Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2021, proposto da
OT CE, LA CA, RO PP, PR VI, rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Cerio, Luigi Matrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Capannolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria,
del diritto patrimoniale dei ricorrenti al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Generale e dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. MO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori OT CE, LA CA, RO PP e PR VI, odierni ricorrenti, sono militari appartenenti Corpo della Guardia di Finanza, ad oggi in quiescenza, avendo prestato servizio presso vari reparti della Guardia di Finanza.
Gli odierni ricorrenti, militari appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, cessavano dal servizio, con decorrenza giuridica ed amministrativa secondo le seguenti scadenze: 1) OT CE veniva posto in quiescenza all’età di 57 anni, dopo 37 anni di effettivo servizio; 2) LA CA veniva posto in quiescenza all’età di 56 anni, dopo 37 anni di effettivo servizio; 3) RO PP veniva posto in quiescenza all’età di 56 anni, dopo 36 anni di effettivo servizio; 4) PR VI veniva posto in quiescenza all’età di 58 anni, dopo 36 anni di effettivo servizio.
Ai sopra menzionati soggetti il Trattamento di Fine Servizio (d’ora in poi, TFS) veniva riconosciuto senza, però, che nel calcolo dello stesso fossero riconosciuti, fra le voci computabili al fine della liquidazione, i sei scatti contributivi di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987, con il quale a tutto il personale della Polizia di Stato ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile.
Preso atto di ciò i signori OT CE, LA CA, RO PP e PR VI hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 27 aprile 2021, con cui hanno chiesto che sia accertato il loro diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, con conseguente rideterminazione da parte delle Amministrazioni resistenti dell’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti contemplati dall’art. 6-bis del DL n. 387/1987.
Si sono costituiti in giudizio, in data 7 maggio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, con memoria di stile.
Si è costituito in giudizio, in data 1° settembre 2021, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (d’ora in poi INPS), chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
In data 6 marzo 2025 la difesa erariale ha depositato in giudizio documentazione, fra cui la relazione del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui la stessa ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva della stessa.
Infine all’udienza pubblica del 14 maggio 2025, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Preliminarmente il Collegio deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza, in quanto, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1231/2019 e Sez. VI, sentenza n. 6465/2010 e n. 329/2006).
La dedotta circostanza che il Ministero dell’Economia e delle Finanze debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’INPS rappresenta il soggetto debitore, come peraltro già affermato nella sentenza di questo Tribunale n. 237/2024.
1. - Statuito quanto sopra con riferimento alla questione preliminare, il Collegio può passare all’esame del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è fondato nel merito e va accolto.
2.1. - Con l’unico, articolato motivo di ricorso parte ricorrente compie una ricostruzione storica del quadro normativo in materia e, poi, afferma che “ in base all'attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: - per il raggiungimento del limite di età; - per permanente inabilità al servizio; - per decesso; - a domanda, ma in questo caso solo se si è andati via con almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile. Alla luce di tutto quanto evidenziato, in base all’art. 4, del D.lgs 165/1997, al personale delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) devono essere attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio (per qualsiasi causa determinata) utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Ciò posto, parte ricorrente avrebbe diritto a beneficiare dei sei scatti stipendiali nella determinazione della misura del T.F.S. in quanto, veniva collocata a riposo dopo più di 35 anni di servizio e dopo i 55 anni di età. Viceversa l’INPS non applica i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del TFS quando la cessazione dal servizio avviene a domanda, pur in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio previsti. Quindi la mancata inclusione dei sei scatti per il calcolo del TFS riguarda il personale andato in pensione a domanda con i 55 anni di età e il 35 anni utili di servizio (come parte ricorrente). ”.
2.2. - Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che risulta incontestata la circostanza che i ricorrenti appartenevano alla Guardia di Finanza e che gli stessi sono andati in pensione a domanda con 55 anni di età e 35 anni utili di servizio e che, infine, la domanda azionata col presente ricorso riguarda unicamente la rideterminazione del TFS e non anche della pensione degli stessi.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la disposizione di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987 si applica anche al caso de quo , ossia ai ricorrenti in quanto appartenenti alla Guardia di Finanza, e, pertanto, nei confronti degli stessi il trattamento di fine servizio deve essere calcolato applicando anche la predetta norma.
2.2.1. - Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che non sono condivisibili le conclusioni svolte dall’INPS secondo cui “ il DL 387/1987 si applica soltanto alla Polizia di Stato ed agli altri corpi di polizia… I militari (ai quali sono equiparati i ricorrenti, che sono tutti ex appartenenti alla G.d.F.) sono destinatari, invece, di altro coevo decreto legge, ossia del D.L. n. 379/1987 (conv. con modificazioni in l. 468/1987)… Nel D.L. 379/87, riferito ai militari, manca però una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell’art. 6 bis del DL 387, non avendo il DL 379/87 esteso il beneficio dei c.d. sei scatti alla fattispecie del pensionamento a domanda dei militari con 55 anni di età e 35 di servizio utile. Ne consegue che - diversamente da quanto positivamente previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia - i militari non possono invocare l’applicazione dei sei scatti in caso di pensionamento a domanda, giacchè la norma che non ha previsto detto beneficio per coloro che cessano a domanda (ossia l’art. 1, comma 15 bis del DL 379, che prevede i sei scatti solo per i militari che cessano dal servizio per età, per inabilità o per decesso), non è stata innovata dalla legge n. 232/90. ”.
Sul punto relativo alle categorie cui si applica l’art. 6-bis del DL n. 387/1987, il Collegio condivide quanto espresso da autorevole giurisprudenza secondo cui “ Quanto all’ambito di applicazione dell’art.6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza n. 770/2022).
Tale conclusione, peraltro, era stata già condivisa da questo Tribunale con la sentenza n. 237 del 9 maggio 2024, che richiamava puntualmente la sopra menzionata sentenza n. 770/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per un caso sempre concernente un soggetto già appartenente alla Guardia di Finanza.
2.2.2. - Parimenti infondate risultano, poi, le argomentazioni di parte resistente secondo cui “ A conferma della infondatezza della pretesa attorea si eccepisce che - per i militari - non solo non si rinviene una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell’art. 6 bis citato del DL 387, ma vi è un ulteriore, decisivo argomento normativo, rappresentato dall’art. 4 del Dlgsvo 165/1997, norma che non è stata nemmeno presa in considerazione dal CdS nella citata sentenza n. 1231/2019, nè tantomeno da parte ricorrente, ma che - invece - si attaglia appieno al caso di specie. ”.
Nello specifico l’INPS ricorda dapprima il contenuto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 e poi, dopo aver citato la sentenza del TAR Trento n. 114/2021, afferma che “ i richiesti benefici non possono essere attribuiti ai militari, che - come i ricorrenti, ex appartenenti alla Guardia di Finanza - sono stati collocati a riposo a domanda, pur avendo maturato il requisito anagrafico di 55 anni di età e una anzianità di servizio utile di 35 anni di contributi, stante - si ribadisce - il mancato pagamento dei contributi e considerato che l’accoglimento della domanda è precluso dall’art. 4 del dlgsvo 165/97, intervenuto successivamente a tutte le norme invocate nell’atto giudiziale di parte ricorrente… In base al primo comma dell’art. 4 d.lgs. 165/97, perciò, i sei scatti stipendiali sono valutabili sul TFS unicamente per i militari collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale militare, collocato a riposo a domanda. Nel caso di specie, poiché i ricorrenti non versano in alcuna delle ipotesi previste dalla previsione normativa originaria, essendo cessati dal servizio volontariamente a seguito di istanza di collocamento a riposo presentata all’INPS e non avendo né dedotto, né provato di aver pagato la restante contribuzione “calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito” (come previsto dal secondo comma del citato comma 15 bis dell’art. 1 del DL 379/1987), la loro domanda non potrà che essere rigettata. ”.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 al caso de quo , il Collegio rileva che la disciplina introdotta dal predetto articolo, relativa ai sei scatti stipendiali, si applica esclusivamente ai fini pensionistici e non già al trattamento di fine servizio, che deve essere ricalcolato includendovi i sei scatti ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987.
Ne deriva, dunque, che l’obbligo di versamento della contribuzione previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 per l’applicazione dei benefici dei sei scatti si riferisce esclusivamente alla base pensionabile e non all'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. Di conseguenza, il beneficio per il trattamento di fine servizio non richiede ulteriore contribuzione da parte del dipendente.
La sopra menzionata conclusione risulta conforme a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Bologna, Sez. I, sentenza n. 882/2024, TAR Perugia, Sez. I, sentenza n. 837/2024), fra cui va richiamata, ancora una volta, la già citata sentenza n. 770/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa secondo cui “ L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. ”.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è fondato nel merito e va accolto, condannando l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere ai ricorrenti l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del DL n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
4. - Le spese di lite possono essere compensate considerata la particolarità delle questioni affrontate ed in considerazione della mancata formulazione dell’esplicita domanda delle stesse nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza e, per l’effetto, ne dispone l’estromissione dal giudizio;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere agli interessati l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
MO AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO AR | MA PA |
IL SEGRETARIO