CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6637 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3401/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dr. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dr.ssa Monica CACACE - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1608/19 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 21.06.2019, vertente
TRA con sede legale in Roma, Via Piemonte 38, C.F. Parte_1
, rappresentata nel presente giudizio da P.IVA_1 CP_1
con socio unico, P.IV , in persona dell'avv. Simone
[...] P.IVA_2
MO a tanto abilitato in forza di procura speciale del 2 luglio 2018 rilasciata dal Sig. quale amministratore e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De
Palma
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
Pagina 1 , C.F. , Controparte_3 C.F._1
, C.F. , Controparte_4 C.F._2
, C.F. , CP_5 C.F._3
, C.F. , Controparte_6 C.F._4
, C.F. , CP_7 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.Luca Nuzzolo
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
P.I. , in Controparte_8 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 402/2012 del 19.11.2012 il Tribunale di Torre
Annunziata ingiungeva alla nonché a Parte_2 CP_5
e
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_7 [...]
, quali fideiussori, di pagare la complessiva somma di € CP_3
373.315,60, oltre interessi dall'1.8.2012 e spese della fase monitoria.
A fondamento del ricorso erano poste le seguenti causali:
1. contratto di conto corrente intrattenuto dalla Parte_2
con la banca ingiungente, n. 7475.31, a far data dal giorno 11.3.2005, per €
129.815,60;
2. anticipazioni su fatture sottoscritte il 14.10.2008, riconducibili secondo la società ingiungente al rapporto di conto corrente di cui al precedente punto
Pagina 2 e precisamente;
2.1 € 40.000,00 quale residuo di € 49.947,75 anticipati in data 17.11.2008, sul rapporto n. 43500408.79, a fronte della fattura n. 60/2008 emessa a carico della CP_9
2.2. € 203.500,00, composto da € 151.944,35 anticipati in data 24.11.2008,
2.3 € 51.444,35, anticipati in data 16.4.2009, su rapporto n. 4499308.46, a fronte della fattura 61/2008 emessa a carico della Elettromerid S.r.l., nonché fatture nn. 20 e 21 emesse, sempre da a Parte_2
carico della CP_10
Le fideiussioni erano state sottoscritte dai soggetti suindicati originariamente in data 22.9.2005 e successivamente ampliate sino all'importo massimo garantito di € 570.000,00.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, gli ingiunti si opponevano al decreto ingiuntivo eccependo l'illegittima capitalizzazione trimestrale, la nullità dei contratti depositati, il superamento del tasso soglia antiusura ex Legge n. 108/96, la nullità delle fideiussioni e la violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c. Chiedevano, quindi, di dichiarare le nullità eccepite e di revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva la ricorrente contestando le eccezioni avanzate dagli CP_8
opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio la causa veniva interrotta per l'intervenuto fallimento della e, poi, tempestivamente Parte_2
riassunta.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata una c.t.u. contabile, all'esito della quale, con sentenza n. 1608/2019 del 21.6.2019, pronunziata
Pagina 3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
- Accoglie l'opposizione, per i motivi sopra esposti, revoca il decreto ingiuntivo n. 402/2012 e condanna parte opponente a pagare in favore dell'attore della somma di € 58.861,73
– condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 535 per spese ed euro 1.800 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali 15% e spese di CTU”.
Con atto notificato in data 11.7.2019 dalla Parte_1
affermatasi cessionaria dei crediti in questione, è stato interposto appello avverso detta sentenza deducendo l'omesso riconoscimento del credito nascente da anticipazione su fatture di € 243.500,00, accertato dal c.t.u.,
l'insussistenza della usura originaria e la rideterminazione del credito spettante.
L'appellante ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“1. Rigettare in via principale l'originario atto di opposizione al D.I. n.
402/2012 proposto dalla e proseguito dai suoi Parte_2
fideiussori IG.ri , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e fino alla concorrenza dell'importo di Controparte_6 CP_7
€ 570.000,00, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dei medesimi al pagamento in favore di delle spese, diritti Parte_1
ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché delle spese liquidate per la
CTU interamente e provvisoriamente sostenute dalla
[...]
. Controparte_8
2. In subordine condannare sempre essi opponenti oggi appellati
[...]
, , , e CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
al pagamento in favore di in solido tra CP_7 Parte_1
Pagina 4 loro e quali fideiussori della sino alla Parte_2
concorrenza di € 570.000,00, della minor somma rideterminata di €
353.758,93 (in luogo di originari € 373.315,60 come in D.I. opposto) di cui
€ 110.204,72 quale saldo del c.c. 7475.31 quantificato al 17/8/2012 ed €
244.554,21 quale credito derivante da anticipazioni su fatture erogate dalla comparente sul medesimo c.c. in virtù di rapporti nn. 43500408.79 e
43499308.46 e non rimborsate dalla oltre Parte_2
interessi successivi da calcolarsi fino al soddisfo, sempre con condanna di essi appellati in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché delle spese della CTU interamente e provvisoriamente sostenute dalla
[...]
. Controparte_8
3. In via ancor più gradata condannare sempre essi opponenti oggi appellati , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e al pagamento in favore di
[...] CP_7 Parte_1
in solido tra loro e quali fideiussori della sino Parte_2
alla concorrenza di € 570.000,00, della minor somma di € 302.361,73 di cui € 58.861,73 in virtù del ricalcolo del c.c. 7475.31 secondo la 3^ ipotesi avanzata dal CTU (fatta propria dal Tribunale in 1^ grado) ed €
243.500,00 in linea capitale quale credito derivante da anticipazione erogate da in favore di Controparte_8 [...]
e non rimborsate oltre interessi successivi da calcolarsi fino al Parte_2
soddisfo e sempre con condanna di essi appellati in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché delle spese della CTU interamente e provvisoriamente sostenute dalla ”. Controparte_8
Pagina 5 Si sono costituiti , CP_5 Controparte_4 Controparte_6
e i quali hanno eccepito CP_7 Controparte_3
preliminarmente il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non oggetto di gravame ed hanno contestato la legittimazione attiva della società appellante, non essendo stata fornita prova dell'intervenuta cessione ed avendo agito la in proprio senza spendere la qualità di CP_1
mandataria.
Hanno poi contestato la fondatezza dei motivi di appello e proposto gravame incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare inammissibile l'appello principale in quanto generico, non dedotto per capi specifici e non conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c.;
2. In via gradata dichiarare tutti i motivi di appello infondati in fatto ed in diritto, oltre che non provati;
3. In via di appello incidentale:
a. In via preliminare accogliere il quarto motivo di appello incidentale e per l'effetto dichiarare la nullità delle fideiussioni per i motivi esposti o in via subordinata la nullità delle clausole e la decadenza della dalla CP_8
garanzia per inutile decorso del termine;
b. In via subordinata rispetto al quarto motivo di appello incidentale, accogliere il primo motivo di appello incidentale e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti incidentali mancando in atti qualsivoglia prova del credito della CP_8
c. In via ulteriormente subordinata accogliere il secondo motivo di appello incidentale e per l'effetto dichiarare la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ed in via gradata della pattuizione degli interessi, delle spese, delle commissioni e dell'anatocismo;
Pagina 6 d. In via ulteriormente gradata e per l'ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello principale, accogliere il terzo motivo di appello che è appello incidentale condizionato ed accertare l'usura in executivis commessa dalla confermando l'applicazione dell'art. 1815 II CP_8
comma c.c.
4. condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% oltre oneri fiscali e previdenziali come da aliquote di legge in favore degli scriventi avvocati che se ne dichiarano anticipatari come da nota spese allegata”.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione per poi rimetterla sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio e l'appellante principale provvedeva alla notifica sia dell'appello principale che di quello incidentale alla
[...]
. Controparte_8
Espletato tale incombente, la suddetta è rimasta contumace e la CP_8
causa è stata, infine, assegnata nuovamente in decisione con la fissazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello principale risulta inammissibile.
1. Preliminarmente va esaminata l'ammissibilità dell'appello proposto da nella qualità di cessionaria dei crediti fatti valere in Parte_1
primo grado dalla . Controparte_8
Nella comparsa di costituzione la difesa degli appellati ha immediatamente eccepito il difetto di legittimazione attiva della in Parte_1
quanto quest'ultima non avrebbe dato prova “né dell'intervenuta cessione, né della intervenuta comunicazione, mancando: 1) la prova della
Pagina 7 pubblicazione del registro delle imprese della cessione;
2) la prova perfino dell'esistenza del contratto di cessione;
3) la prova che la cessione di cui si discute comprenda i rapporti intercorsi tra la e la Parte_2 [...]
” (pag. 7 della comparsa). Controparte_8
Orbene, la legittimazione ad agire è un requisito processuale che si collega all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda. Essa non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale. Diversamente, la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata. Solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.
L'art. 58 TUB consente alle banche e agli intermediari finanziari di effettuare cessioni in blocco di rapporti giuridici mediante la sola pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, con effetto sostitutivo della notificazione ai debitori ceduti.
Sul punto, la Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
Pagina 8 pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto anche la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, nemmeno la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, anche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (pt. Cass. 29/09/2025, n.26342;
06.02.2024, n. 3405; Corte appello Napoli sez. III, 26/06/2024, n.2901).
Si è puntualizzato, difatti, che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova
Pagina 9 dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 08/11/2024, n.28790).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, gli appellanti hanno puntualmente contestato in radice l'esistenza del contratto di cessione, nonché l'inclusione dei crediti controversi tra quelli ceduti, e, dunque, del titolo che dimostri l'avvenuta cessione del credito secondo la normativa in ordine alla “cartolarizzazione” del credito.
A fronte di ciò, ha solo dedotto, nell'atto di appello, di Parte_1
essere cessionaria dei crediti in questione in virtù di contratto di cessione in blocco stipulato in data 20.12.2017 e di aver dato notizia della cessione a mezzo pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017.
Tuttavia, all'atto della proposizione dell'appello, ha depositato solo l'avviso sulla G.U. e non anche il contratto di cessione di crediti pro soluto.
L'altra documentazione prodotta al riguardo è quella allegata unitamente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
31.10.2024, ossia una dichiarazione della cedente Controparte_8
rilasciata in data 24 luglio 2023, secondo cui i crediti in questione
[...]
sarebbero rientrati nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, conclusa in data 20.12.17 tra la
Banca MPS S.p.A. e la società Parte_1
Orbene, detto documento è chiaramente tardivo perché depositato nel corso del giudizio di appello e sarebbe, comunque, inidoneo a dimostrare l'avvenuta cessione perché, secondo i principi innanzi esposti, non può
Pagina 10 avere natura sostitutiva del contratto di cessione (completo dell'elenco dei crediti ceduti).
Ne deriva, allora, che l'appello di è da ritenersi Parte_1
inammissibile. Resta così assorbito l'appello incidentale rivolto solo nei confronti della società e, quindi, superato dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione sollevata dagli stessi appellanti incidentali.
La soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute, all'impegno difensivo svolto, nonché all'esito del giudizio, possono applicarsi i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base della somma richiesta (da €
260.000 ad € 520.000), dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1608/19 del
Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 21.06.2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello principale, con conseguente assorbimento di quello incidentale, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna, altresì, la al pagamento delle spese Parte_1
processuali del secondo grado che liquida, in favore degli appellati, in €
20.119,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IV e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Luca Nuzzolo dichiaratosi antistatario.
Pagina 11 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dr. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dr.ssa Monica CACACE - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1608/19 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 21.06.2019, vertente
TRA con sede legale in Roma, Via Piemonte 38, C.F. Parte_1
, rappresentata nel presente giudizio da P.IVA_1 CP_1
con socio unico, P.IV , in persona dell'avv. Simone
[...] P.IVA_2
MO a tanto abilitato in forza di procura speciale del 2 luglio 2018 rilasciata dal Sig. quale amministratore e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De
Palma
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
Pagina 1 , C.F. , Controparte_3 C.F._1
, C.F. , Controparte_4 C.F._2
, C.F. , CP_5 C.F._3
, C.F. , Controparte_6 C.F._4
, C.F. , CP_7 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.Luca Nuzzolo
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
P.I. , in Controparte_8 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 402/2012 del 19.11.2012 il Tribunale di Torre
Annunziata ingiungeva alla nonché a Parte_2 CP_5
e
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_7 [...]
, quali fideiussori, di pagare la complessiva somma di € CP_3
373.315,60, oltre interessi dall'1.8.2012 e spese della fase monitoria.
A fondamento del ricorso erano poste le seguenti causali:
1. contratto di conto corrente intrattenuto dalla Parte_2
con la banca ingiungente, n. 7475.31, a far data dal giorno 11.3.2005, per €
129.815,60;
2. anticipazioni su fatture sottoscritte il 14.10.2008, riconducibili secondo la società ingiungente al rapporto di conto corrente di cui al precedente punto
Pagina 2 e precisamente;
2.1 € 40.000,00 quale residuo di € 49.947,75 anticipati in data 17.11.2008, sul rapporto n. 43500408.79, a fronte della fattura n. 60/2008 emessa a carico della CP_9
2.2. € 203.500,00, composto da € 151.944,35 anticipati in data 24.11.2008,
2.3 € 51.444,35, anticipati in data 16.4.2009, su rapporto n. 4499308.46, a fronte della fattura 61/2008 emessa a carico della Elettromerid S.r.l., nonché fatture nn. 20 e 21 emesse, sempre da a Parte_2
carico della CP_10
Le fideiussioni erano state sottoscritte dai soggetti suindicati originariamente in data 22.9.2005 e successivamente ampliate sino all'importo massimo garantito di € 570.000,00.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, gli ingiunti si opponevano al decreto ingiuntivo eccependo l'illegittima capitalizzazione trimestrale, la nullità dei contratti depositati, il superamento del tasso soglia antiusura ex Legge n. 108/96, la nullità delle fideiussioni e la violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c. Chiedevano, quindi, di dichiarare le nullità eccepite e di revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva la ricorrente contestando le eccezioni avanzate dagli CP_8
opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio la causa veniva interrotta per l'intervenuto fallimento della e, poi, tempestivamente Parte_2
riassunta.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata una c.t.u. contabile, all'esito della quale, con sentenza n. 1608/2019 del 21.6.2019, pronunziata
Pagina 3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
- Accoglie l'opposizione, per i motivi sopra esposti, revoca il decreto ingiuntivo n. 402/2012 e condanna parte opponente a pagare in favore dell'attore della somma di € 58.861,73
– condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 535 per spese ed euro 1.800 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali 15% e spese di CTU”.
Con atto notificato in data 11.7.2019 dalla Parte_1
affermatasi cessionaria dei crediti in questione, è stato interposto appello avverso detta sentenza deducendo l'omesso riconoscimento del credito nascente da anticipazione su fatture di € 243.500,00, accertato dal c.t.u.,
l'insussistenza della usura originaria e la rideterminazione del credito spettante.
L'appellante ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“1. Rigettare in via principale l'originario atto di opposizione al D.I. n.
402/2012 proposto dalla e proseguito dai suoi Parte_2
fideiussori IG.ri , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e fino alla concorrenza dell'importo di Controparte_6 CP_7
€ 570.000,00, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dei medesimi al pagamento in favore di delle spese, diritti Parte_1
ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché delle spese liquidate per la
CTU interamente e provvisoriamente sostenute dalla
[...]
. Controparte_8
2. In subordine condannare sempre essi opponenti oggi appellati
[...]
, , , e CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
al pagamento in favore di in solido tra CP_7 Parte_1
Pagina 4 loro e quali fideiussori della sino alla Parte_2
concorrenza di € 570.000,00, della minor somma rideterminata di €
353.758,93 (in luogo di originari € 373.315,60 come in D.I. opposto) di cui
€ 110.204,72 quale saldo del c.c. 7475.31 quantificato al 17/8/2012 ed €
244.554,21 quale credito derivante da anticipazioni su fatture erogate dalla comparente sul medesimo c.c. in virtù di rapporti nn. 43500408.79 e
43499308.46 e non rimborsate dalla oltre Parte_2
interessi successivi da calcolarsi fino al soddisfo, sempre con condanna di essi appellati in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché delle spese della CTU interamente e provvisoriamente sostenute dalla
[...]
. Controparte_8
3. In via ancor più gradata condannare sempre essi opponenti oggi appellati , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e al pagamento in favore di
[...] CP_7 Parte_1
in solido tra loro e quali fideiussori della sino Parte_2
alla concorrenza di € 570.000,00, della minor somma di € 302.361,73 di cui € 58.861,73 in virtù del ricalcolo del c.c. 7475.31 secondo la 3^ ipotesi avanzata dal CTU (fatta propria dal Tribunale in 1^ grado) ed €
243.500,00 in linea capitale quale credito derivante da anticipazione erogate da in favore di Controparte_8 [...]
e non rimborsate oltre interessi successivi da calcolarsi fino al Parte_2
soddisfo e sempre con condanna di essi appellati in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché delle spese della CTU interamente e provvisoriamente sostenute dalla ”. Controparte_8
Pagina 5 Si sono costituiti , CP_5 Controparte_4 Controparte_6
e i quali hanno eccepito CP_7 Controparte_3
preliminarmente il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non oggetto di gravame ed hanno contestato la legittimazione attiva della società appellante, non essendo stata fornita prova dell'intervenuta cessione ed avendo agito la in proprio senza spendere la qualità di CP_1
mandataria.
Hanno poi contestato la fondatezza dei motivi di appello e proposto gravame incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare inammissibile l'appello principale in quanto generico, non dedotto per capi specifici e non conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c.;
2. In via gradata dichiarare tutti i motivi di appello infondati in fatto ed in diritto, oltre che non provati;
3. In via di appello incidentale:
a. In via preliminare accogliere il quarto motivo di appello incidentale e per l'effetto dichiarare la nullità delle fideiussioni per i motivi esposti o in via subordinata la nullità delle clausole e la decadenza della dalla CP_8
garanzia per inutile decorso del termine;
b. In via subordinata rispetto al quarto motivo di appello incidentale, accogliere il primo motivo di appello incidentale e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti incidentali mancando in atti qualsivoglia prova del credito della CP_8
c. In via ulteriormente subordinata accogliere il secondo motivo di appello incidentale e per l'effetto dichiarare la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ed in via gradata della pattuizione degli interessi, delle spese, delle commissioni e dell'anatocismo;
Pagina 6 d. In via ulteriormente gradata e per l'ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello principale, accogliere il terzo motivo di appello che è appello incidentale condizionato ed accertare l'usura in executivis commessa dalla confermando l'applicazione dell'art. 1815 II CP_8
comma c.c.
4. condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% oltre oneri fiscali e previdenziali come da aliquote di legge in favore degli scriventi avvocati che se ne dichiarano anticipatari come da nota spese allegata”.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione per poi rimetterla sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio e l'appellante principale provvedeva alla notifica sia dell'appello principale che di quello incidentale alla
[...]
. Controparte_8
Espletato tale incombente, la suddetta è rimasta contumace e la CP_8
causa è stata, infine, assegnata nuovamente in decisione con la fissazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
L'appello principale risulta inammissibile.
1. Preliminarmente va esaminata l'ammissibilità dell'appello proposto da nella qualità di cessionaria dei crediti fatti valere in Parte_1
primo grado dalla . Controparte_8
Nella comparsa di costituzione la difesa degli appellati ha immediatamente eccepito il difetto di legittimazione attiva della in Parte_1
quanto quest'ultima non avrebbe dato prova “né dell'intervenuta cessione, né della intervenuta comunicazione, mancando: 1) la prova della
Pagina 7 pubblicazione del registro delle imprese della cessione;
2) la prova perfino dell'esistenza del contratto di cessione;
3) la prova che la cessione di cui si discute comprenda i rapporti intercorsi tra la e la Parte_2 [...]
” (pag. 7 della comparsa). Controparte_8
Orbene, la legittimazione ad agire è un requisito processuale che si collega all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda. Essa non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale. Diversamente, la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata. Solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.
L'art. 58 TUB consente alle banche e agli intermediari finanziari di effettuare cessioni in blocco di rapporti giuridici mediante la sola pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, con effetto sostitutivo della notificazione ai debitori ceduti.
Sul punto, la Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
Pagina 8 pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto anche la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, nemmeno la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, anche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (pt. Cass. 29/09/2025, n.26342;
06.02.2024, n. 3405; Corte appello Napoli sez. III, 26/06/2024, n.2901).
Si è puntualizzato, difatti, che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova
Pagina 9 dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 08/11/2024, n.28790).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, gli appellanti hanno puntualmente contestato in radice l'esistenza del contratto di cessione, nonché l'inclusione dei crediti controversi tra quelli ceduti, e, dunque, del titolo che dimostri l'avvenuta cessione del credito secondo la normativa in ordine alla “cartolarizzazione” del credito.
A fronte di ciò, ha solo dedotto, nell'atto di appello, di Parte_1
essere cessionaria dei crediti in questione in virtù di contratto di cessione in blocco stipulato in data 20.12.2017 e di aver dato notizia della cessione a mezzo pubblicazione in G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017.
Tuttavia, all'atto della proposizione dell'appello, ha depositato solo l'avviso sulla G.U. e non anche il contratto di cessione di crediti pro soluto.
L'altra documentazione prodotta al riguardo è quella allegata unitamente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
31.10.2024, ossia una dichiarazione della cedente Controparte_8
rilasciata in data 24 luglio 2023, secondo cui i crediti in questione
[...]
sarebbero rientrati nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco, conclusa in data 20.12.17 tra la
Banca MPS S.p.A. e la società Parte_1
Orbene, detto documento è chiaramente tardivo perché depositato nel corso del giudizio di appello e sarebbe, comunque, inidoneo a dimostrare l'avvenuta cessione perché, secondo i principi innanzi esposti, non può
Pagina 10 avere natura sostitutiva del contratto di cessione (completo dell'elenco dei crediti ceduti).
Ne deriva, allora, che l'appello di è da ritenersi Parte_1
inammissibile. Resta così assorbito l'appello incidentale rivolto solo nei confronti della società e, quindi, superato dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione sollevata dagli stessi appellanti incidentali.
La soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute, all'impegno difensivo svolto, nonché all'esito del giudizio, possono applicarsi i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base della somma richiesta (da €
260.000 ad € 520.000), dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1608/19 del
Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 21.06.2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello principale, con conseguente assorbimento di quello incidentale, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna, altresì, la al pagamento delle spese Parte_1
processuali del secondo grado che liquida, in favore degli appellati, in €
20.119,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IV e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Luca Nuzzolo dichiaratosi antistatario.
Pagina 11 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 12