Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario UPP dott.ssa Concita Isaja ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare dell'11.3.2025, nella quale il presente provvedimento deve ritenersi letto in udienza, la seguente
SENTENZA
nel fascicolo iscritto al N. R.g. 1213/2023 del ruolo 8 bis, pendente tra
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.05.1960, e residente in [...], elettivamente domiciliato in Brolo, Via Vittorio Emanuele III, n.26, presso e nello studio dell'Avv.
Mike Bonomo, giusta procura depositata in atti;
- ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
corrente in Palazzo dei Leoni, Corso Cavour, 86 -resistente contumace- CP_1
, in persone del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Via Ugo Bassi, n.126, isolato 137. - CP_1
resistente contumace-
avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed alla cartella di pagamento n. 295.2021 000 12217 58 001
, con ricorso depositato in data 12/09/2022 premetteva: che in data Parte_2
15.06.2017 la Controparte_3
ha emesso ordinanza di ingiunzione di pagamento per la somma di Euro
[...]
1.615,50 nei suoi confronti nella qualità di sindaco protempore del Parte_3
oltre che nei confronti di in qualità di Responsabile
[...] Controparte_4
dell'Ufficio Tecnico settore 2 del e del Parte_3 Parte_3
per l'asserita violazione dell'art. 193, comma 1 del D.lgs. 152/06, sanzionata
[...]
dall'art. 258, comma 4 del medesimo D. lgs. 152/06, verificata mediante verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.03/2015 del 07.05.2015, elevato dalla Delegazione di Spiaggia di Patti Marina e dal Commissariato di P.S. di
Capo d'Orlando; che l' ordinanza di ingiunzione è stata notificata in data 19.06.2017, all'indirizzo pec allorquando il ricorrente non Email_1
era più nella carica di legale rappresentante dell'Ente; che in data 18.07.2022 è stata altresì notificata a mezzo pec la cartella di pagamento n. 29520210001221758001, emessa dall , per il pagamento di Euro 2.668,23. Controparte_5
Tutto ciò premesso il ricorrente ha adito l'intestato tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'ordinanza ingiunzione, quale atto presupposto della cartella di pagamento n. 29520210001221758001 per irregolarità della notifica via pec, nonché della medesima cartella, quale atto consequenziale, all'atto non regolarmente notificato.
La e L , nonostante Controparte_1 Controparte_2
la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si sono costituite in giudizio e, pertanto, deve essere dichiaratala loro contumacia.
Delegata la trattazione e definizione del fascicolo a questo gop ed accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento, fatte precisare le conclusioni la causa è stata assunta in decisione Quanto all'eccezione, formulata da parte ricorrente circa l'illegittimità della cartella di pagamento a causa della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento quale atto prodromico, si ritiene che questa possa trovare accoglimento.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, l'omissione della notifica di un atto precedente quale l'intimazione di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La Cassazione a ss. uu. con la sentenza n. 16412/2007, ha avuto modo di affermare come “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato..”. Secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, pertanto, il contribuente che abbia ricevuto un atto impositivo sequenziale, potrà dunque impugnarlo e con esso anche gli atti presupposti ovvero quelli precedenti.
Va infatti ribadito che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Nel caso di specie, non vi è prova della rituale notifica dell'ingiunzione all'effettivo destinatario, non essendosi costituiti per altro gli Enti resistenti, ed alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa 1213/2022 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Previa dichiarazione di contumacia della e Controparte_1
dell accoglie l'opposizione proposta da Controparte_6 Pt_1
e dichiara la nullità dell' ingiunzione di pagamento n.119 del 15/06/2017 e
[...]
conseguentemente della cartella di pagamento n. . 29520210001221758001;
2. condanna la e l al Controparte_1 Controparte_6
pagamento in parti uguali delle spese di lite, liquidate in € 1.701,00, oltre spese esenti documentate per e 98,00 e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Patti, lì 11.3.2025 Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria