da ciò deriva che, perché sia soggetto ad impugnazione il provvedimento, è necessario che esso abbia un contenuto decisorio, sia cioè suscettibile di incidere sul diritto di libertà dell'individuo, su un suo diritto avente contenuto patrimoniale, ovvero incida sulla cosiddetta pretesa punitiva dello Stato (Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 ottobre 1995, n. 3724). Conformemente a tale principio questa Corte ha avuto in passato occasione di precisare che non sono autonomamente impugnabili, neppure mediante ricorso per cassazione secondo la previsione dell'art. 111, comma AV settimo, Cost., in quanto non hanno contenuto decisorio, i provvedimenti meramente ordinatori o processuali che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 ottobre 2009, n. 39321). Costituisce, tuttavia, apparente eccezione alla predetta regola generale il principio, più volte riaffermato da questa Corte, della ricorribilità per cassazione dei cosiddetti provvedimenti abnormi. Invero siffatto principio, quale opera come evidente norma di chiusura del sistema, si giustifica per la stessa natura dell'atto abnorme;
è tale, infatti, il provvedimento che sia caratterizzato da vizi in procedendo o in iudicando, del tutto imprevedibili per il legislatore, sicché esso è tale da dover essere considerato completamente avulso dall'ordinamento giuridico;
in siffatta evenienza, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l'esigenza di 3 giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l'ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell'art. 111 comma settimo, della Costituzione, mediante l'immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 agosto 1996, n. 3010). Deve, peraltro, precisarsi che va ascritto nel novero, peraltro piuttosto ristretto secondo la casistica giurisprudenziale, del provvedimento abnorme non soltanto l'atto che, dato il suo singolare profilo strutturale, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ma anche quello che, sotto il suo profilo funzionale, pur non essendo estraneo al sistema normativo, sia tale da determinare la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 gennaio 2015, n. 2484). Così delineati, sia pure a grandi linee, i profili della impugnabilità degli atti, si tratta di verificare se, applicati i suddetti principi al provvedimento oggetto delle lagnanze del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, esso abbia o meno i requisiti necessari perché se ne possa affermare la astratta impugnabilità. Ribadito, pertanto, che il provvedimento in questione è costituito dal decreto con il quale il giorno 9 marzo 2015, il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania accogliendo una espressa richiesta in tal senso formulata dalla difesa di RI AN, soggetto destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del detto Tribunale nel corso di indagine svolte a carico, fra gli altri, del RI in relazione alla violazione dell'art. 5 del AV dlgs n. 74 del 2000, per avere egli, in qualità di amministratore di fatto di talune società commerciali, diretto ed organizzato una serie di operazioni finalizzate alla evasione di imposta per un ammontare complessivo di oltre euro 133.000.000,00 aveva differito dal 10 marzo 2015 (data originariamente- fissata) al 19 marzo 2015 l'udienza in cui si sarebbe dovuto discutere il ricorso presentato dalla difesa del RI ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il predetto decreto di sequestro preventivo, rileva questa Corte che, senza alcun dubbio il provvedimento in questione riveste tutte la caratteristiche del provvedimento esclusivamente ordinatorio, volto solo a governare sotto il profilo temporale una mera scansione procedimentale del giudizio. Esso, non avendo alcuna della caratteristiche del provvedimento decisorio, non comporta, in sé, alcuna lesione o pregiudizio dei diritti delle parti, pubblica e privata, coinvolti dalla celebrazione del giudizio di riesame. In tal senso il provvedimento ora in discorso è, sulla base dei principi dianzi esposti e senza la possibilità di alcun dubbio in merito, non suscettibile di essere autonomamente e validamente impugnato. 4 Del tutto irrilevante è, pertanto, il profilo dedotto dal ricorrente afferente alla pretesa illegittimità per violazione di legge dell'atto impugnato, in quanto in asserito contrasto con gli artt. 309, commi 9 e 10, 324, comma 7, 173 e 174, cod. proc. pen., stante l'assorbente caratteristica della inoppugnabilità dell'atto in questione. Non rimane, a questo punto, che verificare se, in sede di recupero impugnatorio dei provvedimenti abnormi, vi sia lo spazio per attribuire tale stigma all'atto in questione. Non certamente sotto il profilo della abnormità strutturale, posto che l'atto in questione, lungi dall'esulare dal novero dei poteri astrattamente attribuiti all'organo che lo ha emesso, è certamente ricompreso nella potestà di governo dei tempi del processo attribuita dal Codice di rito alla autorità giudiziaria. Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 324 cod. proc. pen. al suo comma 6 prevede che il procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo, quale era quello impugnato dal RI di fronte al Tribunale di Tempio Pausania, si svolge nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. Siffatta disposizione prevede, a sua volta al comma 1, che, allorché si debba procedere in camera di consiglio, il Presidente del collegio (nel caso in cui il procedimento debba essere trattato, come nella fattispecie che interessa, in composizione collegiale) fissa la data dell'udienza; indiscutibile è che in detto potere di governo della scansione diacronica del procedimento sia anche ricompreso, ricorrendone le opportune ragioni (che sarà competenza del AV medesimo organo eventualmente valutare nella propria prudente discrezionalità), il potere differire la data originariamente fissata per la trattazione del procedimento laddove si siano presentati motivi che ne abbiano determinato il differimento. Sotto il profilo strutturale l'atto ora impugnato, consistente, si ripete, nella rifissazione da parte del Presidente del collegio giudicante della udienza per la celebrazione di un procedimento di riesame cautelare in camera di consiglio, non può, in definitiva, assolutamente definirsi abnorme, rientrando, invece, pienamente nelle fisiologiche attribuzioni e competenze dell'organo che lo ha emanato. Vediamo, a questo punto se ricorrono le condizioni per poterne affermare la abnormità sotto il profilo funzionale. Come dianzi osservato dette condizioni ricorrono ove il provvedimento, apparentemente legittimo in quanto non estraneo al tessuto normativo del diritto processuale, costituisca, invece, per i propri effetti sul giudizio un'escrescenza patologica di esso, in quanto tale da determinare la stasi del 5 processo (in questo caso, più specificamente, di una sua fase cautelare incidentale) e l'impossibilità che esso prosegua. Va precisato che il ricorrente fonda l'affermazione della annoverabilità del provvedimento in questione a tale particolare schiera dei provvedimenti abnormi in ragione del fatto che, essendo stata rifissata l'udienza camerale per la discussione del ricorso in sede di riesame in una data che, per essere successiva rispetto alla data di presentazione del ricorso (adempimento questo compiuto dalla difesa del RI in data 28 febbraio 2015) di oltre 10 giorni, comporterebbe una situazione di stallo processuale, determinando nei confronti del RI le premesse per l'inevitabile perdita di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo, essendo impossibile per il Tribunale decidere sul riesame di esso entro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. La fallacia del presupposto argomentativo sul quale si fonda il ragionamento del ricorrente, cioè la indefettibile e generale natura perentoria del termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., priva lo stesso di plausibilità. Va, al proposito, ricordato che, come diligentemente documentato dal ricorrente Procuratore della Repubblica, con istanza datata 6 marzo 2015 il difensore del RI, rilevata l'avvenuta fissazione per il 10 marzo successivo della discussione in camera di consiglio avente ad oggetto il ricorso da lui interposto, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto emesso dal locale Gip di sequestro preventivo in danno del medesimo RI, e considerato che solo in quella giornata il Pm aveva trasmesso alla cancelleria del Tribunale AV gli atti del procedimento, chiedeva un differimento della udienza;
differimento che come più volte ricordato, il Presidente del Tribunale concedeva il successivo 9 marzo 2015, rifissando l'udienza camerale per il successivo 19 marzo, con provvedimento steso in calce alla istanza presentata dal difensore del RI;
a margine del provvedimento in questione vi era, poi, un'annotazione sottoscritta dal predetto difensore con la quale questi dava atto di aver preso visione del provvedimento e di rinunziare ai termini. -Alla luce di questa esauriente ricostruzione della vicenda pienamente in linea con l'estensione dell'ambito conoscitivo e valutativo di questa Corte e non esuberante rispetto ad essa, stante la evidente natura processuale della questione, riguardo alla quale questa Corte ha, pertanto, pieno accesso al fatto - emerge la erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorso del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania. Deve, infatti, rilevarsi, per un verso, che il termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., espressamente richiamato in quanto norma applicabile anche al procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari reali 6 del tipo di quello ora in esame dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è indefettibilmente perentorio. In più circostanze, infatti, questa Corte ha avuto occasione di affermare che, in applicazione del dettato dell'art. 101, comma 2, delle disp. att. cod. proc. pen., il termine di dieci giorni entro cui il Tribunale del riesame deve decidere sul ricorso de libertate decorre, ove l'interessato che sia detenuto fuori dal distretto entro il quale è ricompreso il Tribunale competente a decidere sul ricorso de quo abbia richiesto di essere sentito, dal momento della ricezione, da parte dello stesso Tribunale, degli atti assunti dal magistrato di sorveglianza (Corte di cassazione, Sezione I penale, 30 settembre 2011, n. 35647; idem Sezione IV penale, 19 marzo 2003, n. 12761; idem Sezione V penale, 29 settembre 1999, n. 3910; idem Sezione V penale, 30 aprile 1997, n. 1006). La ratio del principio sopraesposto è di manifesta evidenza: essendo il predetto termine posto nell'esclusivo interesse del ricorrente, laddove questi, pur esercitando una sua legittima facoltà, formula una richiesta che è in contrasto con la finalità eminentemente acceleratoria del predetto termino e tale da comportare un rallentamento dei fisiologici tempi di espletamento della procedura, siffatto comportamento non può che ridondare, con riferimento alla scadenza del predetto termine (pacificamente di regola perentorio), comportandone un differimento sino al perfezionamento della fase subprocedimentale impetrata dal soggetto nel cui interesse il termine è stato previsto dal legislatore. Analoga ratio non può che governare l'ipotesi in cui, in fattispecie analoga AV a quella dianzi descritta, la difesa del ricorrente in sede di riesame chieda il differimento dell'udienza di discussione del proprio ricorso, dovendosi in tale frangente ritenere che il termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen, debba intendersi sospeso, in caso di accoglimento della istanza di differimento, a far data dalla presentazione della istanza in questione e sino a quella di rinvio della udienza camerale. Ma la peculiarità del caso di specie suggerisce anche altre ragioni per effetto delle quali gli argomenti dedotti dal ricorrente onde far rilevare la pretesa abnormità funzionale del provvedimento impugnato sono prive di pregio. Lo stesso ricorrente, infatti, precisa che il difensore del RI, nell'atto di attestare la sua presa visione del provvedimento con il quale era stata differita, come da lui richiesto, l'udienza per la trattazione del ricorso da lui stesso presentato ha espressamente dichiarato la sua rinunzia ai termini. Ciò posto deve ritenersi che, essendo il predetto termine di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. in quanto richiamato anche per il 7 procedimento del riesame dei provvedimenti cautelari a carattere reale, posto nell'esclusivo interesse del ricorrente esso deve intendersi pacificamente rinunziabile;
né vale osservare che tale rinunzia è stata postuma rispetto alla adozione del provvedimento ora impugnato, atteso che la tempestività o meno della rinunzia ad un termine deve essere valutata con esclusivo riferimento alla scadenza di quest'ultimo; pertanto, posto che, a tutto voler concedere, nel caso ora in questione il termine entro il quale, a pena di inefficacia del provvedimento cautelare oggetto di riesame, il Tribunale di Tempio Pausania avrebbe dovuto decidere su di esso (laddove non ci fosse stato il differimento dell'udienza) andava a scadere il 10 marzo 2015, sicuramente tempestiva è stata la rinunzia ad esso formulata dal difensore del ricorrente in data 9 marzo 2015; parimenti irrilevante è che tale rinunzia non sia stata fatta spendendo la qualità di procuratore speciale del RI, atteso che la rinunzia ad un termine del processo non rientra fra quelli per i quali è necessaria la manifestazione di volontà diretta dell'interessato e di un suo procuratore speciale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 2013, n. 17717). Sulla base dei argomenti ampiamente esposti, in ragione della erroneità del presupposto interpretativo da cui il ricorrente ha preso le mosse, può, quindi, escludersi anche sotto il profilo funzionale la abnormità del provvedimento impugnato, non comportando esso alcuna stasi del procedimento, potendo, ed anzi dovendo, lo stesso riprendere, senza pregiudizio alcuno per la sua funzionalità, il proprio regolare corso attraverso AV la celebrazione della udienza camerale nella data a tal fine rifissata dal Presidente del Collegio investito della trattazione del riesame cautelare. Va, da ultimo, osservato, che, come evidenziato dalla difesa del RI di fronte a questa Corte, ed in conformità coi principi dianzi affermati, in data 19 marzo 2015 il Tribunale di Tempio Pausania ha regolarmente discusso la istanza di riesame presentata il precedente 28 febbraio 2015 dal RI avverso il più volte ricordato decreto di sequestro preventivo disposto dal locale Gip nei suoi confronti, in tale occasione rigettando con l'ordinanza allora emessa, la eccezione - presentata, con singolare coerenza, non dalla difesa del ricorrente ma dalla stessa pubblica accusa di sopravvenuta inefficacia del provvedimento - cautelare stante la ritenuta inutile decorrenza del termine ex art. 309, comma 10, per provvedere sulla richiesta di riesame. In tal modo il Tribunale ha, definitivamente, fatto venir meno, se mai fosse stato necessario, l'interesse dell'odierno ricorrente alla coltivazione del presente giudizio. Conclusivamente il ricorso introduttivo del presente giudizio deve, per tutte le ragioni che sono state dianzi illustrate, essere dichiarato inammissibile 8
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Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Ausha fubli врашибис LERW 21 DIC 2015 REConque IL arians } 6