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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4557/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv. S. Borzelleca, con domicilio eletto come da ricorso, Parte_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 23/9/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio l eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue. La consulenza tecnica d'ufficio, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte ricorrente, in considerazione delle patologie riscontrate, presenta uno stato di invalidità
nella misura di cui al dispositivo.
Conseguentemente l'opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Va escluso, poi, che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Le spese di questo giudizio e di quello di A.T.P.O. vanno compensate tra le parti in ragione della decorrenza dello stato di invalidità come accertata in corso di causa (ossia successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O. ed al deposito del ricorso in opposizione).
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione nei sensi di seguito precisati e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28 giugno 2025;
b) dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 – comma 3 – della L.
104/92 a decorrere dal 28 giugno 2025;
c) compensa le spese di questo giudizio e quelle relative alla fase di A.T.P.O.;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv. S. Borzelleca, con domicilio eletto come da ricorso, Parte_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 23/9/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio l eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue. La consulenza tecnica d'ufficio, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte ricorrente, in considerazione delle patologie riscontrate, presenta uno stato di invalidità
nella misura di cui al dispositivo.
Conseguentemente l'opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Va escluso, poi, che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti.
Le spese di questo giudizio e di quello di A.T.P.O. vanno compensate tra le parti in ragione della decorrenza dello stato di invalidità come accertata in corso di causa (ossia successiva al deposito del ricorso per A.T.P.O. ed al deposito del ricorso in opposizione).
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione nei sensi di seguito precisati e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28 giugno 2025;
b) dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 – comma 3 – della L.
104/92 a decorrere dal 28 giugno 2025;
c) compensa le spese di questo giudizio e quelle relative alla fase di A.T.P.O.;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo